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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/04/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3648/2024 del R.G. avente ad oggetto separazione personale dei coniugi trasformata in consensuale
TRA
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Alessandro Acone ed elettivamente domiciliato in Avellino alla via S.T. Corrado n. 29;
RICORRENTE
E
nata ad [...] il [...], C.F. rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Rosa Frullone ed elettivamente domiciliata in Avellino al
Corso Europa n. 219;
RESISTENTE
Con il visto del P.M. reso il 3.04.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.12.2024 ha chiesto al Tribunale di Avellino di pronunciare Parte_1
la separazione personale dalla coniuge di disporre l'affidamento condiviso delle figlie Controparte_1
minori ed con collocazione prevalente presso la madre e con Persona_1 Per_2
regolamentazione del proprio diritto di visita, l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, un
1/2 assegno di mantenimento a proprio carico della somma di € 600,00 mensili complessivi in favore delle figlie minori con spese straordinarie al 50% a carico di ciascun genitore nonché l'assegnazione dell'assegno unico interamente alla resistente. In punto di fatto il ricorrente, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio con la resistente in data 11.09.2010 e che dalla loro unione sono nate le figlie il 3.05.2011 ed il 30.01.2017, ha esposto che negli ultimi anni la Persona_1 Per_2
convivenza è divenuta intollerabile a causa di inconciliabili divergenze caratteriali.
Con memoria difensiva del 27.02.2025 si è costituita in giudizio che, pur non Controparte_1
opponendosi alla richiesta di separazione, all'assegnazione della casa coniugale a sé, al regime di affidamento condiviso con collocazione prevalente presso di sé, ha chiesto al Tribunale di disporre un assegno di mantenimento della somma di € 1.800,00 complessivi a carico del ricorrente di cui € 400,00 in proprio favore ed € 700,00 per ciascuna figlia, con spese extra assegno a carico del ricorrente per il
70% e a proprio carico per il 30%.
All'udienza del 31.03.2025 le parti, comparse personalmente, hanno aderito alla proposta conciliativa del giudice delegato e la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
La domanda di separazione deve essere accolta alle condizioni di cui al verbale di udienza del 31.03.2025 non risultando le stesse contrarie a norme imperative o all'interesse delle figlie con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta dalle parti, così provvede:
- omologa la separazione dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni sottoscritte all'udienza del
31.03.2025;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003;
Così deciso nella camera di consiglio del 3.4.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3648/2024 del R.G. avente ad oggetto separazione personale dei coniugi trasformata in consensuale
TRA
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Alessandro Acone ed elettivamente domiciliato in Avellino alla via S.T. Corrado n. 29;
RICORRENTE
E
nata ad [...] il [...], C.F. rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Rosa Frullone ed elettivamente domiciliata in Avellino al
Corso Europa n. 219;
RESISTENTE
Con il visto del P.M. reso il 3.04.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.12.2024 ha chiesto al Tribunale di Avellino di pronunciare Parte_1
la separazione personale dalla coniuge di disporre l'affidamento condiviso delle figlie Controparte_1
minori ed con collocazione prevalente presso la madre e con Persona_1 Per_2
regolamentazione del proprio diritto di visita, l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, un
1/2 assegno di mantenimento a proprio carico della somma di € 600,00 mensili complessivi in favore delle figlie minori con spese straordinarie al 50% a carico di ciascun genitore nonché l'assegnazione dell'assegno unico interamente alla resistente. In punto di fatto il ricorrente, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio con la resistente in data 11.09.2010 e che dalla loro unione sono nate le figlie il 3.05.2011 ed il 30.01.2017, ha esposto che negli ultimi anni la Persona_1 Per_2
convivenza è divenuta intollerabile a causa di inconciliabili divergenze caratteriali.
Con memoria difensiva del 27.02.2025 si è costituita in giudizio che, pur non Controparte_1
opponendosi alla richiesta di separazione, all'assegnazione della casa coniugale a sé, al regime di affidamento condiviso con collocazione prevalente presso di sé, ha chiesto al Tribunale di disporre un assegno di mantenimento della somma di € 1.800,00 complessivi a carico del ricorrente di cui € 400,00 in proprio favore ed € 700,00 per ciascuna figlia, con spese extra assegno a carico del ricorrente per il
70% e a proprio carico per il 30%.
All'udienza del 31.03.2025 le parti, comparse personalmente, hanno aderito alla proposta conciliativa del giudice delegato e la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
La domanda di separazione deve essere accolta alle condizioni di cui al verbale di udienza del 31.03.2025 non risultando le stesse contrarie a norme imperative o all'interesse delle figlie con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta dalle parti, così provvede:
- omologa la separazione dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni sottoscritte all'udienza del
31.03.2025;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003;
Così deciso nella camera di consiglio del 3.4.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
2/2