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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 13/11/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2322/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Zito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2322/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
BE AR ( VIA FLAMINIA 187-A 47900 RIMINI C.F._1
ITALIA;
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. GRASSI DAVIDE, elettivamente domiciliato in PIAZZETTA C. ZAVAGLI N. 208 47921
RIMINI presso il difensore avv. GRASSI DAVIDE
(C.F. Controparte_2 P.IVA_3
APPELLATO/I
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rimini n. 330/2023 del 27 aprile 2023.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di discussione del 15 ottobre 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L' proponeva appello nei confronti della società Parte_1
e nei confronti del Controparte_1 Controparte_2
pagina 1 di 8 contumace in primo grado, per l'annullamento e/o la riforma della Sentenza n. CP_2
330/2023 resa tra le parti in data 27.04.2023 dal Giudice di Pace di Rimini nel giudizio R.G.
340/23.
L'appellante riepilogava il giudizio di primo grado esponendo quanto segue.
Con ricorso ex art. 22 L. 689/1981 la Parte_2 impugnava, innanzi al Giudice di Pace di Rimini, l'Ordinanza Ingiunzione n. 1 del 23.01.2023, emessa dal Dirigente dell' con la quale le veniva contestata la Parte_1 violazione dell'art. 39 co. 2 Legge Regionale Emilia-Romagna n. 2/2023, per aver ospitato complessivamente n. 5 ospiti in più rispetto a quelli autorizzati all'interno delle strutture
“Comunità alloggio per anziani Villallegra” e “Casa Famiglia per AN LE, entrambe site in e gestite dalla suddetta società. Controparte_2
Il provvedimento, con il quale veniva ingiunto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria il pagamento di € 10.000,00, era stato emanato a seguito di accertamenti eseguiti, presso le due strutture per anziani, dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute NAS di Bologna in data 29.12.2022 e dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Ausl della Romagna in data
9.01.2023.
Il ricorso, articolato in sei motivi, contestava l'inosservanza da parte dell'Amministrazione del termine concesso al trasgressore per rientrare nei limiti di capacità previsti ed autorizzati, la violazione degli art. 8 lett. G) ed H) e art. 13 L.R. Emilia Romagna n. 21/1984, rispettivamente per violazione del diritto di difesa e per mancata previsione della facoltà di pagamento in misura ridotta, e la violazione dell'art. 7bis L.R. Emilia Romagna n. 21/84 per mancato rispetto del termine minimo tra la diffida e la contestazione specifica, oltre a sostenere l'illegittimità dell'ordinanza per mancata applicazione dell'esimente della buona fede e, infine, la contraddizione tra gli accertamenti effettuati e l'insufficiente motivazione dell'Ordinanza
Ingiunzione, della quale veniva quindi richiesta la declaratoria di nullità o, in subordine, la rideterminazione della sanzione pecuniaria.
Si costituiva la resistente , resistendo alle critiche svolte al Controparte_3 provvedimento sanzionatorio e rilevando l'insussistenza dell'esimente della buona fede che potesse giustificare la presenza in struttura di cinque persone in più rispetto a quelle autorizzate.
Il rimaneva contumace. Controparte_2
Così instaurato il contraddittorio, il giudizio si svolgeva senza espletamento di attività istruttoria e, all'udienza del 27 aprile 2023, veniva pronunciata la Sentenza n. 330/2023, oggetto del presente appello, con la quale il Giudice di Pace accoglieva il ricorso presentato dalla Società pagina 2 di 8 annullando l'Ordinanza impugnata e compensando le Controparte_1 spese tra le parti.
2. Ritenendo la sentenza meritevole di integrale riforma, poiché palesemente erronea nell'applicazione dell'art. 3 della Legge 689/81, l'appellante deduceva che, nell'accogliere il ricorso di prime cure, il Giudice di Pace aveva esaminato un unico motivo di opposizione, reputato condivisibile, assorbente e preclusivo dell'esame degli ulteriori motivi di censura formulati dall'avversa difesa: aveva infatti ritenuto sussistente, nella condotta tenuta dalla
, l'esimente della buona fede prevista dall'art. 3 L. 689/1981. Parte_2
Le valutazioni del Giudice di pace non erano idonee a sostenere l'accoglimento del ricorso e pertanto l'appellante formulava le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale di Rimini, in totale riforma della Sentenza n. 330/2023 resa in data 27.04.2023 dal Giudice di Pace di
Rimini in R.G. 340/23 ed in accoglimento del presente appello, dichiarare l'infondatezza del ricorso di prime cure ex adverso svolto e per l'effetto respingerlo confermando l'Ordinanza
Ingiunzione n. 1 del 23.01.2023 emanata da e Parte_1 conseguentemente condannare la in persona Parte_2 del legale rappresentante al pagamento della sanzione amministrativa nella misura ivi indicata. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
3. Si costituiva in giudizio la società appellata, che resisteva all'impugnazione riproponendo espressamente gli altri motivi di ricorso che non erano stati esaminati in primo grado in quanto rimasti assorbiti dall'accoglimento del motivo attinente alla buona fede.
