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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/12/2025, n. 4230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4230 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 991/2025
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott. Fabio Eligio Anzilotti Nitto de' Rossi Presidente Dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 11/12/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 991 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
n.q. di erede , rappresentata e Parte_1 Parte_2 difesa dall'avv. Luciacristina Arquilla giusta procura in atti
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Paola Tortato CP_1 che lo rappresenta e difende come da procura in atti,
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 10517/2024, pubblicata in data 22/10/2024 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro depositato il 16.01.2024, conveniva l' esponendo: Parte_1 CP_1 di aver ricevuto dall' quale erede di , deceduta il CP_1 Parte_2
25.08.2013, nota datata 15.2.2023, con il seguente oggetto: “Accertamento di somme indebitamente percepite su pensione cat. INVCIV n. 07254221 della
Sig.ra ”, per il periodo 1.1.2008 al 31.12.2008, con conseguente Parte_2 richiesta di pagamento di € 951,85; di aver vanamente esperito il ricorso amministrativo;
che trattandosi di somme erogate nell'anno 2008, le stesse erano prescritte e comunque doveva escludersi l'errore e il dolo della percipiente, il cui affidamento era incolpevole;
che il provvedimento dell' era privo di motivazione, con CP_1 conseguente lesione del diritto di difesa.
Concludeva chiedendo di “- accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa, la nullità del provvedimento impugnato con il presente ricorso e comunque CP_1
l'illegittimità delle somme richieste in quanto in aperto contrasto con la disciplina vigente in materia, nonché di ogni atto connesso e/o consequenziale;
- dichiarare nullo l'indebito emesso dall' n. 1015585 (relativo alla pensione n.07254221 percepita dalla fu per CP_1 Pt_2 tutti i motivi sopra esposti ovvero per quelli ritenuti in giustizia;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore del procuratore Arquilla che si dichiara antistatario”.
L' resisteva al ricorso deducendo: CP_1 che in data 25.8.2011 aveva provveduto alla ricostituzione della pensione inv. n.07254221 per il superamento dei limiti reddituali dell'anno 2008, con un conseguente indebito di € 3.979,40; di aver comunicato l'indebito alla de cuius il 22.9.2011 e di aver concordato con la stessa un piano di recupero mediante trattenute sulla pensione in base al quale aveva recuperato, come risultante dai cedolini mensili, l'importo di € 3.027,55; 3
che l'ultimo recupero era stato effettuato con la rata di luglio 2013, essendo deceduta il 25.8.2013; Parte_2 che la prescrizione era stata interrotta nel febbraio 2023, quindi prima della maturazione della prescrizione decennale.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale respingeva il ricorso, compensando fra le parti le spese di lite. Ritenuta l'applicabilità del termine di prescrizione decennale, osservava il Tribunale che la restituzione rateale da parte della de cuius configurava un riconoscimento del debito verso l' e CP_1 quindi idoneo ad interrompere la prescrizione. Riteneva il Tribunale che l'ultimo atto interruttivo era il recupero rateale risultante dal cedolino del luglio 2013, talché la notifica all'erede nel febbraio del 2023 della nota di indebito era intervenuta prima della maturazione della prescrizione. Rilevava poi che era onere della ricorrente dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge per l'erogazione della provvidenza, talché sarebbe stato onere della ricorrente dimostrare che la de cuius avesse tutti i requisiti per beneficiare della prestazione assistenziale percepita ovvero che il superamento della soglia reddituale derivasse da redditi dichiarati all'amministrazione finanziaria o allo stesso oppure già conosciuti dall' . CP_1 CP_2
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello Parte_1 chiedendo, in riforma della stessa, l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'originario ricorso introduttivo, con vittoria delle spese, da distrarsi.
