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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Paolo Goggi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 22597 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione a seguito dell'udienza cartolare del 4.6.2024 e vertente
T R A
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Roma, Via delle Fornaci n. 38, presso lo studio legale dell'Avv. Andrea Raso, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
Attore
E
P.IVA: ), in persona del ON P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Vittoria Colonna n.39, presso lo studio legale degli Avv.ti Giuseppe Lombardi, Lazare-David Vittone Tassinari e Anita
Toniato, che la rappresentano e difendono giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
E
C.F.: in persona del procuratore Avv. Controparte_2 P.IVA_2 [...]
, elettivamente domiciliata in Roma, Viale di Villa Grazioli n. 15, presso lo studio legale CP_3
degli Avv. Benedetto Gargani e Guido Maccarone, che la rappresentano e difendono giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
OGGETTO: rapporti bancari
CONCLUSIONI
1 All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, i procuratori della parti così concludevano:
Per parte attrice: “si riporta a tutto quanto dedotto, prodotto, eccepito e richiesto anche in via
istruttoria in tutti i propri scritti difensivi e verbalizzazioni in udienza, da intendersi qui integralmente riportato, trascritto e non rinunciato”;
Per parte convenuta “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ON
respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, previa concessione dei termini di
legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c.: in via principale: rigettare tutte le domande formulate dal sig. nei confronti di Parte_1 [...]
in quanto prescritte, nei termini indicati in atti, infondate e/o, ON
comunque, non provate in fatto e in diritto per le ragioni illustrate in atti;
in subordine: per il caso di accoglimento delle domande avversarie di risarcimento, dedurre (anche in via di
compensazione) dagli importi eventualmente dovuti da al ON
sig. come meglio specificato in atti: (i) i danni che lo stesso sig. Parte_1 [...]
ha concorso a cagionare o che avrebbe potuto evitare ex artt. 1227, primo e/o secondo Parte_1
comma, c.c.; (ii) tutti gli importi percepiti dal sig. a titolo di cedole sui titoli Parte_1
originariamente acquistati, oltre interessi e rivalutazione (se dovuti); (iii) gli importi percepiti dal
sig. per la vendita delle azioni BMPS rinvenienti dalla conversione forzosa Parte_1
delle obbligazioni subordinate per cui è causa;
(…) in ogni caso: condannare il sig.
[...]
a rifondere a favore di spese e compensi relativi Parte_1 ON
al presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.”;
Per parte convenuta “l'esponente banca insiste nuovamente per Controparte_2
l'ammissione della CTU e della prova per testi articolata nella propria memoria istruttoria, i cui capitoli si appalesano assolutamente ammissibili e rilevanti ai fini del decidere. In subordine, la
esponente precisa le conclusioni richiamando quelle della propria comparsa di risposta e chiede la concessione dei termini ex art. 190 cpc, possibilmente con decorrenza differita”.
Premesso in fatto che:
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
e la esponendo: ON Controparte_2
- che era amministratore della Kipling Tennis Team s.s.d.;
- che in data 8 maggio 2008 sottoscriveva, per il tramite della Controparte_4
obbligazioni subordinate che erano state emesse dalla ed erano ON
contraddistinte dal codice ISIN [...], per un valore nominale di euro 200.000,00;
2 - che in data 11 ottobre 2013, su richiesta di la quale era subentrata nel Controparte_2
rapporto di intermediazione, costituiva un diritto di pegno sui titoli suindicati a fronte del finanziamento di euro 120.000,00 concesso alla Kipling Tennis Team S.s.d.;
- che a seguito delle misure normative di burden sharing si era ritrovato a detenere 23.121 azioni provvisorie della , ciascuna dal valore pari a euro 8,65; ON
- che non era stato informato, né dalla né dalla , Controparte_2 ON
sullo stato di crisi in cui si trovava l'emittente dei titoli;
- che solo in data 10 agosto 2017 riceveva una comunicazione da parte della Controparte_2
con la quale veniva informato della conversione;
- che non erano stati assolti gli “obblighi informativi posti in capo all'intermediario e all'emittente” in merito all'offerta pubblica di transazione e scambio formulata dalla
[...]
; ON
- che l'offerta, la quale aveva efficacia dal 31 ottobre 2017 fino alle ore 16:30 del 20 novembre
2017, era stata comunicata dalla solo in data 2 novembre 2017 e pertanto a ridosso Controparte_2
della scadenza dell'offerta;
- che, invece, dalla non era pervenuta alcuna comunicazione al ON
riguardo;
- che percepiva l'importanza di tale operazione solo dopo aver ricevuto, in data 13 novembre
2017, una mail del direttore della propria filiale di con la quale sollecitava la Controparte_2
fissazione di un incontro urgente;
- che in data 17 novembre 2017 chiedeva di procedere allo svincolo degli strumenti finanziari in questione a favore di un deposito titoli aperto d'urgenza lo stesso giorno e appoggiato sul proprio conto presso al fine di provvedere allo scambio previsto dall'offerta; ON
- che lo spostamento dei titoli azionari avveniva con un ritardo di 17 minuti rispetto alla scadenza dell'offerta fissata per le ore 16.30;
- che, nel frattempo, aveva firmato una fideiussione omnibus per l'importo di euro 130.000,00;
- che, in data 21 novembre 2017, gli era stato comunicato che non era stato possibile aderire all'offerta e beneficiare dello scambio delle proprie azioni burden sharing con obbligazioni senior
a causa del ritardo imputabile alle parti convenute;
- che ricorreva agli Uffici Reclami delle banche convenute e che queste rispondevano in maniera negativa;
3 - che aveva avviato in data 3 maggio 2018 un procedimento di mediazione avanti all'Organismo di conciliazione bancaria nei confronti di e Controparte_2 ON
, il quale si concludeva senza il raggiungimento di nessun accordo;
[...]
