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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 14/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 1149/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1149/2022 RG Lav. promossa da:
, , con gli avv.ti Parte_1 Parte_2
Lando e Chies ricorrente contro
con gli avv.ti Rossi, Miazzi e Carollo CP_1
resistente
e con la chiamata di
, con l'avv. Pietrobon Guidolin Controparte_2
terza chiamata
pagina 1 di 15
Premesso che:
- le ricorrenti allegano di aver lavorato in forza di rapporti di tirocinio, di lavoro a tempo determinato e infine di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di
[...]
nell'ambito di un appalto avente ad oggetto la gestione in outsourcing Controparte_3
dei punti di cortesia di di Dueville e CA NT e di gestione in CP_1
back office delle pratiche commerciali del servizio idrico, prestando la propria attività per tutto il periodo oggetto di causa (compreso tra il 2016 e il 2022) esclusivamente nell'ambito di tale appalto, fino al licenziamento intimato con lettere datate 20 aprile 2022 in ragione LA cessazione del predetto appalto;
- le lavoratrici hanno convenuto in giudizio domandando: CP_1
a) in via principale:
- l'accertamento LA sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra con la convenuta, con decorrenza rispettivamente dal 25.7.2016 ( , dal Parte_1
2.7.2018 ( e dal 1.4.2019 ( , ed inquadramento quali impiegate di Pt_2 Pt_2
terzo ( e e secondo ( livello ai sensi del CCNL Gas Parte_1 Pt_2 Pt_2
Acqua;
- l'accertamento dell'inefficacia/illegittimità del licenziamento intimato loro e la conseguente condanna di al ripristino del rapporto di lavoro e al CP_1
pagamento di tutte le retribuzioni pari a euro 1.934,17 ( e e Parte_1 Pt_2
1.749,49 ( dalla data del licenziamento a quella di effettivo ripristino, salve Pt_2
le diverse somme accertate in causa e, in ogni caso, i futuri aumenti contrattuali;
- la condanna di al pagamento LA somma di euro 45.539,00 in CP_1
favore di di euro 19.030,00 in favore di e di euro 32.326,00 in Parte_1 Pt_2 favore di a titolo di differenze retributive derivanti dall'applicazione del Pt_2
CCNL gas acqua applicato da CP_1
- la condanna di al pagamento LA somma di euro 6.631,00 in CP_1
favore di euro 3.552,00 in favore di ed euro 3.789,00 in favore Parte_1 Pt_2
di a titolo di premio di risultato riconosciuto dalla convenuta a tutti i Pt_2
propri dipendenti in forza degli accordi di secondo livello via via succedutisi;
pagina 2 di 15 b) in subordine:
- la condanna di al pagamento delle somme sopra indicate a titolo di CP_1
differenze retributive e premio di risultato, ex art. 2126 c.c. e, in subordine, anche ex art. 36 Cost;
- la condanna di al pagamento in proprio favore dell'indennità CP_1
risarcitoria pari a 12 mensilità LA retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad euro 2.155,00 ( e , ed euro Parte_1 Pt_2
1.844,00 ( , oltre che al pagamento di ulteriori dodici mensilità LA Pt_2 retribuzione di riferimento dalla data del licenziamento, detratto l'aliunde perceptum, a titolo di risarcimento del danno comunitario per aver abusato di fattispecie contrattuali alternative a quella del lavoro subordinato a tempo indeterminato e per non averle informate dell'indizione di procedure di reclutamento di personale da adibire alle medesime mansioni, con conseguente perdita LA chance di essere assunte a tempo indeterminato dalla convenuta;
c) in ulteriore subordine:
- la condanna di al pagamento in proprio favore delle somme sopra CP_1
indicate a titolo di differenze retributive in qualità di appaltatrice;
- in subordine, accertato senza efficacia di giudicato, l'inquadramento delle ricorrenti nel superiore livello D2 ( e e C1 ( del CCNL Parte_1 Pt_2 Pt_2
Cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, la condanna di in qualità di committente dell'appalto, al CP_1
pagamento LA somma di euro 14.716,00 in favore di di euro 4.388,00 Parte_1
in favore di e di euro 10.926,00 in favore di a titolo di differenze Pt_2 Pt_2
retributive;
- domanda il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto ed in CP_1
subordine il riconoscimento del diritto alla manleva nei confronti di Controparte_3
terza chiamata in causa proprio da nel caso di accoglimento delle
[...] CP_1
domande di condanna al pagamento delle differenze retributive in favore delle ricorrenti;
- chiede che sia respinta la domanda di nullità/illegittimità del contratto di CP_2
appalto tra sé e contesta che le ricorrenti abbiano svolto, per quanto noto, CP_1
attività riconducibili a livelli superiori e in subordine contesta ogni responsabilità,
pagina 3 di 15 evidenziando che eventuali mansioni superiori sarebbero state assegnate alle ricorrenti direttamente dalla società appaltante, che pertanto sarebbe l'unica responsabile delle differenze retributive eventualmente dovute. Chiede poi che sia respinta la domanda di risarcimento del danno comunitario e contesta la correttezza dei conteggi elaborati dalle ricorrenti in quanto riferiti ad un contratto diverso da quello applicato al rapporto, dimettendo un conteggio corretto per l'eventuale e denegato riconoscimento del diritto delle ricorrenti all'inquadramento a livelli contrattuali superiori;
rilevato che:
- è pacifico che a partire dall'anno 2016 Acque Vicentine S.p.A. (poi divenuta CP_1
e abbiano sottoscritto un contratto di appalto avente ad
[...] Controparte_4
oggetto la gestione dei punti cortesia di Dueville e CA NT LA prima (lotto
1) e la gestione in back-office delle pratiche commerciali del servizio idrico pervenute via Contr posta o tramite servizio web (lotto 2) (si veda a tal proposito l'art. 3 del doc. 2 di;
- è altrettanto pacifico che in esecuzione del predetto contratto di appalto Controparte_4
abbia assunto le sigg.re e assegnandole ai predetti punti
[...] Parte_1 Pt_2 Pt_2
cortesia;
- in particolare:
1) la sig.ra ha svolto un periodo di tirocinio formativo LA durata di un mese Parte_1
(22 giugno 2016 – 22 luglio 2016), è stata poi assunta con contratto a tempo determinato trasformato in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (docc.
5-8 ric.);
Contr 2) la sig.ra ha iniziato un periodo di tirocinio con in data 23.11.2017, con Pt_2
scadenza prevista in data 24.12.2017, poi stipulato nuovamente in data 27.12.2017, con scadenza prevista in data 30.6.2018. In data 2.7.2018 ella è stata assunta come appartenente alle categorie protette ex l. n. 68/1999 con contratto a tempo determinato e parziale, più volte prorogato e infine trasformato in un tempo indeterminato (docc.
9-13 ric.);
3) la sig.ra è stata assunta in data 1.4.2019 con contratto a tempo determinato Pt_2
prorogato varie volte e poi trasformato in contratto a tempo indeterminato (docc. 14-17 ric.;
pagina 4 di 15 Contr
- tutti e tre i rapporti di lavoro sono stati risolti per licenziamento intimato da in data
20 aprile 2022 in ragione del mancato rinnovo del predetto contratto di appalto;
- non è contestato che sin dal primo giorno del rapporto, anche di tirocinio, le ricorrenti abbiano prestato la propria attività esclusivamente presso i predetti punti cortesia di
(punti 10, 15 e 18 ricorso); CP_1
- costituendosi in giudizio ha allegato - e le circostanze non sono state CP_2
specificamente contestate da - che quest'ultima avrebbe affidato alle CP_1
ricorrenti attività diverse – quantitativamente e qualitativamente - ed ulteriori rispetto a quelle oggetto di appalto, che venivano indicate dalle lavoratrici come “pratiche extra” nelle comunicazioni inviate via mail alla Cooperativa ai fini LA fatturazione a CP_1
delle spettanze contrattuali. Si veda in particolare il paragrafo 2 LA memoria di
[...]
