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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/05/2025, n. 2139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2139 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 12280/2023
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 26/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti MIANO Parte_1
GIANLUCA e MAGGIPINTO LUCA GIUSEPPE
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 per accertamento negativo di indebita percezione del reddito di cittadinanza ex D.L. n. 4/2019.
CONCLUSIONI: come da conclusioni rese all'udienza del 26.05.2025
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di essere stato percettore del beneficio economico del reddito di cittadinanza per gli anni 2019, 2020 e 2021, avendone diritto per ricorrenza di tutte le condizioni di legge, beneficio revocato d'ufficio dall' in quanto ritenuto indebitamente percepito, il primo CP_1
a causa di segnalazione del Comune di mancata coincidenza tra nucleo DSU e la famiglia anagrafica, ed il secondo per aver presentato domanda prima dei 18 mesi di cui all'art. 7, comma 11, della L. n. 26/2019; rappresentando di essere separato e senza figli conviventi e che il Comune di Alberobello avesse erroneamente inserito nel proprio stato di famiglia una persona con la quale non vi era alcuna convivenza di fatto, ma mera condivisione di abitazione adeguatamente suddivisa, come da contratto di comodato prodotto;
dolendosi dell'illegittimità delle revoche ed affermando l'insussistenza delle ragioni a sostegno, previa proposizione di gravame amministrativo, agiva in giudizio per l'accertamento negativo degli indebiti comunicati dall' previo annullamento delle disposte CP_1 revoche, per la ricostituzione dell'intero trattamento per gli anni
2019, 2020 e 2021 e per la condanna dell' alla restituzione di CP_1 quanto eventualmente trattenuto, con il favore delle spese di lite da distrarsi. Allegava documentazione.
Si costitutiva l'istituto resistente per affermare l'infondatezza delle domande avanzate, risultando sufficiente ai fini della revoca la comunicazione del di difformità tra nucleo DSU Parte_2
e la famiglia anagrafica del ricorrente, essendo il l'ente Pt_2 competente alle verifiche di veridicità delle dichiarazioni ed informazioni poste a fondamento dell'istanza, e per affermare la correttezza dell'operato degli uffici amministrativi, avendo revocato i benefici contesi a seguito della segnalazione di non veridicità dei dati riportati in DSU sul nucleo familiare in ossequio a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 7 D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla
L. n. 26/2019, e per domandare, di conseguenza, il rigetto di tutte le domande avanzate per infondatezza, vinte le spese di lite.
La controversia veniva istruita con l'assunzione di prove testimoniali.
Nel corso del giudizio la parte ricorrente depositava certificato di stato di famiglia e residenza.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
Pag. 2 di 10 Il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento per le ragioni che di seguito verranno esposte.
Ed infatti, l'indebito in esame trae origine dalla segnalazione del
Comune di Alberobello di non coincidenza tra nucleo DSU e la famiglia anagrafica dichiarata dalla parte ricorrente in occasione dell'istanza di accesso al beneficio economico in esame.
L' ha prodotto l'attestazione ISEE riconducibile alla parte CP_1 ricorrente da cui inferire che il nucleo familiare del dichiarante è composto dal solo istante.
Mentre non è stata mai prodotta la segnalazione del Comune di
Alberobello, sebbene la parte ricorrente abbia chiaramente affermato in ricorso che il Comune avesse commesso l'errore di inserire nella famiglia anagrafica una persona, comodataria di porzione dell'immobile di residenza, come da certificato e contratto di comodato prodotti.
Tanto premesso, incontestato che la parte ricorrente sia separato e senza figli e, soprattutto, che nella medesima residenza di Alberobello abbia coabitato con una terza persona, occorre indagare l'esatta composizione del nucleo familiare alla luce della disciplina giuridica operante all'epoca dei fatti.
Ebbene, ai sensi dell'art. 2, comma 5 D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019, ai fini del riconoscimento del reddito di cittadinanza, per la qualificazione giuridica del nucleo familiare è fatto espresso rinvio all'art. 3 D.P.C.M. n. 159/20131. 1 Questo il comma 5 dell'art. 2 cit. vigente all'epoca dei fatti: < Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013:
a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
se la separazione o il divorzio sono
Pag. 3 di 10 Ciò che conta ai fini della costituzione del diritto al reddito di cittadinanza, infatti, è il nucleo familiare per come definito a fini ISEE dal D.P.C.M. n. 159/2013, così come rilevano i redditi del nucleo familiare per come definiti ai fini ISEE sempre dal D.P.C.M. n.
159/2013, secondo quanto stabilito dal comma 1, lett. b) dell'art. 2 del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019, nella versione operante ratione temporis.