- che in data 23 novembre 2018 aveva venduto le azioni del al ON
prezzo di euro 32.627,33 e aveva patito, a fronte di un investimento iniziale pari a euro 200.000,00,
un danno pari a complessivi euro 167.372,67;
- che eccepiva la nullità ex art. 23 TUF del contratto quadro di investimento stipulato con
Controparte_4
- che aveva violato i suoi obblighi come intermediario in quanto gli aveva Controparte_2
fatto sottoscrivere obbligazioni che in realtà erano un “rischiosissimo strumento ibrido di capitalizzazione”;
- che, inoltre, era responsabile per non averlo informato in tempo della Controparte_2
possibilità di aderire all'offerta e per aver effettuato lo spostamento dei titoli azionari oltre la scadenza del termine previsto nell'offerta;
- che chiedeva alla un risarcimento per il pregiudizio subito a causa ON
della falsa rappresentazione dei dati patrimoniali, reddituali e finanziari nei prospetti pubblicati
“nel periodo 25 luglio 2008 – 10 agosto 2012”, nonché nei bilanci relativi agli esercizi dal 2008 al
2012;
- che la aveva violato gli obblighi informativi e di condotta, in ON quanto non aveva tempestivamente informato i suoi azionisti dell'offerta e non aveva dato loro il tempo necessario per poterla valutare;
- che chiedeva un risarcimento pari ad euro 167.372,67, quale perdita subita a seguito dell'investimento contestato ed euro 10.000,00 a titolo di lucro cessante.
Concludeva, dunque, chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, In via principale 1) accertare e dichiarare la violazione da parte di degli obblighi normativi, regolamentari e contrattuali nel corso Controparte_2 dell'esecuzione del rapporto intercorso con il sig. , per i motivi e le circostanze Parte_1 indicati in narrativa;
2) per l'effetto dichiarare la nullità, invalidità, inesistenza e, comunque, inefficacia, del contratto quadro dell'8.5.2008 e della sottoscrizione in pari data di obbligazioni subordinate 08/18 TV SUB (codice ISIN [...]) e conseguentemente CP_1 condannare alla restituzione all'odierno attore della somma di € € Controparte_2
167.372,67 maggiorata delle commissioni e delle spese sostenute per le operazioni finanziarie,
oltre interessi legali a far data dalla sottoscrizione di ciascun ordine e fino al soddisfo;
3)
4 condannare in solido tra loro e Controparte_5 Controparte_2 in persona dei rispettivi rappresentanti legali, al pagamento di € 10.000,00 o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, a titolo di risarcimento per i ricavi da investimento che il sig. avrebbe potuto conseguire dall'8.5.2008 sino al Parte_1 soddisfo, impegnando la somma di € 200.000,00 oltre interessi e rivalutazione;
In via subordinata
4) accertare e dichiarare la responsabilità della e di Controparte_5
in persona dei rispettivi rappresentanti legali, ciascuna in ragione della Controparte_2
specifica condotta tenuta, nei confronti del sig. per le violazioni degli obblighi Parte_1
normativi, regolamentari e contrattuali poste in essere in occasione delle operazioni di acquisto, costituzione in pegno, conversione forzata e mancata adesione all'ops relative alle originarie obbligazioni subordinate 08/18 TV SUB per i motivi e le circostanze indicati in CP_1
narrativa; 5) condannare e in Controparte_5 Controparte_2
persona dei rispettivi rappresentanti legali, in solido, tra loro per violazione degli obblighi normativi e negoziali a titolo di risarcimento del danno, al pagamento in favore del sig.
[...] della somma di € 167.372,67, ovvero della diversa somma che dovesse risultare all'esito Parte_1 dell'istruttoria in corso di causa. Il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda
e sino al soddisfo ovvero della diversa somma;
6) condannare in solido tra loro
[...]
e di in persona dei rispettivi rappresentanti Controparte_5 Controparte_2 legali, al pagamento di € 10.000,00 o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, a titolo di risarcimento per i ricavi da investimento che il sig.
