CA
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/07/2025, n. 3694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3694 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr. ssa Caterina Molfino Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Consigliere relatore
Dr.ssa Giuseppa D'Inverno Consigliere ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 2422/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avverso la sentenza n.2986/2018 del Tribunale di Napoli pubblicata in data 27.3.2018
TRA
(C.F. ) in persona del Sindaco legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore rappresentato e difeso come da mandato a margine dell'atto di citazione in appello dall'Avv. Emanuele D'Alterio (C.F. ) e dall'Avv. Tommaso C.F._1
Gabriele (C.F. ) C.F._2
APPELLANTE
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]
n.37 (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in C.F._3 Parte_2 Parte_1
[.
alla via Micco Spadaro n.15 ( e nato a [...] Pt_1 CodiceFiscale_4 Parte_3 il 18.4.1976 e residente in [...]alla Trav.Pignataro n.12 anche nella qualità di eredi di
[...]
nata a [...] il [...] e deceduta il 2.4.2016 rappresentati e difesi come Persona_1 da mandato a margine della comparsa di costituzione dagli Avv.ti Armando Alfieri
( ) e Fabrizio Vittoria (C.F. ) CodiceFiscale_5 C.F._6
APPELLATI 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 12 agosto 2005 la Controparte_2 conveniva in giudizio il deducendo che
[...] Parte_1 il a seguito di gara d'appalto indetta in data 7.12.1994 per Parte_1
l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e smaltimento a discarica dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili stipulava con la , il contratto di appalto n.309/1995 Controparte_3 per un importo di lire 6.041.250.000 + IVA annue;
che la durata dell'appalto era fissata in cinque anni dalla data di consegna dei lavori e l'erogazione del servizio era iniziata il 6.9.1995; che nelle more dell'erogazione del servizio l'appaltatrice citava in giudizio il Parte_1 per ottenere, ex art. 1664 c.c., i maggiori oneri sopportati nell'esecuzione dei lavori e le
[...] parti stipulavano una transazione il 24.2.1999 con cui si stabiliva un adeguamento del canone annuo fino a Lire 7.317.000.000 e la si impegnava a rinunciare ad ogni pretesa circa la Controparte_2 corresponsione di quanto dovutole in base alla revisione dei prezzi fino a settembre 1997; che l'appalto scadeva in data 1.10.2000 ma veniva prorogato e cessava nell'ottobre del 2001; che la società appaltatrice trasmetteva al Comune i conteggi per la revisione dei prezzi al 30.6.1998, al
5.9.1999, al 31.5.2000, al 31.12.2000 e all'anno 2001; che la stazione appaltante era debitrice, detratta la somma già corrisposta, dell'importo di euro 2.429.364,93 nei confronti della;
che Controparte_2 il operava illegittimamente delle trattenute a titolo di presunte penali pari ad euro Pt_1
685.413,92.
Tanto premesso citava il chiedendo “riconoscere il diritto Parte_1 dell'istante al pagamento della complessiva somma di euro 2.429.364,93 a titolo di revisione prezzi contrattuali a far data dal 6.9.1997 sino all'effettivo esaurimento del rapporto ( 21.10.2001) e conseguentemente condannarne il Comune convenuto al pagamento in favore della CP_2 dichiarare il diritto della accertata l'illegittimità delle penali eventualmente applicate CP_2 sulle fatture sopra indicate, ad ottenere il pagamento, da parte del della somma Parte_1 di euro 685.413,92 oltre interessi legali e moratori;
condannare , di conseguenza, il Parte_1
al pagamento di dette somme o, comunque quelle maggiori o minori che dovessero
[...] accertarsi in corso di causa, con interessi fino all'effettivo soddisfo..”
Si costituiva il che eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice Parte_1 ordinario, e l'infondatezza della domanda deducendo che l'art. 9 del Capitolato Speciale escludeva la possibilità di procedere alla revisione del canone e l'art. 7 del contratto, che era previsione contraria all'art. 9 del Capitolato, era nullo in quanto in contrasto con la costituita dall'avviso di Parte_4
2 gara, dalla lettera di invito e dal Capitolato;
deduceva inoltre di aver correttamente irrogato le penalità contestate, nel rispetto dell'art. 16 del Capitolato Speciale.