Si è costituito l' chiedendo il rigetto del gravame con la conferma CP_1 della sentenza impugnata ed il favore delle spese di lite.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la gravata sentenza nella parte in cui ha ritenuto applicabile il termine di prescrizione decennale anziché quinquennale ed ha ritenuto che i cedolini emessi dall' e contenenti le CP_1 trattenute rateali dell'indebito costituissero un riconoscimento di debito. Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha dedotto la carenza di motivazione sull'eccezione di decadenza ex art. 13, comma 1, legge n.
412/1992.
Entrambi i motivi devono essere disattesi. 4
Osserva la Corte che la pensione di inabilità e l'assegno mensile di assistenza ex lege n. 118/71 sono prestazioni di natura assistenziale, in quanto non collegate ad un versamento contributivo ed il cui onere economico è posto a carico della fiscalità generale, ragion per cui all'indebito oggetto di causa non è applicabile l'art. 13, comma 1, legge n. 412/1991 in quanto norma attinente unicamente gli indebiti previdenziali. Inoltre, per poter invocare legittimamente il principio dell'affidamento l'appellante avrebbe dovuto innanzitutto indicare quale era la situazione idonea a creare affidamento della de cuius e, comunque, allegare e dimostrare che la stessa avesse correttamente inviato le dichiarazioni dei redditi per l'anno in questione, ovvero che non avesse percepito redditi che l' non fosse stato in grado di conoscere. CP_1
Difatti, come è noto, in materia di indebito assistenziale la Suprema
Corte ha affermato che: i) in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile, con la conseguenza che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 13223 del
30/06/2020); ii) i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento (Cass. Sez. L, Sentenza n. 13915 del 20/05/2021); iii) in tema di indebito assistenziale, la regola propria di tale sottosistema che esclude la ripetizione delle erogazioni indebite viene meno, con conseguente applicazione della disciplina generale della ripetibilità dell'indebito civile, di cui all'art. 2033 c.c., in presenza di un comportamento intenzionale del percipiente e dell'assenza di una condizione di affidamento (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 24617 del 10/08/2022). 5
Era, pertanto, onere dell'originario ricorrente allegare e dimostrare l'esistenza di una condizione di legittimo affidamento della de cuius fondata su dati fattuali specifici. Si consideri, inoltre, che l'art. 15 D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, prevede che dal
1.1.2010 l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni CP_1 presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia: dunque, l'intera annualità in cui si è formato l'indebito oggetto di causa (2008), la richiamata disposizione di legge non era operativa e, pertanto, i fatti relativi ai dati reddituali di US , in quanto titolare di prestazione assistenziale non Pt_2 possono comunque ritenersi conosciuti o conoscibili dall' CP_1
Ai sensi dell'art. 2946 c.c., l'indebito pensionistico è soggetto al termine di prescrizione decennale che decorre dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento della prestazione indebita o dal giorno in cui l' ha avuto CP_2 conoscenza dell'insorgenza del credito. Qualora l'indebito sia da ricollegare a situazioni che devono essere comunicate all , il termine di prescrizione CP_2 decorre dalla data della ricezione della comunicazione, in conformità all'articolo 2935 c.c. L'invio della comunicazione di indebito, quale atto interruttivo del termine sopra indicato, comporta, quindi, l'inizio di un nuovo decennio prescrizionale. La prescrizione, trattandosi di indebiti, si compie con il decorso di dieci anni che si calcolano a ritroso dall'invio della comunicazione del provvedimento di recupero all'interessato o dalla trasmissione del debito al servizio preposto da parte dell' . Pertanto, CP_2 sono recuperabili i ratei corrisposti nel decennio anteriore all'invio della comunicazione dell'indebito o alla trasmissione del debito al servizio preposto. Nel caso di specie, la de cuius aveva ricevuto la nota di indebito con lettera spedita in data 22.9.2011. Sebbene l' avesse tempestivamente prodotto CP_1 copia della nota e schermata attestante la spedizione della stessa al domicilio della de cuius (vd. doc. 2 e 3 allegati alla memoria difensiva di primo grado), nelle note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. l'odierna appellante si limitava ad eccepire di non essere “… tenuta al mantenimento di documentazione risalente al 6
