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Sentenza 2 aprile 2024
Sentenza 2 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 02/04/2024, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6980/2021
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di VERONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Salmaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6980/2021 con OGGETTO: Appalto promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti NICOLA OTTAVIANI e STEFANO Parte_1
CORAZZINA;
ATTORE/I contro
con il patrocinio dell'avv. FABIO Controparte_1
VALENTINELLI
CONVENUTO/I
Conclusioni dell'attore:
“come da memoria di cui all'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. Insiste sulle istanze istruttorie non ammesse”.
Conclusioni del convenuto:
1 “come da comparsa di costituzione e risposta ed in via istruttoria come da memoria di cui all'art. 183 comma 6 n. 2 e 3 c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_2
società chiedendo, in via principale, la condanna della Controparte_1 convenuta al pagamento della somma di € 42.299,51 a titolo di penale prevista contrattualmente per il ritardo nell'esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto stipulato in data 26.02.2019 ed in via subordinata, nell'ipotesi di inapplicabilità della clausola penale, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni per inadempimento quantificati in € 51.043,18.
A sostegno delle proprie pretese l'attore ha allegato che:
- egli e i suoi figli, e , all'epoca dei fatti, risultavano Controparte_2 Controparte_3
essere proprietari, in parti uguali, del lotto di terreno sito nel Comune di Cavaion Veronese
(VR), in via Belvedere, censito al Catasto Terreni del medesimo Comune, Foglio 2 Mapp.
3439. Tale area veniva classificata dal vigente Piano degli Interventi come “zona per parcheggi pubblici”;
- detto lotto di terreno costituiva (e costituisce tuttora) l'unica via di accesso pedonale e carraia alle residue proprietà dei signori costituite da un lotto di terreno Parte_1
edificabile composto da due corpi catastali censiti al Catasto Terreni del medesimo
Comune, Foglio 2 Mapp. 3437 e 3438;
- al fine di edificare la propria prima casa di civile abitazione su questi ultimi due mappali, i signori stipulavano in data 19.10.2018, con il Comune di Cavaion V.se, apposita Parte_1
Convenzione Urbanistica con la quale l' Comunale, a fronte dell'obbligo Org_1
assunto dai signori di realizzare e cedere al Comune un nuovo parcheggio sul Parte_1
terreno censito con il mapp. 3439 (quale ampliamento dell'adiacente parcheggio esistente), si impegnava a rilasciare agli stessi il Permesso di Costruire sui terreni di cui ai citati mapp.
3437 e 3438;
- detta Convenzione prevedeva, tra l'altro, l'impegno a carico dei sig.ri ad Parte_1 eseguire, a propria cura e spese, le opere di urbanizzazione primaria connesse all'area parcheggio, nonché l'obbligo di garantire economicamente l'opera mediante polizza
2 fidejussoria assicurativa a prima richiesta per l'intero importo dei lavori, e la previsione di termini stringenti per l'esecuzione;
- il progetto per l'esecuzione del parcheggio e delle opere di urbanizzazione primaria veniva redatto dallo studio a firma dell'arch. , Org_2 CP_4 Persona_1
direttore dei lavori;
- il sig. avviava, pertanto, l'iter di esecuzione lavori di ampliamento del Parte_1
parcheggio e delle opere di urbanizzazione correlate, incaricando a tal fine la società convenuta con contratto di appalto sottoscritto in data 26.02.2019;
- in particolare, il committente e la società convenuta si accordavano affinché il termine dei lavori fosse stabilito “entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi a decorre dalla data di consegna del cantiere” e stabilivano la previsione di una penale a carico della società appaltatrice, calcolata in percentuale per ogni giorno di ritardo, ai sensi dell'art. 9 del contratto (doc. 3) e rapportata al valore complessivo dell'opera pari ad € 75.331,47;
- l'intenzione delle parti era quella di prevedere una penale giornaliera di importo pari allo
0,1% (zero virgola uno per cento) del valore complessivo dell'opera, ma per un errore materiale venne indicato un importo pari allo “0,001 per mille” del valore dell'opera per ogni giorno di ritardo;
- tale errore venne dalle parti emendato nel successivo verbale del 6.3.2019 con cui si dava inizio ai lavori: in tale accordo le parti contraenti, ad integrazione di quanto previsto nel contratto di appalto stipulato pochi giorni prima e alla presenza dell'arch. CP_4 ribadivano che “il termine dei lavori viene fissato entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi a decorre dalla giornata odierna” e precisavano che “per ogni giorno di ritardo oltre la data fissata per l'ultimazione dei lavori, la penale resta fissata in € 77,33
(…)”, ovvero circa lo 0,1% sopra citato;
- in base agli impegni assunti, i lavori si sarebbero dovuti concludere, pertanto, entro e non oltre la data del 4.6.2019 (ovverosia entro 90 giorni dal verbale di consegna) ma il termine della riconsegna veniva ampiamente disatteso e, nonostante i solleciti verbali e scritti, avveniva solamente in data 4.12.2020 (con un ritardo di 547 giorni rispetto alla data concordata) causando ingenti danni al committente;
- in data 30.11.2020 presso lo studio del direttore lavori, Arch. , il sig. Persona_1 riconosceva la propria responsabilità per il ritardo e l'applicazione della clausola CP_1
3 penale concordata, come confermato da successiva e-mail del 4.12.2020 da lui inviata al direttore lavori ma nessuna somma veniva, però, versata a tale titolo, nonostante i solleciti rimasti inevasi.