Con sentenza n.516/2006 del 20.11.2006 il Tribunale di Napoli Sezione Distaccata di Marano dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
, nella qualità di ex socia accomandataria della Persona_1 Controparte_2 proponeva appello avverso la detta sentenza e la Corte di Appello di Napoli con sentenza
[...]
n.3714/2010 del 12.11.2010 dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario e disponeva la rimessione degli atti al primo giudice.
Con atto di citazione notificato il 12.12.2010 in proprio e nella qualità di socia Persona_1 accomandataria della ex società riassumeva il giudizio riportandosi alle precedenti CP_2 conclusioni.
Si costituiva il che insisteva per il rigetto della domanda. Parte_1
Intervenivano nel giudizio , e deducendo che nelle more Controparte_1 Parte_3 Parte_2 del giudizio riassunto con scrittura notarile rep.124583 del 31.5.2011 aveva Persona_1 ceduto agli stessi il credito azionato e chiedendo che la condanna al pagamento degli importi richiesti da fosse disposta direttamente in loro favore ai sensi dell'art. 111, comma 3, Persona_1
c.p.c.
Concludevano chiedendo “in virtù della scrittura notarile rep. N.124583 del 31.5.2011, tramite la quale l'attrice sig.ra , in proprio e quale socia accomandataria della ex società Persona_1
ha proceduto a cedere il credito qui azionato in favore dei suddetti sig.ri , CP_2 CP_1
e disporre – previa acquisizione del consenso delle parti in causa- Pt_2 Parte_3
l'estromissione dell'attrice sig.ra in proprio e quale socia accomandataria Persona_1 della ex società ; riconoscere il diritto dell'originaria attrice Controparte_2 sig.ra in proprio e quale socia accomandataria della ex società Persona_1 [...] dante causa dei sig.ri , e al pagamento Controparte_2 CP_4 Pt_2 Parte_3 della complessiva somma di euro 2.429.364,93 o di quella maggiore o minore accertata in corso di causa a titolo di revisione dei prezzi contrattuali a far data dal 6.9.1997 sino all'effettivo esaurimento del rapporto (21.10.2001), oltre interessi legali e moratori ex art. 35 DPR 1062/63 e fino all'effettivo soddisfo;
di conseguenza ed in virtù della scrittura notarile rep. n.124583 del 31.5.2011 di cessione del credito qui azionato in favore dei suddetti sig.ri , e , condannarne CP_1 Pt_2 Parte_3 il convenuto al pagamento delle somme riconosciute a tale titolo direttamente in favore dei Pt_1 sig.ri , e dichiarare il diritto dell'originaria attrice sig.ra CP_1 Pt_2 Parte_3 [...]
[..
[...] , in proprio e quale socia accomandataria della ex società CP_5 Controparte_2 accertata l'illegittimità delle penali eventualmente applicate sulle fatture sopra
[...] indicate- ad ottenere il pagamento da parte del della somma di euro 685.413,92 Parte_1
o di quella maggiore o minore accertata in corso di causa- oltre interessi legali e moratori ex 35
DPR 1062/63 e fino all'effettivo soddisfo;
di conseguenza ed in virtù della scrittura notarile rep.124583 del 31.5.2011 di cessione del credito qui azionato in favore dei suddetti sig.ri , CP_1
e , condannarne il convenuto al pagamento delle somme riconosciute a Pt_2 Parte_3 Pt_1 tale titolo direttamente in favore dei sig.ri , e CP_1 Pt_2 Parte_3
All'esito dell'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio la causa era definita dal Tribunale di
Napoli con la sentenza n. 2986/2018 pubblicata il 27.3.2018 che accoglieva le domande e condannava il al pagamento, in favore di , e Parte_1 Controparte_1 Parte_2
della somma di euro 4.456.599,95 ( di cui euro 2.347.430,90 a titolo di revisione del Parte_3 prezzo d'appalto ed euro 2.109.169,06 a titolo di interessi legali e moratori ex art. 35 DPR 1062/63 fino al 16.10.2013); euro 1.276.818,69 ( di cui euro 685.413,92 a titolo di restituzione per le penali irrogate illegittimamente ed euro 591.404,77 a titolo di interessi legali e moratori ex art. 35 DPR
1062/63 fino al 16.10.2013) per una complessiva somma di euro 5.733.418,64 oltre interessi moratori ex art. 35 richiamato a decorrere dal 17.10.2013 fino all'effettivo soddisfo.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello il eccependo il Parte_1 difetto di legittimazione attiva di , e in quanto con Controparte_1 Parte_2 Parte_3
l'intervento in giudizio si era palesata la circostanza che la Controparte_2 ra cessata il 7.11.2006; che la riassunzione del giudizio di primo grado era stata effettuata dalla
[...]