CP_2
Contr
- la circostanza risulta sostanzialmente confermata innanzitutto dal doc. 5 di anch'esso non contestato. Nei resoconti delle lavoratrici in merito all'attività prestata per e presso infatti, è operata una distinzione grafica tra pratiche ordinarie e c.d. CP_1
pratiche extra, elencate in un file distinto da quello delle prime. Anche la teste Tes_1 sentita all'udienza del 31.5.2024, ha riferito: “Quanto alle ulteriori attività demandateci, ricordo che tutte noi, penso tutte sì, ci siamo occupate di comunicazione dati fiscali all'anagrafe tributaria tramite sistema SIC, controllo codici fiscali e dati catastali, controllo e inserimento mandati ”, attività estranee all'oggetto dell'appalto; Pt_3
Contr
- è però soprattutto l'esame di alcuni documenti allegati da a dimostrare che CP_1
Contr ha in più occasioni richiesto ad l'apporto delle ricorrenti per attività escluse dal Contr contratto di appalto, seppur qualitativamente omogenee a quelle affidate ad e quindi rientranti nelle competenze professionali delle ricorrenti previa apposita “formazione in sede”.
Si consideri, in particolare, la eloquente mail inviata da a in Testimone_2 Parte_4 data 14 aprile 2017, il cui testo recita: “Ciao entro il 30 aprile abbiamo un'altra Pt_4
scadenza importante, che è la comunicazione dei dati fiscali all'anagrafe tributaria.
Abbiamo già fatto alcune estrazioni e abbiamo visto che ci sono numerosi errori nella banca dati, da sistemare.
La sistemazione è semplice, ma siamo sul migliaio di contratti.
pagina 5 di 15 Ti avevo chiamato oggi per chiederti se tu hai la possibilità di metterci a disposizione una
Par persona che conosca per fare alcune di queste sistemazioni. L'attività è paragonabile
a quella di inserimento dei codici fiscali, a mio avviso.
Fammi sapere.
Se la risposta è positiva, ti chiederei già di programmare per questa persona un po' di formazione in sede da noi, per giovedì 20/4. Poi può lavorare anche in remoto.
Dato che i dati sono da inviare entro il 30/4, l'attività di sistemazione deve essere conclusa entro il 26, massimo 27/4.
Fammi sapere se hai disponibilità.
Grazie mille,
Contr
” (doc. 12 ; Tes_2
- con questa comunicazione dal contenuto tranchant ha pertanto richiesto alla CP_1
Pa una risorsa umana già esperta di da adibire per un certo periodo di tempo CP_2
e previa formazione in sede ad un'attività propria dell'appaltante, che quest'ultima non sarebbe riuscita a svolgere nei termini con i propri dipendenti, con facoltà di svolgimento LA stessa “anche in remoto”;
- concorrono a definire il quadro ulteriori elementi raccolti dai testimoni sentiti nel corso dell'istruttoria orale, LA cui attendibilità non vi è motivo di dubitare;
- il teste , per esempio, ha dato conto di una ordinaria e diretta interazione tra le Tes_3
lavoratrici e i tecnici di per il coordinamento gestione - ognuno per le rispettive CP_1
competenze - delle pratiche dalle prime trattate;
- lo stesso teste ha confermato che alle ricorrenti è stata costantemente erogata da CP_1
la medesima formazione erogata da quest'ultima ai propri dipendenti, nel medesimo contesto spazio-temporale e con le medesime modalità. Tale ultima circostanza è stata confermata peraltro anche dalla teste;
Tes_4
- la teste ha poi confermato che presso gli sportelli le ricorrenti si sono occupate per Tes_4 un periodo (“al più fino al 2017”) anche di pratiche LA società IM NE RL (con la quale ha avuto una convenzione), e che abbia provveduto anche a CP_1 CP_1 variare l'assegnazione delle ricorrenti ad uno o all'altro punto cortesia, sebbene “per il tramite di comunicazioni di ad ” (udienza CP_1 Controparte_4
26.10.2023). La stessa teste ha inoltre dichiarato – confermando le allegazioni in tal senso pagina 6 di 15 LA stessa – che la società appaltante riceveva informazioni dettagliate in ordine CP_1
a ferie e permessi con riferimento a ciascuna singola posizione, riferendo in particolare quanto segue: “i periodi di ferie delle ricorrenti venivano concordati direttamente tra
e . Già questa affermazione appare difficilmente CP_1 Controparte_4
comprensibile nel quadro di un genuino contratto di appalto per la gestione in autonomia di alcuni punti cortesia. La teste ha poi aggiunto: “ci comunicavano il nominativo LA persona che era in ferie;
si tratta di persone e quindi era importante sapere chi fosse e poi una delle operatrici non faceva front office e quindi ciò influiva sulla gestione dell'attività; ci limitavamo a prendere atto LA comunicazione delle ferie, non c'era una contrattazione”. La rilevanza del nominativo LA persona in ferie appare a dire il vero ancora una volta difficile da comprendere, considerato che la “gestione dell'attività” Contr appaltata avrebbe dovuto essere onere di e non di CP_1
- non è inoltre stato contestato specificamente che che le ricorrenti erano in contatto con personale di e che gli appuntamenti giornalieri con l'utenza erano organizzati dal CP_1
sistema informatico di tramite il proprio gestionale, cui le ricorrenti accedevano CP_1
con apposite credenziali personali e user name (capp. 43, 45 e 47-49, pagg.
8-9 del ricorso);
- che le ricorrenti selezionavano i moduli da far sottoscrivere agli utenti tra un paniere di 30
diversi moduli prestampati dalla stessa che esse compilavano i moduli anche al Per_1
gestionale siglandolo con il proprio user name e che apponevano sui moduli cartacei il timbro di (capp. 51-54, pag. 9 del ricorso); CP_1
- è dunque assodato, perché pacifico o non contestato, che tutti gli strumenti di lavoro quotidianamente utilizzati dalle ricorrenti (personal computer, moduli da scambiare con la clientela, timbri, gestionali - Aggregando per la consultazione degli appuntamenti, raccolti dal call center di Viabilità, e Affresco -, software Webgis e indirizzo mail aziendale di cui ciascuna era dotata, al pari dei dipendenti fossero di proprietà di CP_1 CP_1
- anche a considerare l'appalto in questione del tipo labour intensive, e tralasciando pertanto tale ultima considerazione, alla luce delle allegazioni LA stessa Cooperativa, dalle prove orali svolte e dalla documentazione in atti, rimane un dato inconfutabile: nella
Contr gestione dei tre rapporti di lavoro oggetto di causa, infatti, l'apporto di datrice di lavoro delle ricorrenti, è stato meramente amministrativo, senza alcun intervento pagina 7 di 15 nell'organizzazione del lavoro, a cui ha provveduto invero talvolta direttamente, CP_1
(organizzando gli appuntamenti attraverso il gestionale ed il call center) ed altre per il Contr tramite di specifiche richieste rivolte ad e senza alcuna selezione e formazione di personale dotato di specifico know how; Contr
- come ben riassunto in particolare dalle dichiarazioni LA teste si è limitata Tes_1 infatti all'invio delle lavoratrici in previa generica indicazione delle mansioni da CP_1
svolgere presso la predetta società, e a consegnare le buste paga - dapprima fisicamente, poi via e-mail -. La formazione, tanto iniziale tramite affiancamento a personale dipendente quanto successiva attraverso lezioni in presenza o on-line, e l'organizzazione del lavoro, intesa come impartizione delle direttive sulle specifiche attività da svolgere, sono state invece gestite direttamente da la quale ha assegnato alle ricorrenti CP_1
anche mansioni del tutto estranee a quelle oggetto del contratto di appalto;
Contr
- dalla documentazione allegata dalle ricorrenti e da ed in particolare dagli scambi sopra riportati, appare in ogni caso evidente che nei fatti si sia rivolta alla CP_1
per poter disporre di personale aggiuntivo, da dedicare a funzioni Controparte_2
ordinarie di natura identica a quella dei compiti assegnati ai propri dipendenti, e da adibire all'occorrenza anche ad attività del tutto ultronee rispetto all'oggetto del contratto di appalto rispetto alle quali il personale dipendente sia risultato insufficiente, così richiedendo non già un risultato autonomo, da integrare nella propria organizzazione attraverso un fisiologico coordinamento, ma la mera somministrazione di manodopera;
- ebbene, se il contratto di appalto si caratterizza per il fatto che una parte assume un'obbligazione di risultato, avente ad oggetto il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro, non può dirsi che la fattispecie si sia realizzata nel caso in esame;
- i tratti sin qui delineati inducono infatti a ritenere che le parti abbiano inteso realizzare, in concreto, un'operazione di somministrazione di manodopera, con invio presso di CP_1
lavoratrici per lo svolgimento di attività nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo dell'utilizzatore, secondo il prevalente schema di un'obbligazione di mezzi;
- infatti, “affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell' art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. “labour intensive”), che all'appaltatore sia
pagina 8 di 15 stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, “l'intuitus personae” nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro (Cass. n.