Si è costituita in giudizio la (d'ora innanzi , in Controparte_1 CP_1
persona del legale rappresentante la quale ha disconosciuto l'e-mail del Parte_3
4.12.2020 asseritamente inviata dal defunto e ha contestato le pretese CP_1 avversarie escludendo alcun ritardo imputabile all'appaltatore nella consegna dell'opera in quanto la consegna in data successiva rispetto al termine concordato doveva essere imputata allo stesso committente o al per le varianti intervenute Controparte_5
che non mettevano in grado l'appaltatore di intraprendere e/o proseguire speditamente l'opera, alle cause di forza maggiore per l'improvviso ed accidentale crollo del muro di contenimento del terreno di sul quale realizzare il parcheggio, alle migliorie e i Parte_1
lavori aggiuntivi fatti, alle sospensioni imposte dalle norme Covid 19 della primavera del
2020 e ai sopravvenuti problemi con il vicino di lotto. La convenuta ha, pertanto, chiesto il rigetto delle domande attoree per infondatezza.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e assunzione di prove orali e all'udienza del 30/11/2023 è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*
La domanda di parte attrice va accolta nei limiti e per i motivi infra precisati.
Innanzitutto, è pacifica la stipula tra le parti in data 26.02.2019 del contratto di appalto in forza del quale l'odierna convenuta si è obbligata alla conclusione dei lavori “entro 90
(novanta) giorni naturali e consecutivi a decorre dalla data di consegna del cantiere”, ossia entro il 4.6.2019 (v. doc. 3 attrice).
In punto di diritto occorre rilevare che la pattuizione di una clausola penale non sottrae il rapporto alla disciplina generale delle obbligazioni, per cui deve escludersi la responsabilità del debitore quando costui prova che l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione, sia determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, essendo connotato essenziale di tale clausola la sua connessione con l'inadempimento colpevole di una delle parti e non potendo, pertanto, essa configurarsi allorché sia collegata all'avverarsi di un fatto fortuito o, comunque, non imputabile alla
4 parte obbligata (ex multis, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7180 del 10/05/2012).
All'esito dell'istruttoria espletata, è emerso che dal 6.3.2019 (data di inizio dei lavori) al
9.4.2019 la società convenuta procedeva nei lavori di scavo sull'area destinata al parcheggio fino alle quote di progetto, anche su parte rocciosa, e con la realizzazione dei muri previsti in progetto. La circostanza è stata confermata dal teste Tes_1 dipendente della società Non può desumersi, come sostenuto dall'attrice nei CP_1
propri scritti difensivi, che il teste abbia ammesso il ritardo della convenuta nell'esecuzione dei lavori avendo collocato a giugno la fine di tali lavori preparatori in quanto il teste ha risposto positivamente al capitolo 6 della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte convenuta in cui si fa espresso riferimento al periodo “06/03/2019 - 08/04/2019” ed ha dichiarato di non ricordare in modo preciso le date ma ha confermato che tale attività era stata sicuramente svolta nel mese di marzo.
È emerso che in data 9.04.2019 a causa del crollo del muro i lavori sono stati sospesi fino a metà maggio per rifacimento del muro collassato. Il crollo improvviso del muro, in già precario equilibrio statico, e la necessità della sua ricostruzione emergono dal documento 6 di parte convenuta sottoscritto dal d.l. Arch. e l'esecuzione dei lavori per Persona_1
la ricostruzione sono stati confermati dai testi escussi e Testimone_2 Tes_3
. I testi hanno, altresì, confermato che da metà maggio a metà giugno i lavori
[...]
proseguivano con il completamento delle opere strutturali e la realizzazione dei rilevati (v. escussione teste , che da metà giugno a fine agosto 2019 i lavori sono Testimone_4
stati sospesi per consentire al nuovo rilevato realizzato di manifestare eventuali cedimenti di assestamento e che dalla fine di agosto 2019 a metà settembre 2019 Controparte_1 completava le tubazioni interrate, i cordoli e l'impianto di illuminazione (v.