( in proprio e quale socia accomandataria della società) in carenza di legittimazione attiva;
Pt_3 che, in via subordinata, era nullo l'atto di cessione dei crediti in favore di , Controparte_1 Pt_2
e , in quanto effettuato nel 2011 da un soggetto privo di legittimazione a cederli;
[...] Parte_3 che aveva errato il giudice di primo grado e ritenere che vi fosse stata una mera proroga del contratto di appalto, mentre si trattava di un rinnovo;
che l'atto di transazione del 2.4.1999 aveva contenuto novativo e conteneva rinuncia alla revisione dei prezzi di cui all'art.7 del contratto per l'importo maturato fino al settembre 1997, pertanto il calcolo del CTU condiviso dal giudice era errato;
che le penali erano state irrogate legittimamente in applicazione dell'art. 16 del contratto. Concludeva chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, “ in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla sig.ra avverso la Persona_1 sentenza del Tribunale di Napoli n.518/06 e, in ogni caso, della successiva riassunzione del giudizio dinanzi al medesimo Tribunale ai sensi dell'art. 353 c.p.c. in quanto proposti da un soggetto privo di
4 legittimazione attiva per intervenuta estinzione della società al 7.11.2006; in via sempre preliminare, dichiarare la nullità della cessione del credito del 31.5.2011, perché effettuata da un soggetto che non era più titolare dello stesso e, in ogni caso, perché il credito si era estinto per effetto della estinzione della società con conseguenziale estromissione dal giudizio dei sigg.ri , Controparte_1
e;
nel merito rigettare integralmente la domanda relativa alla revisione del prezzo Pt_2 Pt_3
d'appalto; in via gradata, rideterminare la condanna del in misura comunque ridotta, Pt_1 secondo una delle quantificazioni effettuate dal CTU nella relazione del 7.11.14, con i criteri di calcolo n.1 ( euro 333.481,78), n.3 ( euro 1.121.976,94) e n.4 ( euro 3.040.765,40); rideterminare, conseguentemente, l'importo degli interessi eventualmente dovuti sulla somma di cui al punto 2; rigettare integralmente la domanda di accertamento dell'illegittimità delle penali e di conseguente condanna del in via gradata, rideterminare l'importo della somma da restituire, Pt_1 quantificando nella misura minima di euro 516,46 ogni penalità legittimamente applicata per ciascun disservizio contestato;
condannare gli appellati al pagamento, in favore del Parte_1
delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
[...]
Si costituivano , e che eccepivano che il motivo di Controparte_1 Parte_2 Parte_3 appello concernente il difetto di legittimazione attiva di era nullo in quanto vago Persona_1
e contraddittorio, il rilievo era tardivo in quanto già con l'atto di appello avverso la sentenza che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione aveva dichiarato di agire quale socia Persona_1 accomandataria della ex società dando atto che la società si era sciolta per recesso dei soci CP_2 accomandanti e la mancata ricostituzione degli stessi entro sei mesi, in ogni caso era inammissibile in quanto formulato male nelle conclusioni e coperto da giudicato, in quanto la sentenza di appello n.3714 del 12.11.2010 aveva accertato la titolarità del diritto di credito in capo alla sig.ra Persona_1
e il giudicato coprendo il dedotto e il deducibile non si limita alle eccezioni proposte ma anche
[...]
a quelle proponibili e il non aveva impugnato la sentenza della Parte_1
Corte di Appello;
che erroneamente l'appellante riteneva che la cancellazione della società comportasse la rinuncia ai crediti, in quanto le pronunce richiamate si riferivano alle ipotesi di cancellazione volontaria, mentre la cancellazione della società era avvenuta ex art. 2323 c.c.; quanto al merito era corretta la sentenza di primo grado, vi era stata una mera proroga del contratto, la transazione non aveva portata novativa, e quanto alle penali non era stato rispettato il procedimento di cui all'art. 16 del Contratto.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello e delle domande cautelari.