[...] avrebbe potuto conseguire dall'8.5.2008 sino al soddisfo, impegnando la somma di € Parte_1
200.000,00 oltre interessi e rivalutazione;
in ogni caso, condannare le convenute soccombenti alla refusione di spese, onorari e competenze del presente giudizio.”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la la Controparte_5
quale esponeva:
- che il Sig. le aveva addebitato una responsabilità ex art. 94 TUF al fine di evitare Parte_1
le conseguenze derivanti dall'applicazione delle misure di c.d. burden sharing;
- che le vicende dedotte dal non avevano inciso né sulle sue scelte di investimento Parte_1
né sulle perdite lamentate;
- che non aveva posto in essere nessun comportamento illecito con riguardo allo svolgimento dell'offerta e che, quindi, non era responsabile dei danni lamentati dal Parte_1
- che gli aiuti pubblici erogati negli anni 2009 – 2012 dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze non riguardavano una situazione di dissesto della Banca, ma solo carenza di liquidità;
5 - che nel mese di novembre 2014, il patrimonio di vigilanza della Banca non aveva superato lo stress-test e quindi aveva disposto un aumento di capitale;
- che nel mese di giugno 2016 era stato condotto un nuovo stress-test e anche in questo caso il patrimonio della Banca risultava non adeguato a fronteggiare uno scenario inatteso ed avverso;
- che, successivamente all'acquisto dei titoli obbligazionari i quali erano anche oggetto di giudizio, era stata costretta a far fronte ad un inaspettato fabbisogno di capitale attraverso operazioni di mercato;
- che a fine dicembre 2016 era intervenuto il Governo con una disciplina speciale per la gestione delle crisi bancarie e aveva dettato anche delle norme ad essa applicabili;
- che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in attuazione del Decreto n. 237, aveva previsto la conversione in azioni di alcune categorie di obbligazioni subordinate tra cui i titoli oggetto di causa;
- che la perdita di valore lamentata dal dipendeva solo dall'adozione ex lege delle Parte_1
misure di burden-sharing e dei relativi criteri di conversione;
- che, comunque, il aveva tenuto le azioni provenienti dalla conversione nel proprio Parte_1
portafoglio e le aveva vendute solo nel mese di novembre 2018, consapevole del loro deprezzamento;
- che, quando era stato concluso il contratto quadro di investimento e sottoscritti i titoli oggetto di causa, la filiale di Roma, via Portuense n. 484 era gestita da Controparte_4
- che all'epoca controllava Controparte_4
- che con la fusione per incorporazione di avvenuta nel mese di marzo Controparte_4
2009, la filiale di Roma, via Portuense n. 484 le era passata in gestione a far data dal 30 marzo
2009;
- che l'11 giugno 2010 la filiale era stata ceduta a appartenente al Controparte_6
gruppo ; Controparte_2
- che, pertanto, in data 14 giugno 2010, aveva cessato di gestire la filiale di Roma, via
Portuense n. 484 ed era iniziata la gestione da parte di Controparte_6
- che eccepiva il difetto di titolarità passiva con riferimento al rapporto di intermediazione e, quindi, rigettava ogni pretesa risarcitoria avanzata nei propri confronti sulla base del rapporto medesimo;
- che eccepiva la prescrizione delle pretese di parte attrice con riferimento alla sua qualità di emittente;
6 - che eccepiva l'infondatezza delle domande di parte attrice in merito alla sua qualità di emittente e alla sua qualità di promotrice dell'offerta;
- che eccepiva l'errata quantificazione del danno di contro operata.
Concludeva, pertanto, chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione: in via principale: 1.- rigettare tutte le domande formulate
dal sig. nei confronti di in quanto Parte_1 ON
prescritte, nei termini indicati in narrativa, infondate e/o, comunque, non provate in fatto e in
diritto per le ragioni illustrate in narrativa;
in subordine: 2.- per il caso di accoglimento delle domande avversarie di risarcimento, dedurre (anche in via di compensazione) dagli importi
eventualmente dovuti da al sig. come ON Parte_1
meglio specificato in narrativa: (i) i danni che lo stesso sig. ha concorso Parte_1
a cagionare o che avrebbe potuto evitare ex artt. 1227, primo e/o secondo comma, c.c.; (ii) tutti
gli importi percepiti dal sig. a titolo di cedole sui titoli originariamente Parte_1
acquistati, oltre interessi e rivalutazione (se dovuti); in ogni caso: 3.- condannare il sig.
[...]
a rifondere a favore di spese e compensi relativi Parte_1 ON al presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
Si costituiva in giudizio la quale esponeva: Controparte_2
- che il era intestatario di titoli obbligazionari subordinati emessi dal Parte_1 [...]
per un controvalore nominale di euro 200.000,00 e che erano detenuti sul deposito ON
amministrato n. 01104-3100-00004148750, aperto nel 2013 presso , Filiale di Controparte_2
Roma Via Portuense, e chiuso in data 30 novembre 2018;
- che i titoli obbligazionari erano stati sottoscritti nel 2008 in ambito CP_4
- che in data 11 ottobre 2013 i titoli venivano sottoposti a pegno a garanzia di un finanziamento di euro 120.000,00 concesso alla società Kipling Tennis Team e che questo rapporto era gestito dalla Filiale di Roma Ovest della Banca;
- che il 2 novembre 2017 inviava al l'informativa riguardante l'adesione all'offerta Parte_1
pubblica di scambio dei bond in azioni ordinarie ON ON
[...]