[...]
escussione testi e ). È emerso che da metà settembre Testimone_4 Testimone_3
2019 i lavori sono stati nuovamente interrotti in quanto non erano ancora state acquisite le autorizzazioni per la variante in corso d'opera – richiesta dal - alla pavimentazione CP_5
in calcestruzzo (v. escussione testi e ). Tale circostanza Testimone_4 Testimone_3
emerge anche dalla missiva sottoscritta dal d.l il quale in data 28.10.2019 conferma Per_2
l'emissione dell'autorizzazione da parte del Comune (v. docc. 11 e 12 convenuta). Pur essendo vero, come emerge da quest'ultimo documento, che il d.l. consentiva la ripresa dei lavori dal 28.10.2019 è emerso che la determinazione del per la differenza di costo CP_5
5 tra la pavimentazione in calcestruzzo e la pavimentazione in asfalto è stata emessa solo in data 6.12.2019 ed è stata comunicata alla convenuta in data 17.12.2019 (v. docc. 13-14 convenuta). La teste ha riferito, infatti, che il d.l. aveva comunicato Testimone_2 alla società che i lavori avrebbero potuto riprendere dopo l'emissione di tale CP_1
determinazione. Dal 17.12.2019 a metà febbraio 2020 i lavori non poterono riprendere a causa delle condizioni climatiche invernali che impedivano la posa del calcestruzzo a regola d'arte e a metà febbraio iniziarono i lavori di predisposizione per l'imminente posa ma dal 9.03.2020, dopo aver eseguito l'asfaltatura dell'ingresso al parcheggio, è intervenuta la sospensione dell'attività fino all'inizio di maggio 2020 a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid- sars 2019 e dal 19.05.2020 al 29.05.2020 è stata eseguita la pavimentazione in calcestruzzo (v. testi e e doc. Testimone_4 Testimone_2
28 convenuta).
Nonostante i testi e siano i Testimone_4 Testimone_3 Testimone_2
fratelli del defunto , ex legale rappresentante della società convenuta, le CP_1
loro dichiarazioni devono ritenersi attendibili in quanto hanno riferito circostanze apprese in via diretta, le loro deposizioni sono state intrinsicamente coerenti e non sono scalfite da evidenze di segno contrario ma supportate dai documenti in atti.
In ogni caso, si evidenzia che la prima contestazione del ritardo nell'esecuzione dei lavori è stata effettuata dall'attore, mediante e-mail inviata alla convenuta dal figlio dell'attore solo in data 19.05.2020 (v. doc. 5 attore). L'esistenza di pregresse Controparte_2
contestazioni nel periodo antecedente è rimasta priva di supporto probatorio. Invero, sebbene il teste d.l. abbia riferito che c'erano stati dei solleciti verbali non ha CP_4
saputo quantificare, né collocare temporalmente gli stessi (v. deposizione teste . CP_4
L'assenza di contestazioni dell'allegato ritardo, né da parte del committente, né da parte del direttore dei lavori, dall'inizio dell'esecuzione dei lavori, avvenuta in data 6.03.2019, fino al 19.05.2020 induce a ritenere che le parti abbiano consensualmente differito per facta concludentia il termine di ultimazione delle opere, originariamente pattuito per il 4.6.2019
– anche alla luce delle cause di forza maggiore sopra descritte (crollo del muro e emergenza epidemiologica) - e in ogni caso dal comportamento complessivo delle parti posteriore alla conclusione del contratto si evince un atteggiamento di tolleranza del committente al dedotto inadempimento da ritardo afferente al periodo antecedente al maggio 2020 e in
6 ogni caso di acquiescenza alle descritte sospensioni. Invero, solo in data 19.05.2020 veniva sollecitata l'esecuzione della pavimentazione del parcheggio che venne eseguita nei dieci giorni successivi (circostanza pacifica v. pag. 10 prima memoria ex art. 183 c.p.c. attore e v. testi e ). Testimone_4 Testimone_2
Sono, altresì, rimaste prive di riscontro probatorio le allegazioni di parte attrice in merito all'esecuzione da parte della convenuta della pavimentazione senza autorizzazione del d.l. e con materiale non concordato (v. risposte teste d.l. sub capitoli 16 e 17 seconda CP_4 memoria ex art. 183 c.p.c. parte attrice) e in merito al lamentato ritardo nell'esecuzione dei lavori da parte dei funzionari comunali (v. risposte teste sub capitoli 19,20 e Tes_5
21 seconda memoria ex art. 183 c.p.c. parte attrice).
