Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 12/03/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1742/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1742/2023 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
24.05.1987 e residente a [...] con il patrocinio dell'avv. CRISTINA
FEDERICI ed elettivamente domiciliata nel suo studio a Lugo (RA), via Mentana n. 22
ATTORE/I contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
Faenza (RA), via S. Mamante n. 8, con il patrocinio dell'avv. SABRINA SANTANDREA ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Faenza (RA), corso Aurelio Saffi n. 21
CONVENUTO/I
Con la chiamata in causa di
AVV. (C.F. ), in qualità di curatrice speciale del Controparte_2 C.F._3 minore (C.F. , nato a [...] il [...] e Persona_1 C.F._4 residente a [...], che lo difende ed assiste, con domicilio nel suo studio in Ravenna, viale della Lirica n. 61
TERZO CHIAMATO/I
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI
CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente rispettivamente nelle date del 19.12.2024 e del 18.12.2024.
pagina 1 di 11
Con ricorso ex art. 473-bis.47 c.p.c. depositato in data 03.07.2023, conveniva in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: in via indifferibile ed urgente
- ex art. 473-bis.15, disporre, inaudita altera parte, l'intervento dei Servizi Sociali di Faenza – territorialmente competenti – acché predispongano un calendario di incontri padre-figlio tutelanti per il minore, da svolgersi in modalità protetta, almeno sino all'esito di una CTU volta a comprendere le cause del malessere del minore ed il rifiuto di incontrare la figura paterna, disponendo, altresì, che il padre possa sentire telefonicamente tutti i giorni il minore ed emettere qualsivoglia altro provvedimento urgente ed indifferibile ritenuto di presidio per la salute ed il benessere psicofisico del Per_ piccolo .
Nel merito Per_
- affidare in via super-esclusiva il figlio alla madre con collocazione presso la stessa, disponendo che il padre potrà vedere e tenere con sé il bambino sulla scorta del calendario predisposto dai Servizi
Sociali territorialmente competenti ovvero quello elaborato dalla CTU incaricanda;
- condannare il a corrispondere la somma mensile di euro 400/00 a titolo di contributo al CP_1 mantenimento in favore della prole, oltre al 60 % delle spese straordinarie come da Protocollo di
Codesto Tribunale.
Con vittoria di spese di lite iva e c.p.a. come per legge”.
Con decreto emesso in data 04.07.2023, il Presidente del Collegio nominava il Giudice relatore e fissava udienza per la comparizione delle parti in data 09.11.2023.
Con ordinanza emessa in data 11.07.2023, il Giudice relatore delegato incaricava i Servizi Sociali territorialmente competenti di prendere in carico e monitorare il nucleo familiare al fine di indagare in particolare la natura e la qualità della relazione padre-figlio e le capacità genitoriali del sig.
[...]
con deposito di breve relazione entro il 30.10.2023. CP_1
In data 22.09.2023, il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel procedimento.
Con successivo provvedimento adottato in data 02.10.2023, il Giudice delegato, letta la relazione dei
Servizi Sociali dello 07.09.2023 inviata al Tribunale ove veniva stigmatizzata una situazione di pregiudizio attuale per il minore, disponeva inaudita altera parte che i Servizi Sociali territorialmente competenti proseguissero il percorso psicologico già attivato nell'interesse del minore Persona_1
e, solo ove ritenuto opportuno in ragione dello stato psico-fisico e di benessere del minore, che organizzassero e calendarizzassero incontri in modalità protetta tra padre e figlio, fissando udienza in data 18.10.2023 per la decisione nel contraddittorio con la parte convenuta circa l'eventuale conferma, modifica o revoca delle statuizioni già assunte, successivamente differita su istanza di parte convenuta alla data del 25.10.2023, e contestualmente rinviando l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. già fissata alla data del 23.11.2023.
