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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/09/2025, n. 1409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1409 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio, all'udienza del 9 settembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N. 3097/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “indennità di accompagnamento nonché accertamento dello status di portatore di handicap di cui alla L. 104/92, art. 3, comma 3 “e vertente
T R A
, C.F.: , rappr.ta e difesa, in virtù di mandato in calce al Parte_1 C.F._1 ricorso per a.t.p. ex art. 445 bis c.p.c., dall'avv. Antonello Mondillo, presso il cui studio in Agropoli
(Sa), Via Salvo D'Acquisto n. 5/A, elett.te domicilia
RICORRENTE
E
in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bove CP_1
RESISTENTE
Conclusioni rassegnate all'odierna udienza:
i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 17 maggio 2025 , premesso: che aveva promosso Parte_1 un ricorso per ottenere, ex art. 445 bis c.p.c., l'accertamento del proprio stato invalidante per il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento nonché dei benefici di cui alla L. 104/92, art. 3, comma 3; che il giudice assegnava al consulente tecnico dott. l'incarico di Persona_1 accertare la sussistenza delle condizioni sanitare per poter accedere ai benefici connessi allo stato invalidante sopra detto;
che, espletato l'incarico, la esprimeva il proprio motivato dissenso Parte_1 ex art. 445, bis co.4 c.p.c.; tanto premesso la ricorrente adiva il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, perché verificate le incongruità della consulenza tecnica, dichiarasse che il proprio stato patologico era tale da integrare i presupposti per il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento nonché dei benefici di cui alla L. 104/92, art. 3, comma 3, sin dalla data della domanda amministrativa. Chiedeva infine di condannare, altresì, l , in persona del Presidente CP_1
p.t. al pagamento delle spese ed onorario del difensore, con attribuzione.
Costituitosi il contraddittorio il convenuto contestava l'avverso dedotto riportandosi alle CP_2 argomentazioni di cui alla consulenza tecnica in atti;
in subordine indicava dei consulenti di parte qualora il giudice del lavoro si fosse determinato per disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
*************
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Lamenta la ricorrente che il CTU nominato in prime cure ha negato il beneficio richiesto pur in presenza di un grave quadro patologico capace di determinare la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento totale delle pretese spiegate ed il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento e della qualità di portatore di handicap grave.
La ricorrente ha censurato il giudizio del c.t.u. assumendo che questi ha valutato in modo riduttivo le patologie diagnosticate.
Questo giudicante, tuttavia, ritiene che la consulenza tecnica espletata in prime cure appaia esauriente e persuasiva perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni tecniche. In particolare, emerge dagli atti che il c.t.u. ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico della perizianda, corredato dalle indagini specialistiche necessarie, ed ha tenuto conto della incidenza concreta delle patologie stesse.
Le critiche della ricorrente alla c.t.u. non trovano riscontro nella documentazione clinica in atti, né da questa emerge un aggravamento della situazione.
Non risulta infatti prodotta in questo grado di giudizio nuova documentazione sanitaria idonea a mutare il quadro esaminato dal primo consulente ovvero capace di dimostrare l'intervenuto aggravamento delle condizioni.
Deve ritenersi, quindi, che le critiche della ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico- legali non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni del c.t.u.
Questi, infatti, all'esito della espletata consulenza, affermava che la ricorrente era affetta da "Obesità con artrosi polidistrettuale. Fibrillazione atriale cronica in NAO. in trattamento con CP_3 CP_4
Diabete mellito, esiti di tiroidectomia parziale. Ipoacusia bilaterale. Rettocistocele con allegata incontinenza urinaria", osservando in conclusione che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento né tanto meno dell'“handicap in condizione di gravità”, riservato a soggetti con necessità di “assistenza continuativa, globale e permanente”.
La invalidità accertata quindi non consente all'evidenza di ritenere raggiunti i requisiti per la indennità di accompagnamento, essendo conservata la autosufficienza e la deambulazione e non sussistendo neppure la necessità di assistenza continuativa e globale nella sfera individuale e in quella di relazione.
In considerazione della evidente infondatezza delle censure e delle convincenti argomentazioni su cui si basa il parere del c.t.u., non si ravvisano validi motivi per disporre il rinnovo dell'indagine.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Non ricorre l'ipotesi della domanda manifestamente infondata e temeraria ai fini della rifusione delle spese da parte del soccombente (art. 152 disp. att. c.p.c.).
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: CP_1 1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese di lite.
Salerno, 9 settembre 2025
Il Giudice
A.M. D'Antonio