Questo l'art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 nella versione operante ratione temporis:
< 1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.
2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge
avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;
a -bis ) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.>>
Pag. 4 di 10 di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.
3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:
a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo
126 del codice civile;
b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;
c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli
o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed
è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
4. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché' risulti nella famiglia anagrafica del
Pag. 5 di 10 genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a se' stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a se' stante.
5. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.
6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, è considerato nucleo familiare a se' stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al comma
4. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minorenne, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.>>.
La definizione di famiglia anagrafica si rinviene nell'art. 4 del D.P.R.
n. 223/1989 che si riporta:
<
1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
Pag. 6 di 10
2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.>>.
La convivenza anagrafica, invece, è definita dall'art. 5 del D.P.R. n.
223/1989 che si riporta:
<
1. Agli effetti anagrafici per convivenza s'intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune.
2. Le persone addette alla convivenza per ragioni di impiego o di lavoro, se vi convivono abitualmente, sono considerate membri della convivenza, purché non costituiscano famiglie a sé stanti.
3. Le persone ospitate anche abitualmente in alberghi, locande, pensioni e simili non costituiscono convivenza anagrafica.>>
Pertanto, in virtù delle disposizioni appena sopra richiamate, per poter qualificare a fini giuridici un insieme di persone coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune come famiglia anagrafica occorre indagare se tra le stesse sussista un legame qualificato: matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o vincolo affettivo.
Ebbene, nel caso in esame è incontestato oltre che documentato che tra la parte ricorrente ed una terza persona vi fosse stata coabitazione presso la medesima dimora;
tanto è avvenuto in forza di contratto di comodato gratuito avente ad oggetto una porzione dell'abitazione della parte ricorrente.
A ben vedere, la sola coabitazione non potrebbe ritenersi sufficiente a qualificare giuridicamente una famiglia anagrafica in mancanza di prova di un legame tra i coabitanti.
Pag. 7 di 10 Ebbene, nel caso in esame è pacifico tra le parti che il ricorrente non abbia avuto con il comodatario alcun legame giuridicamente apprezzabile. Non vi è prova, infatti, in questo giudizio che la parte ricorrente sia stato legato alla coabitante comodataria da alcun vincolo: matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione o tutela.
Non solo e soprattutto: la parte ricorrente ha negato di aver avuto qualunque relazione affettiva con la coabitante comodataria ed in questo giudizio non è stato mai dimostrato che tra i due sussistesse un qualunque vincolo affettivo.
Tanto conforta la ricostruzione dei fatti offerta dalla parte ricorrente.
Deve ritenersi acclarato in questo giudizio che al momento della presentazione della DSU e delle domande per ottenere il reddito di cittadinanza, il nucleo familiare della parte ricorrente non poteva che essere composto dal solo ricorrente, in quanto separato, senza figli e non legato alla coabitante comodataria da alcun vincolo giuridicamente apprezzabile.
Illegittima è da ritenersi, di conseguenza, la revoca del reddito di cittadinanza disposta dall' CP_1
Tanto chiarito, accertata l'illegittimità della prima revoca, non poteva operare nemmeno il comma 11 dell'art. 7 D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019, invocato a sostegno della seconda revoca relativa alla nuova domanda presentata dalla parte ricorrente nel 2020, se si considera che il termine minimo dei 18 mesi per la presentazione di una nuova domanda era previsto nei soli casi di revoca (legittima) del beneficio, insussistente nel caso in esame secondo tutto quanto appena sopra chiarito.
Ne consegue l'accoglimento della promossa azione giudiziale.
Pag. 8 di 10 Va dichiarata l'irripetibilità degli indebiti in esame e riconosciuto il diritto della parte ricorrente al beneficio economico del reddito di cittadinanza dal mese successivo a quello della nuova richiesta del
2020 fino alla permanenza delle condizioni previste all'articolo 2 del
D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019, e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi ex art. 3, commi 5 e 6 del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019.
Va condannato l' alla restituzione alla parte ricorrente di quanto CP_1 eventualmente trattenuto a titolo di indebiti per cui è causa.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione della fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M.
n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia ai sensi dell'art. 4 D.M. n.
55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente al reddito di cittadinanza per cui è causa;
- accerta e dichiara irripetibili gli indebiti per cui è causa e, per l'effetto, condanna l' in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore alla restituzione alla parte ricorrente di quanto eventualmente trattenuto allo stesso titolo;
Pag. 9 di 10 - condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi €
2.695,50 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4
D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, oltre Iva,
Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M.