In data 09.10.2023, si costituiva nel procedimento il sig. al fine di chiedere CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, in via provvisoria ed urgente:
pagina 2 di 11 - respingere ogni richiesta formulata dalla GNa perché infondata sia in fatto che in Parte_1 diritto e per l'effetto revocare il provvedimento emesso ex art. 473-bis.15 c.p.c.;
- disporre che il padre possa vedere il figlio secondo le modalità concordate dalle parti con la scrittura del 13.11.2021 e così prevedere che: il padre potrà stare con il figlio:
a week end alternati dalle 18 del sabato alle 18 della domenica nonché, nella settimana che non comprende il week end, due giorni infrasettimanali dalle 17,45 del martedì alle 8,30 del mercoledì quando lo riporterà a scuola o dalla madre e dalle 16,45 del venerdì alle 18 del sabato, ovvero secondo il calendario che il Giudice vorrà determinare, anche valutando, se necessario che la ripresa delle frequentazioni e degli incontri avvenga alla presenza di un educatore dei servizi sociali e/o dell'assistente sociale e/o della psicologa;
- ordinare alla ricorrente, se ritenute ammissibili, visto il mancato deposito di idonea istanza e relativa autorizzazione, il deposito di supporto USB contenente i video e concedere alla difesa del GN un termine per poterli esaminare unitamente ad un esperto, sanzionandola per l'omissione; CP_1
- confermare l'importo del contributo al mantenimento del figlio a carico di nella CP_1 somma di € 250,00 da versare alla entro il giorno 1 di ogni mese;
Parte_1 Per_
- determinare nella misura del 50 % il contributo alle spese straordinarie necessarie per che il padre dovrà versare come da Protocollo del Tribunale di Ravenna.
In via definitiva: Per_
- disporre, se non pregiudizievole per a seguito della CTU, l'affidamento condiviso ai genitori Per_ del piccolo con collocamento presso la casa del genitore ritenuto più tutelante per il minore;
nel Per_ caso in cui la GNa non fosse considerata adeguata, affidare il piccolo in via super Parte_1 esclusiva o rafforzata al padre;
CP_1 Per_
- disporre che il genitore non collocatario possa vedere e tenere con sé alternativamente:
- una settimana: il martedì pomeriggio dalle 17,15 (o dall'uscita di scuola nel caso in cui il genitore non collocatario non lavori o sia in ferie) al mercoledì mattina alle 8,15 quando lo accompagnerà a scuola, o se in periodo di vacanza scolastica dal genitore collocatario ed il week end dal venerdì alle ore 16,15 (o dall'uscita di scuola nel caso in cui il genitore non collocatario non lavori o sia in ferie), fino alla domenica alle ore 21;
- una settimana: il mercoledì dalle 17,15 (o dall'uscita di scuola nel caso in cui il genitore non collocatario non lavori o sia in ferie) alle 8,15 del giovedì quando lo accompagnerà a scuola o se in periodo di vacanza scolastica dal genitore collocatario ed il venerdì dalle 16,15 (o dall'uscita di scuola nel caso in cui il genitore non collocatario non lavori o sia in ferie) alle 18 del sabato sera. Per_
trascorrerà il giorno del suo compleanno alternativamente di anno in anno con l'uno e con l'altro genitore. Nei giorni della festa della mamma e del compleanno di quest'ultima, così come Per_ analogamente, nei giorni di festa del papà e del compleanno di quest'ultimo, starà rispettivamente con la madre e con il padre per 24 ore. Per_
trascorrerà con ciascun genitore due settimane non consecutive nel periodo estivo da concordare entro il 31.5 di ogni anno, una settimana durante l'autunno da comunicare con un mese di anticipo, una settimana durante le vacanze natalizie (alternando con l'uno e con l'altro genitore il giorno di Natale ed il giorno di Santo Stefano) e tre giorni durante le vacanze pasquali (alternando con l'uno e con l'altro genitore il giorno di Pasqua ed il Giorno del Lunedì dell'Angelo);
pagina 3 di 11 - incaricare, se ritenuto necessario, i Servizi Sociali di vigilare sul nucleo familiare con compiti di monitoraggio;
Per_
- disporre a carico del genitore non collocatario un contributo al mantenimento del figlio minore di euro 250,00 da versare entro il 5 di ogni mese al genitore collocatario oltre al 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Ravenna.