- che l'offerta prevedeva la data del 20 novembre 2017 alle ore 16:30 quale termine ultimo per l'adesione;
- che il 16 novembre 2017, il si recava presso la Filiale della Parte_1 Controparte_7
e gli veniva nuovamente indicata la possibilità di aderire all'offerta pubblica di scambio;
7 - che aveva inviato diverse comunicazioni al sia in data 2 novembre 2017 che in Parte_1
data 16 novembre 2017, per aderire all'offerta;
- che il 16 novembre 2017 i dipendenti della facevano presente al che per CP_1 Parte_1 aderire all'offerta di scambio doveva sia recarsi presso una filiale per ON
l'apertura di un deposito dove trasferire i titoli, che chiudere ed approvare i bilanci della Kipling
Tennis Team relativi agli esercizi 2015 e 2016 per poter istruire la pratica di fido;
- che in data 17 novembre 2017 il provvedeva all'apertura del deposito presso Parte_1 [...]
e trasmetteva i bilanci alla Filiale;
ON
- che solo in data 20 novembre 2017 il si presentava in Filiale con la documentazione Parte_1
necessaria al fine di aderire all'offerta;
- che l'inserimento del giro titoli avveniva alle ore 16.47;
- che, nonostante i tentativi dei dipendenti di di far accettare il trasferimento Controparte_2
dei titoli, il 21 novembre 2017 informava che i titoli erano stati trasferiti ON
oltre il tempo massimo utile per aderire all'offerta;
- che escludeva qualsiasi propria responsabilità in quanto aveva agito con tempestività e nel rispetto delle procedure necessarie;
- che contestava il danno lamentato da parte attrice in quanto non poteva corrispondere all'importo dell'investimento originario e, quindi, chiedeva il rigetto delle domande;
- che non era riconoscibile nessun risarcimento al in quanto artefice del danno;
Parte_1
- che eccepiva l'intervenuta prescrizione decennale delle domande e pretese di parte attrice.
Concludeva, quindi, chiedendo: “Salvo ampliare ed illustrare, si chiede che l'Ecc.mo
Tribunale voglia, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione e previa ogni opportuna declaratoria del caso: - nel merito dichiarare inammissibili e/o, comunque, rigettare tutte le
domande avversarie, in quanto infondate o comunque prescritte;
- in ogni caso, rigettare la
domanda attrice per inesistenza del nesso causale tra la condotta attribuita ad Controparte_2
e il danno lamentato ovvero in applicazione del secondo - o, in subordine, primo – comma
[...] dell'art. 1227 c.c.; - compensare con il petitum attoreo tutti i rendimenti prodotti dai bond originari acquistati dall'attore ovvero dalle azioni provvisorie nonché gli indennizzi ovvero i rimborsi nelle more incassati dalla controparte e dipendenti – direttamente o indirettamente - dall'acquisto dei bond subordinati di cui è causa, nella misura pari ad almeno Euro 37.316,04 ovvero a quella, anche maggiore, che risulterà provata, maggiorata degli interessi da calcolarsi da ogni singolo accredito;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
8 La causa, rigettate le istanze istruttorie di prova orale formulate dalle parti, era istruita con l'acquisizione dei documenti dalle medesime versati in atti e veniva trattenuta in decisione a seguito dell'udienza cartolare del 4.6.2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.,
per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
OSSERVA IN DIRITTO
Le domande attoree sono infondate e devono essere rigettate per le ragioni che seguono.
In via preliminare, con riguardo alla domanda di invalidità del contratto quadro così come consegnato dalla dante causa della convenuta e conseguente CP_4 Controparte_2
condanna di alla restituzione dell'importo di € 167.372,67, la stessa deve Controparte_2
ritenersi infondata nel merito.
Ed invero, con la memoria di cui all'art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., ha Controparte_2
versato in atti il contratto d'investimento stipulato co con poi incorporata in Controparte_4
e poi ceduta al comprensivo delle condizioni generali e CP_8 Controparte_9
delle condizioni economiche afferenti ai servizi di investimento, debitamente sottoscritto e ricevuto dall'attore il 28.05.2008 (doc. 18).
L'eventuale mancanza della sottoscrizione del rappresentante della Banca, inoltre, non potrebbe configurare un'ipotesi di invalidità contrattuale, alla luce del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, secondo cui “In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile
dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché
tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella
dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.” (cfr. Cass. Sez. Un. n. 898 del 16 gennaio 2018).
In particolare, le Sezioni Unite –dopo aver premesso che in tema di intermediazione finanziaria l'art. 23 TUF si riferisce esclusivamente al contratto-quadro e non ai singoli servizi di investimento
- ha richiamato un primo costante orientamento giurisprudenziale, in base al quale sarebbe nullo il contratto sottoscritto dal solo investitore. Analogo orientamento, peraltro, si registrava anche con riferimento ai contratti bancari in relazione all'ambito di applicazione dell'art. 117 TUB. In particolare, il suddetto orientamento riteneva possibile la conclusione del contratto anche mediante la sottoscrizione di due documenti diversi, purché gli stessi fossero inscindibilmente collegati tra
9 loro. E, comunque, si riteneva indispensabile la prova scritta della sottoscrizione di entrambe le parti.
Da tale orientamento si discostava la sentenza della Cass. n. 4564 del 2012 che, in relazione al contratto di conto corrente bancario (disciplinato dall'analoga normativa prevista dagli artt. 117 e
127 TUB), ha escluso la nullità per difetto di forma, rilevando che il contratto aveva avuto pacifica esecuzione, visti gli ordini di investimento e la comunicazione degli estratti conto, e richiamando il principio secondo il quale la produzione in giudizio del contratto realizza un valido equivalente della sottoscrizione mancante, purché la parte che ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio consenso ovvero sia deceduta.
