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Decreto 16 aprile 2025
Decreto 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, decreto 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 552/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI RIMINI
DECRETO INGIUNTIVO
Il Giudice Dott. Antonio Miele, letto il ricorso depositato da Parte_1
c.f. )
[...] P.IVA_1 vista l'integrazione documentale depositata in data 8.04.2025; considerato che l'ingiunto è persona fisica e che pertanto la sua qualità di consumatore deve ritenersi presunta;
ritenuto che, pertanto, debba ritenersi che il contratto sul quale è fondata l'obbligazione di pagamento azionata rientri nell'ambito del d.lgs. 206/2005; richiamata la sentenza della CGUE 17 maggio 2022 nelle cause riunite C-693/19 e C-831/19 nonché la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 9479/23; valutato che, nell'ambito di un'istruttoria sommaria compatibile con lo strumento monitorio, l'esame della documentazione prodotta allo stato non sembra evidenziare che siano state azionate clausole vessatorie nulle ai sensi dell'art. 33 e ss. c.c. o che gli interessi moratori pattuiti siano manifestamente sproporzionati;
ritenuta la competenza funzionale di questo Tribunale alla luce delle risultanze del certificato di residenza dell'ingiunto; rilevato che, alla luce delle considerazioni che precedono, il credito emergente dai documenti prodotti può essere considerato certo, liquido ed esigibile;
considerato che, pertanto, sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;
INGIUNGE A
(c.f. ) di pagare a parte ricorrente entro 40 giorni Controparte_1 C.F._1 dalla notifica del presente decreto la somma di 10.215,78, gli interessi come da domanda, le spese di questa procedura, liquidate in 567,00 per onorari e in euro 145,50 per esborsi, oltre il 15% di spese generali, IVA e CPA.
AVVERTE la parte ingiunta della facoltà di proporre opposizione contro il presente provvedimento avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica del ricorso e del presente decreto e che, in difetto essa decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole contenute nel contratto e che il decreto diverrà esecutivo e definitivo.
Rimini, 15.04.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI RIMINI
DECRETO INGIUNTIVO
Il Giudice Dott. Antonio Miele, letto il ricorso depositato da Parte_1
c.f. )
[...] P.IVA_1 vista l'integrazione documentale depositata in data 8.04.2025; considerato che l'ingiunto è persona fisica e che pertanto la sua qualità di consumatore deve ritenersi presunta;
ritenuto che, pertanto, debba ritenersi che il contratto sul quale è fondata l'obbligazione di pagamento azionata rientri nell'ambito del d.lgs. 206/2005; richiamata la sentenza della CGUE 17 maggio 2022 nelle cause riunite C-693/19 e C-831/19 nonché la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 9479/23; valutato che, nell'ambito di un'istruttoria sommaria compatibile con lo strumento monitorio, l'esame della documentazione prodotta allo stato non sembra evidenziare che siano state azionate clausole vessatorie nulle ai sensi dell'art. 33 e ss. c.c. o che gli interessi moratori pattuiti siano manifestamente sproporzionati;
ritenuta la competenza funzionale di questo Tribunale alla luce delle risultanze del certificato di residenza dell'ingiunto; rilevato che, alla luce delle considerazioni che precedono, il credito emergente dai documenti prodotti può essere considerato certo, liquido ed esigibile;
considerato che, pertanto, sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;
INGIUNGE A
(c.f. ) di pagare a parte ricorrente entro 40 giorni Controparte_1 C.F._1 dalla notifica del presente decreto la somma di 10.215,78, gli interessi come da domanda, le spese di questa procedura, liquidate in 567,00 per onorari e in euro 145,50 per esborsi, oltre il 15% di spese generali, IVA e CPA.
AVVERTE la parte ingiunta della facoltà di proporre opposizione contro il presente provvedimento avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica del ricorso e del presente decreto e che, in difetto essa decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole contenute nel contratto e che il decreto diverrà esecutivo e definitivo.
Rimini, 15.04.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Miele