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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/03/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
- Dott. Giovanni Maddaleni Presidente est.
- Dott. Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
- Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 7.3.2025 sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a R.G. 11395/2021 pendente tra
Parte_1
c.f. C.F._1 difeso dall'avv. Giulia Maggi domicilio eletto: Genova via Frugoni 11/6 presso il difensore
E
Controparte_1
( c.f. ) C.F._2
Difesa dall'avv. Giuseppe Muscolo
Domicilio eletto: Genova Vico del Gazzo 4/1 presso il difensore
1 Con l'intervento dell'Ufficio del Pubblico Ministero
avente ad oggetto dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI:
- Il ricorrente come da note scritte depositate il 4.12.2024
- La resistente come da note scritte depositate il 4.12.2024
- Il Pubblico Ministero: come da parere in data 27.12.2022
P R E M E S S O
Con il ricorso introduttivo ( da ora anche il ricorrente, il Parte_2 marito o il padre ) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza le seguenti circostanze:
- Di avere contratto matrimonio concordatario in data 26.12.1992 con
Controparte_1
- Che dall'unione sono nati quattro figli: in data 26.7.1993, Per_1
in data 19.10.1998, in data 18.2.2002, in data Per_2 Per_3 Per_4
24.9.2008
- Che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto in data 3.10.2019 del Tribunale di Genova
- Che la moglie vive nella ex casa coniugale di sua proprietà con gli ultimi tre figli ( è ormai indipendente ) Per_1
- Che in base alle condizioni di separazione egli deve corrispondere euro 1100, 00 a titolo di mantenimento del coniuge ed euro 900, 00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli
- Che le proprie condizioni economiche attuali non gli consentirebbero di sostenere ancora tali importi
- Che la moglie invece svolgerebbe attività di badante o colf part time
- Che, inoltre, i figli, a causa del comportamento alienante della madre, avrebbero interrotto i rapporti col padre
Sulla base di tali premesse chiedeva:
- La declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio
2 - L'affidamento condiviso del figlio con prevalente collocazione Per_4 presso la madre e assegnazione alla stessa della casa coniugale
- La regolamentazione delle frequentazioni col figlio secondo il calendario specificamente dettagliato in ricorso
- La quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore della moglie nella misura di euro 400, 00 mensili e del contributo di mantenimento in favore dei tre figli nella misura di euro 600, 00 complessivi, con ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% a carico di ciascun genitore.
Con vittoria delle spese
( da ora anche la resistente, la moglie o la madre ) si Controparte_1 costituiva in previsione della fase presidenziale mediante comparsa con la quale in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Contestava di avere posto in essere condotte alienanti riconducendo il distacco mostrato dai figli verso il padre alla freddezza da quest'ultimo dimostrata nei loro confronti già in costanza di matrimonio;
- Contestava di svolgere attività lavorativa
- Allegava di essere affetta da varie patologie che ne comprometterebbero la idoneità al lavoro e di essersi dedicata in costanza di matrimonio alla cura dei figli
- Allegava di vivere nella ex casa coniugale, unico bene immobile di proprietà
- Allegava che il marito svolge attività d'impresa nel settore dell'edilizia, attraverso varie società, percependo redditi di tutto rispetto, solo in parte dichiarati, e, in conseguenza di ciò, mantiene un elevato tenero di vita, disponendo di un ampio parco auto e concedendosi costose vacanze.
Su tali premesse chiedeva:
- La declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio
- L'affidamento condiviso del figlio e la sua prevalente Per_4 collocazione presso la madre
- La regolamentazione delle frequentazioni padre – figlio previo ascolto del minore
- Porre a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento dei Pt_2 tre figli non ancora autonomi corrispondendo alla moglie la somma complessiva di euro 1200, 00 ( euro 400, 00 a figlio ) oltre al 100 % delle spese straordinarie.
3 - Liquidazione a proprio favore di assegno di mantenimento di euro 1100, 00 mensili
Con vittoria delle spese
All'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al Presidente, i coniugi confermavano le rispettive versioni ed il ricorrente precisava di vivere in locazione assieme alla sua attuale compagna, una dipendente di una delle sue imprese. Ciò dall'anno 2020.
Il Presidente procedeva all'ascolto del figlio minore in data 27.10.2022 ed in detta circostanza confermava di non volere avere rapporti col padre, Per_4 precisando che il proprio sentimento è comune a quello dei fratelli, e così indicandone le ragioni: “ Con mio PÀ non ho mai avuto un rapporto significativo, quando abitava con noi durante la settimana era sempre impegnato nel lavoro o era via, la domenica mattina usciva ancora prima che io mi alzassi e poi nel pomeriggio dormiva, quindi i nostri rapporti erano minimi. Quando stava con noi siamo stati due volte in Calabria insieme a trovare i nonni, non abbiamo fatto con mio PÀ altre cose insieme. Inoltre spesso la sera litigava con mia mamma, urlavano e io e i miei fratelli andavamo nella cameretta per giocare e distrarci. Dopo che è andato via di casa io mi sono sentito sollevato e più libero, per un po' sono andato da lui la domenica, io in realtà non volevo andarci, ci andavo solo perché mia mamma insisteva, diceva che era giusto che io avessi un rapporto con mio padre “.