lontano 2011 appartenente alla nonna deceduta” e che “… tutta la documentazione prodotta da controparte è priva delle ricevute postali di avvenuta consegna della documentazione alla deceduta sig.ra pertanto non vi è prova certa che tali Pt_2 comunicazioni siano state effettivamente consegnate al destinatario. Anche la presunta rateizzazione del debito indicata da controparte è una mera dichiarazione del difensore in quanto non supportata da prove all'interno del processo. L' infatti si è limitata a produrre due lettere di liquidazione senza ricevuta postale e la schermata di una posizione che nulla prova in merito all'eventuale spedizione delle comunicazioni” (vd. pag. 3 e 4 delle note depositate il 19.4.2024). Ma la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., atteso che linea difensiva secondo la quale manca la prova di un certo fatto non costituisce contestazione del fatto medesimo (vd. Cass. Ordinanza n. 17889 del 27/08/2020). Correttamente pertanto il Tribunale, considerata l'assenza di specifiche contestazioni ed il comportamento concludente dell'assistita, che a partire dall'ottobre 2011 e sino al decesso ha subito mensilmente la trattenuta di oltre 130 euro senza nulla eccepire, ha desunto l'esistenza di una rateizzazione dell'indebito, ancorando così la decorrenza del nuovo termine di prescrizione decennale alla data di pagamento dell'ultima rata da parte della de cuius. Invero, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, proprio la mancata reazione per quasi due anni alle trattenute mensili operate unilateralmente dall' dopo la comunicazione dell'indebito alla de cuius consente di CP_1 ritenere che la stessa avesse riconosciuto la fondatezza della pretesa restitutoria dell' CP_1
In conclusione l'appello deve trovare rigetto.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo in questo grado di appello (cfr. Cass. 10206/2021).
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di 7
contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in €
247,00, oltre oneri riflessi;
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, 11/12/2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
DOTT.SSA AN EN DOTT. FABIO ELIGIO ANZILOTTI NITTO DE' ROSSI
Reg. gen. Sez. Lav. N. 991/2025
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott. Fabio Eligio Anzilotti Nitto de' Rossi Presidente Dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 11/12/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 991 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
n.q. di erede , rappresentata e Parte_1 Parte_2 difesa dall'avv. Luciacristina Arquilla giusta procura in atti
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Paola Tortato CP_1 che lo rappresenta e difende come da procura in atti,
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 10517/2024, pubblicata in data 22/10/2024 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro depositato il 16.01.2024, conveniva l' esponendo: Parte_1 CP_1 di aver ricevuto dall' quale erede di , deceduta il CP_1 Parte_2
25.08.2013, nota datata 15.2.2023, con il seguente oggetto: “Accertamento di somme indebitamente percepite su pensione cat. INVCIV n. 07254221 della
Sig.ra ”, per il periodo 1.1.2008 al 31.12.2008, con conseguente Parte_2 richiesta di pagamento di € 951,85; di aver vanamente esperito il ricorso amministrativo;
che trattandosi di somme erogate nell'anno 2008, le stesse erano prescritte e comunque doveva escludersi l'errore e il dolo della percipiente, il cui affidamento era incolpevole;
che il provvedimento dell' era privo di motivazione, con CP_1 conseguente lesione del diritto di difesa.
Concludeva chiedendo di “- accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa, la nullità del provvedimento impugnato con il presente ricorso e comunque CP_1
l'illegittimità delle somme richieste in quanto in aperto contrasto con la disciplina vigente in materia, nonché di ogni atto connesso e/o consequenziale;
- dichiarare nullo l'indebito emesso dall' n. 1015585 (relativo alla pensione n.07254221 percepita dalla fu per CP_1 Pt_2 tutti i motivi sopra esposti ovvero per quelli ritenuti in giustizia;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore del procuratore Arquilla che si dichiara antistatario”.
