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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1193/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente AN ANDREA, Relatore COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 1832/2024 depositato il 17/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_3 CF_Ricorrente_3 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa - Indirizzo_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Relativo a:
- sentenza n. 5577/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale SICILIA sez. 13 e pubblicata il 19/05/2021
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 28803 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio
1832-24
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrente_3 Ricorrente_2 Ricorrente_1 Nominativo_1, e , quali eredi di , con ricorso depositato il 17.4.24, hanno adito questa Corte per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza indicata in intestazione, emessa dalla Commissione Tributaria Regionale
Sicilia, sez. staccata di Catania, tesa a riconoscere un rimborso per IRFEF anno 2010, dell'importo di € 21.895,24, maturato per effetto della agevolazione c.d. “Tremonti
Ambiente”.
L'Agenzia delle Entrate, costituendosi giudizio, ha allegato e documentato di aver provveduto alla convalida integrale del rimborso.
All'esito della camera di consiglio odierna, è stata assunta la decisione.
Orbene, a fronte dell'integrale erogazione del rimborso richiesto, non può che dichiararsi cessata la materia del contendere.
Le spese del presente giudizio vanno poste a carico dell'ufficio, non essendo allegate, né comunque ravvisandosi, circostanze suscettibili di giustificarne la compensazione, atteso che a fronte di una pronuncia di merito emessa, dalla CTR, in data 9.2.21, confermata dalla
S.C, in data 18.7.23, ed oggetto di istanza di messa in mora in data 7.2.24, soltanto in data
15.5.25 l'amministrazione ha provveduto alla convalida dei rimborsi. Il regime delle spese deve informarsi pertanto al principio della soccombenza, non emergendo ragioni per derogarvi. La relativa liquidazione, operata tenendo conto dei vigenti parametri tariffari, è rimessa al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente procedimento, liquidate in € 1.100,00 per onorari, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Catania, il 3 febbraio 2026
Il giudice relatore Il Presidente
AN NO IG DO
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente AN ANDREA, Relatore COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 1832/2024 depositato il 17/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_3 CF_Ricorrente_3 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa - Indirizzo_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Relativo a:
- sentenza n. 5577/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale SICILIA sez. 13 e pubblicata il 19/05/2021
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 28803 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio
1832-24
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrente_3 Ricorrente_2 Ricorrente_1 Nominativo_1, e , quali eredi di , con ricorso depositato il 17.4.24, hanno adito questa Corte per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza indicata in intestazione, emessa dalla Commissione Tributaria Regionale
Sicilia, sez. staccata di Catania, tesa a riconoscere un rimborso per IRFEF anno 2010, dell'importo di € 21.895,24, maturato per effetto della agevolazione c.d. “Tremonti
Ambiente”.
L'Agenzia delle Entrate, costituendosi giudizio, ha allegato e documentato di aver provveduto alla convalida integrale del rimborso.
All'esito della camera di consiglio odierna, è stata assunta la decisione.
Orbene, a fronte dell'integrale erogazione del rimborso richiesto, non può che dichiararsi cessata la materia del contendere.
Le spese del presente giudizio vanno poste a carico dell'ufficio, non essendo allegate, né comunque ravvisandosi, circostanze suscettibili di giustificarne la compensazione, atteso che a fronte di una pronuncia di merito emessa, dalla CTR, in data 9.2.21, confermata dalla
S.C, in data 18.7.23, ed oggetto di istanza di messa in mora in data 7.2.24, soltanto in data
15.5.25 l'amministrazione ha provveduto alla convalida dei rimborsi. Il regime delle spese deve informarsi pertanto al principio della soccombenza, non emergendo ragioni per derogarvi. La relativa liquidazione, operata tenendo conto dei vigenti parametri tariffari, è rimessa al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente procedimento, liquidate in € 1.100,00 per onorari, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Catania, il 3 febbraio 2026
Il giudice relatore Il Presidente
AN NO IG DO