12551 del 2020)” (Cass. n. 3768/2022). Pertinente appare altresì il richiamo a Cass. n.
4828/2023, secondo cui: “con riferimento agli appalti cosiddetti “endoaziendali”, che sono caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, va precisato che il richiamato divieto di cui all'art. 1 LA legge n. 1369 del 1960 opera tutte le volte in cui l' appaltatore mette a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore stesso i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto
(quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione LA continuità LA prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione LA prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (in questi termini Cass.
21/07/2006 n. 16788)”; Contr
- nel caso di specie ad non è stato chiesto, come si è visto, il raggiungimento di alcun risultato autonomo, essendo invece stata demandata alla cooperativa una porzione indistinta delle attività dell'appaltante, di volta in volta modulata e modificata da quest'ultima in base alle proprie esigenze;
- significativo appare d'altra parte anche il fatto che i rapporti delle ricorrenti siano tutti iniziati in concomitanza allo svolgimento dell'appalto (v. docc. 4, 5, 6, 9, 11, 14 e 15 ricorrenti) e terminati contestualmente alla cessazione del medesimo, e che ogni giornata
Contr di lavoro delle ricorrenti in esecuzione dei rapporti di lavoro con si è svolta nei locali e nell'interesse di CP_1
- ne consegue che il simulato contratto di appalto va riqualificato in un'operazione di irregolare somministrazione di manodopera;
pagina 9 di 15 - merita a questo punto di essere attentamente affrontata la questione delle conseguenze;
- ai sensi del coma 3bis dell'art. 29 d. lgs. n. 276/2003 “Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2.”;
- considerato il tenore LA predetta disposizione, e il richiamo all'art. 27 comma 2 (oggi sostituito dall'art. art. 38 co. 3 d. lgs. n. 276/2015), può affermarsi che l'apparato sanzionatorio di ogni ipotesi di somministrazione non regolare sia agganciato ordinariamente alle previsioni di cui all'art. 38 d. lgs. n. 81/2015;
- va tuttavia considerato che come osservato dalla Corte di Cassazione n. 3768/2022, sebbene il capitale pubblico non muti, in via di principio, la natura di soggetto privato LA società la quale, quindi, resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, “ciò avviene salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni LA persona giuridica (cfr. Cass. S.U. n. 24591/2016 e con riferimento ai rapporti di lavoro Cass. S.U.
n. 7759/2017)”;
- nel caso di specie una disposizione di segno contrario esiste. L'art. 19 d. lgs. n. 175/2016
(T.U. in materia di società a partecipazione pubblica) prevede infatti al comma 1 che
“Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi”. Alla regola dell'applicazione LA disciplina del lavoro privato di cui al comma 1 segue tuttavia una immediata eccezione, prevista dal comma 2 del medesimo art. 19: le società a controllo pubblico sono infatti tenute a rispettare, nel reclutamento del personale procedure selettive nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità, e ciò a pena di nullità. Il comma 4 del medesimo art. 19 d.lgs.
n. 175/2016, infatti, stabilisce che “salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice
pagina 10 di 15 civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli”);
- il legislatore, quindi, “pur ribadendo la non assimilabilità delle società partecipate agli enti pubblici e l'inapplicabilità ai rapporti di lavoro dalle stesse instaurati delle disposizioni dettate dal d.lgs. n. 165/2001, ha previsto significative deroghe alla disciplina generale, che trovano la loro giustificazione nella natura del socio unico o maggioritario e negli interessi collettivi da quest'ultimo curati, sia pure attraverso il ricorso allo strumento societario” (Cass. n. 6818/2018). Deve, d'altronde, rilevarsi – osserva Cass. n. 3768/2022 - che il divieto di assunzione (o “conversione” di contratti di lavoro a termine nulli) nei confronti di società a totale partecipazione pubblica deriva dalle norme costituzionali ed in particolare dall'art. 97 Cost., come più volte sottolineato dalla Corte Costituzionale (C. Cost. n. 29 / 2006, e già C. Cost. n. 466/93);
- ebbene, è pacifico e documentalmente attestato dalla visura sub doc. 1 di che CP_1
la società sia interamente partecipata da capitale pubblico. Le difese svolte sul punto da parte ricorrente, che invoca una certa flessibilità del regolamento di reclutamento adottato da in ottemperanza alla predetta disposizione, appaiono generiche e CP_1 comunque inidonee a superare il precetto di cui all'art. 19 co. 4, che impedisce la pronuncia costitutiva del rapporto alle dirette dipendenze dell'utilizzatrice CP_1
(v. sul punto mutatis mutandis Cass. n. 3621/2018, Cass. n. 21378/18 e Cass. n.
3768/2022) e comunque l'accoglimento delle domande di cui al punto A del ricorso;
- nonostante il divieto normativo impedisca la costituzione giudiziale del rapporto richiesta dalle ricorrenti, è la previsione di cui all'art. 2126 c.c. (come interpretata da Cass. n.