L' resisteva al ricorso deducendo: CP_1 che in data 25.8.2011 aveva provveduto alla ricostituzione della pensione inv. n.07254221 per il superamento dei limiti reddituali dell'anno 2008, con un conseguente indebito di € 3.979,40; di aver comunicato l'indebito alla de cuius il 22.9.2011 e di aver concordato con la stessa un piano di recupero mediante trattenute sulla pensione in base al quale aveva recuperato, come risultante dai cedolini mensili, l'importo di € 3.027,55; 3
che l'ultimo recupero era stato effettuato con la rata di luglio 2013, essendo deceduta il 25.8.2013; Parte_2 che la prescrizione era stata interrotta nel febbraio 2023, quindi prima della maturazione della prescrizione decennale.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale respingeva il ricorso, compensando fra le parti le spese di lite. Ritenuta l'applicabilità del termine di prescrizione decennale, osservava il Tribunale che la restituzione rateale da parte della de cuius configurava un riconoscimento del debito verso l' e CP_1 quindi idoneo ad interrompere la prescrizione. Riteneva il Tribunale che l'ultimo atto interruttivo era il recupero rateale risultante dal cedolino del luglio 2013, talché la notifica all'erede nel febbraio del 2023 della nota di indebito era intervenuta prima della maturazione della prescrizione. Rilevava poi che era onere della ricorrente dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge per l'erogazione della provvidenza, talché sarebbe stato onere della ricorrente dimostrare che la de cuius avesse tutti i requisiti per beneficiare della prestazione assistenziale percepita ovvero che il superamento della soglia reddituale derivasse da redditi dichiarati all'amministrazione finanziaria o allo stesso oppure già conosciuti dall' . CP_1 CP_2
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello Parte_1 chiedendo, in riforma della stessa, l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'originario ricorso introduttivo, con vittoria delle spese, da distrarsi.
Si è costituito l' chiedendo il rigetto del gravame con la conferma CP_1 della sentenza impugnata ed il favore delle spese di lite.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la gravata sentenza nella parte in cui ha ritenuto applicabile il termine di prescrizione decennale anziché quinquennale ed ha ritenuto che i cedolini emessi dall' e contenenti le CP_1 trattenute rateali dell'indebito costituissero un riconoscimento di debito. Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha dedotto la carenza di motivazione sull'eccezione di decadenza ex art. 13, comma 1, legge n.
412/1992.
Entrambi i motivi devono essere disattesi. 4
Osserva la Corte che la pensione di inabilità e l'assegno mensile di assistenza ex lege n. 118/71 sono prestazioni di natura assistenziale, in quanto non collegate ad un versamento contributivo ed il cui onere economico è posto a carico della fiscalità generale, ragion per cui all'indebito oggetto di causa non è applicabile l'art. 13, comma 1, legge n. 412/1991 in quanto norma attinente unicamente gli indebiti previdenziali. Inoltre, per poter invocare legittimamente il principio dell'affidamento l'appellante avrebbe dovuto innanzitutto indicare quale era la situazione idonea a creare affidamento della de cuius e, comunque, allegare e dimostrare che la stessa avesse correttamente inviato le dichiarazioni dei redditi per l'anno in questione, ovvero che non avesse percepito redditi che l' non fosse stato in grado di conoscere. CP_1
Difatti, come è noto, in materia di indebito assistenziale la Suprema
Corte ha affermato che: i) in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile, con la conseguenza che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 13223 del
30/06/2020); ii) i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento (Cass. Sez. L, Sentenza n. 13915 del 20/05/2021); iii) in tema di indebito assistenziale, la regola propria di tale sottosistema che esclude la ripetizione delle erogazioni indebite viene meno, con conseguente applicazione della disciplina generale della ripetibilità dell'indebito civile, di cui all'art. 2033 c.c., in presenza di un comportamento intenzionale del percipiente e dell'assenza di una condizione di affidamento (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 24617 del 10/08/2022). 5