Consegue che, almeno fino al settembre 2020, non vi è alcun ritardo nell'adempimento imputabile alla convenuta.
Risulta, tuttavia, che in data 24.09.2020 la società di certificazione e ispezione EN
IN segnalava anomalie nei lavori, in particolare evidenziava che “non è possibile completare il processo di certificazione a causa di alcuni provini su cubetti che recano segni evidenti e che “mettono in dubbio il prelievo dall'opera indicata in richiesta. I provini sono stati accettati con riserva” (v. doc.13 attore).
Il teste d.l. arch. ha confermato di aver richiesto da settembre 2020 a novembre CP_4
2020 alla convenuta i risultati delle prove dei cubetti e dei ferri del muro per poter far preparare il collaudo statico dal professionista incaricato (v. doc. 12 attore). Trattasi di documenti che erano necessari per il collaudo statico, come confermato anche dal teste
Risulta, altresì, che in data 11.11.2020 non era ancora stata pulita la Testimone_6
pavimentazione dalla polvere causata dai tagli nel cemento e non erano ancora stati forniti i documenti richiesti, come ammesso dalla stessa convenuta (v. doc. 12 attore).
Alla luce di quanto esposto, il ritardo imputabile alla convenuta nell'ultimazione dei lavori può essere collocato esclusivamente tra la data del 24.09.2020 e la data del 4.12.2020 in quanto il collaudo è stato posticipato a causa del ritardo della convenuta nella consegna dei risultati delle prove dei cubetti e dei ferri del muro, per un totale di giorni 71.
Il contratto stipulato in data 26.2.2019 (doc. 3 attore), in punto clausola penale, stabiliva quanto segue:
7 Nel verbale di consegna lavori, sottoscritto in data 6.3.2019, da all'epoca CP_1
legale rappresentante della società convenuta, si legge: “per ogni giorno di ritardo oltre la data fissata per l'ultimazione dei lavori la penale resta fissata in € 77,33 in base all'art. 9, comma 4, del contratto d'appalto” (doc. 4 attore).
Alla luce della sottoscrizione da parte della convenuta della detta pattuizione, risulta superato quanto riportato in punto di determinazione della penale nel contratto del
26.2.2019, sia per quanto riguarda la percentuale riportata dello “0,001 per mille”, sia per quanto riguarda il riferimento ai limiti previsti all'art. 117 c. 3 DPR 554/1999, disposizione abrogata nel 2010.
La circostanza che tale scrittura privata non fosse stata sottoscritta da Parte_1
appare irrilevante atteso che la produzione in giudizio di una scrittura privata ad opera della parte che non l'abbia sottoscritta costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e pertanto perfeziona sul piano sostanziale o su quello probatorio, il contratto in essa contenuto, purché la controparte del giudizio sia la stessa che aveva già sottoscritto il contratto e non abbia revocato, prima della produzione, il consenso prestato (ipotesi non avvenuta nel caso di specie) (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13548 del 12/06/2006).
Consegue che la somma prevista a titolo di penale da ritardo è pari ad € 5.490,43 (€ 77,33 al giorno per 71 giorni).
In definitiva, la società convenuta va condannata al pagamento in favore dell'attore della somma di € 5.490,43, oltre agli interessi legali dalla data della domanda.
L'accoglimento della domanda proposta in via principale determina l'assorbimento delle domande proposte in via subordinata.
*
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in base ai valori medi previsti per lo scaglione di riferimento ai sensi del DM 55/2014, in base al c.d. criterio del decisum,
8 seguono la soccombenza.
Quanto alle spese per la negoziazione assistita, preso come parametro di riferimento le tariffe previste dal Dm 55/2014 per l'attività stragiudiziale (fase attivazione e negoziazione), appare congruo liquidare a tale titolo € 1.323,00 per compensi.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore dell'importo di € 5.490,43, oltre interessi legali dalla data della domanda;
2) condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, liquidate €
5.077,00 per competenze professionali per questo giudizio, in € 1.323,00 per compensi per la fase di negoziazione assistita, € 555,65 per esborsi, oltre rimborso forfetario del
15 %, IVA e CPA se dovuti per legge.