Con vittoria di spese e compensi di lite oltre ad accessori di legge”. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.10.2023, il Giudice delegato confermava il decreto emesso inaudita altera parte in data 02.10.2023.
Le parti provvedevano a depositare nei termini le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c..
Con ordinanza emessa in data 25.01.2024 ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., il Giudice delegato adottava gli ulteriori provvedimenti provvisori ed urgenti disponendo l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre, stabilendo il ripristino Persona_1 degli incontri padre-figlio in modalità protetta e ponendo a carico del sig. un contributo CP_1 al mantenimento del figlio pari ad euro 250,00 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie come individuate sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna, nominava il curatore speciale del minore assegnando termine per la sua costituzione in giudizio, disponeva che i Servizi
Sociali territorialmente competenti continuassero il monitoraggio del nucleo familiare e la calendarizzazione degli incontri tra il minore e la nonna paterna e ammetteva CTU per valutare le capacità genitoriali delle parti e il migliore regime di affidamento, collocazione e frequentazione con il genitore non prevalentemente convivente nell'interesse del minore.
In data 15.03.2024 si costituiva l'avv. in qualità di curatrice speciale del minore Controparte_2 esprimendo giudizio favorevole agli incontri con la nonna paterna e con il padre nelle modalità individuate dal Giudice delegato e riservando ogni ulteriore valutazione a seguito del deposito della
CTU e dell'esame delle relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali. All'esito del deposito dell'elaborato peritale e dell'evoluzione della situazione familiare come descritta nelle relazioni dei Servizi Sociali, all'udienza del 14.11.2024 le parti chiedevano congiuntamente un differimento per tentare, sulla base delle risultanze della CTU, di precisare conclusioni congiunte mentre la difesa di parte convenuta chiedeva di essere autorizzata a depositare telematicamente sentenza penale di assoluzione del sig. dal reato contestatogli di maltrattamenti ai danni CP_1 della sig.ra Parte_1
Il Giudice delegato, letta la CTU e preso atto delle istanze delle parti, autorizzava il deposito della sentenza penale di assoluzione, disponeva che i Servizi Sociali territorialmente competenti procedessero alla liberalizzazione degli incontri padre-figlio sulla base del calendario redatto nell'elaborato peritale e, al fine di consentire alle parti di precisare conclusioni congiunte, differiva il procedimento all'udienza del 19.12.2024, successivamente rinviata all'udienza del 23.12.2024, di cui disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 19.12.2024, le difese di parte attrice e di parte convenuta insistevano per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) I Signori Per_
e sono consapevoli che il figlio minore ha il diritto di Parte_1 CP_1 mantenere un rapporto equilibrato e continuativo, sia con il padre sia con la madre, di ricevere cura ed educazione da parte di entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
pagina 4 di 11 2) I genitori, pertanto, concordano di assumere la responsabilità dell'affidamento condiviso del figlio Per_ minore , il quale manterrà la residenza insieme alla madre, allo stato in Faenza in via Basiago
21;
3) I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sul figlio minore, in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, decisioni che saranno assunte da ciascun genitore nei periodi di permanenza del figlio presso di sé; le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio saranno assunte di comune accordo tra i genitori.