Con ordinanza in data 21.12.2022 il Presidente confermava in via provvisoria i provvedimenti adottati in sede di separazione sospendendo, però, i rapporti tra il padre e il figlio , salvo consenso del minore alla ripresa. Per_4
Incaricava servizi sociali e consultorio di prendere in carico i genitori ed il minore per sostegno psicologico e accertamento delle cause del rifiuto.
In sede di memorie integrative le parti confermavano le conclusioni rassegnate in funzione della fase presidenziale;
il ricorrente, invero, pur confermando tali conclusioni, allegava, seppure in termini generici e dubitativi che anche i figli e potrebbero avere raggiunto la indipendenza Per_2 Per_3 economica, circostanza, che la resistente contestava specificamente sin dalla memoria integrativa.
Con sentenza parziale 1340/2023 il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4 Con la prima memoria ex art. 183 comma sesto cpc le parti ribadivano le originarie conclusioni
La causa veniva istruita mediante prova per testi e accertamenti di polizia tributaria a carico di entrambi i coniugi
Esaurita l'istruttoria, le parti precisavano le conclusioni, confermando le originarie, mediante deposito di note scritte sostitutive di udienza;
la causa era quindi rimessa in decisione.
Ciò premesso,
O S S E R V A
Già dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con la sentenza parziale 1340/2023 di questo Tribunale, occorre in questa sede regolamentare in via definitiva l'esercizio della responsabilità genitoriale e gli aspetti economici del rapporto tra i coniugi e tra i genitori ed i figli.
Con riferimento all'affidamento del figlio minore della coppia, , deve Per_4 essere disposta la forma condivisa, così come del resto richiesto da entrambe le parti.
Ai sensi dell'art. 337 ter comma secondo c.c., come noto, la forma condivisa è la forma di affidamento che il giudice deve valutare in via prioritaria in quanto quella ritenuta maggiormente rispondente all'interesse della prole;
il giudice può, quindi, limitare la responsabilità genitoriale di uno o di entrambi i genitori solo quando emergano concreti elementi che facciano ritenere la forma condivisa contraria all'interesse del minore.
Nello specifico, se è vero che i rapporti tra il ed il figlio si sono Pt_2 interrotti per volontà del minore, a carico del padre non sono state evidenziate, neppure a seguito dell'indagine esplorativa svolta dai servizi sociali, significative criticità; il padre, per quanto risulta in atti, è sempre stato presente ed ha partecipato alla adozione delle scelte relative al figlio, avendone peraltro la piena capacità. Il minore, peraltro, sia prima che dopo la separazione è sempre stato gestito dai genitori in forma condivisa e ciò non ha mai creato problemi.
Il fatto che rifiuti di fatto i rapporti col padre rende inevitabile la sua Per_4 prevalente collocazione presso la madre cui di conseguenza dovrà essere
5 assegnata la casa coniugale, peraltro di esclusiva proprietà della donna. Anche la prevalente collocazione presso la madre si protrae ormai dall'epoca della separazione e non ha creato particolari problemi.
Con riferimento al regime di frequentazioni tra il ed il figlio Pt_2 Per_4 va evidenziato che il minore, in sede di ascolto, e così come già apprezzato dal presidente, ha adeguatamente motivato le ragioni del rifiuto del rapporto col padre così riferendo: “ Con mio PÀ non ho mai avuto un rapporto significativo, quando abitava con noi durante la settimana era sempre impegnato nel lavoro o era via, la domenica mattina usciva ancora prima che io mi alzassi e poi nel pomeriggio dormiva, quindi i nostri rapporti erano minimi. Quando stava con noi siamo stati due volte in Calabria insieme a trovare i nonni, non abbiamo fatto con mio PÀ altre cose insieme. Inoltre spesso la sera litigava con mia mamma, urlavano e io e i miei fratelli andavamo nella cameretta per giocare e distrarci. Dopo che è andato via di casa io mi sono sentito sollevato e più libero, per un po' sono andato da lui la domenica, io in realtà non volevo andarci, ci andavo solo perché mia mamma insisteva, diceva che era giusto che io avessi un rapporto con mio padre “. Il ragazzo ha oggi sedici anni e mezzo ed è pertanto evidente che nessuna frequentazione potrà essere imposta contro la sua volontà, posto che ciò risulterebbe addirittura controproducente. E' naturalmente auspicabile, nell'interesse primario del minore, che entrambi i genitori si attivino per favorire la ricostruzione del rapporto: il padre gradualmente e rispettosamente ricercandolo e facendogli sentire la propria disponibilità, la madre incoraggiandolo. Le frequentazioni vanno pertanto lasciate libere, purchè condizionate alla volontà del minore.