Verona, 28 marzo 2024
Il Giudice Monocratico
Paola Salmaso
9
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di VERONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Salmaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6980/2021 con OGGETTO: Appalto promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti NICOLA OTTAVIANI e STEFANO Parte_1
CORAZZINA;
ATTORE/I contro
con il patrocinio dell'avv. FABIO Controparte_1
VALENTINELLI
CONVENUTO/I
Conclusioni dell'attore:
“come da memoria di cui all'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. Insiste sulle istanze istruttorie non ammesse”.
Conclusioni del convenuto:
1 “come da comparsa di costituzione e risposta ed in via istruttoria come da memoria di cui all'art. 183 comma 6 n. 2 e 3 c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_2
società chiedendo, in via principale, la condanna della Controparte_1 convenuta al pagamento della somma di € 42.299,51 a titolo di penale prevista contrattualmente per il ritardo nell'esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto stipulato in data 26.02.2019 ed in via subordinata, nell'ipotesi di inapplicabilità della clausola penale, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni per inadempimento quantificati in € 51.043,18.
A sostegno delle proprie pretese l'attore ha allegato che:
- egli e i suoi figli, e , all'epoca dei fatti, risultavano Controparte_2 Controparte_3
essere proprietari, in parti uguali, del lotto di terreno sito nel Comune di Cavaion Veronese
(VR), in via Belvedere, censito al Catasto Terreni del medesimo Comune, Foglio 2 Mapp.
3439. Tale area veniva classificata dal vigente Piano degli Interventi come “zona per parcheggi pubblici”;
- detto lotto di terreno costituiva (e costituisce tuttora) l'unica via di accesso pedonale e carraia alle residue proprietà dei signori costituite da un lotto di terreno Parte_1
edificabile composto da due corpi catastali censiti al Catasto Terreni del medesimo
Comune, Foglio 2 Mapp. 3437 e 3438;
- al fine di edificare la propria prima casa di civile abitazione su questi ultimi due mappali, i signori stipulavano in data 19.10.2018, con il Comune di Cavaion V.se, apposita Parte_1
Convenzione Urbanistica con la quale l' Comunale, a fronte dell'obbligo Org_1
assunto dai signori di realizzare e cedere al Comune un nuovo parcheggio sul Parte_1
terreno censito con il mapp. 3439 (quale ampliamento dell'adiacente parcheggio esistente), si impegnava a rilasciare agli stessi il Permesso di Costruire sui terreni di cui ai citati mapp.
3437 e 3438;
- detta Convenzione prevedeva, tra l'altro, l'impegno a carico dei sig.ri ad Parte_1 eseguire, a propria cura e spese, le opere di urbanizzazione primaria connesse all'area parcheggio, nonché l'obbligo di garantire economicamente l'opera mediante polizza
2 fidejussoria assicurativa a prima richiesta per l'intero importo dei lavori, e la previsione di termini stringenti per l'esecuzione;
- il progetto per l'esecuzione del parcheggio e delle opere di urbanizzazione primaria veniva redatto dallo studio a firma dell'arch. , Org_2 CP_4 Persona_1
direttore dei lavori;
- il sig. avviava, pertanto, l'iter di esecuzione lavori di ampliamento del Parte_1
parcheggio e delle opere di urbanizzazione correlate, incaricando a tal fine la società convenuta con contratto di appalto sottoscritto in data 26.02.2019;
- in particolare, il committente e la società convenuta si accordavano affinché il termine dei lavori fosse stabilito “entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi a decorre dalla data di consegna del cantiere” e stabilivano la previsione di una penale a carico della società appaltatrice, calcolata in percentuale per ogni giorno di ritardo, ai sensi dell'art. 9 del contratto (doc. 3) e rapportata al valore complessivo dell'opera pari ad € 75.331,47;
- l'intenzione delle parti era quella di prevedere una penale giornaliera di importo pari allo
0,1% (zero virgola uno per cento) del valore complessivo dell'opera, ma per un errore materiale venne indicato un importo pari allo “0,001 per mille” del valore dell'opera per ogni giorno di ritardo;
- tale errore venne dalle parti emendato nel successivo verbale del 6.3.2019 con cui si dava inizio ai lavori: in tale accordo le parti contraenti, ad integrazione di quanto previsto nel contratto di appalto stipulato pochi giorni prima e alla presenza dell'arch. CP_4 ribadivano che “il termine dei lavori viene fissato entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi a decorre dalla giornata odierna” e precisavano che “per ogni giorno di ritardo oltre la data fissata per l'ultimazione dei lavori, la penale resta fissata in € 77,33
(…)”, ovvero circa lo 0,1% sopra citato;
- in base agli impegni assunti, i lavori si sarebbero dovuti concludere, pertanto, entro e non oltre la data del 4.6.2019 (ovverosia entro 90 giorni dal verbale di consegna) ma il termine della riconsegna veniva ampiamente disatteso e, nonostante i solleciti verbali e scritti, avveniva solamente in data 4.12.2020 (con un ritardo di 547 giorni rispetto alla data concordata) causando ingenti danni al committente;
- in data 30.11.2020 presso lo studio del direttore lavori, Arch. , il sig. Persona_1 riconosceva la propria responsabilità per il ritardo e l'applicazione della clausola CP_1
3 penale concordata, come confermato da successiva e-mail del 4.12.2020 da lui inviata al direttore lavori ma nessuna somma veniva, però, versata a tale titolo, nonostante i solleciti rimasti inevasi.