Così formulava le proprie conclusioni nel grado: “Voglia l'On. Tribunale Civile di Rimini adito in appello, contrariis reiectis, - In via principale, nel merito: rigettare i motivi di parte appellante in quanto infondati sia in fatto che in diritto o, comunque, non provati e, per effetto, confermare integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Rimini n. 330/2023 del 27.04.2023
(R.G. 340/2023); - In subordine: dichiarare illegittima e di conseguenza annullare
l'Ordinanza-Ingiunzione n. 1 del 23.01.2023 del Dirigente dell' Controparte_4
per i motivi indicati nella presente comparsa di costituzione e risposta;
- In ogni
[...] caso: con vittoria di spese e compensi professionali di lite, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, c p a e l'iva come per legge”.
Il regolarmente citato, rimaneva contumace. Controparte_2
All'udienza del 15 ottobre 2025, le parti discutevano oralmente la causa, riportandosi al contenuto delle note conclusive depositate, e il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza in trenta giorni ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. pagina 3 di 8 4. Così riassunto lo svolgimento del processo, occorre preliminarmente osservare che il
[...]
rimasto contumace in entrambi i gradi di giudizio, non è Controparte_2 legittimato passivo nel presente giudizio, stante che l'atto impugnato rientra nella esclusiva competenza dell'Unione dei comuni della Parte_1
Se è vero, infatti, che la partecipazione ad una Unione di Comuni non priva l'ente locale della propria personalità giuridica autonoma, occorre considerare che la legittimazione nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa spetta all'autorità che ha emesso la sanzione, dunque nel caso di specie all' Parte_1
5. Venendo al merito, la motivazione della sentenza impugnata non sfugge alla critica formulata nell'atto d'appello.
La norma invocata, articolo 3 della legge 689/81, che espressamente recita: “Nelle violazioni in cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”, non è utile al caso di specie, limitandosi a ritenere sufficiente come elemento soggettivo la colpa ed escludendo la responsabilità solo in caso di errore incolpevole sul fatto.
Il primo giudice ha invece tratto argomento dalle condotte della società appellata successive all'accertamento dei fatti e alla emanazione del provvedimento sanzionatorio.
Le circostanze, meramente affermate dalla società riguardo ad un eventuale stato di necessità che avrebbe provocato il sovraffollamento accertato, non hanno avuto seguito processuale e comunque non sono state neppure prese in considerazione dalla motivazione di primo grado.
Esse non possono avere alcuna rilevanza in questo giudizio, in quanto la struttura assistenziale gestita con criteri di professionalità deve avere contezza del numero degli assistiti e delle loro vicende personali.
La circostanza secondo la quale il ricovero delle persone in eccesso era avvenuto a seguito di pressanti richieste dei parenti di questi non appare conducente, in quanto la determinazione del numero massimo degli ospiti è di cruciale importanza per l'efficienza della struttura e non è dato a disposizione dell'imprenditore, che altrimenti sarebbe libero di determinare l'aumento degli assistiti a proprio piacimento.
La circostanza che l'aumento degli assistiti in concreto non abbia determinato disagi o provocato situazioni di difficoltà non è quindi assolutamente rilevante, in quanto il numero è precostituito secondo parametri generali e, come già detto, costituisce un limite all'attività imprenditoriale che non è disponibile. pagina 4 di 8 Le contestazioni sull'efficienza del servizio hanno riguardato tratti diversi dell'attività dell'impresa, sono state esaminate in sede di giustizia amministrativa e decise con le sentenze prodotte. Esse hanno costituito addebiti diversi che prevedevano conseguenze diverse e l'accoglimento dei ricorsi proposti al Tribunale Amministrativo regionale non costituisce quindi un precedente favorevole da poter valutare nel procedimento che è sfociato nella sanzione poi impugnata innanzi al giudice ordinario.