In ogni caso i Signori e si terranno reciprocamente aggiornati, anche Parte_1 CP_1 telefonicamente, sulle questioni di maggiore interesse riguardanti la salute, l'istruzione e l'educazione del figlio. Segnatamente, i genitori si impegnano a darsi la più ampia e reciproca collaborazione nella Per_ gestione del piano terapeutico di . Per_ 4) I Signori e vista la diagnosi al figlio di Sindrome di Pandas e la necessità Parte_1 CP_1 di dare una stabilità al figlio, onde evitargli possibili situazioni stressanti che potrebbero acutizzare i sintomi della malattia, concordano nell'organizzare il calendario di visite padre e figlio fin da subito come previsto in CTU come calendario definitivo (sesto mese) e quindi che il padre possa vedere e tenere presso di sé il figlio con alternanza delle settimane A e B che seguono:
- settimana A:
con il padre: dal lunedì dall'uscita di scuola (o in caso di giorno di vacanza dalla 9.30), fino al mercoledì mattina (pernottamenti del lunedì e martedì compresi);
con la madre: dal mercoledì dalla uscita di scuola o dalle 9.30 in caso di giorno di vacanza fino al venerdì mattina (pernottamenti del mercoledì e giovedì compresi);
con il padre: dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola o dalle 9.30 in caso di giorno di vacanza fino alla domenica sera alle 20.30 (pernottamenti del venerdì e del sabato compresi); settimana B:
con la madre: dalla domenica sera alle 20.30 fino al mercoledì mattina (pernottamenti della domenica, del lunedì e del martedì compresi);
con il padre: il mercoledì dalla uscita di scuola o dalle 9.30 in caso di giorno di vacanza fino al venerdì mattina (pernottamenti del mercoledì e del giovedì compresi);
con la madre: dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola o dalle 9.30 in caso di giorno di vacanza fino al lunedì mattina (pernottamenti del venerdì, del sabato e della domenica compresi).
I genitori fin da ora si autorizzano reciprocamente affinché i rispettivi compagni e/o le nonne possano, Per_ nel tempo di loro spettanza con , coadiuvare i genitori con delega espressa ad accompagnare e ad Per_ andare a prendere il figlio a scuola e alle attività sportive e ricreative
5) Quanto al periodo natalizio, si individuano due periodi in cui, ad anni alterni, i genitori terranno con sé il figlio: A) dal giorno di sospensione scolastica fino al 30 dicembre compreso;
B) dal 31 dicembre alla ripresa della scuola. Nell'ipotesi in cui il genitore che ha con sé il figlio nel periodo A si Per_ trovi con lui in loco (madre e padre a Faenza), quindi non “fuori” in vacanza, potrà alternarsi coi genitori nelle giornate del 24 e 25 dicembre. Per_ I Signori e precisano che per le imminenti vacanze di Natale 2024 il figlio Parte_1 CP_1 resterà con il padre dal giorno 25 alle ore 11 fino al giorno 27 alle ore 21, quando lo riaccompagnerà dalla madre.
pagina 5 di 11 6) Quanto al periodo pasquale, si individuano due periodi in cui, ad anni alterni, i genitori terranno con sé il figlio: A) dal giorno di sospensione scolastica fino al giorno di Pasqua compreso;
B) dal
Lunedì dell'Angelo (alla mattina) fino alla ripresa della scuola.
7) Il principio dell'alternanza annuale varrà per le altre festività (c.d. ponti) che il calendario Per_ presenterà, oltre alla festività religiose e civili. Per il compleanno di i genitori si impegnano a festeggiarlo tutti insieme.
In deroga alle modalità ordinarie, durante le vacanze estive (da intendersi coincidenti con il periodo di sospensione scolastica), il padre e la madre potranno tenere con sé il figlio per due settimane anche non continuative, compatibilmente con le rispettive esigenze lavorative. A tal fine i genitori si impegnano a definire e concordare i rispettivi periodi di spettanza entro il mese di maggio di ogni anno. In caso di mancato accordo: nei pari deciderà la madre, in quelli dispari il padre.
Durante la permanenza con ciascun genitore l'altro genitore potrà effettuare al figlio al massimo due Per_ telefonate al giorno, preferibilmente al mattino e alla sera. Il tempo che trascorrerà con ciascun genitore non dovrà in alcun modo essere influenzato dall'altro genitore;
Per_ 8) Le visite mediche di dovranno essere sempre previamente concordate e comunicate al genitore che non ha prenotato la visita con congruo anticipo.
I Signori e danno atto e concordano che alle visite mediche saranno Parte_1 CP_1 Per_ possibilmente presenti con entrambi i genitori;
Per_ 9) I genitori di danno atto che vista la necessità per il figlio di cure e professionisti altamente Per_ specializzati nello studio della sindrome da cui risulta affetto il , di avere concordemente scelto di non fruire del servizio di neuropsichiatria infantile del territorio e/o dell'Ausl Ravenna, ma dell'equipe comprendente i medici già individuati nel corso del corrente anno nonché un professionista - Dott.