Si è costituita in giudizio la (d'ora innanzi , in Controparte_1 CP_1
persona del legale rappresentante la quale ha disconosciuto l'e-mail del Parte_3
4.12.2020 asseritamente inviata dal defunto e ha contestato le pretese CP_1 avversarie escludendo alcun ritardo imputabile all'appaltatore nella consegna dell'opera in quanto la consegna in data successiva rispetto al termine concordato doveva essere imputata allo stesso committente o al per le varianti intervenute Controparte_5
che non mettevano in grado l'appaltatore di intraprendere e/o proseguire speditamente l'opera, alle cause di forza maggiore per l'improvviso ed accidentale crollo del muro di contenimento del terreno di sul quale realizzare il parcheggio, alle migliorie e i Parte_1
lavori aggiuntivi fatti, alle sospensioni imposte dalle norme Covid 19 della primavera del
2020 e ai sopravvenuti problemi con il vicino di lotto. La convenuta ha, pertanto, chiesto il rigetto delle domande attoree per infondatezza.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e assunzione di prove orali e all'udienza del 30/11/2023 è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*
La domanda di parte attrice va accolta nei limiti e per i motivi infra precisati.
Innanzitutto, è pacifica la stipula tra le parti in data 26.02.2019 del contratto di appalto in forza del quale l'odierna convenuta si è obbligata alla conclusione dei lavori “entro 90
(novanta) giorni naturali e consecutivi a decorre dalla data di consegna del cantiere”, ossia entro il 4.6.2019 (v. doc. 3 attrice).
In punto di diritto occorre rilevare che la pattuizione di una clausola penale non sottrae il rapporto alla disciplina generale delle obbligazioni, per cui deve escludersi la responsabilità del debitore quando costui prova che l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione, sia determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, essendo connotato essenziale di tale clausola la sua connessione con l'inadempimento colpevole di una delle parti e non potendo, pertanto, essa configurarsi allorché sia collegata all'avverarsi di un fatto fortuito o, comunque, non imputabile alla
4 parte obbligata (ex multis, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7180 del 10/05/2012).
All'esito dell'istruttoria espletata, è emerso che dal 6.3.2019 (data di inizio dei lavori) al
9.4.2019 la società convenuta procedeva nei lavori di scavo sull'area destinata al parcheggio fino alle quote di progetto, anche su parte rocciosa, e con la realizzazione dei muri previsti in progetto. La circostanza è stata confermata dal teste Tes_1 dipendente della società Non può desumersi, come sostenuto dall'attrice nei CP_1
propri scritti difensivi, che il teste abbia ammesso il ritardo della convenuta nell'esecuzione dei lavori avendo collocato a giugno la fine di tali lavori preparatori in quanto il teste ha risposto positivamente al capitolo 6 della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte convenuta in cui si fa espresso riferimento al periodo “06/03/2019 - 08/04/2019” ed ha dichiarato di non ricordare in modo preciso le date ma ha confermato che tale attività era stata sicuramente svolta nel mese di marzo.
È emerso che in data 9.04.2019 a causa del crollo del muro i lavori sono stati sospesi fino a metà maggio per rifacimento del muro collassato. Il crollo improvviso del muro, in già precario equilibrio statico, e la necessità della sua ricostruzione emergono dal documento 6 di parte convenuta sottoscritto dal d.l. Arch. e l'esecuzione dei lavori per Persona_1
la ricostruzione sono stati confermati dai testi escussi e Testimone_2 Tes_3
. I testi hanno, altresì, confermato che da metà maggio a metà giugno i lavori
[...]
proseguivano con il completamento delle opere strutturali e la realizzazione dei rilevati (v. escussione teste , che da metà giugno a fine agosto 2019 i lavori sono Testimone_4
stati sospesi per consentire al nuovo rilevato realizzato di manifestare eventuali cedimenti di assestamento e che dalla fine di agosto 2019 a metà settembre 2019 Controparte_1 completava le tubazioni interrate, i cordoli e l'impianto di illuminazione (v.