6. Dall'accoglimento dell'appello consegue la necessità per il Giudice di esaminare i motivi dichiarati assorbiti e non esaminati in primo grado, in quanto debitamente riproposti dalla difesa dell'appellata con l'atto di costituzione in giudizio.
Questi motivi sono: A) – In via principale dichiarare la nullità dell'ordinanza ingiunzione del
Dirigente n. 1 del 23.01.2023 prot. 1355 del 23.01.2023, emessa dall'
[...]
in data 23.01.2023 e di tutte le eventuali sanzioni Controparte_5 accessorie per il mancato rispetto dei termini assegnati in diffida per il rientro nei limiti di capienza previsti;
B) – in subordine, dichiarare la nullità dell'ordinanza di ingiunzione del
Dirigente n. 1 del 23.01.2023 prot. 1355 del 23.01.2023, emessa dall'
[...]
in data 23.01.2023 e di tutte le eventuali sanzioni Controparte_5 accessorie per le violazioni delle disposizioni inerenti alla L.R. 21/1984; C) – in ulteriore subordine, rideterminare la sanzione amministrativa in misura ridotta per carenza dell'oggetto della contestazione stante la permanenza di un solo ospite in sovrannumero rispetto alla capienza ricettiva prevista.
Viene, inoltre, ritenuto illegittimo il provvedimento in quanto fondato su due differenti verbali che accertavano, il primo, redatto dal Carabinieri, un surplus di quattro posti letto, e il successivo, redatto dall'Ausl, di una unità in più, per un totale di cinque. Stante la proporzionalità della sanzione, quindi, nella situazione di dubbio secondo l'appellata andava ridotta la sanzione a 8.000 euro.
7. Venendo al primo dei motivi residui, si osserva che la contestazione della violazione ha un effetto puntuale, che riguarda lo stato di fatto accertato con le conseguenze giuridiche proprie dell'accertamento compiuto (sanzione), mentre la diffida prevede per il futuro in ordine al proseguimento della situazione che si intende evitare, senza con questo assoggettare l'accertamento già compiuto ad un differimento di efficacia.
La mancata ottemperanza alla diffida, quindi, integrerebbe una nuova violazione suscettibile di nuova censura, e non un differimento dell'efficacia dell'accertamento che sarebbe messo nel nulla dall'ottemperanza, con elisione di quanto già avvenuto. pagina 5 di 8 Sulle caratteristiche della diffida si è pronunciato il Tar con la sentenza resa nel ricorso
112/2023, affermando che: “va considerato che la succitata diffida contiene infatti un duplice ordine a carico del destinatario (rientrare nella capienza autorizzata entro 15 giorni e consegnare entro 48 ore il registro ospiti aggiornato), ma non prevede alcuna conseguenza negativa in caso di inottemperanza all'ordine medesimo. In tali casi, per giurisprudenza costante non vi è alcun onere di impugnazione, non avendo l'atto immediati effetti lesivi, che si avranno – se del caso – in forza di un provvedimento successivo (cfr., ex plurimis,
[...]
– , Sez. I, sentenza n. 1170/2021)”. CP_6 CP_7
Si tratta, quindi, di atto nell'esclusivo interesse del soggetto ispezionato e destinato alla ricostituzione della situazione legittima, ma non certo capace di influenzare l'accertamento già compiuto.
Il motivo, pertanto, deve essere respinto.
8. L'opposizione deve essere rigettata anche con riferimento ai motivi successivi, secondo cui il provvedimento impugnato avrebbe violato le disposizioni inerenti alla L.R. 21/1984 e ciò sotto un duplice profilo: mancata indicazione dell'autorità cui inoltrare memorie difensive e mancata previsione della possibilità di pagamento in misura ridotta.
Sotto il primo profilo, è agevole rilevare come la violazione indicata non ha costituito un ostacolo all'esercizio del diritto di difesa e all'impugnazione del provvedimento, che si è realizzata nelle forme e nei modi previsti.
Quanto al secondo profilo, l'articolo 39 della Legge Regionale Emilia-Romagna 2 del 2003 recita: “
2. Il gestore di struttura che, in possesso di autorizzazione al funzionamento, supera la capacità ricettiva massima autorizzata, è punito con la sanzione amministrativa di euro 2.000 per ogni posto che supera la capacità ricettiva autorizzata. In caso di violazione della capacità ricettiva il inoltre diffida il gestore a rientrare nei limiti entro un termine fissato”. CP_2
La graduazione della sanzione è, pertanto, conseguenza dell'entità della violazione, cioè del numero dei posti letto aggiuntivi utilizzati dalla struttura in eccesso rispetto a quanto previsto.