Capone neuropsichiatra di Parma- con il quale hanno già prenotato un appuntamento;
10) I genitori concordano che i servizi sociali, in linea con quanto indicato dal Consulente Tecnico di
Ufficio Dott.ssa effettuino un'attività di vigilanza sul nucleo familiare;
Per_2 Per_ 11) Tenuto conto dei tempi di permanenza paritari di con entrambi i genitori, nessun contributo al mantenimento del figlio sarà versato dall'uno all'altro genitore i quali provvederanno al mantenimento diretto del figlio nei tempi di rispettiva permanenza;
12) Per quanto concerne l'abbigliamento e le scarpe, vi provvederanno entrambi i genitori così da Per_ avere un corredo adeguato per presso ogni abitazione;
13) Per quanto concerne le spese straordinarie sostenute nell'interesse di AM i sig.ri e Parte_1 contribuiranno nella misura del 50% ciascuno. CP_1
Le spese straordinarie verranno disciplinate come da Protocollo del Tribunale di Ravenna, opportunamente integrato come da specifiche che seguono.
SPESE CHE NON NECESSITANO DI PREVENTIVO ACCORDO TRA I GENITORI e che devono essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte dell'altro: - spese scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola, mensa scolastica); - spese parascolastiche (prescuola e dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario del figlio con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
baby- sitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili e idonei); - spese mediche sanitarie (tickets, visite pagina 6 di 11 specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psico/fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie, prescritte dal medico).
SPESE CHE DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE CONCORDATE TRA I GENITORI: - spese scolastiche (rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni); - spese parascolastiche (doposcuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione del figlio, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori e di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica); - spese medico sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate); -spese ludiche, sportive e artistiche (vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa;
corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro).
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, i genitori, facendo proprio quanto previsto nel citato Protocollo, convengono espressamente che a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro sarà tenuto a manifestare, tempestivamente (ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta) e sempre per iscritto, l'eventuale dissenso dandone esplicita motivazione e che, in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso
Entrambi i genitori dovranno provvedere contestualmente al pagamento delle spese straordinarie per il figlio, anche mediante la messa a disposizione della provvista, secondo la ripartizione proporzionale di pertinenza. Ove ciò non avvenga o non sia possibile, il genitore anticipatario dovrà richiedere, entro trenta giorni dall'effettuazione della spesa, il rimborso pro quota, previa esibizione e consegna della documentazione di spesa (anche in copia), e l'altro genitore dovrà provvedere al rimborso entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
14) L'assegno unico verrà percepito dal GN il quale corrisponderà alla GNa CP_1 mensilmente la quota del 50%. Parte_1
Le detrazioni fiscali, laddove possibile, spetteranno a ciascuno dei genitori in ragione di metà ciascuno.
15) I genitori si rilasciano fin da ora reciproco assenso alla richiesta e al rinnovo del passaporto per sé e per il minore, manifestando fin da ora piena disponibilità a sottoscrivere in qualsiasi momento ed a semplice richiesta le relative autorizzazioni amministrative.
16) Le spese e i compensi professionali della CTU nominata nel corso del presente procedimento nell'importo che sarà liquidato dalla Giudice verranno suddivise nella misura del 50% fra le parti, le quali provvederanno a farsi carico interamente dei compensi richiesti dai rispettivi difensori e consulenti di parte.
I difensori, con la sottoscrizione del presente foglio di precisazione delle conclusioni rinunciano alla solidarietà di cui all'art. 8 comma 13 Legge n. 247 del 2012.
17) Ad eccezione di quanto sopra concordato, i Signori e dichiarano e si danno Parte_1 CP_1 reciprocamente atto di aver regolato e definito tra loro ogni altro rapporto di natura economico- patrimoniale intercorrente tra loro.
pagina 7 di 11 18) Le parti daranno esecuzione ai presenti accordi a far data dal 6 gennaio 2025”.
Nelle note scritte depositate in data 18.12.2024, la curatrice speciale esprimeva la propria adesione alle condizioni contenute nelle conclusioni congiunte relative alla permanenza del minore presso ciascun genitore e al regime di affidamento.