Le Sezioni Unite, quindi, hanno innanzitutto ricordato che la nullità deve essere considerata un vizio radicale e che, nell'art. 23 TUF, vengono considerati sullo stesso piano sia la redazione in forma scritta, sia la consegna di un esemplare al cliente, che è l'unica parte che può far valere la nullità. Da tale formulazione, le Sezioni unite hanno ricavato la ratio della norma: la nullità per difetto di forma è posta nell'interesse del cliente, così come è a tutela di questi la previsione della consegna del contratto, il cui contenuto, previsto di base dall'art.30 del regolamento CP_10
siccome prevedente le modalità di svolgimento del rapporto, deve rimanere a disposizione dell'investitore. La finalità della previsione della nullità è, quindi, quella di assicurare la piena indicazione al cliente degli specifici servizi forniti e delle relative modalità di svolgimento del rapporto.
In conclusione, secondo le Sezioni Unite, il vincolo di forma imposto dal legislatore (tra l'altro composito, in quanto vi rientra anche la consegna del documento contrattuale) va inteso alla luce di quella che è la funzione propria della norma. Di conseguenza, non risulta rilevante –ai fini della validità del contratto - la sottoscrizione del delegato della banca, una volta che risulti provato l'accordo mediante la sottoscrizione dell'investitore, la consegna del documento negoziale, la raccolta della firma del cliente e l'esecuzione delle pattuizioni.
In ogni caso, poi, deve ritenersi fondata l'eccezione sollevata da di Controparte_2
prescrizione della domanda di ripetizione conseguente alla dedotta nullità del contratto quadro (v. infra).
Tanto premesso, relativamente alla questione inerente alla mancata adesione all'OPS lanciata da asseritamente addebitabile sia a quest'ultima – quale emittente, ai sensi dell'art. 94 CP_8
TUF – sia ad – quale intermediaria – devesi osservare quanto segue. Controparte_2
Con riguardo alla posizione di quest'ultima ha in primo luogo eccepito la propria CP_8
carenza di legittimazione passiva relativamente alla responsabilità contrattuale ascrivibile al solo
10 intermediario finanziario nella prestazione dei servizi di investimento, posto che l'Emittente non ha mai intrattenuto alcun rapporto negoziale con l'attore.
Quest'ultimo, infatti, ha agito cumulativamente nei confronti degli Istituti di credito, eccependo la violazione degli artt. 21 e 23 TUF e del D.lgs. n. 58/1998 da parte dell'Emittente, in
Contr quanto avrebbe fornito informazioni non veritiere in merito ai prospetti relativi a strumenti
non-equity pubblicati tra il 25.07.2008 e il 10.08.2012 e il 21.05.2014, condotta rilevante ai sensi dell'art. 94, commi 2 e 3 TUF, impedendo, dunque, la formazione di un genuino giudizio, da parte degli investitori, in ordine alla situazione finanziaria e patrimoniale dell'emittente.
Peraltro, parte attrice ha ritenuto responsabile l' anche per non avergli trasmesso CP_11
puntuali comunicazioni idonee a renderlo edotto per tempo dell'offerta di pubblico scambio.
Ebbene, con riguardo al primo motivo di contestazione, devesi evidenziare che le perdite economiche lamentate ed attinenti alle obbligazioni subordinate sottoscritte da parte attrice sono derivate dal mutato quadro normativo e di vigilanza in materia di prevenzione delle crisi bancarie Contr
- puntualmente ricostruito dall' nella propria comparsa di costituzione e risposta - CP_11
con il quale il legislatore ha disposto la conversione forzosa delle predette obbligazioni in nuove azioni di In particolare, con il D.L. n. 237/2016, convertito con modifiche nella legge CP_8
17 febbraio 2017, n. 15, è stata prevista una disciplina speciale per la gestione delle crisi bancarie che contemplava una ipotesi di intervento dello Stato nel capitale di istituti bancari, quale misura cautelativa idonea a preservare la stabilità finanziaria. Come previsto dalla disciplina comunitaria, tale intervento, in quanto comportante l'utilizzo di risorse pubbliche statali, è stato possibile unicamente previa “ripartizione degli oneri” (c.d. “burdensharing”) con alcune categorie di creditori della ossia con i titolari di alcune obbligazioni subordinate in precedenza emesse CP_1
Contr dalla imponendo la conversione “forzosa” di tali obbligazioni in nuove azioni di CP_1
secondo un rapporto di conversione ancorato a parametri indicati dalla legge stessa. In attuazione del D.L. n. 237/2016, con D.M. 27.7.2017, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto
Contr la conversione in azioni di talune categorie di obbligazioni subordinate di inclusi i titoli per cui è causa. Derivando, dunque, la perdita di valore lamentata dall'attore dall'adozione delle misure legislative di cui sopra e dei relativi criteri di conversione. Interventi normativi sopraggiunti alla sottoscrizione da parte dell'attore, in data 8.5.2008, delle obbligazioni subordinate per cui è causa
(doc. 3 parte attrice), così come collocabili cronologicamente in data successiva a tale sottoscrizione sono i primi sostegni pubblici finalizzati, secondo le allegazioni attoree, “ad evitare la crisi irreversibile della banca” (“i c.d. “Tremonti bond” nel 2009 e i “Monti bond” nel 2012: cfr.
pag. 2 atto di citazione).