L'accertamento dei posti è avvenuto con due diversi verbali da parte di autorità diverse e l'apparente differenza tra gli stessi si giustifica in quanto gli accessi sono avvenuti in date diverse e hanno riguardato strutture diverse (il primo solo la “Comunità alloggio per anziani
”, il secondo anche la “Casa Famiglia per AN LE). CP_1
Nessuna contestazione viene svolta riguardo al secondo accertamento, alle sue modalità ed al suo contenuto, con la conseguenza che l'esito dello stesso deve essere ritenuto legittimo e il provvedimento sanzionatorio confermato anche per il quinto ospite in sovrannumero. pagina 6 di 8 La redazione di un verbale il cui contenuto non sia contestato costituisce motivazione sufficiente all'accertamento della violazione.
Conclusivamente, l'ammontare della sanzione è frutto del mero computo del numero degli ospiti e la proporzionalità è assicurata dall'incremento di gravità che ogni nuovo posto aggiuntivo realizza.
La norma applicata (Legge Regionale Emilia-Romagna n. 2 del 2003) è successiva alla L.R. 21 del 1984, secondo la quale le sanzioni amministrative regionali devono prevedere un minimo ed un massimo e consentire il pagamento in forma ridotta, e, pertanto, non risente del contrasto con una norma precedente, alla quale non può attribuirsi valenza programmatica tale da inibire il successivo esercizio, da parte della Regione Emilia-Romagna, del proprio potere normativo, anche prevedendo una eccezione alla regola generale.
Nel caso di specie non si è in presenza di una interpretazione che il giudice deve operare per individuare quale sia la norma concretamente applicabile, nel contrasto tra norme tutte ugualmente applicabili, essendo chiaro che il legislatore regionale ha ritenuto che il meccanismo di calcolo per singolo letto aggiuntivo rispecchiasse la proporzionalità prevista dalle norme in materia.
9. Viene poi lamentata l'impossibilità di effettuare un pagamento satisfattivo in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/81, in quanto l'art. 13, comma 1, della LR 21/1984 – identico nel contenuto all'art. 16 L. 689/1981 – ammette il “pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione stessa … entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione”.
Il motivo va disatteso.
Il pagamento in misura ridotta è alternativo all'opposizione e deve essere richiesto, ad iniziativa del trasgressore, nel ridotto termine di sessanta giorni.
Si tratta di una possibilità posta principalmente per evitare i contenziosi, offrendo al trasgressore che non contesti la sanzione la possibilità di ridurne l'onere, quindi un provvedimento premiale che pone la snellezza dell'azione amministrativa al primo posto.
Pertanto, il motivo non può essere scrutinato una volta proposta l'opposizione, collocandosi in un diverso orizzonte nel quale la parte rinuncia all'accertamento del proprio diritto pur di ottenere una riduzione della sanzione.
pagina 7 di 8 Trattandosi, come afferma la stessa appellata, di un diritto soggettivo, esso non risente dalla mancata indicazione nell'atto della facoltà di avvalersi della possibilità di definire la vicenda con riduzione della sanzione, che è comunque derivante dal sistema normativo richiamato.
In mancanza di qualsiasi manifestazione di volontà in tal senso da parte del trasgressore, pertanto, il motivo va dichiarato inammissibile, non potendo il pagamento in misura ridotta operare dopo che l'opposizione nei suoi profili di merito sia stata proposta e poi rigettata.
L'opposizione sul punto del mancato avviso di una possibilità, peraltro che si assume spetti ex lege, avrebbe dovuto colpire quel singolo profilo ed essere accompagnata dalla offerta di procedere al pagamento in misura ridotta.
10. In ragione di quanto sopra l'appello deve essere accolto e l'opposizione proposta con l'originario ricorso, esaminati tutti i profili anche quelli dichiarati assorbiti dal primo giudice, deve essere rigettata.
11. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico della società appellata.
Le spese del giudizio di primo grado devono rimanere compensate, non essendo stato impugnato il relativo capo della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da
[...]
e, per l'effetto, la condanna a versare all' Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 10.000,00;
[...]
2. condanna a rifondere all'appellante le Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 382,50 per spese ed € 2.000,00 per compensi professionali, oltre a spese generali, i.v.a. e c.p.a. di legge.