Con ordinanza emessa in data 13.02.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, reputa il processo che le conclusioni raggiunte rassegnate dalla sig.ra e dal sig. a cui ha aderito anche la curatrice Parte_1 CP_1 speciale per quanto concerne le condizioni riguardanti in senso ampio il regime di affidamento del minore, siano meritevoli di accoglimento.
Le condizioni concordate dalle parti, tenuto conto delle risultanze della CTU, appaiono infatti conformi Per_ all'interesse del figlio minore . Giova riportare le conclusioni rese dalla CTU, dott.ssa a conclusione dell'accertamento Persona_3 svolto: “Dall'integrazione di quanto emerso dall'osservazione dei genitori e delle loro interazioni, con quella del minore e delle interazioni genitori-figlio, con le informazioni raccolte dal Servizio sociale, dalla nonna materna e da quella paterna, dal marito della madre e dalla compagna del padre, nonché da quelle evinte dagli atti di causa, è stato possibile giungere a formulare le seguenti risposte ai quesiti posti dall'ill.mo Giudice:
• Per quanto riguarda la madre, sotto il profilo della genitorialità è possibile descriverla come una madre dedita e attenta, che si è preoccupata di cercare soluzioni alle problematiche del figlio, chiedendo consulti e visite specialistiche. Le criticità inerenti la genitorialità, per le quali un supporto Per_ è senz'altro indicato, riguardano la relazione con il padre di e la comunicazione con lui.
Conclusosi di recente il procedimento penale a carico del GN a quanto è stato riferito, CP_1 con un'assoluzione, la GNa permane diffidente nei confronti dell'ex-compagno ed evoca Parte_1 di frequente i trascorsi di coppia che ella ha vissuto come traumatici. Tale rappresentazione che ella Per_ ha del padre di ha inevitabilmente ricadute sulla sua capacità di progettare e accogliere con sufficiente serenità la ripresa dei rapporti padre-figlio secondo modalità e tempistiche adeguate ad una relazione genitore-figlio significativa sotto il profilo educativo ed affettivo. Al di là dei dichiarati, in corso di CTU, di disponibilità ed impegno a favorire tale relazione da parte della GNa, permangono preoccupazione e diffidenza che andranno, come si diceva, con appropriato aiuto, mitigate e risolte. Va detto che l'ambiente familiare in cui la GNa vive tende ad amplificare i suoi timori;
si comprende, quindi, la sua difficoltà ad affrontare i necessari cambiamenti che, seppure in Per_ modo graduale, si prospettano e che vanno in direzione di consentire a di fruire dell'apporto e della vicinanza di entrambi i genitori.
• Per quanto riguarda il padre, sotto il profilo della genitorialità, egli ha mostrato di avere in mente il figlio, con le sue peculiarità e caratteristiche, di preoccuparsi per le sue problematiche e di desiderare un contatto con lui più prolungato e profondo. Il padre ha senz'altro vissuto con molto dolore il Per_ periodo di mancata frequentazione con , si è adattato a svolgere con lui gli incontri alla presenza dell'assistente sociale e della psicologa con un atteggiamento collaborativo. Sono emersi nel corso della consulenza risentimento e diffidenza nei confronti dell'ex compagna, a cui ha imputato, riferendola al passato, una volontà di allontanare il figlio da lui. Anche nel suo caso, come per la GNa è importante un supporto alla genitorialità che favorisca la comunicazione e la Parte_1
pagina 8 di 11 Per_ collaborazione con la madre di , attraverso anche una ridefinizione delle modalità di scambio di informazioni e di partecipazione di entrambi alle scelte e alle decisioni riguardanti il figlio. Per_ La nonna paterna, che ha un ottimo rapporto con e che lo frequenta già regolarmente in modo libero, sembra avere un ruolo positivo nelle dinamiche relazionali del nucleo paterno e può costituire un riferimento positivo anche per il padre, in special modo durante la fase di graduale riavvicinamento e riappropriazione di spazi e tempi adeguati per la relazione padre-figlio.