Con ordinanza del 10.8.18 era accolta l'istanza cautelare con la seguente motivazione “rilevato che in ordine al fumus i motivi di appello appaiono certamente meritevoli di approfondimento, sia in
5 relazione al difetto di legittimazione attiva degli appellati, rilevabile anche di ufficio, atteso che la società originariamente creditrice del sarebbe stata cancellata Parte_1 dal registro delle imprese nel 2006, con conseguente estinzione di tutti i rapporti giuridici a lei facenti capo, si in relazione al merito della pretesa contrattuale, in riferimento al valore novativo dell'atto di transazione stipulato tra le parti il 24.2.99, disconosciuto dal giudice di prime cure;
rilevato che nel caso concreto in ordine al periculum in mora, stante l'entità della cifra richiesta, il suo pagamento potrebbe gravemente pregiudicare l'attività economica dell'Ente appellante portando lo stesso al dissesto, con gravissime ripercussioni sui servizi erogati, e quindi sulla vita dei cittadini del comune di terzo per numero di abitanti della regione, oltre che precludere Parte_1 Pt_1 il prosieguo dell'attività politica del Sindaco, circostanze che entrambe configurano un danno irreparabile, risultando sul punto del tutto prive di pregio giuridico le difese degli appellati, con tesi che si compendiano in una critica all'operato amministrativo del comune, del tutto estranea al thema decidendum”.
La causa era poi rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata in decisione all'udienza dell'11.2 2025 con concessione dei termini di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va pertanto accolto con integrale riforma della sentenza impugnata.
In via preliminare va dato atto che, come dedotto e documentato da , Controparte_1 Parte_2
e , nelle more del giudizio di primo grado è deceduta . Parte_3 Persona_1
Il contraddittorio deve ritenersi correttamente instaurato in quanto gli odierni appellati hanno fornito la prova di essere chiamati all'eredità della originaria attrice.
è deceduta il 2.4.2016 (cfr. doc.2 produzione in appello) in pendenza del Persona_1 Pt_3 giudizio riassunto in primo grado.
Nel suddetto giudizio erano già costituiti , e , che hanno Controparte_1 Parte_2 Parte_3 depositato atto notorio del 30.7.2018 per notaio (cfr. doc.n.1 della produzione degli Persona_2 appellati nel giudizio di appello) in cui hanno dichiarato, in assenza di disposizioni testamentarie, di essere eredi di in quanto figli del fratello della de cuius Persona_1 Persona_3
[...]
6 Dalla documentazione agli atti è emerso che il coniuge di è deceduto il 23.9.2001 Persona_1
(cfr. certificato di morte di , da cui risulta coniugata con e Persona_1 Persona_4 certificato di more di : doc 2 e 3 della produzione degli appellati). Persona_4
È emerso, inoltre, che era il fratello di (cfr. Persona_3 Persona_1 certificato di nascita di doc 4 della produzione degli appellati) ed Persona_3 era coniugato con e che , e sono i nipoti CP_6 Controparte_1 Parte_2 Parte_3 di (cfr. atti di nascita allegati ai doc nn.5-6-7 della produzione degli appellati). Persona_1
È stato inoltre documentato che è deceduto in data 26.3.2009 (cfr. doc.4 della Persona_3 produzione), pertanto , e sono chiamati all'eredità in Controparte_1 Parte_2 Parte_3 luogo del genitore, deceduto prima della de cuius, per rappresentazione.
Tanto premesso deve ritenersi fondato l'appello proposto dal Pt_1 Parte_1 quanto al difetto di titolarità del credito e dunque di legittimazione attiva di (e Persona_1 dei nipoti , e ). Parte_3 Parte_2 Controparte_1
Sul punto si osserva che dalla documentazione agli atti ( cfr. scrittura privata autenticata al doc. 3 della produzione di nel fascicolo di parte relativo al primo giudizio di appello Persona_1 avverso la sentenza che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario) è emerso che in data 7.11.2006 unico socio accomandatario della Persona_1 Controparte_2 [...]
, ha dato atto che i soci accomandanti e Persona_1 Persona_3 CP_6 avevano esercitato il diritto di recesso con raccomandata del 22.7.2005, comunicando il
[...] proprio recesso dalla società al Registro delle Imprese di Napoli il 27.9.2006 e che la società era da considerarsi sciolta ai sensi dell'art. 2323 c.c..