11 L'acquisto degli strumenti finanziari è, inoltre, intercorso per il tramite dell'attività di intermediazione dell'altra convenuta, (quale ultima cessionaria di Controparte_2 [...]
, la quale, avendo stipulato in data 28.05.2008 il contratto quadro di investimento, CP_4 può dirsi l'unica tenuta ad orientare una corretta gestione del proprio portafoglio da parte dell'investitore. Al contrario, non risulta aver intrattenuto alcun rapporto contrattuale CP_8
con il quantomeno sino al 17.11.2018, data di apertura del conto depositi in vista del Parte_1
trasferimento delle azioni da scambiare.
Pertanto, sotto questo profilo, deve essere accertata la carenza di legittimazione passiva in capo alla convenuta emittente.
Nemmeno può profilarsi una responsabilità ex art. 94 TUF in capo a nella sua CP_8
qualità di emittente, per non aver consentito all'attore di aderire tempestivamente all'offerta di pubblico scambio.
Ed invero, l'art. 94 TUF prescrive per l'Emittente una procedura di pubblicazione preventiva di un prospetto informativo al cui rispetto sono tenuti i soggetti che intendano effettuare un'offerta al pubblico di strumenti finanziari e che coinvolge l'approvazione della Consob.
Nella fattispecie concreta, si evince per tabulas il rispetto da parte di delle CP_8
Contr disposizioni dettate in tema dalla normativa in esame (docc. 6 e 7 fascicolo .
Pertanto, non avendo avuto alcun rapporto negoziale con parte attrice ed avendo CP_8
l'Emittente ottemperato alle prescrizioni normative de quibus, è da escludersi una sua responsabilità nel danno asseritamente subito dal Parte_1
Passando, ora, all'esame della posizione di deve evidenziarsi quanto Controparte_2
segue.
Innanzitutto, deve essere accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta limitatamente alla domanda di ripetizione dipendente dall'azione di nullità e di risarcimento del danno per violazione delle norme dettate dal TUF e del principio di buona fede e correttezza incombente sul soggetto intermediario relativamente alle operazioni di investimento in strumenti finanziari.
Come evincibile dagli atti di causa, infatti, parte attrice ha sottoscritto in data 28.05.2008 il contratto quadro con la (doc. 18 ). CP_4 Controparte_2
Dell'eventuale inadeguatezza e inappropriatezza dell'operazione di acquisto delle obbligazioni subordinate di posta in essere in esecuzione del contratto quadro del CP_8
28.05.2008, la Banca intermediaria risponderebbe a titolo di responsabilità contrattuale, alla quale si applica l'ordinario termine decennale di prescrizione.
12 Ed invero, è indubbio che il contratto quadro rappresenta un accordo tra intermediario e cliente, che ha ad oggetto una delle prestazioni previste dall'art. 1 TUF, in forza del quale l'intermediario ha il potere di operare. Successivamente a tale fase, l'intermediario dà esecuzione agli ordini del cliente, con un autonomo atto negoziale. Da ciò deriva una evidente struttura bifasica del rapporto, costituita a monte dal contratto quadro e a valle dai singoli ordini in attuazione del primo, ordini che assumono la veste di negozi giuridici.
In entrambe le fasi – quella del contratto quadro e quella propriamente esecutiva –
l'intermediario è tenuto a dare le informazioni necessarie affinché il cliente risparmiatore sia in grado di poter conoscere e decidere di conseguenza sull'opportunità o meno di effettuare un determinato investimento, ovvero l'intermediario ha da una parte specifici obblighi di informazione nella fase che precede la conclusione del contratto quadro, come ha altrettanti specifici obblighi che precedono il singolo ordine.
Pertanto, derivano due distinte ipotesi di responsabilità in caso di omessa/errata informazione: una di tipo precontrattuale (violazione degli obblighi informativi nella fase antecedente la sottoscrizione del contratto quadro), una di tipo contrattuale in relazione ai singoli atti di disposizione attuati successivamente alla conclusione del contratto di investimento.
Nella fattispecie concreta, dunque, a fronte dell'operazione di acquisto titoli datata 8.05.2008
e dell'atto di citazione notificato il 6.04.2021, la domanda restitutoria derivante dall'azione di nullità del contratto quadro e quella risarcitoria da omissione degli obblighi informativi sull'investimento del 2008 deve essere dichiarata prescritta, anche qualora si ritenesse la natura contrattuale – con termine prescrizionale, dunque, decennale - e non extracontrattuale della responsabilità precontrattuale relativa alla sottoscrizione del contratto quadro di investimento.
Né vale ad integrare atto interruttivo della prescrizione il reclamo formulato da parte attrice
(doc. 13 fascicolo di parte attrice), dal momento in cui con il medesimo l'attore, pur avendo lamentato i pregiudizi asseritamente subiti sia a seguito della carenza di informazione precontrattuale sullo stato economico-finanziario della banca emittente che della mancata adesione alla OPS in sede di conversione dei titoli obbligazionari posseduti, non ha intimato la ripetizione delle somme investite, ma solo l'adempimento da parte delle convenute all'obbligo risarcitorio conseguente all'omessa conversione, non essendo pertanto maturato, quanto al primo addebito,
l'effetto interruttivo della prescrizione.