21315/2020), in combinato disposto con quella di cui all'art. 35 co. 1 d. lgs. n. 81/2015, che regola il trattamento normativo ed economico dei lavoratori somministrati, a sostenere l'accoglimento LA domanda di condanna di al pagamento delle CP_1
differenze retributive e dei premi di risultato di cui al punto B del ricorso (pagg. 20 e seguenti);
- il credito nasce infatti dalle predette fonti normative in relazione al fatto storico sin qui accertato, cioè la prestazione da parte delle lavoratrici di lavoro in somministrazione, seppur irregolare;
pagina 11 di 15 - il precetto di cui al comma 1 dell'art. 35 d. lgs. n. 81/2015 (analogamente a quanto espresso dalla Direttiva UE 2008/104/CE) prevede che “Per tutta la durata LA missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore”;
- la domanda delle ricorrenti volta a conseguire il medesimo trattamento economico percepito da chi è assunto direttamente dall'utilizzatore va pertanto accolta, con la condanna di (unica convenuta in ricorso ed obbligata solidale ai sensi CP_1 dell'art. 35 co. 2 d. lgs. n. 81/2015) al pagamento alle ricorrenti delle differenze retributive rivendicate;
- nel calcolo andranno considerati, quale parametro per la determinazione del trattamento
“non inferiore”, i livelli indicati in ricorso del CCNL Gas e Acqua e gli analitici conteggi di cui ai docc. 41 e 43 allegati al ricorso, non oggetto di specifica contestazione da parte di resistente e terza chiamata. Ciò sia con riferimento alle retribuzioni mensili che ai premi di risultato pacificamente riconosciuti “a pioggia” ai dipendenti di che CP_1
possono ritenersi coperti dalla previsione normativa citata in quanto inclusi nelle condizioni economiche dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore;
- in particolare, il riferimento per le sigg.re e al terzo livello del CCNL Parte_1 Pt_2
gas e acqua è correlato non solo alle mansioni effettivamente svolte (le lavoratrici attivavano e variavano contratti standard per la clientela di fornendo supporto e CP_1 informazioni, con pacifica autonomia nell'esecuzione delle procedure, evidenziata dalla stessa , ma soprattutto dall'allegazione incontestata di un omologo CP_1
inquadramento riservato da agli altri addetti ai punti cortesia, svolgenti le loro CP_1
medesime mansioni;
- quanto invece alla sig.ra l'attività di retrosportello svolta anche attraverso canali Pt_2
telematici (mail e gestionale) rientra, come allegato da parte ricorrente, in un preciso profilo professionale del secondo livello del CCNL Gas Acqua;
- come chiarito anche di recente dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (C-441/23), chiamata a pronunciarsi sul rinvio pregiudiziale su un giudice spagnolo in tema di somministrazione irregolare, la parità di trattamento tra lavoratori in somministrazione e lavoratori dipendenti dell'utilizzatore si estende anche alle ipotesi in cui l'operazione pagina 12 di 15 contrattuale risulti per il diritto interno irregolare, ma coincida sotto il profilo sostanziale con quella LA somministrazione genuina;
- infatti, “l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), LA direttiva 2008/104 deve essere interpretato nel senso che tale direttiva si applica a qualsiasi persona fisica o giuridica che stipuli un contratto di lavoro o instauri rapporti di lavoro con un lavoratore al fine di metterlo a disposizione di un'impresa utilizzatrice per lavorarvi temporaneamente sotto il controllo e la direzione di quest'ultima, e che mette tale lavoratore a disposizione di questa impresa, anche se detta persona fisica o giuridica non è riconosciuta dalla normativa interna come un'agenzia interinale in quanto non dispone di un'autorizzazione amministrativa in quanto tale” (par. 43);
- rientra inoltre nella nozione eurounitaria di «lavoro tramite agenzia interinale», ai sensi di tale disposizione, la situazione in cui un lavoratore è messo a disposizione di un'impresa utilizzatrice da un'impresa che svolge un'attività consistente nella conclusione di contratti di lavoro o nell'instaurazione di rapporti di lavoro con lavoratori allo scopo di metterli a disposizione di un'impresa utilizzatrice per una certa durata, se tale lavoratore si trova sotto il controllo e la direzione di quest'ultima impresa e essa, da un lato, gli impone le prestazioni da realizzare, il modo di svolgerle nonché l'osservanza delle sue istruzioni e delle sue norme interne e, dall'altro, esercita una sorveglianza e un controllo sul modo in cui lo stesso lavoratore svolge le sue funzioni” (punto 62);
- alla luce dei suesposti principi, la Corte di Giustizia afferma pertanto che le tutele di cui all'articolo 5, paragrafo 1, LA direttiva 2008/104 vanno estese anche alle ipotesi esaminate, a cui quella del caso di specie è pienamente sovrapponibile;
- attestata dunque la responsabilità solidale LA società resistente in CP_1
Contr accoglimento LA domanda di quest'ultima, andrà condannata alla rifusione in favore di di quanto sarà da essa corrisposto alle ricorrenti in accoglimento LA CP_1
prima domanda di cui al punto B del ricorso;
- le ricorrenti invocano inoltre il diritto al risarcimento per violazione dell'art. 1 d. lgs. n.
81/2015, norma che prevede che la forma comune dei rapporti di lavoro è quella del contratto a tempo indeterminato. Le lavoratrici, tuttavia, non hanno specificamente
(tirocinio) e tempestivamente (contratto a termine) impugnato i contratti che le hanno
Contr legate ad né hanno specificamente dimostrato natura ed entità del pregiudizio di cui pagina 13 di 15 chiedono il ristoro (che, in assenza di specifiche norme di tutela in forma indennitaria, dovrebbe seguire le regole ordinarie che presidiano il risarcimento del danno). La domanda in parte qua non può pertanto essere accolta;
- generica è anche la domanda di risarcimento del danno da mancata informazione dell'indizione LA procedura di selezione del personale per il medesimo ruolo. La
Direttiva 2008/104/CE, peraltro, non può ritenersi “direttamente applicabile” alla convenuta, non trattandosi, come già si è detto, di un soggetto pubblico, ed essendo pertanto esclusa l'efficacia verticale diretta nei suoi confronti LA previsione di cui all'art. 6 LA fonte eurounitaria;
- quand'anche ritenuto sussistente l'obbligo predetto, attesa la genericità LA previsione di cui alla predetta norma (“I lavoratori tramite agenzia interinale sono informati dei posti vacanti nell'impresa utilizzatrice, affinché possano aspirare, al pari degli altri dipendenti dell'impresa, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato. Tali informazioni possono (!) essere fornite mediante un avviso generale opportunamente affisso all'interno dell'impresa presso la quale e sotto il controllo LA quale detti lavoratori prestano la loro opera.”), risulterebbero sufficienti a dimostrarne l'adempimento le dichiarazioni LA teste , non smentite da alcun elemento di segno contrario, che hanno Tes_5
confermato le allegazioni LA società secondo cui la predetta informazione sarebbe stata pubblicata sul sito internet aziendale e diffusa a tutti i destinatari di una casella di posta elettronica aziendale, tra cui le ricorrenti;
- ogni ulteriore questione è assorbita;
- quanto alle spese di lite, l'accoglimento parziale LA domanda subordinata svolta dalle Contr ricorrenti, di quella di nei confronti di e la complessità delle questioni CP_1
affrontate giustifica la parziale compensazione delle spese di lite tra le parti principali e la totale compensazione delle spese tra resistente e terza chiamata.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
a) condanna per le ragioni di cui in motivazione, al pagamento delle seguenti CP_1
somme:
pagina 14 di 15 - euro 45.539,00 in favore LA sig.ra euro 19.030,00 in favore LA Parte_1
sig.ra ed euro 32.326,00 in favore LA sig.ra a titolo di Parte_2 Parte_2
differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei titoli al saldo;
- euro 6.631,00 in favore di euro 3.552,00 in favore di Parte_1 Parte_2
ed euro 3.789,00 in favore di a titolo di premio di risultato, oltre interessi e Parte_2
rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei titoli al saldo;
b) condanna al rimborso di ogni somma erogata da Controparte_5
in esecuzione del punto a) del presente dispositivo;
CP_1
c) liquida le spese di lite in euro 20.000,00 per parte;
- ne pone il pagamento a carico di in favore delle ricorrenti nella misura di CP_1
2/3 oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, compensandole per il restante 1/3;
- compensa le spese tra ed CP_1 Controparte_4
Vicenza, 14/1/2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1149/2022 RG Lav. promossa da:
, , con gli avv.ti Parte_1 Parte_2
Lando e Chies ricorrente contro
con gli avv.ti Rossi, Miazzi e Carollo CP_1
resistente
e con la chiamata di
, con l'avv. Pietrobon Guidolin Controparte_2
terza chiamata
pagina 1 di 15
Premesso che:
- le ricorrenti allegano di aver lavorato in forza di rapporti di tirocinio, di lavoro a tempo determinato e infine di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di
[...]