Ha inoltre dato atto di non doversi procedere alla fase della liquidazione non avendo la società né debiti né crediti ed essendo stato già realizzato il patrimonio sociale.
L'art. 2495 ultimo comma c.c., cosi dispone “Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione e, nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società”.
E'principio giurisprudenziale consolidato che “ L'estinzione di una società di persone conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale sono trasferiti ai soci esclusivamente le obbligazioni ancora inadempiute ed i beni o i diritti
7 non compresi nel bilancio finale di liquidazione con esclusione invece delle mere pretese, ancorchè azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell'accertamento giudiziale non concluso, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente, quindi, di ritenere che la società vi abbia implicitamente rinunciato, con la conseguenza che gli ex soci non hanno la legittimazione a farli valere in giudizio” ( Cass. civ. n.23269/2016 del 15.11.2016).
Nello stesso senso “In caso di cancellazione volontaria di una società dal registro delle imprese in pendenza di un giudizio avente ad oggetto un credito non liquido né esigibile, si presume che la società abbia tacitamente rinunciato alla relativa pretesa creditoria, qualora il liquidatore non si sia attivato per la sua determinazione preferendo concludere il procedimento estintivo. Tale presunzione di rinuncia opera quando si tratti di mere pretese, ancorchè azionate in giudizio, cui non corrisponda ancora la possibilità di individuare con certezza nel patrimonio sociale un diritto definito, nonché per i crediti illiquidi, poiché la scelta di procedere alla cancellazione senza prima svolgere attività volte all'accertamento del credito manifesta univocamente la volontà di rinunciarvi. I soci della società estinta non sono conseguentemente legittimati ad impugnare la sentenza che abbia rigettato tale pretesa, salvo che dimostrino di essere successori nella titolarità del credito in base al bilancio finale di liquidazione o come assegnatari di un credito non oggetto di tacita rinuncia. La mera qualità di ex socio o liquidatore non implica necessariamente la successione nella posizione giuridica. Tale principio trova applicazione per i crediti di natura contrattuale mentre per quelli risarcitori da illecito extracontrattuale opera solo se la società, al momento della cancellazione, poteva conoscere con l'ordinaria diligenza non solo il danno ma anche il fatto illecito e il nesso causale, non potendosi presumere una volontà dismissiva in assenza della conoscenza o conoscibilità del diritto rinunciato”
(Cass. civ. ordinanza m.21071 del 18.7.2023).
Più di recente “ Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente,
a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui
8 mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato,
a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo ( Cass. civ. ordinanza n..11411 del
29.4.2024).
Non coglie nel segno la contestazione, da parte degli appellati, in ordine alla inapplicabilità del suddetto principio al caso di specie, trattandosi di fattispecie diversa da quelle esaminate dalla
Suprema Corte.
In particolare gli appellanti hanno eccepito che i casi esaminati nelle pronunce richiamate attenevano alle ipotesi di cancellazione volontaria della società dal registro delle imprese, laddove nel caso di specie la società era stata cancellata ai sensi dell'art. 2323 c.c., in quanto non si era ricostituita entro sei mesi, a seguito del recesso dei soci accomandanti, la componente dei soci accomandanti;
inoltre le sentenze richiamate si riferivano ai casi in cui prima della cancellazione la società era stata posta in liquidazione.
Ad avviso della Corte il principio è invece applicabile anche alla fattispecie oggetto di causa (cfr. la richiamata ordinanza della Suprema Corte n.11411 del 29.4.2024 che si riferisce alle società cancellate senza liquidazione).
Dalla documentazione agli atti è effettivamente emerso che la cancellazione della dal CP_2 registro delle imprese è stata richiesta con scrittura privata autenticata per Notaio del Persona_2
7.11.2006 (cfr. doc. 3 di cui supra) a seguito del recesso degli accomandanti Persona_3
e e della mancata ricostituzione, nel termine di 6 mesi, della
[...] CP_6 componente dei soci accomandanti della società.
Deve dunque ritenersi che si sia verificata una ipotesi di scioglimento ex lege.