147/2022, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Bari,26/05/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 10 di 10
Sezione Lavoro
N.R.G. 12280/2023
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 26/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti MIANO Parte_1
GIANLUCA e MAGGIPINTO LUCA GIUSEPPE
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 per accertamento negativo di indebita percezione del reddito di cittadinanza ex D.L. n. 4/2019.
CONCLUSIONI: come da conclusioni rese all'udienza del 26.05.2025
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di essere stato percettore del beneficio economico del reddito di cittadinanza per gli anni 2019, 2020 e 2021, avendone diritto per ricorrenza di tutte le condizioni di legge, beneficio revocato d'ufficio dall' in quanto ritenuto indebitamente percepito, il primo CP_1
a causa di segnalazione del Comune di mancata coincidenza tra nucleo DSU e la famiglia anagrafica, ed il secondo per aver presentato domanda prima dei 18 mesi di cui all'art. 7, comma 11, della L. n. 26/2019; rappresentando di essere separato e senza figli conviventi e che il Comune di Alberobello avesse erroneamente inserito nel proprio stato di famiglia una persona con la quale non vi era alcuna convivenza di fatto, ma mera condivisione di abitazione adeguatamente suddivisa, come da contratto di comodato prodotto;
dolendosi dell'illegittimità delle revoche ed affermando l'insussistenza delle ragioni a sostegno, previa proposizione di gravame amministrativo, agiva in giudizio per l'accertamento negativo degli indebiti comunicati dall' previo annullamento delle disposte CP_1 revoche, per la ricostituzione dell'intero trattamento per gli anni
2019, 2020 e 2021 e per la condanna dell' alla restituzione di CP_1 quanto eventualmente trattenuto, con il favore delle spese di lite da distrarsi. Allegava documentazione.
Si costitutiva l'istituto resistente per affermare l'infondatezza delle domande avanzate, risultando sufficiente ai fini della revoca la comunicazione del di difformità tra nucleo DSU Parte_2
e la famiglia anagrafica del ricorrente, essendo il l'ente Pt_2 competente alle verifiche di veridicità delle dichiarazioni ed informazioni poste a fondamento dell'istanza, e per affermare la correttezza dell'operato degli uffici amministrativi, avendo revocato i benefici contesi a seguito della segnalazione di non veridicità dei dati riportati in DSU sul nucleo familiare in ossequio a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 7 D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla
L. n. 26/2019, e per domandare, di conseguenza, il rigetto di tutte le domande avanzate per infondatezza, vinte le spese di lite.
La controversia veniva istruita con l'assunzione di prove testimoniali.
Nel corso del giudizio la parte ricorrente depositava certificato di stato di famiglia e residenza.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
Pag. 2 di 10 Il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento per le ragioni che di seguito verranno esposte.
Ed infatti, l'indebito in esame trae origine dalla segnalazione del
Comune di Alberobello di non coincidenza tra nucleo DSU e la famiglia anagrafica dichiarata dalla parte ricorrente in occasione dell'istanza di accesso al beneficio economico in esame.
L' ha prodotto l'attestazione ISEE riconducibile alla parte CP_1 ricorrente da cui inferire che il nucleo familiare del dichiarante è composto dal solo istante.
Mentre non è stata mai prodotta la segnalazione del Comune di
Alberobello, sebbene la parte ricorrente abbia chiaramente affermato in ricorso che il Comune avesse commesso l'errore di inserire nella famiglia anagrafica una persona, comodataria di porzione dell'immobile di residenza, come da certificato e contratto di comodato prodotti.
Tanto premesso, incontestato che la parte ricorrente sia separato e senza figli e, soprattutto, che nella medesima residenza di Alberobello abbia coabitato con una terza persona, occorre indagare l'esatta composizione del nucleo familiare alla luce della disciplina giuridica operante all'epoca dei fatti.
Ebbene, ai sensi dell'art. 2, comma 5 D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019, ai fini del riconoscimento del reddito di cittadinanza, per la qualificazione giuridica del nucleo familiare è fatto espresso rinvio all'art. 3 D.P.C.M. n. 159/20131. 1 Questo il comma 5 dell'art. 2 cit. vigente all'epoca dei fatti: < Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013:
a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
se la separazione o il divorzio sono
Pag. 3 di 10 Ciò che conta ai fini della costituzione del diritto al reddito di cittadinanza, infatti, è il nucleo familiare per come definito a fini ISEE dal D.P.C.M. n. 159/2013, così come rilevano i redditi del nucleo familiare per come definiti ai fini ISEE sempre dal D.P.C.M. n.
159/2013, secondo quanto stabilito dal comma 1, lett. b) dell'art. 2 del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019, nella versione operante ratione temporis.