Era, pertanto, onere dell'originario ricorrente allegare e dimostrare l'esistenza di una condizione di legittimo affidamento della de cuius fondata su dati fattuali specifici. Si consideri, inoltre, che l'art. 15 D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, prevede che dal
1.1.2010 l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni CP_1 presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia: dunque, l'intera annualità in cui si è formato l'indebito oggetto di causa (2008), la richiamata disposizione di legge non era operativa e, pertanto, i fatti relativi ai dati reddituali di US , in quanto titolare di prestazione assistenziale non Pt_2 possono comunque ritenersi conosciuti o conoscibili dall' CP_1
Ai sensi dell'art. 2946 c.c., l'indebito pensionistico è soggetto al termine di prescrizione decennale che decorre dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento della prestazione indebita o dal giorno in cui l' ha avuto CP_2 conoscenza dell'insorgenza del credito. Qualora l'indebito sia da ricollegare a situazioni che devono essere comunicate all , il termine di prescrizione CP_2 decorre dalla data della ricezione della comunicazione, in conformità all'articolo 2935 c.c. L'invio della comunicazione di indebito, quale atto interruttivo del termine sopra indicato, comporta, quindi, l'inizio di un nuovo decennio prescrizionale. La prescrizione, trattandosi di indebiti, si compie con il decorso di dieci anni che si calcolano a ritroso dall'invio della comunicazione del provvedimento di recupero all'interessato o dalla trasmissione del debito al servizio preposto da parte dell' . Pertanto, CP_2 sono recuperabili i ratei corrisposti nel decennio anteriore all'invio della comunicazione dell'indebito o alla trasmissione del debito al servizio preposto. Nel caso di specie, la de cuius aveva ricevuto la nota di indebito con lettera spedita in data 22.9.2011. Sebbene l' avesse tempestivamente prodotto CP_1 copia della nota e schermata attestante la spedizione della stessa al domicilio della de cuius (vd. doc. 2 e 3 allegati alla memoria difensiva di primo grado), nelle note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. l'odierna appellante si limitava ad eccepire di non essere “… tenuta al mantenimento di documentazione risalente al 6
lontano 2011 appartenente alla nonna deceduta” e che “… tutta la documentazione prodotta da controparte è priva delle ricevute postali di avvenuta consegna della documentazione alla deceduta sig.ra pertanto non vi è prova certa che tali Pt_2 comunicazioni siano state effettivamente consegnate al destinatario. Anche la presunta rateizzazione del debito indicata da controparte è una mera dichiarazione del difensore in quanto non supportata da prove all'interno del processo. L' infatti si è limitata a produrre due lettere di liquidazione senza ricevuta postale e la schermata di una posizione che nulla prova in merito all'eventuale spedizione delle comunicazioni” (vd. pag. 3 e 4 delle note depositate il 19.4.2024). Ma la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., atteso che linea difensiva secondo la quale manca la prova di un certo fatto non costituisce contestazione del fatto medesimo (vd. Cass. Ordinanza n. 17889 del 27/08/2020). Correttamente pertanto il Tribunale, considerata l'assenza di specifiche contestazioni ed il comportamento concludente dell'assistita, che a partire dall'ottobre 2011 e sino al decesso ha subito mensilmente la trattenuta di oltre 130 euro senza nulla eccepire, ha desunto l'esistenza di una rateizzazione dell'indebito, ancorando così la decorrenza del nuovo termine di prescrizione decennale alla data di pagamento dell'ultima rata da parte della de cuius. Invero, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, proprio la mancata reazione per quasi due anni alle trattenute mensili operate unilateralmente dall' dopo la comunicazione dell'indebito alla de cuius consente di CP_1 ritenere che la stessa avesse riconosciuto la fondatezza della pretesa restitutoria dell' CP_1
In conclusione l'appello deve trovare rigetto.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo in questo grado di appello (cfr. Cass. 10206/2021).
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di 7
contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in €
247,00, oltre oneri riflessi;
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, 11/12/2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
DOTT.SSA AN EN DOTT. FABIO ELIGIO ANZILOTTI NITTO DE' ROSSI