Nel verbale redatto da , però, la stessa socia accomandataria ha specificato “ non Persona_1 doversi procedere alla fase della liquidazione non avendo la società né debiti né crediti…”, dando dunque atto della inesistenza di crediti, senza alcun riferimento al giudizio già pendente e concernente il pagamento di importi rilevanti per i servizi resi nell'ambito del contratto di appalto del 25.8.1995.
Tale affermazione, pur in pendenza del giudizio iscritto al n.790/2005 R.G. dinanzi al Tribunale di
Napoli- Sezione Distaccata di Marano, definito pochi giorni dopo con la sentenza che negava la giurisdizione del giudice ordinario, fa presumere che la socia abbia inteso rinunciare al credito ancora sub iudice, dando anche atto che non si procedeva alla liquidazione della società “essendo già stato realizzato il patrimonio sociale”.
9 Lo scioglimento della società si era verificato ex lege ma è stata una scelta della socia accomandataria chiedere immediatamente la cancellazione della società dal registro delle imprese, pur in pendenza di accertamento giudiziale dei crediti della società nei confronti del Parte_1 Pt_1
E'parimenti priva di pregio l'eccezione degli appellati concernente il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello che ha riformato la decisione del giudice di prime cure affermando la giurisdizione del giudice ordinario e disponendo la rimessione della causa al primo Giudice (cfr. sentenza della Corte di Appello di Napoli n.3714/2010 allegata al fascicolo della riassunzione di
). Persona_1
Con la suddetta pronuncia la Corte di Appello ha statuito esclusivamente sulla giurisdizione( specificamente indicando, alle pagg. 3-4 “ la questione sottoposta all'esame del giudice, indipendentemente dalla sua fondatezza o meno nel merito, si traduce in una mera pretesa di adempimento contrattuale”), dunque non può ritenersi passato in giudicato un accertamento relativo alla sussistenza della titolarità del credito, e della conseguente legittimazione ad agire di Persona_1
e degli appellati , e .
[...] Parte_3 Parte_2 Controparte_1
Alla luce delle osservazioni che precedono, deve escludersi che il diritto di credito della società ormai estinta fosse stato trasferito a . Persona_1
Pertanto non era titolare del credito e non poteva trasferirlo, né per atto inter Persona_1 vivos (scrittura notarile rep.124583 del 31.5.2011 per notaio nè mortis causa, agli Persona_2 odierni appellati , e . Controparte_1 Parte_2 Parte_3
Alla luce delle osservazioni che precedono, l'appello va accolto con integrale riforma della sentenza n 2986/2018 del Tribunale di Napoli pubblicata in data 27.3.2018.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano d'ufficio, in mancanza di nota specifica alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri dettati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55, come modificato con d.m. 147 del 13 agosto 2022, tenuto conto del valore della controversia (da collocare nello scaglione da 2.000.001,00 a 4.000.000,00) per il primo grado di giudizio in complessivi euro 25.000,00 per compensi( di cui euro 4000,00 per la fase di studio, euro 2700,00 per la fase introduttiva, euro
11.500,00 per la fase di trattazione ed euro 6800,00 per la fase decisoria) ed euro 3750,00 per spese generali di difesa e di rappresentanza e per il secondo grado di giudizio nell'importo di euro
22.500,00 per compensi ( di cui euro 4900,00 per la fase di studio, euro 2900,00 per la fase introduttiva, euro 6500,00 per la fase di trattazione ed euro 8200,00 per la fase decisoria) ed euro
3375,00 per spese generali di difesa e di rappresentanza.
10 Va disposta la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dal
[...] avverso la sentenza n. 2986/2018 del Tribunale di Napoli pubblicata il Parte_1
27.3.2018:
1. accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata rigetta le domande formulate da
[...]
, e nei confronti del CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_1
2. condanna gli appellati al pagamento, in favore del al Parte_1 pagamento delle spese dei due gradi di giudizio che si liquidano, per il primo grado nell'importo di euro 25.000,00 per compensi professionali oltre euro 3750,00 per spese generali di rappresentanza e di difesa e per il grado di appello in euro 22.500,00 per compensi professionali oltre euro 3375,00 per spese generali di rappresentanza e di difesa con distrazione in favore dei procuratori Avv. Emanuele
D'Alterio e Avv. Tommaso Gabriele per dichiarazione di anticipo fattone.
Così deciso in Napoli, il 1/7/2025 Il Cons. estensore La Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Dr.ssa Caterina Molfino
11