Parimenti non può essere riconosciuta efficacia interruttiva della prescrizione alla procedura di mediazione ai sensi del d.lgs. 28/2010, in quanto, in difetto di prova della data di ricezione da parte delle banche dell'invito alla mediazione formulato dall'attore, si deve fare riferimento alla
13 data del primo incontro di mediazione svoltosi con esito negativo (12.11.2018) o, al più, a quanto allegato da in ordine alla effettiva data di ricezione dell'invito (23.5.2018), quando Controparte_2
già era decorso, dunque, il termine prescrizionale decennale.
Relativamente, invece, alla domanda risarcitoria formulata per i pregiudizi cagionati all'attore dalla condotta tenuta da la quale avrebbe tardivamente aderito alla OPS, Controparte_2
devesi osservare quanto segue.
Con comunicazioni del 30.09.2016 e del 30.06.2017 (doc. 10 fascicolo ), Controparte_2 [...]
ha rappresentato al cliente la non validità del profilo finanziario e la necessità di Controparte_2
aggiornarlo recandosi in filiale.
Il 31.07.2017, invece, la Intermediaria ha comunicato al cliente attore la conversione forzosa delle obbligazioni in azioni ordinarie, a seguito dell'emanazione del Decreto del MEF del
27.07.2017.
In data 02.11.2017, la Banca convenuta ha comunicato all'attore la promozione, da parte di dell'offerta pubblica volontaria parziale di scambio e transazione a seguito della CP_8
conversione forzosa dei titoli obbligazionari subordinati in azioni ordinarie, tra i quali quelli detenuti dal e che avrebbe dovuto essere posta in essere entro e non oltre le ore 16.30 Parte_1
del 20.11.2017. Sicché, in primo luogo, non può parlarsi di tardività della comunicazione de qua,
avvenuta comunque diciotto giorni prima il termine ultimo per aderire all'offerta.
Successivamente a tale comunicazione, a fronte della mancata risposta da parte del Parte_1
in data 13.11.2017, ha sollecitato il a fornire i bilanci 2015 e 2016 della Controparte_2 Parte_1
società riconducibile all'attore e per la quale le obbligazioni subordinate erano state costituite in pegno al fine di rendere possibile la concessione di un finanziamento.
Non è controverso tra le parti, poi, che in data 16.11.2017 il si è recato in Filiale, Parte_1
dove è stato nuovamente invitato a decidere se aderire o meno alla OPS, previa apertura di un conto depositi presso e previa trasmissione dei bilanci sociali già richiesti, al fine di poter CP_8
Contr svincolare le obbligazioni gravate da pegno e oggetto di futuro trasferimento a
In data 17.11.2017, dunque, il ha aperto il conto presso l'Emittente e ha trasmesso i Parte_1
bilanci richiesti da . Controparte_2
Orbene, secondo la ricostruzione di parte convenuta, il avrebbe manifestato la Parte_1
volontà di aderire alla OPS soltanto in data 20.11.2017.
Dalla documentazione versata in atti (doc.ti 8 e 9 fascicolo di parte attrice), risulta che il a seguito dell'apertura del conto presso avesse già manifestato la volontà di Parte_1 CP_8
aderire alla OPS in data 17.11.2017 – senza che risulti, peraltro, la prova della ricezione della
14 comunicazione da parte di , che ha contestato la circostanza - purtuttavia Controparte_2
impartendo formalmente l'ordine di conversione delle obbligazioni in suo possesso in azioni provvisorie BMPS solamente in data 20.11.2017, alle ore 16.47 (cfr. modulo di conferma del mandato irrevocabile, dal medesimo sottoscritto: doc. 5 fascicolo e doc. 10 fasc. Controparte_2
parte attrice) e, dunque, tardivamente rispetto ai termini indicati da CP_8
In via generale, devesi peraltro ricordare che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., incombe sull'attore la prova dei fatti costitutivi del diritto azionato, mentre chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda e, in tema di responsabilità contrattuale, come nella specie, spetta al creditore dare prova della fonte legale o negoziale del proprio diritto, allegare l'inadempimento del debitore e il nesso causale tra questo e il danno di cui è chiesto al risarcimento, mentre al debitore spetterà la prova di aver correttamente adempiuto o del sopravvenire di una essere stato impossibilitato ad adempiere per una causa sopravvenuta e a sé non imputabile (Cass. Sez. Un., n. 13533 del 30 ottobre 2001).
Peraltro, la banca, nell'esecuzione dei contratti intrattenuti con la propria clientela, è tenuta a osservare un grado di diligenza commisurato alla natura dell'attività esercitata e può incorrere in responsabilità, anche extracontrattuale, laddove non abbia rispettato il predetto grado di diligenza, ai sensi dell'art. 1172, co. 2, c.c..
Nella fattispecie concreta, ha dedotto che la mancata adesione alla OPS Controparte_2
è stata determinata dall'inerzia dell'investitore e tale affermazione è corroborata dalla Parte_1
documentazione su richiamata.
Ed invero, come previsto all'art. 15 del contratto-quadro di negoziazione titoli stipulato tra le parti il 7.10.2013, la Banca intermediaria è legittimata a dare esecuzione agli ordini impartiti dal
Cliente, qualora quest'ultimo personalmente fornisca di volta in volta specifiche istruzioni relative al determinato mandato (cfr. doc. 7 ). Controparte_2
Nella specie, tuttavia, il ha formalizzato l'ordine di trasferimento delle azioni Parte_1
ordinarie di soltanto in data 20.11.2017, alle ore 16.47, non rispettando i termini dettati CP_8
Contr da per aderire alla Offerta.