nell'ambito di un appalto avente ad oggetto la gestione in outsourcing Controparte_3
dei punti di cortesia di di Dueville e CA NT e di gestione in CP_1
back office delle pratiche commerciali del servizio idrico, prestando la propria attività per tutto il periodo oggetto di causa (compreso tra il 2016 e il 2022) esclusivamente nell'ambito di tale appalto, fino al licenziamento intimato con lettere datate 20 aprile 2022 in ragione LA cessazione del predetto appalto;
- le lavoratrici hanno convenuto in giudizio domandando: CP_1
a) in via principale:
- l'accertamento LA sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra con la convenuta, con decorrenza rispettivamente dal 25.7.2016 ( , dal Parte_1
2.7.2018 ( e dal 1.4.2019 ( , ed inquadramento quali impiegate di Pt_2 Pt_2
terzo ( e e secondo ( livello ai sensi del CCNL Gas Parte_1 Pt_2 Pt_2
Acqua;
- l'accertamento dell'inefficacia/illegittimità del licenziamento intimato loro e la conseguente condanna di al ripristino del rapporto di lavoro e al CP_1
pagamento di tutte le retribuzioni pari a euro 1.934,17 ( e e Parte_1 Pt_2
1.749,49 ( dalla data del licenziamento a quella di effettivo ripristino, salve Pt_2
le diverse somme accertate in causa e, in ogni caso, i futuri aumenti contrattuali;
- la condanna di al pagamento LA somma di euro 45.539,00 in CP_1
favore di di euro 19.030,00 in favore di e di euro 32.326,00 in Parte_1 Pt_2 favore di a titolo di differenze retributive derivanti dall'applicazione del Pt_2
CCNL gas acqua applicato da CP_1
- la condanna di al pagamento LA somma di euro 6.631,00 in CP_1
favore di euro 3.552,00 in favore di ed euro 3.789,00 in favore Parte_1 Pt_2
di a titolo di premio di risultato riconosciuto dalla convenuta a tutti i Pt_2
propri dipendenti in forza degli accordi di secondo livello via via succedutisi;
pagina 2 di 15 b) in subordine:
- la condanna di al pagamento delle somme sopra indicate a titolo di CP_1
differenze retributive e premio di risultato, ex art. 2126 c.c. e, in subordine, anche ex art. 36 Cost;
- la condanna di al pagamento in proprio favore dell'indennità CP_1
risarcitoria pari a 12 mensilità LA retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad euro 2.155,00 ( e , ed euro Parte_1 Pt_2
1.844,00 ( , oltre che al pagamento di ulteriori dodici mensilità LA Pt_2 retribuzione di riferimento dalla data del licenziamento, detratto l'aliunde perceptum, a titolo di risarcimento del danno comunitario per aver abusato di fattispecie contrattuali alternative a quella del lavoro subordinato a tempo indeterminato e per non averle informate dell'indizione di procedure di reclutamento di personale da adibire alle medesime mansioni, con conseguente perdita LA chance di essere assunte a tempo indeterminato dalla convenuta;
c) in ulteriore subordine:
- la condanna di al pagamento in proprio favore delle somme sopra CP_1
indicate a titolo di differenze retributive in qualità di appaltatrice;
- in subordine, accertato senza efficacia di giudicato, l'inquadramento delle ricorrenti nel superiore livello D2 ( e e C1 ( del CCNL Parte_1 Pt_2 Pt_2
Cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, la condanna di in qualità di committente dell'appalto, al CP_1
pagamento LA somma di euro 14.716,00 in favore di di euro 4.388,00 Parte_1
in favore di e di euro 10.926,00 in favore di a titolo di differenze Pt_2 Pt_2
retributive;
- domanda il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto ed in CP_1
subordine il riconoscimento del diritto alla manleva nei confronti di Controparte_3
terza chiamata in causa proprio da nel caso di accoglimento delle
[...] CP_1
domande di condanna al pagamento delle differenze retributive in favore delle ricorrenti;
- chiede che sia respinta la domanda di nullità/illegittimità del contratto di CP_2
appalto tra sé e contesta che le ricorrenti abbiano svolto, per quanto noto, CP_1
attività riconducibili a livelli superiori e in subordine contesta ogni responsabilità,
pagina 3 di 15 evidenziando che eventuali mansioni superiori sarebbero state assegnate alle ricorrenti direttamente dalla società appaltante, che pertanto sarebbe l'unica responsabile delle differenze retributive eventualmente dovute. Chiede poi che sia respinta la domanda di risarcimento del danno comunitario e contesta la correttezza dei conteggi elaborati dalle ricorrenti in quanto riferiti ad un contratto diverso da quello applicato al rapporto, dimettendo un conteggio corretto per l'eventuale e denegato riconoscimento del diritto delle ricorrenti all'inquadramento a livelli contrattuali superiori;
rilevato che:
- è pacifico che a partire dall'anno 2016 Acque Vicentine S.p.A. (poi divenuta CP_1
e abbiano sottoscritto un contratto di appalto avente ad
[...] Controparte_4
oggetto la gestione dei punti cortesia di Dueville e CA NT LA prima (lotto
1) e la gestione in back-office delle pratiche commerciali del servizio idrico pervenute via Contr posta o tramite servizio web (lotto 2) (si veda a tal proposito l'art. 3 del doc. 2 di;
- è altrettanto pacifico che in esecuzione del predetto contratto di appalto Controparte_4
abbia assunto le sigg.re e assegnandole ai predetti punti
[...] Parte_1 Pt_2 Pt_2
cortesia;
- in particolare:
1) la sig.ra ha svolto un periodo di tirocinio formativo LA durata di un mese Parte_1
(22 giugno 2016 – 22 luglio 2016), è stata poi assunta con contratto a tempo determinato trasformato in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (docc.
5-8 ric.);
Contr 2) la sig.ra ha iniziato un periodo di tirocinio con in data 23.11.2017, con Pt_2
scadenza prevista in data 24.12.2017, poi stipulato nuovamente in data 27.12.2017, con scadenza prevista in data 30.6.2018. In data 2.7.2018 ella è stata assunta come appartenente alle categorie protette ex l. n. 68/1999 con contratto a tempo determinato e parziale, più volte prorogato e infine trasformato in un tempo indeterminato (docc.
9-13 ric.);
3) la sig.ra è stata assunta in data 1.4.2019 con contratto a tempo determinato Pt_2
prorogato varie volte e poi trasformato in contratto a tempo indeterminato (docc. 14-17 ric.;
pagina 4 di 15 Contr
- tutti e tre i rapporti di lavoro sono stati risolti per licenziamento intimato da in data
20 aprile 2022 in ragione del mancato rinnovo del predetto contratto di appalto;
- non è contestato che sin dal primo giorno del rapporto, anche di tirocinio, le ricorrenti abbiano prestato la propria attività esclusivamente presso i predetti punti cortesia di
(punti 10, 15 e 18 ricorso); CP_1
- costituendosi in giudizio ha allegato - e le circostanze non sono state CP_2
specificamente contestate da - che quest'ultima avrebbe affidato alle CP_1
ricorrenti attività diverse – quantitativamente e qualitativamente - ed ulteriori rispetto a quelle oggetto di appalto, che venivano indicate dalle lavoratrici come “pratiche extra” nelle comunicazioni inviate via mail alla Cooperativa ai fini LA fatturazione a CP_1
delle spettanze contrattuali. Si veda in particolare il paragrafo 2 LA memoria di
[...]