Rimini, 12 novembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Chiara Zito
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Zito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2322/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
BE AR ( VIA FLAMINIA 187-A 47900 RIMINI C.F._1
ITALIA;
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. GRASSI DAVIDE, elettivamente domiciliato in PIAZZETTA C. ZAVAGLI N. 208 47921
RIMINI presso il difensore avv. GRASSI DAVIDE
(C.F. Controparte_2 P.IVA_3
APPELLATO/I
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rimini n. 330/2023 del 27 aprile 2023.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di discussione del 15 ottobre 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L' proponeva appello nei confronti della società Parte_1
e nei confronti del Controparte_1 Controparte_2
pagina 1 di 8 contumace in primo grado, per l'annullamento e/o la riforma della Sentenza n. CP_2
330/2023 resa tra le parti in data 27.04.2023 dal Giudice di Pace di Rimini nel giudizio R.G.
340/23.
L'appellante riepilogava il giudizio di primo grado esponendo quanto segue.
Con ricorso ex art. 22 L. 689/1981 la Parte_2 impugnava, innanzi al Giudice di Pace di Rimini, l'Ordinanza Ingiunzione n. 1 del 23.01.2023, emessa dal Dirigente dell' con la quale le veniva contestata la Parte_1 violazione dell'art. 39 co. 2 Legge Regionale Emilia-Romagna n. 2/2023, per aver ospitato complessivamente n. 5 ospiti in più rispetto a quelli autorizzati all'interno delle strutture
“Comunità alloggio per anziani Villallegra” e “Casa Famiglia per AN LE, entrambe site in e gestite dalla suddetta società. Controparte_2
Il provvedimento, con il quale veniva ingiunto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria il pagamento di € 10.000,00, era stato emanato a seguito di accertamenti eseguiti, presso le due strutture per anziani, dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute NAS di Bologna in data 29.12.2022 e dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Ausl della Romagna in data
9.01.2023.
Il ricorso, articolato in sei motivi, contestava l'inosservanza da parte dell'Amministrazione del termine concesso al trasgressore per rientrare nei limiti di capacità previsti ed autorizzati, la violazione degli art. 8 lett. G) ed H) e art. 13 L.R. Emilia Romagna n. 21/1984, rispettivamente per violazione del diritto di difesa e per mancata previsione della facoltà di pagamento in misura ridotta, e la violazione dell'art. 7bis L.R. Emilia Romagna n. 21/84 per mancato rispetto del termine minimo tra la diffida e la contestazione specifica, oltre a sostenere l'illegittimità dell'ordinanza per mancata applicazione dell'esimente della buona fede e, infine, la contraddizione tra gli accertamenti effettuati e l'insufficiente motivazione dell'Ordinanza
Ingiunzione, della quale veniva quindi richiesta la declaratoria di nullità o, in subordine, la rideterminazione della sanzione pecuniaria.
Si costituiva la resistente , resistendo alle critiche svolte al Controparte_3 provvedimento sanzionatorio e rilevando l'insussistenza dell'esimente della buona fede che potesse giustificare la presenza in struttura di cinque persone in più rispetto a quelle autorizzate.
Il rimaneva contumace. Controparte_2
Così instaurato il contraddittorio, il giudizio si svolgeva senza espletamento di attività istruttoria e, all'udienza del 27 aprile 2023, veniva pronunciata la Sentenza n. 330/2023, oggetto del presente appello, con la quale il Giudice di Pace accoglieva il ricorso presentato dalla Società pagina 2 di 8 annullando l'Ordinanza impugnata e compensando le Controparte_1 spese tra le parti.
2. Ritenendo la sentenza meritevole di integrale riforma, poiché palesemente erronea nell'applicazione dell'art. 3 della Legge 689/81, l'appellante deduceva che, nell'accogliere il ricorso di prime cure, il Giudice di Pace aveva esaminato un unico motivo di opposizione, reputato condivisibile, assorbente e preclusivo dell'esame degli ulteriori motivi di censura formulati dall'avversa difesa: aveva infatti ritenuto sussistente, nella condotta tenuta dalla
, l'esimente della buona fede prevista dall'art. 3 L. 689/1981. Parte_2
Le valutazioni del Giudice di pace non erano idonee a sostenere l'accoglimento del ricorso e pertanto l'appellante formulava le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale di Rimini, in totale riforma della Sentenza n. 330/2023 resa in data 27.04.2023 dal Giudice di Pace di
Rimini in R.G. 340/23 ed in accoglimento del presente appello, dichiarare l'infondatezza del ricorso di prime cure ex adverso svolto e per l'effetto respingerlo confermando l'Ordinanza
Ingiunzione n. 1 del 23.01.2023 emanata da e Parte_1 conseguentemente condannare la in persona Parte_2 del legale rappresentante al pagamento della sanzione amministrativa nella misura ivi indicata. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
3. Si costituiva in giudizio la società appellata, che resisteva all'impugnazione riproponendo espressamente gli altri motivi di ricorso che non erano stati esaminati in primo grado in quanto rimasti assorbiti dall'accoglimento del motivo attinente alla buona fede.
