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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 28/02/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Salmaso ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. r.g. 502/2024 promosso da:
Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. GIANLUIGI BONFANTE
[...]
e GI DE NG;
ATTORE contro con il patrocinio dell'avv. BETTINI MARCO;
Controparte_2
CONVENUTA
Causa trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti costituite.
Conclusioni di parte attrice:
“che il Giudice Voglia dichiarare con sentenza la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio di opposizione con contestuale revoca del decreto pagina 1 di 3 ingiuntivo n. 2961/2023 del 29/11/2023, RG. 7123/2023, emesso dal Tribunale di Verona, il tutto a spese compensate.”.
Conclusioni di parte convenuta:
“che il Giudice Voglia dichiarare con sentenza la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio di opposizione con contestuale revoca del decreto ingiuntivo n. 2961/2023 del 29/11/2023, RG. 7123/2023, emesso dal Tribunale di Verona, il tutto a spese compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato la società
[...]
ha proposto opposizione al fine di Controparte_1
ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 2961/2023 del 29/11/2023, RG. 7123/2023,
emesso dal Tribunale di Verona, con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore della società la somma di € 25.693,20, in linea capitale, oltre agli Controparte_2
interessi come da domanda ed alle spese di procedura, a titolo di pagamento del residuo dovuto in forza del contratto di appalto stipulato tra le parti per lavori di potatura e stralciatura viti con allargamento fili e posizionamento dei tralci al centro del filare per un estensione di ettari 20,80 di terra coltivata a vigneto.
Si è costituita in giudizio la società che ha contestato le domande Controparte_2
attoree chiedendone il rigetto.
A seguito della concessione di rinvii in pendenza di trattative, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo e hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con contestuale revoca del decreto ingiuntivo n. 2961/2023 del 29/11/2023, RG.
7123/2023.
pagina 2 di 3 Ne consegue che la materia del contendere è cessata.
Le spese di lite vanno compensate, così come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
il Giudice definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa istanza,
eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 2961/2023 del 28/11/2023, RG. 7123/2023, emesso dal Tribunale di Verona;
3) compensa le spese di lite tra le parti.
Verona, 28 febbraio 2025
Il Giudice
Paola Salmaso
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Salmaso ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. r.g. 502/2024 promosso da:
Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. GIANLUIGI BONFANTE
[...]
e GI DE NG;
ATTORE contro con il patrocinio dell'avv. BETTINI MARCO;
Controparte_2
CONVENUTA
Causa trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti costituite.
Conclusioni di parte attrice:
“che il Giudice Voglia dichiarare con sentenza la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio di opposizione con contestuale revoca del decreto pagina 1 di 3 ingiuntivo n. 2961/2023 del 29/11/2023, RG. 7123/2023, emesso dal Tribunale di Verona, il tutto a spese compensate.”.
Conclusioni di parte convenuta:
“che il Giudice Voglia dichiarare con sentenza la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio di opposizione con contestuale revoca del decreto ingiuntivo n. 2961/2023 del 29/11/2023, RG. 7123/2023, emesso dal Tribunale di Verona, il tutto a spese compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato la società
[...]
ha proposto opposizione al fine di Controparte_1
ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 2961/2023 del 29/11/2023, RG. 7123/2023,
emesso dal Tribunale di Verona, con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore della società la somma di € 25.693,20, in linea capitale, oltre agli Controparte_2
interessi come da domanda ed alle spese di procedura, a titolo di pagamento del residuo dovuto in forza del contratto di appalto stipulato tra le parti per lavori di potatura e stralciatura viti con allargamento fili e posizionamento dei tralci al centro del filare per un estensione di ettari 20,80 di terra coltivata a vigneto.
Si è costituita in giudizio la società che ha contestato le domande Controparte_2
attoree chiedendone il rigetto.
A seguito della concessione di rinvii in pendenza di trattative, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo e hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con contestuale revoca del decreto ingiuntivo n. 2961/2023 del 29/11/2023, RG.
7123/2023.
pagina 2 di 3 Ne consegue che la materia del contendere è cessata.
Le spese di lite vanno compensate, così come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
il Giudice definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa istanza,
eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 2961/2023 del 28/11/2023, RG. 7123/2023, emesso dal Tribunale di Verona;
3) compensa le spese di lite tra le parti.
Verona, 28 febbraio 2025
Il Giudice
Paola Salmaso
pagina 3 di 3