CP_2
Contr
- la circostanza risulta sostanzialmente confermata innanzitutto dal doc. 5 di anch'esso non contestato. Nei resoconti delle lavoratrici in merito all'attività prestata per e presso infatti, è operata una distinzione grafica tra pratiche ordinarie e c.d. CP_1
pratiche extra, elencate in un file distinto da quello delle prime. Anche la teste Tes_1 sentita all'udienza del 31.5.2024, ha riferito: “Quanto alle ulteriori attività demandateci, ricordo che tutte noi, penso tutte sì, ci siamo occupate di comunicazione dati fiscali all'anagrafe tributaria tramite sistema SIC, controllo codici fiscali e dati catastali, controllo e inserimento mandati ”, attività estranee all'oggetto dell'appalto; Pt_3
Contr
- è però soprattutto l'esame di alcuni documenti allegati da a dimostrare che CP_1
Contr ha in più occasioni richiesto ad l'apporto delle ricorrenti per attività escluse dal Contr contratto di appalto, seppur qualitativamente omogenee a quelle affidate ad e quindi rientranti nelle competenze professionali delle ricorrenti previa apposita “formazione in sede”.
Si consideri, in particolare, la eloquente mail inviata da a in Testimone_2 Parte_4 data 14 aprile 2017, il cui testo recita: “Ciao entro il 30 aprile abbiamo un'altra Pt_4
scadenza importante, che è la comunicazione dei dati fiscali all'anagrafe tributaria.
Abbiamo già fatto alcune estrazioni e abbiamo visto che ci sono numerosi errori nella banca dati, da sistemare.
La sistemazione è semplice, ma siamo sul migliaio di contratti.
pagina 5 di 15 Ti avevo chiamato oggi per chiederti se tu hai la possibilità di metterci a disposizione una
Par persona che conosca per fare alcune di queste sistemazioni. L'attività è paragonabile
a quella di inserimento dei codici fiscali, a mio avviso.
Fammi sapere.
Se la risposta è positiva, ti chiederei già di programmare per questa persona un po' di formazione in sede da noi, per giovedì 20/4. Poi può lavorare anche in remoto.
Dato che i dati sono da inviare entro il 30/4, l'attività di sistemazione deve essere conclusa entro il 26, massimo 27/4.
Fammi sapere se hai disponibilità.
Grazie mille,
Contr
” (doc. 12 ; Tes_2
- con questa comunicazione dal contenuto tranchant ha pertanto richiesto alla CP_1
Pa una risorsa umana già esperta di da adibire per un certo periodo di tempo CP_2
e previa formazione in sede ad un'attività propria dell'appaltante, che quest'ultima non sarebbe riuscita a svolgere nei termini con i propri dipendenti, con facoltà di svolgimento LA stessa “anche in remoto”;
- concorrono a definire il quadro ulteriori elementi raccolti dai testimoni sentiti nel corso dell'istruttoria orale, LA cui attendibilità non vi è motivo di dubitare;
- il teste , per esempio, ha dato conto di una ordinaria e diretta interazione tra le Tes_3
lavoratrici e i tecnici di per il coordinamento gestione - ognuno per le rispettive CP_1
competenze - delle pratiche dalle prime trattate;
- lo stesso teste ha confermato che alle ricorrenti è stata costantemente erogata da CP_1
la medesima formazione erogata da quest'ultima ai propri dipendenti, nel medesimo contesto spazio-temporale e con le medesime modalità. Tale ultima circostanza è stata confermata peraltro anche dalla teste;
Tes_4
- la teste ha poi confermato che presso gli sportelli le ricorrenti si sono occupate per Tes_4 un periodo (“al più fino al 2017”) anche di pratiche LA società IM NE RL (con la quale ha avuto una convenzione), e che abbia provveduto anche a CP_1 CP_1 variare l'assegnazione delle ricorrenti ad uno o all'altro punto cortesia, sebbene “per il tramite di comunicazioni di ad ” (udienza CP_1 Controparte_4
26.10.2023). La stessa teste ha inoltre dichiarato – confermando le allegazioni in tal senso pagina 6 di 15 LA stessa – che la società appaltante riceveva informazioni dettagliate in ordine CP_1
a ferie e permessi con riferimento a ciascuna singola posizione, riferendo in particolare quanto segue: “i periodi di ferie delle ricorrenti venivano concordati direttamente tra
e . Già questa affermazione appare difficilmente CP_1 Controparte_4
comprensibile nel quadro di un genuino contratto di appalto per la gestione in autonomia di alcuni punti cortesia. La teste ha poi aggiunto: “ci comunicavano il nominativo LA persona che era in ferie;
si tratta di persone e quindi era importante sapere chi fosse e poi una delle operatrici non faceva front office e quindi ciò influiva sulla gestione dell'attività; ci limitavamo a prendere atto LA comunicazione delle ferie, non c'era una contrattazione”. La rilevanza del nominativo LA persona in ferie appare a dire il vero ancora una volta difficile da comprendere, considerato che la “gestione dell'attività” Contr appaltata avrebbe dovuto essere onere di e non di CP_1
- non è inoltre stato contestato specificamente che che le ricorrenti erano in contatto con personale di e che gli appuntamenti giornalieri con l'utenza erano organizzati dal CP_1
sistema informatico di tramite il proprio gestionale, cui le ricorrenti accedevano CP_1
con apposite credenziali personali e user name (capp. 43, 45 e 47-49, pagg.
8-9 del ricorso);
- che le ricorrenti selezionavano i moduli da far sottoscrivere agli utenti tra un paniere di 30
diversi moduli prestampati dalla stessa che esse compilavano i moduli anche al Per_1
gestionale siglandolo con il proprio user name e che apponevano sui moduli cartacei il timbro di (capp. 51-54, pag. 9 del ricorso); CP_1
- è dunque assodato, perché pacifico o non contestato, che tutti gli strumenti di lavoro quotidianamente utilizzati dalle ricorrenti (personal computer, moduli da scambiare con la clientela, timbri, gestionali - Aggregando per la consultazione degli appuntamenti, raccolti dal call center di Viabilità, e Affresco -, software Webgis e indirizzo mail aziendale di cui ciascuna era dotata, al pari dei dipendenti fossero di proprietà di CP_1 CP_1
- anche a considerare l'appalto in questione del tipo labour intensive, e tralasciando pertanto tale ultima considerazione, alla luce delle allegazioni LA stessa Cooperativa, dalle prove orali svolte e dalla documentazione in atti, rimane un dato inconfutabile: nella
Contr gestione dei tre rapporti di lavoro oggetto di causa, infatti, l'apporto di datrice di lavoro delle ricorrenti, è stato meramente amministrativo, senza alcun intervento pagina 7 di 15 nell'organizzazione del lavoro, a cui ha provveduto invero talvolta direttamente, CP_1
(organizzando gli appuntamenti attraverso il gestionale ed il call center) ed altre per il Contr tramite di specifiche richieste rivolte ad e senza alcuna selezione e formazione di personale dotato di specifico know how; Contr
- come ben riassunto in particolare dalle dichiarazioni LA teste si è limitata Tes_1 infatti all'invio delle lavoratrici in previa generica indicazione delle mansioni da CP_1
svolgere presso la predetta società, e a consegnare le buste paga - dapprima fisicamente, poi via e-mail -. La formazione, tanto iniziale tramite affiancamento a personale dipendente quanto successiva attraverso lezioni in presenza o on-line, e l'organizzazione del lavoro, intesa come impartizione delle direttive sulle specifiche attività da svolgere, sono state invece gestite direttamente da la quale ha assegnato alle ricorrenti CP_1
anche mansioni del tutto estranee a quelle oggetto del contratto di appalto;
Contr
- dalla documentazione allegata dalle ricorrenti e da ed in particolare dagli scambi sopra riportati, appare in ogni caso evidente che nei fatti si sia rivolta alla CP_1
per poter disporre di personale aggiuntivo, da dedicare a funzioni Controparte_2
ordinarie di natura identica a quella dei compiti assegnati ai propri dipendenti, e da adibire all'occorrenza anche ad attività del tutto ultronee rispetto all'oggetto del contratto di appalto rispetto alle quali il personale dipendente sia risultato insufficiente, così richiedendo non già un risultato autonomo, da integrare nella propria organizzazione attraverso un fisiologico coordinamento, ma la mera somministrazione di manodopera;
- ebbene, se il contratto di appalto si caratterizza per il fatto che una parte assume un'obbligazione di risultato, avente ad oggetto il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro, non può dirsi che la fattispecie si sia realizzata nel caso in esame;
- i tratti sin qui delineati inducono infatti a ritenere che le parti abbiano inteso realizzare, in concreto, un'operazione di somministrazione di manodopera, con invio presso di CP_1
lavoratrici per lo svolgimento di attività nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo dell'utilizzatore, secondo il prevalente schema di un'obbligazione di mezzi;
- infatti, “affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell' art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. “labour intensive”), che all'appaltatore sia
pagina 8 di 15 stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, “l'intuitus personae” nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro (Cass. n.