Così formulava le proprie conclusioni nel grado: “Voglia l'On. Tribunale Civile di Rimini adito in appello, contrariis reiectis, - In via principale, nel merito: rigettare i motivi di parte appellante in quanto infondati sia in fatto che in diritto o, comunque, non provati e, per effetto, confermare integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Rimini n. 330/2023 del 27.04.2023
(R.G. 340/2023); - In subordine: dichiarare illegittima e di conseguenza annullare
l'Ordinanza-Ingiunzione n. 1 del 23.01.2023 del Dirigente dell' Controparte_4
per i motivi indicati nella presente comparsa di costituzione e risposta;
- In ogni
[...] caso: con vittoria di spese e compensi professionali di lite, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, c p a e l'iva come per legge”.
Il regolarmente citato, rimaneva contumace. Controparte_2
All'udienza del 15 ottobre 2025, le parti discutevano oralmente la causa, riportandosi al contenuto delle note conclusive depositate, e il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza in trenta giorni ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. pagina 3 di 8 4. Così riassunto lo svolgimento del processo, occorre preliminarmente osservare che il
[...]
rimasto contumace in entrambi i gradi di giudizio, non è Controparte_2 legittimato passivo nel presente giudizio, stante che l'atto impugnato rientra nella esclusiva competenza dell'Unione dei comuni della Parte_1
Se è vero, infatti, che la partecipazione ad una Unione di Comuni non priva l'ente locale della propria personalità giuridica autonoma, occorre considerare che la legittimazione nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa spetta all'autorità che ha emesso la sanzione, dunque nel caso di specie all' Parte_1
5. Venendo al merito, la motivazione della sentenza impugnata non sfugge alla critica formulata nell'atto d'appello.
La norma invocata, articolo 3 della legge 689/81, che espressamente recita: “Nelle violazioni in cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”, non è utile al caso di specie, limitandosi a ritenere sufficiente come elemento soggettivo la colpa ed escludendo la responsabilità solo in caso di errore incolpevole sul fatto.
Il primo giudice ha invece tratto argomento dalle condotte della società appellata successive all'accertamento dei fatti e alla emanazione del provvedimento sanzionatorio.
Le circostanze, meramente affermate dalla società riguardo ad un eventuale stato di necessità che avrebbe provocato il sovraffollamento accertato, non hanno avuto seguito processuale e comunque non sono state neppure prese in considerazione dalla motivazione di primo grado.
Esse non possono avere alcuna rilevanza in questo giudizio, in quanto la struttura assistenziale gestita con criteri di professionalità deve avere contezza del numero degli assistiti e delle loro vicende personali.
La circostanza secondo la quale il ricovero delle persone in eccesso era avvenuto a seguito di pressanti richieste dei parenti di questi non appare conducente, in quanto la determinazione del numero massimo degli ospiti è di cruciale importanza per l'efficienza della struttura e non è dato a disposizione dell'imprenditore, che altrimenti sarebbe libero di determinare l'aumento degli assistiti a proprio piacimento.
La circostanza che l'aumento degli assistiti in concreto non abbia determinato disagi o provocato situazioni di difficoltà non è quindi assolutamente rilevante, in quanto il numero è precostituito secondo parametri generali e, come già detto, costituisce un limite all'attività imprenditoriale che non è disponibile. pagina 4 di 8 Le contestazioni sull'efficienza del servizio hanno riguardato tratti diversi dell'attività dell'impresa, sono state esaminate in sede di giustizia amministrativa e decise con le sentenze prodotte. Esse hanno costituito addebiti diversi che prevedevano conseguenze diverse e l'accoglimento dei ricorsi proposti al Tribunale Amministrativo regionale non costituisce quindi un precedente favorevole da poter valutare nel procedimento che è sfociato nella sanzione poi impugnata innanzi al giudice ordinario.