Ciò nonostante, ha tentato comunque di eseguire la predetta operazione, Controparte_2 trasferendo i titoli sul conto depositi acceso dal presso la filiale dell' , oramai Parte_1 CP_11
tardivamente.
Anteriormente a tale data, peraltro, ha correttamente operato, Controparte_2
comunicando tempestivamente la conversione forzosa delle obbligazioni in azioni ordinarie,
trasmettendo al la promozione della OPS da parte di AS e Parte_1 CP_1 CP_1
15 procedendo al trasferimento dei titoli non appena richiesto formalmente dall'investitore attraverso la conferma del mandato irrevocabile, soltanto “preannunciato” in data 17.11.2017.
In tale contesto la stessa prova testimoniale articolata dall'attore nella memoria ex art. 183
sesto comma n. 2 c.p.c., correttamente non ammessa in quanto vertente su circostanze risultanti documentalmente, non avrebbe portato a confutare la superiore ricostruzione in punto di fatto.
E ciò tenuto conto, peraltro, che tale prova verte su circostanze in parte dal contenuto generico, sotto il profilo contenutistico relativo alla provenienza e alla data della dedotta comunicazione autorizzativa dello sblocco dei titoli (“Vero che Lei è stata contattata in data 14.11.2017 dal sig. che le chiedeva chiarimenti e spiegazioni circa la situazione dei propri titoli Parte_1
Contr in ragione della propria attività lavorativa presso il gruppo ?”; ON
“Vero che Lei, sempre in data 20.11.2017, alle ore 15,30 circa, contattava nuovamente la dott.ssa Tes_ la quale, senza interrompere la comunicazione telefonica e consentendo l'ascolto si recava in
stanza della collega dott.ssa la quale confermava l'avvenuta ricezione di una Per_1
comunicazione autorizzativa dello sblocco dei titoli ?”); in parte non contestate (“Vero che Lei in data 17.11.2017 accompagnava il sig. presso l'Agenzia 138 MPS ove Parte_1
l'assisteva nell'apertura di un proprio deposito titoli al fine di consentire il trasferimento dei titoli
e la partecipazione all'offerta di scambio ?”); in parte valutative e, comunque, sempre dal contenuto generico, in particolare per ciò che riguarda la specificazione dei tempi in cui si sarebbero sviluppate le interlocuzioni tra le due banche rispetto al termine finale previsto per l'adesione all'OPS (“Vero che Lei in data 17.11.2017 contattava telefonicamente il dott. Per_2
della Filiale Imprese Roma Ovest di informandolo che il sig. aveva Controparte_2 Parte_1
Contr perfezionato tutti gli adempimenti presso il per consentire il trasferimento dei titoli dal deposito titoli di nonché aveva inviato i bilanci richiesti alla stessa . Controparte_2 CP_12
Nella medesima telefonata il dott. preannunciava l'invio di una comunicazione alla Filiale Per_2
di via Portuense 484 per consentire lo sblocco dei titoli e l'esecuzione del trasferimento dei titoli in tempo utile per il trasferimento ?”); in parte, infine, irrilevanti ai fini del decidere, atteso che ciò che rileva è il momento in cui l'attore ha formalizzato il mandato irrevocabile di conversione delle
Contr obbligazioni in azioni e, comunque, il margine temporale in cui era ragionevole pretendere che l'Intermediaria portasse a termine l'operazione (“Vero che Lei in data 20.11.2017, alle ore
Tes_ 14.30 circa contattava telefonicamente la dott.ssa della Filiale di via Portuense 484 di
[...]
la quale riferiva di ignorare l'esistenza di un procedimento in essere per lo sblocco dei CP_2 titoli ed il trasferimento degli stessi?”);
16 Pertanto, alla luce della condotta tenuta da deve ritenersi rispettato Controparte_2
l'obbligo della diligenza professionale richiesta alle banche ai sensi dell'art. 1176, co. 2, c.c., non potendo profilarsi alcuna responsabilità in capo alla Intermediaria, posto che la mancata adesione alla OPS promossa dall'Emittente non può che essere imputata alla condotta dell'attore, che, informato della OPS già in data 02.11.2017, è rimasto inerte quantomeno sino al 17.11.2017, data in cui, comunque, non aveva ancora formalizzato l'ordine di conversione delle obbligazioni suddette.
In definitiva, la domanda risarcitoria in esame avanzata da parte attrice deve essere rigettata, con conseguente assorbimento delle altre questioni controverse tra le parti con riferimento alla quantificazione del pregiudizio derivante dalla mancata conversione dei titoli azionari rimasti nella disponibilità dell'attore e alla richiesta di risarcimento dell'ulteriore danno emergente per l'importo di € 10.000,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa civile come sopra promossa, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, anche istruttoria, così
provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna l'attore alla refusione delle spese di lite in favore delle parti convenute, liquidate, per in € 11.300,00, per compensi, oltre rimb. ON
spese generali ed accessori come per legge;
per in € 7.052,00 per compensi, Controparte_2
oltre rimb. spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 7.1.2025
Il Giudice
Dott. Paolo Goggi
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