12551 del 2020)” (Cass. n. 3768/2022). Pertinente appare altresì il richiamo a Cass. n.
4828/2023, secondo cui: “con riferimento agli appalti cosiddetti “endoaziendali”, che sono caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, va precisato che il richiamato divieto di cui all'art. 1 LA legge n. 1369 del 1960 opera tutte le volte in cui l' appaltatore mette a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore stesso i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto
(quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione LA continuità LA prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione LA prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (in questi termini Cass.
21/07/2006 n. 16788)”; Contr
- nel caso di specie ad non è stato chiesto, come si è visto, il raggiungimento di alcun risultato autonomo, essendo invece stata demandata alla cooperativa una porzione indistinta delle attività dell'appaltante, di volta in volta modulata e modificata da quest'ultima in base alle proprie esigenze;
- significativo appare d'altra parte anche il fatto che i rapporti delle ricorrenti siano tutti iniziati in concomitanza allo svolgimento dell'appalto (v. docc. 4, 5, 6, 9, 11, 14 e 15 ricorrenti) e terminati contestualmente alla cessazione del medesimo, e che ogni giornata
Contr di lavoro delle ricorrenti in esecuzione dei rapporti di lavoro con si è svolta nei locali e nell'interesse di CP_1
- ne consegue che il simulato contratto di appalto va riqualificato in un'operazione di irregolare somministrazione di manodopera;
pagina 9 di 15 - merita a questo punto di essere attentamente affrontata la questione delle conseguenze;
- ai sensi del coma 3bis dell'art. 29 d. lgs. n. 276/2003 “Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2.”;
- considerato il tenore LA predetta disposizione, e il richiamo all'art. 27 comma 2 (oggi sostituito dall'art. art. 38 co. 3 d. lgs. n. 276/2015), può affermarsi che l'apparato sanzionatorio di ogni ipotesi di somministrazione non regolare sia agganciato ordinariamente alle previsioni di cui all'art. 38 d. lgs. n. 81/2015;
- va tuttavia considerato che come osservato dalla Corte di Cassazione n. 3768/2022, sebbene il capitale pubblico non muti, in via di principio, la natura di soggetto privato LA società la quale, quindi, resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, “ciò avviene salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni LA persona giuridica (cfr. Cass. S.U. n. 24591/2016 e con riferimento ai rapporti di lavoro Cass. S.U.
n. 7759/2017)”;
- nel caso di specie una disposizione di segno contrario esiste. L'art. 19 d. lgs. n. 175/2016
(T.U. in materia di società a partecipazione pubblica) prevede infatti al comma 1 che
“Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi”. Alla regola dell'applicazione LA disciplina del lavoro privato di cui al comma 1 segue tuttavia una immediata eccezione, prevista dal comma 2 del medesimo art. 19: le società a controllo pubblico sono infatti tenute a rispettare, nel reclutamento del personale procedure selettive nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità, e ciò a pena di nullità. Il comma 4 del medesimo art. 19 d.lgs.
n. 175/2016, infatti, stabilisce che “salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice
pagina 10 di 15 civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli”);
- il legislatore, quindi, “pur ribadendo la non assimilabilità delle società partecipate agli enti pubblici e l'inapplicabilità ai rapporti di lavoro dalle stesse instaurati delle disposizioni dettate dal d.lgs. n. 165/2001, ha previsto significative deroghe alla disciplina generale, che trovano la loro giustificazione nella natura del socio unico o maggioritario e negli interessi collettivi da quest'ultimo curati, sia pure attraverso il ricorso allo strumento societario” (Cass. n. 6818/2018). Deve, d'altronde, rilevarsi – osserva Cass. n. 3768/2022 - che il divieto di assunzione (o “conversione” di contratti di lavoro a termine nulli) nei confronti di società a totale partecipazione pubblica deriva dalle norme costituzionali ed in particolare dall'art. 97 Cost., come più volte sottolineato dalla Corte Costituzionale (C. Cost. n. 29 / 2006, e già C. Cost. n. 466/93);
- ebbene, è pacifico e documentalmente attestato dalla visura sub doc. 1 di che CP_1
la società sia interamente partecipata da capitale pubblico. Le difese svolte sul punto da parte ricorrente, che invoca una certa flessibilità del regolamento di reclutamento adottato da in ottemperanza alla predetta disposizione, appaiono generiche e CP_1 comunque inidonee a superare il precetto di cui all'art. 19 co. 4, che impedisce la pronuncia costitutiva del rapporto alle dirette dipendenze dell'utilizzatrice CP_1
(v. sul punto mutatis mutandis Cass. n. 3621/2018, Cass. n. 21378/18 e Cass. n.
3768/2022) e comunque l'accoglimento delle domande di cui al punto A del ricorso;
- nonostante il divieto normativo impedisca la costituzione giudiziale del rapporto richiesta dalle ricorrenti, è la previsione di cui all'art. 2126 c.c. (come interpretata da Cass. n.
