Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/05/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est.
dott.ssa Rossella Magarelli Giudice
dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 480/25 V.G.
introdotta da
' elett.te dom.ta in Potenza presso lo studio Parte 1
dell'Avv. Ermenegilda Capoluongo che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo;
CP 1 elett.te dom.to in Potenza presso lo studio dell'Avv.
Antonio Di Lena che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrenti
con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Conclusioni: i ricorrenti come da note di trattazione scritta per l'udienza del 23.04.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 06.03.2025 Parte 1 e CP 1 hanno congiuntamente che sia regolato l'esercizio della chiesto responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore Per 1, nata il 24.12.2017 dalla relazione affettiva tra essi intercorsa, con le seguenti modalità:
1. "Disporre l'affido condiviso della minore Persona_2 con collocamento
e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre, in Pignola (PZ) - Contrada Tora n. 59. In ragione dell'affido condiviso, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della minore. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. ricorrenti valuteranno se iscrivere la figlia ad un Centro Estivo (nel qual caso i genitori sosterranno i relativi costi nella misura del 50%) ovvero ad affidarla alle cure dei nonni, materni e paterni, durante le ore di lavoro.
3. Nel corso dell'anno scolastico la minore, ogni 15 giorni, dal sabato mattina e fino alla domenica sera, con orari da concordarsi con la Parte 1 starà con il padre, il quale provvederà a prenderla e a riaccompagnarla presso l'abitazione materna, salvo diverso accordo tra i genitori.
4. In ordine alle vacanze estive, il Sig. CP_1 avrà la facoltà di trascorrere con la figlia almeno 10 giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, mediante accordo tra le parti e tenuto conto anche degli impegni lavorativi di entrambi. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia _1.
5. Per quanto concerne le festività natalizie ad anni alterni, la bambina potrà trascorrere con la madre il 24, il 25 e il 26 dicembre e con il padre il 30 e il 31 dicembre e l'1 gennaio. Poiché il 24 dicembre coincide con il compleanno della minore, quando il periodo natalizio spetta alla madre, la bambina starà con il padre nel corso della mattinata: ciò per consentire alla Parte 1 di raggiungere nella sera del 24 il paese ove risiedono i propri familiari, salvo diversi accordi tra i genitori. Le parti si danno reciprocamente atto che durante il periodo di chiusura scolastica, concorderanno la gestione della minore in ragione dei rispettivi impegni lavorativi. Le altre festività e ricorrenze nel corso dell'anno (Epifania, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre) verranno trascorse con la figlia in via alternata, salvo diverso accordo tra le parti.
6. Sig. CP 1 corrisponderà mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario della figlia, la somma di € 200,00 (euro duecento), da rivalutarsi annualmente, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici
ISTAT. Detto importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione mediante bonifico ordinario su c/c bancario intestato alla Sig.ra
Parte 1 - cod. IBAN: [...], entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese solare.
7. Rispetto all'assegno unico, il sig. CP 1 acconsente acché la sig.ra
Parte 1 richieda ed ottenga il 100% dello stesso, con rinuncia alla quota a lui spettante - 50%
8. Il Sig. CP 1 rimborserà, inoltre, alla Sig.ra Parte 1 il 50% di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse della figlia Per 1, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo,
abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi
(sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (mini-car, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
Spese di custodia della minorenne
(babysitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
9. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con entrambi.
10. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto".
All'udienza del 23.04.2025, sostituita con il deposito di note scritte, i ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento del ricorso e la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. non ha rassegnato conclusioni.
Come detto, i ricorrenti hanno concordato le condizioni regolatrici dell'affidamento, della frequentazione e del mantenimento della figlia minore.
L'accordo prospettato dai ricorrenti non presenta profili di illiceità o contrarietà a norme imperative.
Esso risponde inoltre all'interesse della figlia minore a giovarsi dell'affidamento congiunto e della conseguente partecipazione e responsabilità di entrambi i genitori nelle scelte che riguardano la sua educazione, la sua istruzione e gli indirizzi di vita, nonché all'interesse a mantenere rapporti stabili e continuativi con entrambi.
Anche dal punto di vista economico, tenuto conto della condizione reddituale delle parti, come documentata in atti, secondo la quale la madre è dipendente di un ente pubblico con qualifica di Collaboratore tecnico professionale a tempo indeterminato e percepisce uno stipendio mensile di circa 1.600,00 euro e il padre lavora come
Infermiere presso l'Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" di
Potenza con stipendio mensile di 1.500,00 euro all'incirca, l'accordo sull'importo del contributo di mantenimento per la figlia di 200,00 euro mensili a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie e alla integrale percezione da parte della madre dell'Assegno Unico
Universale, garantisce il diritto della minore al mantenimento ed al soddisfacimento delle sue esigenze di vita.
L'accordo va pertanto omologato.
Nulla per le spese, data la congiunta proposizione della domanda.
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 06.03.2025 cosìParte 1 e CP 1
provvede:
a) omologa l'accordo dei genitori, come integralmente trascritto in motivazione;
b) nulla per le spese.
Potenza, camera di consiglio del 07.05.2025
La Presidente est.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2. Il sig. CP_1 incontrerà e terrà con sè la figlia due giorni a settimana -il martedì e il giovedì - dall'uscita di scuola e fino all'ora di cena, salvo sopraggiunti e imprevisti impegni da comunicarsi tempestivamente al genitore collocatario. Parimenti farà il genitore collocatario ove non possa custodire la figlia nei giorni di propria pertinenza. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia, nonché nel rispetto delle volontà di _1 .
Durante il periodo estivo, a causa dei rispettivi impegni di lavoro, i