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escussione testi e ). È emerso che da metà settembre Testimone_4 Testimone_3
2019 i lavori sono stati nuovamente interrotti in quanto non erano ancora state acquisite le autorizzazioni per la variante in corso d'opera – richiesta dal - alla pavimentazione CP_5
in calcestruzzo (v. escussione testi e ). Tale circostanza Testimone_4 Testimone_3
emerge anche dalla missiva sottoscritta dal d.l il quale in data 28.10.2019 conferma Per_2
l'emissione dell'autorizzazione da parte del Comune (v. docc. 11 e 12 convenuta). Pur essendo vero, come emerge da quest'ultimo documento, che il d.l. consentiva la ripresa dei lavori dal 28.10.2019 è emerso che la determinazione del per la differenza di costo CP_5
5 tra la pavimentazione in calcestruzzo e la pavimentazione in asfalto è stata emessa solo in data 6.12.2019 ed è stata comunicata alla convenuta in data 17.12.2019 (v. docc. 13-14 convenuta). La teste ha riferito, infatti, che il d.l. aveva comunicato Testimone_2 alla società che i lavori avrebbero potuto riprendere dopo l'emissione di tale CP_1
determinazione. Dal 17.12.2019 a metà febbraio 2020 i lavori non poterono riprendere a causa delle condizioni climatiche invernali che impedivano la posa del calcestruzzo a regola d'arte e a metà febbraio iniziarono i lavori di predisposizione per l'imminente posa ma dal 9.03.2020, dopo aver eseguito l'asfaltatura dell'ingresso al parcheggio, è intervenuta la sospensione dell'attività fino all'inizio di maggio 2020 a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid- sars 2019 e dal 19.05.2020 al 29.05.2020 è stata eseguita la pavimentazione in calcestruzzo (v. testi e e doc. Testimone_4 Testimone_2
28 convenuta).
Nonostante i testi e siano i Testimone_4 Testimone_3 Testimone_2
fratelli del defunto , ex legale rappresentante della società convenuta, le CP_1
loro dichiarazioni devono ritenersi attendibili in quanto hanno riferito circostanze apprese in via diretta, le loro deposizioni sono state intrinsicamente coerenti e non sono scalfite da evidenze di segno contrario ma supportate dai documenti in atti.
In ogni caso, si evidenzia che la prima contestazione del ritardo nell'esecuzione dei lavori è stata effettuata dall'attore, mediante e-mail inviata alla convenuta dal figlio dell'attore solo in data 19.05.2020 (v. doc. 5 attore). L'esistenza di pregresse Controparte_2
contestazioni nel periodo antecedente è rimasta priva di supporto probatorio. Invero, sebbene il teste d.l. abbia riferito che c'erano stati dei solleciti verbali non ha CP_4
saputo quantificare, né collocare temporalmente gli stessi (v. deposizione teste . CP_4
L'assenza di contestazioni dell'allegato ritardo, né da parte del committente, né da parte del direttore dei lavori, dall'inizio dell'esecuzione dei lavori, avvenuta in data 6.03.2019, fino al 19.05.2020 induce a ritenere che le parti abbiano consensualmente differito per facta concludentia il termine di ultimazione delle opere, originariamente pattuito per il 4.6.2019
– anche alla luce delle cause di forza maggiore sopra descritte (crollo del muro e emergenza epidemiologica) - e in ogni caso dal comportamento complessivo delle parti posteriore alla conclusione del contratto si evince un atteggiamento di tolleranza del committente al dedotto inadempimento da ritardo afferente al periodo antecedente al maggio 2020 e in
6 ogni caso di acquiescenza alle descritte sospensioni. Invero, solo in data 19.05.2020 veniva sollecitata l'esecuzione della pavimentazione del parcheggio che venne eseguita nei dieci giorni successivi (circostanza pacifica v. pag. 10 prima memoria ex art. 183 c.p.c. attore e v. testi e ). Testimone_4 Testimone_2
Sono, altresì, rimaste prive di riscontro probatorio le allegazioni di parte attrice in merito all'esecuzione da parte della convenuta della pavimentazione senza autorizzazione del d.l. e con materiale non concordato (v. risposte teste d.l. sub capitoli 16 e 17 seconda CP_4 memoria ex art. 183 c.p.c. parte attrice) e in merito al lamentato ritardo nell'esecuzione dei lavori da parte dei funzionari comunali (v. risposte teste sub capitoli 19,20 e Tes_5
21 seconda memoria ex art. 183 c.p.c. parte attrice).