• La valutazione psicodiagnostica attraverso test di personalità sui genitori, secondo un parere unanime della scrivente CTU e delle colleghe di parte non è stata ritenuta necessaria, non essendo sorti dubbi diagnostici o necessità di approfondimenti.
• Per quanto riguarda il minore e le sue interazioni con i genitori, si rimanda alla relazione dell'ausiliaria, dott.ssa , inclusa nel presente elaborato (pag. 122) Persona_4
• In particolare, a proposito del minore, non sussiste più il rifiuto ad incontrare il padre e i
“comportamenti dissociati e aggressivi” (citati nel quesito) si sono ridotti, a quanto riferito dai genitori e dal Servizio, di frequenza ed intensità. Si ritiene che non siano da imputare a “specifiche condotte di uno o entrambi i genitori che hanno recato pregiudizio al minore,” quanto piuttosto alla conflittualità esistente fra i genitori, che anche qualora non esplicitamente manifestata o agita in presenza del bambino, abbia determinato una situazione per lui di difficile gestione dal punto di vista emotivo. Come rilevato, infatti, dalla dott.ssa , egli ha una tendenza alla compiacenza e Per_4 all'iperadattamento, che combinati all'intenso legame affettivo nei confronti di entrambi i genitori, ha provocato conflitti di lealtà e situazioni per lui indecidibili, in grado di suscitare le reazioni aggressive Per_ che sono state descritte. Rispetto al miglioramento sintomatologico, va anche ricordato che ha intrapreso, su iniziativa materna, un percorso diagnostico che ha portato a formulare una diagnosi di cosiddetta sindrome PANDAS, con il conseguente avvio di una terapia specifica (si allega la documentazione).
• Per quanto riguarda i rapporti fra i genitori, essi risentono di un pregresso che ha molto provato entrambi e che ha continuato a condizionarli anche dopo la separazione, con inevitabili ripercussioni sul figlio. Entrambi nutrono risentimento e sfiducia nei confronti dell'altro. Forniscono narrazioni completamente divergenti della loro relazione e della loro convivenza e sono reduci dalla recente conclusione di un procedimento penale a carico del GN (conclusosi, a quanto riferito da CP_1 entrambi), con l'assoluzione. Sembra, dunque, che il terreno comune su cui costruire una genitorialità condivisa sia al momento ristretto e minato da pregiudizi reciproci. Si ritiene, tuttavia, che entrambi i genitori, essendo molto legati al figlio e preoccupati per il suo benessere, possano avere le risorse per attivarsi, se adeguatamente supportati, ai fini di incrementare le loro individuali capacità collaborative. Da parte della GNa vi è stata più di una esitazione nell'accettare un Parte_1 colloquio congiunto (peraltro svolto da remoto), ma ella ha infine partecipato all'incontro ed anche alla restituzione, sempre congiunta, della dott.ssa , che ha riferito quanto osservato a Per_4 proposito di AM e dell'interazione con ciascun genitore. I toni fra padre e madre sono stati, durante gli incontri, assolutamente civili, anche se ciò non deve portare a sottovalutare il loro bisogno di aiuto per superare una conflittualità di vecchia data.
• In base a quanto sopra descritto, si ritiene di suggerire l'applicazione dell'istituto dell'affidamento condiviso, con una vigilanza da parte del Servizio Sociale, che dovrebbe occuparsi in modo continuativo e costante:
pagina 9 di 11 - del supporto individuale alla genitorialità di entrambi i genitori, prevedendo la possibilità di incontri congiunti in caso di momenti di impasse, per esempio per decisioni riguardanti il bambino o altre situazioni per cui la presenza di entrambi sia ritenuta utile. Per_
-della prosecuzione del trattamento di supporto psicologico di (attualmente in atto con la dott.ssa con una frequenza continuativa e costante. CP_3
- del monitoraggio e della valutazione dell'andamento del programma graduale di incremento della frequentazione padre-figlio, secondo lo schema sotto riportato.