Per quanto riguarda gli aspetti economici occorre muovere dalla ricostruzione dei redditi e del patrimonio delle parti
: imprenditore edile e legale rappresentante della Parte_3 CP_2 risulta non avere depositato dichiarazione dei redditi con riferimento all'esercizio 2023; la dichiarazione relativa al periodo di imposta 2022 evidenzia un reddito imponibile pari ad euro 259.040, 00 da cui detrarre l'importo dell'imposta netta pari ad euro 104.287, 00, dell'imposta addizionale regionale Irpef pari ad euro 5.799, 00 e dell'imposta comunale Irpef pari ad euro 3.030, 00 ( reddito netto annuale euro 145.924, 00 ); trattasi di reddito nettamente superiore a quello dichiarato relativamente all'esercizio 2020: reddito imponibile euro 65.595, 00 da cui sottrarre l'imposta netta pari ad euro 23.204, 00, l'addizionale Irpef euro 1383, 00, l'imposta comunale euro 557, 00 ( reddito netto annuale euro 40.452, 00 ) nonché a quello dichiarato con riferimento all'esercizio 2019 ( reddito imponibile euro 39.269, 00 da cui detrarre euro 10.896, 00 a titolo di imposta netta, euro 680, 00 a titolo di addizionale regionale Irpef ed euro 314, 00 a titolo di imposta comunale= reddito netto annuale euro 27.379, 00 ) quando pure il si era Pt_2 impegnato, in sede di separazione consensuale, a corrispondere, tra moglie e
6 figli, l'importo complessivo di euro 2000, 00.
In sede di note di replica il difensore del ricorrente ha allegato, senza peraltro dimostrarlo, che la sarebbe stata ceduta in quanto sommersa da CP_2 debiti;
a prescindere dalla tardività della allegazione, che si pone peraltro in apparente contrasto con quanto riferito dalla Guardia di Finanza, dalla sua mancata dimostrazione e dalla contraddittorietà tra quanto allegato e il progressivo incremento dei redditi documentato dalle stesse dichiarazioni depositate, appare di tutta evidenza che un'attività che nel 2022 ha garantito al un reddito netto mensile spalmato su dodici mensilità pari ad euro Pt_2
12.161, 00 non possa nell'arco di un anno essersi trasformata, salvo eventi di natura eccezionale neppure allegati, in attività fonte di perdite;
tanto più in un periodo che, come noto, è stato ed è particolarmente favorevole per le imprese edili grazie alle agevolazioni statali;
da rimarcare come appaia invece verosimile che, tanto più in coincidenza con la causa di divorzio e comunque per ragioni di natura fiscale, il marito possa avere cercato di occultare redditi, ciò che è reso evidente dal fatto che nel 2019 aveva consensualmente accettato di pagare contribuzioni in favore di moglie e figli che mai avrebbe potuto onorare con i soli redditi dichiarati.
: pur proprietaria della casa dove abita, e quindi a Controparte_1 differenza del marito sgravata da oneri di locazione, risulta priva di redditi dichiarati.
Ciò premesso va ulteriormente osservato quanto segue:
Quanto alla domanda della di liquidazione a proprio favore del c.d. CP_1 assegno divorzile si osserva come, secondo giurisprudenza tendenzialmente consolidatasi a partire da Cass. Civ. SS UU n. 18287/2018, lo stesso assolve, in linea col dettato di cui all'art. 5 comma sesto L. 898/1970, funzioni ad un tempo assistenziale e compensativo perequativo.
Sotto il profilo compensativo perequativo, in particolare, la liquidazione si fonda sul presupposto che “ …lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive “ ( cfr. ex multis Cass. Civ. n. 26520/2024 ).
Va osservato che la si è sposata col resistente nel 1992, all'età di 18 CP_1 anni, e subito nell'estate del 1993 ha partorito il primo figlio, gli altri figli sono nati a circa 4/5 anni di distanza l'uno dall'altro, fino a nato nel 2008; Per_4 fino al 2013, all'età di 39 anni, dunque, la ricorrente è sempre stata in stato di gravidanza e/o ha dovuto accudire figli in tenerissima età; quando nel 2019 è
7 intervenuta la separazione la doveva accudire ancora due figli CP_1 minorenni, all'epoca diciassettenne e all'epoca undicenne. Per_3 Per_4
E' quindi del tutto ragionevole che la coppia genitoriale, con così tanti figli, si sia suddivisa i compiti: al marito gli affari e alla moglie al gestione della famiglia;
né alcun rimprovero può muoversi alla per il fatto che CP_1 nell'arco degli oltre venticinque anni che vanno dalla data del matrimonio a quella della separazione, con così tanti figli da accudire, non ha reperito un'occupazione. E' evidente che i ruoli all'interno della famiglia fossero quelli sopra indicati per comune volontà dei coniugi, come sostanzialmente confermato in sede testimoniale anche da , cugina della Testimone_1 resistente, e tuttavia credibile proprio in considerazione dell'evidenza del narrato.