6. Dall'accoglimento dell'appello consegue la necessità per il Giudice di esaminare i motivi dichiarati assorbiti e non esaminati in primo grado, in quanto debitamente riproposti dalla difesa dell'appellata con l'atto di costituzione in giudizio.
Questi motivi sono: A) – In via principale dichiarare la nullità dell'ordinanza ingiunzione del
Dirigente n. 1 del 23.01.2023 prot. 1355 del 23.01.2023, emessa dall'
[...]
in data 23.01.2023 e di tutte le eventuali sanzioni Controparte_5 accessorie per il mancato rispetto dei termini assegnati in diffida per il rientro nei limiti di capienza previsti;
B) – in subordine, dichiarare la nullità dell'ordinanza di ingiunzione del
Dirigente n. 1 del 23.01.2023 prot. 1355 del 23.01.2023, emessa dall'
[...]
in data 23.01.2023 e di tutte le eventuali sanzioni Controparte_5 accessorie per le violazioni delle disposizioni inerenti alla L.R. 21/1984; C) – in ulteriore subordine, rideterminare la sanzione amministrativa in misura ridotta per carenza dell'oggetto della contestazione stante la permanenza di un solo ospite in sovrannumero rispetto alla capienza ricettiva prevista.
Viene, inoltre, ritenuto illegittimo il provvedimento in quanto fondato su due differenti verbali che accertavano, il primo, redatto dal Carabinieri, un surplus di quattro posti letto, e il successivo, redatto dall'Ausl, di una unità in più, per un totale di cinque. Stante la proporzionalità della sanzione, quindi, nella situazione di dubbio secondo l'appellata andava ridotta la sanzione a 8.000 euro.
7. Venendo al primo dei motivi residui, si osserva che la contestazione della violazione ha un effetto puntuale, che riguarda lo stato di fatto accertato con le conseguenze giuridiche proprie dell'accertamento compiuto (sanzione), mentre la diffida prevede per il futuro in ordine al proseguimento della situazione che si intende evitare, senza con questo assoggettare l'accertamento già compiuto ad un differimento di efficacia.
La mancata ottemperanza alla diffida, quindi, integrerebbe una nuova violazione suscettibile di nuova censura, e non un differimento dell'efficacia dell'accertamento che sarebbe messo nel nulla dall'ottemperanza, con elisione di quanto già avvenuto. pagina 5 di 8 Sulle caratteristiche della diffida si è pronunciato il Tar con la sentenza resa nel ricorso
112/2023, affermando che: “va considerato che la succitata diffida contiene infatti un duplice ordine a carico del destinatario (rientrare nella capienza autorizzata entro 15 giorni e consegnare entro 48 ore il registro ospiti aggiornato), ma non prevede alcuna conseguenza negativa in caso di inottemperanza all'ordine medesimo. In tali casi, per giurisprudenza costante non vi è alcun onere di impugnazione, non avendo l'atto immediati effetti lesivi, che si avranno – se del caso – in forza di un provvedimento successivo (cfr., ex plurimis,
[...]
– , Sez. I, sentenza n. 1170/2021)”. CP_6 CP_7
Si tratta, quindi, di atto nell'esclusivo interesse del soggetto ispezionato e destinato alla ricostituzione della situazione legittima, ma non certo capace di influenzare l'accertamento già compiuto.
Il motivo, pertanto, deve essere respinto.
8. L'opposizione deve essere rigettata anche con riferimento ai motivi successivi, secondo cui il provvedimento impugnato avrebbe violato le disposizioni inerenti alla L.R. 21/1984 e ciò sotto un duplice profilo: mancata indicazione dell'autorità cui inoltrare memorie difensive e mancata previsione della possibilità di pagamento in misura ridotta.
Sotto il primo profilo, è agevole rilevare come la violazione indicata non ha costituito un ostacolo all'esercizio del diritto di difesa e all'impugnazione del provvedimento, che si è realizzata nelle forme e nei modi previsti.
Quanto al secondo profilo, l'articolo 39 della Legge Regionale Emilia-Romagna 2 del 2003 recita: “
2. Il gestore di struttura che, in possesso di autorizzazione al funzionamento, supera la capacità ricettiva massima autorizzata, è punito con la sanzione amministrativa di euro 2.000 per ogni posto che supera la capacità ricettiva autorizzata. In caso di violazione della capacità ricettiva il inoltre diffida il gestore a rientrare nei limiti entro un termine fissato”. CP_2
La graduazione della sanzione è, pertanto, conseguenza dell'entità della violazione, cioè del numero dei posti letto aggiuntivi utilizzati dalla struttura in eccesso rispetto a quanto previsto.