• Per quanto riguarda la frequentazione padre-figlio, si suggerisce che possa proseguire in forma libera, senza la presenza degli operatori del Servizio Sociale e aumentare progressivamente, fino a giungere a completamento nell'arco di 6 mesi, secondo questo schema, di cui, come detto, il Servizio provvederà a monitorare l'andamento:
Primo mese
-a weekend alternati, dal sabato mattina alle 9,30 o dall'uscita di scuola, alla domenica sera alle
20,30 e martedì dall'uscita di scuola alle 20,30 (cena con il padre)
Secondo mese
-martedì e giovedì dall'uscita di scuola alle 20,30 e weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera alle 20,30
Terzo mese
-martedì dall'uscita di scuola al mercoledì mattina con accompagnamento a scuola e giovedì dall'uscita di scuola fino alle 20,30. Weekend alternati dal sabato mattina fino alle 20,30 della domenica
Quarto mese
- dal mercoledì all'uscita di scuola al venerdì mattina con riaccompagnamento a scuola nella settimana dopo il weekend con il padre, l'altra settimana, dopo il weekend con la madre, martedì dall'uscita di scuola fino al mattino successivo con riaccompagnamento a scuola;
weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera alle 20,30
Quinto mese
- dopo il weekend con la madre: lunedì e martedì con 2 pernottamenti, fino al mercoledì mattina dopo il weekend con il padre: mercoledì e giovedì con 2 pernottamenti fino al venerdì mattina weekend alternati con il padre dal sabato alla domenica sera alle 20,30.
Sesto mese
- invariati i pernotti infrasettimanali. Il weekend con il padre diventa dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica sera alle 20,30.
Vacanze Natalizie: con ciascun genitore ad anni alterni dal 25/12 alle 11 al 31/12 alle 11, oppure dal
31/12 alle 11 al 6/1 alle 11. (Natale 2024: dal 25 alle 11 al 27 alle 21 con il padre)
Vacanze pasquali: ad anni alterni con ciascun genitore dal venerdì alle 9,30 alla domenica sera alle
21, e dalla domenica sera alle 21 al mercoledì mattina con riaccompagnamento a scuola. Periodo comprendente il giorno di Pasqua con il genitore con cui non ha trascorso il Natale.
Vacanze estive: 2 settimane consecutive con ciascun genitore. Il periodo va comunicato entro il 31/5 di ogni anno da parte di ogni genitore. In caso di mancato accordo: gli anni pari decide la madre, quelli dispari il padre.
pagina 10 di 11 Vacanze durante l'anno: 2 settimane non consecutive con ciascun genitore, da comunicare con almeno
30 giorni di anticipo.
• Si suggerisce che possano esservi due telefonate al giorno, preferibilmente al mattino e alla sera, fra Per_
e il genitore con cui non si trova a trascorrere quella giornata”. Le parti hanno dunque recepito le conclusioni raggiunte nell'elaborato peritale, salvo che per un'accelerazione nella ripresa progressiva della frequentazione padre-figlio rispetto al calendario redatto dalla CTU, che appare però il riflesso del miglioramento della relazione tra il padre e il minore e che, quindi, deve ritenersi rispondente al suo interesse, nell'ottica di una piena realizzazione del diritto alla bigenitorialità.
Stante la richiesta delle parti, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le stesse.
Per quanto riguarda le spese di CTU, le stesse, come già separatamente liquidate, vengono poste a carico della sig.ra e de sig. in via solidale nei rapporti esterni e, nei Parte_1 CP_1 rapporti interni, come da richiesta delle parti medesime, vengono poste a carico di ciascuna delle due parti nella misura del 50 %.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalla sig.ra e dal sig. Parte_1 [...]
tenuto conto dell'adesione prestata dalla curatrice speciale, così provvede: CP_1
- RECEPISCE, facendole proprie, le condizioni concordate dalle parti nelle conclusioni congiunte come riportate in parte motiva e da intendersi qui ritrascritte, e DISPONE in conformità;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
- PONE le spese di CTU, come separatamente liquidate, definitivamente a carico della sig.ra
[...]
e del sig. in via solidale nei rapporti esterni e nella misura del 50 % in capo a Parte_1 CP_1 ciascuna delle due parti nei rapporti interni.
Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 06.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 11 di 11