21315/2020), in combinato disposto con quella di cui all'art. 35 co. 1 d. lgs. n. 81/2015, che regola il trattamento normativo ed economico dei lavoratori somministrati, a sostenere l'accoglimento LA domanda di condanna di al pagamento delle CP_1
differenze retributive e dei premi di risultato di cui al punto B del ricorso (pagg. 20 e seguenti);
- il credito nasce infatti dalle predette fonti normative in relazione al fatto storico sin qui accertato, cioè la prestazione da parte delle lavoratrici di lavoro in somministrazione, seppur irregolare;
pagina 11 di 15 - il precetto di cui al comma 1 dell'art. 35 d. lgs. n. 81/2015 (analogamente a quanto espresso dalla Direttiva UE 2008/104/CE) prevede che “Per tutta la durata LA missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore”;
- la domanda delle ricorrenti volta a conseguire il medesimo trattamento economico percepito da chi è assunto direttamente dall'utilizzatore va pertanto accolta, con la condanna di (unica convenuta in ricorso ed obbligata solidale ai sensi CP_1 dell'art. 35 co. 2 d. lgs. n. 81/2015) al pagamento alle ricorrenti delle differenze retributive rivendicate;
- nel calcolo andranno considerati, quale parametro per la determinazione del trattamento
“non inferiore”, i livelli indicati in ricorso del CCNL Gas e Acqua e gli analitici conteggi di cui ai docc. 41 e 43 allegati al ricorso, non oggetto di specifica contestazione da parte di resistente e terza chiamata. Ciò sia con riferimento alle retribuzioni mensili che ai premi di risultato pacificamente riconosciuti “a pioggia” ai dipendenti di che CP_1
possono ritenersi coperti dalla previsione normativa citata in quanto inclusi nelle condizioni economiche dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore;
- in particolare, il riferimento per le sigg.re e al terzo livello del CCNL Parte_1 Pt_2
gas e acqua è correlato non solo alle mansioni effettivamente svolte (le lavoratrici attivavano e variavano contratti standard per la clientela di fornendo supporto e CP_1 informazioni, con pacifica autonomia nell'esecuzione delle procedure, evidenziata dalla stessa , ma soprattutto dall'allegazione incontestata di un omologo CP_1
inquadramento riservato da agli altri addetti ai punti cortesia, svolgenti le loro CP_1
medesime mansioni;
- quanto invece alla sig.ra l'attività di retrosportello svolta anche attraverso canali Pt_2
telematici (mail e gestionale) rientra, come allegato da parte ricorrente, in un preciso profilo professionale del secondo livello del CCNL Gas Acqua;
- come chiarito anche di recente dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (C-441/23), chiamata a pronunciarsi sul rinvio pregiudiziale su un giudice spagnolo in tema di somministrazione irregolare, la parità di trattamento tra lavoratori in somministrazione e lavoratori dipendenti dell'utilizzatore si estende anche alle ipotesi in cui l'operazione pagina 12 di 15 contrattuale risulti per il diritto interno irregolare, ma coincida sotto il profilo sostanziale con quella LA somministrazione genuina;
- infatti, “l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), LA direttiva 2008/104 deve essere interpretato nel senso che tale direttiva si applica a qualsiasi persona fisica o giuridica che stipuli un contratto di lavoro o instauri rapporti di lavoro con un lavoratore al fine di metterlo a disposizione di un'impresa utilizzatrice per lavorarvi temporaneamente sotto il controllo e la direzione di quest'ultima, e che mette tale lavoratore a disposizione di questa impresa, anche se detta persona fisica o giuridica non è riconosciuta dalla normativa interna come un'agenzia interinale in quanto non dispone di un'autorizzazione amministrativa in quanto tale” (par. 43);
- rientra inoltre nella nozione eurounitaria di «lavoro tramite agenzia interinale», ai sensi di tale disposizione, la situazione in cui un lavoratore è messo a disposizione di un'impresa utilizzatrice da un'impresa che svolge un'attività consistente nella conclusione di contratti di lavoro o nell'instaurazione di rapporti di lavoro con lavoratori allo scopo di metterli a disposizione di un'impresa utilizzatrice per una certa durata, se tale lavoratore si trova sotto il controllo e la direzione di quest'ultima impresa e essa, da un lato, gli impone le prestazioni da realizzare, il modo di svolgerle nonché l'osservanza delle sue istruzioni e delle sue norme interne e, dall'altro, esercita una sorveglianza e un controllo sul modo in cui lo stesso lavoratore svolge le sue funzioni” (punto 62);
- alla luce dei suesposti principi, la Corte di Giustizia afferma pertanto che le tutele di cui all'articolo 5, paragrafo 1, LA direttiva 2008/104 vanno estese anche alle ipotesi esaminate, a cui quella del caso di specie è pienamente sovrapponibile;
- attestata dunque la responsabilità solidale LA società resistente in CP_1
Contr accoglimento LA domanda di quest'ultima, andrà condannata alla rifusione in favore di di quanto sarà da essa corrisposto alle ricorrenti in accoglimento LA CP_1
prima domanda di cui al punto B del ricorso;
- le ricorrenti invocano inoltre il diritto al risarcimento per violazione dell'art. 1 d. lgs. n.
81/2015, norma che prevede che la forma comune dei rapporti di lavoro è quella del contratto a tempo indeterminato. Le lavoratrici, tuttavia, non hanno specificamente
(tirocinio) e tempestivamente (contratto a termine) impugnato i contratti che le hanno
Contr legate ad né hanno specificamente dimostrato natura ed entità del pregiudizio di cui pagina 13 di 15 chiedono il ristoro (che, in assenza di specifiche norme di tutela in forma indennitaria, dovrebbe seguire le regole ordinarie che presidiano il risarcimento del danno). La domanda in parte qua non può pertanto essere accolta;
- generica è anche la domanda di risarcimento del danno da mancata informazione dell'indizione LA procedura di selezione del personale per il medesimo ruolo. La
Direttiva 2008/104/CE, peraltro, non può ritenersi “direttamente applicabile” alla convenuta, non trattandosi, come già si è detto, di un soggetto pubblico, ed essendo pertanto esclusa l'efficacia verticale diretta nei suoi confronti LA previsione di cui all'art. 6 LA fonte eurounitaria;
- quand'anche ritenuto sussistente l'obbligo predetto, attesa la genericità LA previsione di cui alla predetta norma (“I lavoratori tramite agenzia interinale sono informati dei posti vacanti nell'impresa utilizzatrice, affinché possano aspirare, al pari degli altri dipendenti dell'impresa, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato. Tali informazioni possono (!) essere fornite mediante un avviso generale opportunamente affisso all'interno dell'impresa presso la quale e sotto il controllo LA quale detti lavoratori prestano la loro opera.”), risulterebbero sufficienti a dimostrarne l'adempimento le dichiarazioni LA teste , non smentite da alcun elemento di segno contrario, che hanno Tes_5
confermato le allegazioni LA società secondo cui la predetta informazione sarebbe stata pubblicata sul sito internet aziendale e diffusa a tutti i destinatari di una casella di posta elettronica aziendale, tra cui le ricorrenti;
- ogni ulteriore questione è assorbita;
- quanto alle spese di lite, l'accoglimento parziale LA domanda subordinata svolta dalle Contr ricorrenti, di quella di nei confronti di e la complessità delle questioni CP_1
affrontate giustifica la parziale compensazione delle spese di lite tra le parti principali e la totale compensazione delle spese tra resistente e terza chiamata.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
a) condanna per le ragioni di cui in motivazione, al pagamento delle seguenti CP_1
somme:
pagina 14 di 15 - euro 45.539,00 in favore LA sig.ra euro 19.030,00 in favore LA Parte_1
sig.ra ed euro 32.326,00 in favore LA sig.ra a titolo di Parte_2 Parte_2
differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei titoli al saldo;
- euro 6.631,00 in favore di euro 3.552,00 in favore di Parte_1 Parte_2
ed euro 3.789,00 in favore di a titolo di premio di risultato, oltre interessi e Parte_2
rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei titoli al saldo;
b) condanna al rimborso di ogni somma erogata da Controparte_5
in esecuzione del punto a) del presente dispositivo;
CP_1
c) liquida le spese di lite in euro 20.000,00 per parte;
- ne pone il pagamento a carico di in favore delle ricorrenti nella misura di CP_1
2/3 oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, compensandole per il restante 1/3;
- compensa le spese tra ed CP_1 Controparte_4
Vicenza, 14/1/2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
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