Decreto 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, decreto 13/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il consigliere delegato, Dott.ssa Silvana Ferriero, ha pronunciato il seguente DECRETO nel procedimento di equa riparazione n. 164/2025 R.V.G., proposto da Parte 1 rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Maria Faillace giusta procura in atti CONTRO
Controparte 1 visto il ricorso depositato in data 6 febbraio 2025 il quale la ricorrente ha proposto domanda di equa riparazione per l'irragionevole durata del giudizio svoltosi davanti al Tribunale di Cosenza e alla Corte d'Appello di Catanzaro in funzione di giudice del lavoro;
rilevato:
che il giudizio di primo grado è stato introdotto con ricorso il 12 luglio 2013 e definito con sentenza dell'8 giugno 2018 con una durata di quattro anni e undici mesi;
che il giudizio d'appello è stato introdotto con ricorso depositato il 10 dicembre 2018 e definito con sentenza del 13 febbraio 2024 con una durata di cinque anni e due mesi;
che nei due gradi il giudizio è quindi durato dieci anni e un mese e, quindi, cinque anni in più della durata che la legge considera ragionevole per la definizione del giudizio nei due gradi;
considerato che
il giudizio presupposto ha avuto ad oggetto il riconoscimento della indennità di mancato preavviso e delle provvigioni maturate richieste dalla ricorrente al proprio datore di lavoro e la domanda riconvenzionale di danno proposta nei suoi confronti dal datore di lavoro;
che all'esito del giudizio d'appello la domanda della ricorrente è stata accolta per complessivi 1577,38;
che detto importo di inferiore a quello che si otterrebbe pur liquidando al minimo l'indennizzo ( 400 euro X 5 anni = 2.000 euro) per gli anni di ritardo, rappresenta il limite massimo dell'indennizzo riconoscibile in applicazione della regola di cui al n. 3 dell'art. 2 bis legge n. 89 del 2001; Ritenuto infine che le spese legali - liquidate in dispositivo sulla base dei parametri medi previsti dal DM 55 del 2014 come modificati dal DM 147/2022 per le procedure monitorie vanno poste a carico del CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, II sezione civile, così provvede: a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, ingiunge al Controparte 1 _, in persona del CP 2 pro tempore, il pagamento senza dilazione nei confronti del ricorrente della somma di € 1.577,38 oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo ingiunge, altresì, al 'Controparte 1 in persona del Ministro il pagamento della somma di 27,00 per spese vive e in € 473,00 per compensi oltre, iva, cpa e rimborso spese generali al 15%. Distrae le spese in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. Così deciso il 13 marzo 2025
Il Consigliere delegato Silvana Ferriero