Sentenza 24 marzo 2025
Rigetto
Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 06/05/2026, n. 3544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3544 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03544/2026REG.PROV.COLL.
N. 04485/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4485 del 2025, proposto dall’INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Piera Messina e Gino Madonia, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
LF MO, rappresentato e difeso dall’avvocato Angela Pia Mancini, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quinta, n. 5980 del 24 marzo 2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio di LF MO;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 17 marzo 2026, il consigliere ES FR e uditi, per l’appellante, l’avvocato Gino Madonia e, per l’appellato, l’avvocato Roberta Ciotti per delega dell’avvocato Angela Pia Mancini;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TO
1. L’oggetto del presente è la corretta individuazione della base di calcolo del trattamento di fine servizio (“TFS”, altrimenti nota come indennità di buonuscita), per talune categorie di dipendenti pubblici e, nel caso di specie, un ex appartenente all’Arma dei carabinieri, congedato a domanda, il quale rivendica la maggiorazione di sei scatti stipendiali prevista dall’art. 6- bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 1987, n. 472.
2. Con ricorso n. 10163 del 2024 proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, LF MO, insieme ad altri due soggetti, tutti ex appartenenti all’Arma dei carabinieri, congedati a domanda successivamente al compimento di 55 anni di età e con oltre 35 anni di servizio, ha agito contro l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per l’accertamento, ai sensi dell’art. 6- bis del decreto-legge n. 367/1987 convertito, con modificazioni, in legge n. 472/1987, del loro diritto al riconoscimento di sei scatti contributivi tra le voci computabili al fine della liquidazione dell’indennità di fine servizio e per la conseguente condanna dell’amministrazione alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali con il conseguente pagamento delle differenze maturate, oltre a rivalutazione e interessi.
3. L’IN si è costituita nel giudizio primo grado, eccependo la decadenza e la prescrizione dei diritti azionati e comunque chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Con la sentenza in epigrafe, il T.a.r. ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha accolto la domanda di accertamento del diritto dei ricorrenti di percepire il trattamento di fine servizio comprensivo anche dell’incremento derivante dai 6 scatti di cui all’art. 6- bis del decreto legge n. 387/1987 e conseguentemente ha condannato l’IN a rideterminare in favore di ciascuno dei ricorrenti l’importo del trattamento spettante così rideterminato, oltre agli interessi, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. Inoltre, ha compensato tra le parti le spese processuali.
5. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 22 maggio 2025 e in data 4 giugno 2025 – l’INPS ha proposto appello avverso la su menzionata sentenza soltanto dei confronti di LF MO e articolando un unico motivo.
6. LF MO si è costituito in giudizio, eccependo l’inammissibilità del gravame per difetto d’interesse e comunque la sua infondatezza.
7. In vista dell’udienza di discussione l’appellato ha depositato una memoria con cui ha ulteriormente illustrato le proprie tesi e insistito sulle proprie posizioni.
8. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 17 marzo 2026.
9. L’appello è infondato e deve essere respinto alla stregua delle seguenti considerazioni.
10. Va premesso che le questioni controverse sono già state oggetto di scrutinio da parte di questa sezione con espressione di principi, itinera motivazionali ed esiti decisionali da cui il Collegio non intende discostarsi e a cui presta piena adesione e fa integrale riferimento ai sensi dell’art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a. (cfr., ex aliis , Cons. Stato, sez. II, 11 ottobre 2024, n. 8160, 26 aprile 2024, n. 3807, 11 aprile 2024, n. 3311, 23 marzo 2023, n. 2979, 21 marzo 2023, n. 2883 e 20 marzo 2023, n. 2827).
11. Tramite l’unico motivo d’impugnazione, « In via preliminare di merito, si censura la sentenza impugnata nel capo in cui ha respinto l’eccezione di prescrizione ritualmente formulata dall’INPS perché resa in violazione dell’art. 20, secondo comma, del d.P.R. n. 1032 del 1973 ».
12. Il motivo è infondato.
12.1. Tra le due tesi circa la decorrenza del dies a quo del termine di prescrizione quinquennale per far valere il diritto (se decorrente dal giorno della cessazione del servizio o dalla data dell’ultimo ordinativo di pagamento), il Collegio aderisce a quella ormai consolidata secondo cui tale data coincide con quella di emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, come già affermato da questa sezione con numerose pronunce (cfr. ex aliis , Cons. Stato, sez. II, 26 aprile 2024, n. 3807, 6 dicembre 2023, n. 10559, 18 aprile 2023, n. 3914, 20 marzo 2023 n. 2827, nonché n. 2980/2023 e 2981/2023 cit.), anche in ragione della natura interruttiva del riconoscimento del debito da riconnettersi al pagamento rateale del dovuto.
Alla luce di tali osservazioni, va respinta la richiesta, dell’appellante, di deferimento all’adunanza plenaria della questione del dies a quo della decorrenza della prescrizione, in quanto la sua fissazione alla data dell’ultimo ordinativo di pagamento costituisce principio consolidato, in relazione al quale non si ravvisano contrasti tali da giustificare la prospetta remissione.
12.2. Ciò posto, nel caso di specie, dalla documentazione versata in primo grado, emerge che per l’appellato il primo ordinativo è stato emesso in data 1° febbraio 2021 e il secondo e ultimo (che fissa il dies a quo ) in data 27 gennaio 2022, sicché la prescrizione quinquennale è stata validamente interrotta mediante la notificazione del ricorso di primo grado nel 2024 e prima ancora mediante atto di diffida del 23 ottobre 2023 (sempre pienamente documentato già dinanzi al T.a.r.).
12.3. Ferme le suesposte assorbenti considerazioni, si evidenzia che, in ogni caso, che l’appellato, essendo cessato dal servizio il 30 dicembre 2018, attraverso il su citato atto di diffida del 23 ottobre 2023 ha conseguentemente interrotto la prescrizione entro il quinquennio anche considerando (solo per mera ipotesi) quanto sostenuto dall’IN circa l’identificazione del dies a quo con la data del definitivo congedo.
12.4. Emerge, quindi, una radicale infondatezza dell’appello (in fatto e in diritto), che non ridonda, tuttavia, a differenza di quanto sostenuto dall’appellato, in un’inammissibilità per difetto d’interesse, dovendosi a tal fine considerar esclusivamente la prospettazione dell’appellante, a prescindere dalla sua manifesta infondatezza, che, invero, presuppone comunque una valutazione di merito.
13. In conclusione l’appello deve essere respinto.
14. In applicazione del principio della soccombenza, al rigetto dell’appello segue la condanna dell’appellante al pagamento, in favore dell’appellato, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e dall’art. 26, comma 1, del codice del processo amministrativo,
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello n. 4485 del 2025, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale al pagamento, in favore di LF MO, delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in euro 3.000 (tremila), oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026, con l’intervento dei magistrati:
GI MA NO, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
ES FR, Consigliere, Estensore
ES Guarracino, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| ES FR | GI MA NO |
IL SEGRETARIO