Al momento della separazione la aveva 46 anni e documentati CP_1 problemi di salute e non aveva più sul mercato del lavoro l'appetibilità che avrebbe avuto in giovane età; nondimeno nei circa cinque anni che vanno dalla separazione ad oggi un'occupazione avrebbe anche potuta trovarla, non risultando certificata una inidoneità al lavoro neppure parziale;
tale occupazione, però, certamente non le avrebbe potuto garantire che un tenore di vita molto modesto trattandosi di soggetto che, per le ragioni già evidenziate, avrebbe potuto ambire solo a incarichi di ripiego;
se, dunque, forse sotto il profilo meramente assistenziale potrebbero non sussistere i presupposti per la liquidazione dell'assegno divorzile, diversamente deve dirsi con riferimento al profilo perequativo – compensativo: la moglie, infatti, per circa 25 anni, sacrificando ogni prospettiva professionale, si è occupata in via esclusiva dei numerosi figli e della casa, così consentendo al marito di dedicare tutte le proprie energie all'attività imprenditoriale e, indirettamente ma significativamente, alla formazione del reddito attuale del che, se Pt_2 fino al 2020 andava a beneficio anche della moglie in quanto componente della famiglia che ne beneficiava, oggi, malgrado il contributo della donna, è interamente goduto dal marito.
Ora, se è vero che l'assegno divorzile non deve essere finalizzato alla conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, i rilevanti redditi del giustificano, in funzione compensativo perequativa, la Pt_2 liquidazione di un assegno di importo sostanzialmente corrispondente a quello liquidato, peraltro consensualmente, in sede di separazione, quando o redditi del marito, quanto meno quelli dichiarati, erano significativamente inferiori.
Dimostrata, anche attraverso la prova testimoniale, la persistente dipendenza economica dei figli e , pur maggiorenni, tenuto conto delle loro Per_2 Per_3 accresciute esigenze e dell'incremento di reddito del padre, si stima equo liquidare un contributo pari ad euro 400, 00 per figlio, così come richiesto da
8 parte resistente.
Stante la capacità lavorativa della moglie si ritiene che le spese straordinarie debbano essere poste a carico di entrambi i genitori, seppure in diversa percentuale;
si stima equo prevedere che il padre partecipi nella misura dell'70% e la madre nella misura del 30%.
In virtù della prevalente soccombenza il ricorrente deve essere condannato al pagamento dei 2/3 delle spese di lite, previa compensazione del residuo terzo. Liquidazione come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale definitivamente pronunciando,
( nato a [...] il [...] ) in forma condivisa Parte_4 ad entrambi i genitori disponendone la prevalente collocazione presso la madre
la casa coniugale sita a Genova Vico al Gazzo 4/1 a CP_3 CP_1
[...]
DISPONE che il padre possa liberamente sentire, vedere e tenere con sé il figlio previo consenso del minore Per_4
a carico di l'obbligo di corrispondere a Per_5 Parte_2 CP_1
, a titolo di assegno divorzile, entro il giorno cinque di ogni mese, la
[...] somma di euro 1100, 00 con rivalutazione annuale Istat.
PONE a acrico di l'obbligo di corrispondere a Parte_2 CP_1
, entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al
[...] mantenimento dei figli , e la complessiva somma di Per_2 Per_3 Per_4 euro 1200, 00 ( euro 400, 00 a figlio ) con rivalutazione annuale Istat.
DISPONE che le spese straordinarie relative ai figli , e Per_2 Per_3
siano poste a carico del padre nella misura dell'70% e della madre Per_4 nella misura del 30%; con rinvio a quanto disposto in merito nel verbale della riunione ex art. 47 ord. giud. del 15.9.2016 della IV sezione civile del Tribunale di Genova.
CONDANNA a rifondere a i 2/3 delle Parte_2 Controparte_1 spese legali, previa compensazione del residuo terzo, che liquida per l'intero in euro 5100, 00 oltre 15% rimborso spese generali, iva ( se dovuta ) e cpa ( da rifondere quindi euro 3400, 00 oltre 15% rimborso spese generali, iva ( se dovuta ) e cpa.
Così deciso in Genova nella sopra richiamata camera di consiglio del
9 7.3.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
10