L'accertamento dei posti è avvenuto con due diversi verbali da parte di autorità diverse e l'apparente differenza tra gli stessi si giustifica in quanto gli accessi sono avvenuti in date diverse e hanno riguardato strutture diverse (il primo solo la “Comunità alloggio per anziani
”, il secondo anche la “Casa Famiglia per AN LE). CP_1
Nessuna contestazione viene svolta riguardo al secondo accertamento, alle sue modalità ed al suo contenuto, con la conseguenza che l'esito dello stesso deve essere ritenuto legittimo e il provvedimento sanzionatorio confermato anche per il quinto ospite in sovrannumero. pagina 6 di 8 La redazione di un verbale il cui contenuto non sia contestato costituisce motivazione sufficiente all'accertamento della violazione.
Conclusivamente, l'ammontare della sanzione è frutto del mero computo del numero degli ospiti e la proporzionalità è assicurata dall'incremento di gravità che ogni nuovo posto aggiuntivo realizza.
La norma applicata (Legge Regionale Emilia-Romagna n. 2 del 2003) è successiva alla L.R. 21 del 1984, secondo la quale le sanzioni amministrative regionali devono prevedere un minimo ed un massimo e consentire il pagamento in forma ridotta, e, pertanto, non risente del contrasto con una norma precedente, alla quale non può attribuirsi valenza programmatica tale da inibire il successivo esercizio, da parte della Regione Emilia-Romagna, del proprio potere normativo, anche prevedendo una eccezione alla regola generale.
Nel caso di specie non si è in presenza di una interpretazione che il giudice deve operare per individuare quale sia la norma concretamente applicabile, nel contrasto tra norme tutte ugualmente applicabili, essendo chiaro che il legislatore regionale ha ritenuto che il meccanismo di calcolo per singolo letto aggiuntivo rispecchiasse la proporzionalità prevista dalle norme in materia.
9. Viene poi lamentata l'impossibilità di effettuare un pagamento satisfattivo in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/81, in quanto l'art. 13, comma 1, della LR 21/1984 – identico nel contenuto all'art. 16 L. 689/1981 – ammette il “pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione stessa … entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione”.
Il motivo va disatteso.
Il pagamento in misura ridotta è alternativo all'opposizione e deve essere richiesto, ad iniziativa del trasgressore, nel ridotto termine di sessanta giorni.
Si tratta di una possibilità posta principalmente per evitare i contenziosi, offrendo al trasgressore che non contesti la sanzione la possibilità di ridurne l'onere, quindi un provvedimento premiale che pone la snellezza dell'azione amministrativa al primo posto.
Pertanto, il motivo non può essere scrutinato una volta proposta l'opposizione, collocandosi in un diverso orizzonte nel quale la parte rinuncia all'accertamento del proprio diritto pur di ottenere una riduzione della sanzione.
pagina 7 di 8 Trattandosi, come afferma la stessa appellata, di un diritto soggettivo, esso non risente dalla mancata indicazione nell'atto della facoltà di avvalersi della possibilità di definire la vicenda con riduzione della sanzione, che è comunque derivante dal sistema normativo richiamato.
In mancanza di qualsiasi manifestazione di volontà in tal senso da parte del trasgressore, pertanto, il motivo va dichiarato inammissibile, non potendo il pagamento in misura ridotta operare dopo che l'opposizione nei suoi profili di merito sia stata proposta e poi rigettata.
L'opposizione sul punto del mancato avviso di una possibilità, peraltro che si assume spetti ex lege, avrebbe dovuto colpire quel singolo profilo ed essere accompagnata dalla offerta di procedere al pagamento in misura ridotta.
10. In ragione di quanto sopra l'appello deve essere accolto e l'opposizione proposta con l'originario ricorso, esaminati tutti i profili anche quelli dichiarati assorbiti dal primo giudice, deve essere rigettata.
11. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico della società appellata.
Le spese del giudizio di primo grado devono rimanere compensate, non essendo stato impugnato il relativo capo della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da
[...]
e, per l'effetto, la condanna a versare all' Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 10.000,00;
[...]
2. condanna a rifondere all'appellante le Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 382,50 per spese ed € 2.000,00 per compensi professionali, oltre a spese generali, i.v.a. e c.p.a. di legge.
Rimini, 12 novembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Chiara Zito
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