Questo l'art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 nella versione operante ratione temporis:
< 1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.
2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge
avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;
a -bis ) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.>>
Pag. 4 di 10 di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.
3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:
a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo
126 del codice civile;
b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;
c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli
o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed
è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
4. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché' risulti nella famiglia anagrafica del
Pag. 5 di 10 genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a se' stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a se' stante.
5. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.
6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, è considerato nucleo familiare a se' stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al comma
4. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minorenne, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.>>.
La definizione di famiglia anagrafica si rinviene nell'art. 4 del D.P.R.
n. 223/1989 che si riporta:
<
1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
Pag. 6 di 10
2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.>>.
La convivenza anagrafica, invece, è definita dall'art. 5 del D.P.R. n.
223/1989 che si riporta:
<
1. Agli effetti anagrafici per convivenza s'intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune.
2. Le persone addette alla convivenza per ragioni di impiego o di lavoro, se vi convivono abitualmente, sono considerate membri della convivenza, purché non costituiscano famiglie a sé stanti.
3. Le persone ospitate anche abitualmente in alberghi, locande, pensioni e simili non costituiscono convivenza anagrafica.>>
Pertanto, in virtù delle disposizioni appena sopra richiamate, per poter qualificare a fini giuridici un insieme di persone coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune come famiglia anagrafica occorre indagare se tra le stesse sussista un legame qualificato: matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o vincolo affettivo.
Ebbene, nel caso in esame è incontestato oltre che documentato che tra la parte ricorrente ed una terza persona vi fosse stata coabitazione presso la medesima dimora;
tanto è avvenuto in forza di contratto di comodato gratuito avente ad oggetto una porzione dell'abitazione della parte ricorrente.
A ben vedere, la sola coabitazione non potrebbe ritenersi sufficiente a qualificare giuridicamente una famiglia anagrafica in mancanza di prova di un legame tra i coabitanti.
Pag. 7 di 10 Ebbene, nel caso in esame è pacifico tra le parti che il ricorrente non abbia avuto con il comodatario alcun legame giuridicamente apprezzabile. Non vi è prova, infatti, in questo giudizio che la parte ricorrente sia stato legato alla coabitante comodataria da alcun vincolo: matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione o tutela.
Non solo e soprattutto: la parte ricorrente ha negato di aver avuto qualunque relazione affettiva con la coabitante comodataria ed in questo giudizio non è stato mai dimostrato che tra i due sussistesse un qualunque vincolo affettivo.
Tanto conforta la ricostruzione dei fatti offerta dalla parte ricorrente.
Deve ritenersi acclarato in questo giudizio che al momento della presentazione della DSU e delle domande per ottenere il reddito di cittadinanza, il nucleo familiare della parte ricorrente non poteva che essere composto dal solo ricorrente, in quanto separato, senza figli e non legato alla coabitante comodataria da alcun vincolo giuridicamente apprezzabile.
Illegittima è da ritenersi, di conseguenza, la revoca del reddito di cittadinanza disposta dall' CP_1
Tanto chiarito, accertata l'illegittimità della prima revoca, non poteva operare nemmeno il comma 11 dell'art. 7 D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019, invocato a sostegno della seconda revoca relativa alla nuova domanda presentata dalla parte ricorrente nel 2020, se si considera che il termine minimo dei 18 mesi per la presentazione di una nuova domanda era previsto nei soli casi di revoca (legittima) del beneficio, insussistente nel caso in esame secondo tutto quanto appena sopra chiarito.
Ne consegue l'accoglimento della promossa azione giudiziale.
Pag. 8 di 10 Va dichiarata l'irripetibilità degli indebiti in esame e riconosciuto il diritto della parte ricorrente al beneficio economico del reddito di cittadinanza dal mese successivo a quello della nuova richiesta del
2020 fino alla permanenza delle condizioni previste all'articolo 2 del
D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019, e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi ex art. 3, commi 5 e 6 del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019.
Va condannato l' alla restituzione alla parte ricorrente di quanto CP_1 eventualmente trattenuto a titolo di indebiti per cui è causa.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione della fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M.
n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia ai sensi dell'art. 4 D.M. n.
55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente al reddito di cittadinanza per cui è causa;
- accerta e dichiara irripetibili gli indebiti per cui è causa e, per l'effetto, condanna l' in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore alla restituzione alla parte ricorrente di quanto eventualmente trattenuto allo stesso titolo;
Pag. 9 di 10 - condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi €
2.695,50 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4
D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, oltre Iva,
Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M.
147/2022, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Bari,26/05/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
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