Consegue che, almeno fino al settembre 2020, non vi è alcun ritardo nell'adempimento imputabile alla convenuta.
Risulta, tuttavia, che in data 24.09.2020 la società di certificazione e ispezione EN
IN segnalava anomalie nei lavori, in particolare evidenziava che “non è possibile completare il processo di certificazione a causa di alcuni provini su cubetti che recano segni evidenti e che “mettono in dubbio il prelievo dall'opera indicata in richiesta. I provini sono stati accettati con riserva” (v. doc.13 attore).
Il teste d.l. arch. ha confermato di aver richiesto da settembre 2020 a novembre CP_4
2020 alla convenuta i risultati delle prove dei cubetti e dei ferri del muro per poter far preparare il collaudo statico dal professionista incaricato (v. doc. 12 attore). Trattasi di documenti che erano necessari per il collaudo statico, come confermato anche dal teste
Risulta, altresì, che in data 11.11.2020 non era ancora stata pulita la Testimone_6
pavimentazione dalla polvere causata dai tagli nel cemento e non erano ancora stati forniti i documenti richiesti, come ammesso dalla stessa convenuta (v. doc. 12 attore).
Alla luce di quanto esposto, il ritardo imputabile alla convenuta nell'ultimazione dei lavori può essere collocato esclusivamente tra la data del 24.09.2020 e la data del 4.12.2020 in quanto il collaudo è stato posticipato a causa del ritardo della convenuta nella consegna dei risultati delle prove dei cubetti e dei ferri del muro, per un totale di giorni 71.
Il contratto stipulato in data 26.2.2019 (doc. 3 attore), in punto clausola penale, stabiliva quanto segue:
7 Nel verbale di consegna lavori, sottoscritto in data 6.3.2019, da all'epoca CP_1
legale rappresentante della società convenuta, si legge: “per ogni giorno di ritardo oltre la data fissata per l'ultimazione dei lavori la penale resta fissata in € 77,33 in base all'art. 9, comma 4, del contratto d'appalto” (doc. 4 attore).
Alla luce della sottoscrizione da parte della convenuta della detta pattuizione, risulta superato quanto riportato in punto di determinazione della penale nel contratto del
26.2.2019, sia per quanto riguarda la percentuale riportata dello “0,001 per mille”, sia per quanto riguarda il riferimento ai limiti previsti all'art. 117 c. 3 DPR 554/1999, disposizione abrogata nel 2010.
La circostanza che tale scrittura privata non fosse stata sottoscritta da Parte_1
appare irrilevante atteso che la produzione in giudizio di una scrittura privata ad opera della parte che non l'abbia sottoscritta costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e pertanto perfeziona sul piano sostanziale o su quello probatorio, il contratto in essa contenuto, purché la controparte del giudizio sia la stessa che aveva già sottoscritto il contratto e non abbia revocato, prima della produzione, il consenso prestato (ipotesi non avvenuta nel caso di specie) (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13548 del 12/06/2006).
Consegue che la somma prevista a titolo di penale da ritardo è pari ad € 5.490,43 (€ 77,33 al giorno per 71 giorni).
In definitiva, la società convenuta va condannata al pagamento in favore dell'attore della somma di € 5.490,43, oltre agli interessi legali dalla data della domanda.
L'accoglimento della domanda proposta in via principale determina l'assorbimento delle domande proposte in via subordinata.
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Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in base ai valori medi previsti per lo scaglione di riferimento ai sensi del DM 55/2014, in base al c.d. criterio del decisum,
8 seguono la soccombenza.
Quanto alle spese per la negoziazione assistita, preso come parametro di riferimento le tariffe previste dal Dm 55/2014 per l'attività stragiudiziale (fase attivazione e negoziazione), appare congruo liquidare a tale titolo € 1.323,00 per compensi.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore dell'importo di € 5.490,43, oltre interessi legali dalla data della domanda;
2) condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, liquidate €
5.077,00 per competenze professionali per questo giudizio, in € 1.323,00 per compensi per la fase di negoziazione assistita, € 555,65 per esborsi, oltre rimborso forfetario del
15 %, IVA e CPA se dovuti per legge.
Verona, 28 marzo 2024
Il Giudice Monocratico
Paola Salmaso
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