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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 15/05/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. 394/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 394/2025 v.g. promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. DI COSMO LARA LETIZIA
e nato a [...] il [...], Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. CANTAGALLO GIUSEPPE
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/02/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 14/07/2007 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
civile, in MONTESILVANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 17/04/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 17/04/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 7 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1)-I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco.
2)-La sig.ra continuerà a vivere con i figli, nata Parte_1 Per_1 dall'unione coniugale col sig. e nato da altra relazione, nella casa CP_1 Per_2
coniugale, di proprietà del marito e alla stessa assegnata con tutti gli arredi e le suppellettili in essa contenuti. L'immobile è sito in Montesilvano (Pe) alla Via
Monte Cimino n. 14. Le utenze domestiche relative alla casa coniugale sono già intestate alla sig.ra che provvederà alla cura ordinaria dell'immobile Pt_1
mentre il proprietario provvederà alle opere di manutenzione straordinaria.
Sulla figlia minorenne:
3)-La figlia minorenne viene affidata ad entrambi i genitori secondo il regime di affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la madre e con l'obbligo da parte di entrambi di curarla, educarla, istruirla e mantenerla, secondo Legge.
Le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno quindi assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della propria figlia.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza e comunque sempre previa comunicazione all'altro genitore.
4)-Il Sig. potrà stare liberamente con la figlia, come già accade data CP_1
l'attuale età della figlia (16 anni), e comunque solitamente nei we, per un maggior rapporto di qualità stante la maggiore disponibilità del padre dal lavoro e della figlia dagli impegni scolastici. In caso di variazioni, rispetto all'attuale libero regime di visita, stante l'assoluto ottimo rapporto esistente tra i coniugi nell'interesse prioritario e prevalente della figlia il sig. avrà cura di accordarsi Per_1 CP_1
pagina 3 di 7 sempre con la madre, con congruo preavviso, e sempre compatibilmente con le esigenze della figlia ormai adolescente. Per_1
Durante le vacanze estive il padre comunicherà alla madre, sempre con congruo preavviso, il periodo di ferie più opportuno da trascorrere con la figlia e comunque mai inferiore ad almeno una settimana da trascorrere con la figlia, compatibilmente con le ferie spettanti al padre. I genitori, di comune accordo e rispettando le necessità della figlia, potranno concordare anche un periodo diverso di vacanza col padre purché in linea con le esigenze della figlia minorenne e sempre previa comunicazione alla madre.
Lo stesso dicasi per le festività natalizie e pasquali, seguendo, in questo caso, il rito dell'alternanza con la madre e con il padre, salvo accordi diversi tra gli stessi genitori.
Per tutti le altre festività candelarizzate, i genitori prenderanno accordi di volta in volta.
I coniugi, altresì, si obbligano a comunicare sempre ogni variazione del proprio recapito telefonico nonché di portare preventivamente a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località specie quando hanno con loro la figlia.
5)-I coniugi si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
6)-Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra quale contributo CP_1 Parte_1 per il mantenimento della figlia, l'importo mensile pari ad € 250,00 (con rivalutazione annuale ISTAT) entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario intestato alla sig.ra Pt_1
pagina 4 di 7 Ciascun genitore, altresì, nei rispettivi periodi di convivenza con la propria figlia, provvederà in via diretta alle esigenze e/o necessità economiche quotidiane della minore.
7)-Tutte le spese straordinarie, siccome elencate dettagliatamente dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Pescara e che qui si abbia per integralmente riportato e trascritto, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e saranno rimborsate all'altro genitore, che eventualmente le ha anticipate, entro una settimana dall'esibizione del documento fiscale. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 5 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso quale consenso alla richiesta.
8)-L'assegno unico per la minore viene già percepito per intero e direttamente dalla sig.ra il sig. pertanto, rinnova nuovamente in questa sede il suo Pt_1 CP_1
consenso affinché venga percepito per intero dalla coniuge anche successivamente alla pubblicazione della sentenza di separazione consensuale.
9)-I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento.
10)-I coniugi, di comune accordo, stabiliscono sin da ora, che nel momento in cui il sig. , proprietario della casa coniugale assegnata alla moglie, Controparte_1
dovesse decidere di venderla, il 50% del ricavato della vendita, verrà destinato alla figlia pertanto, il sig. si obbliga a versare il 50% del ricavato della Per_1 CP_1
vendita dell'immobile adibito a casa coniugale, sito in Via Monte Cimino 14, immediatamente dopo la stipula del rogito notarile, alla figlia a Persona_3
mezzo versamento della somma direttamente nelle mani della figlia, se maggiorenne, oppure a mezzo versamento su libretto di deposito necessariamente cointestato alla figlia e alla madre se ancora minorenne, con vincolo di destinazione esclusivo per le esigenze della figlia. La madre si impegna altresì a lasciare la casa coniugale, nonostante l'assegnazione, solo se la vendita sarà dettata da comprovate ed pagina 5 di 7 impellenti necessità dell'ex coniuge e solo se sarà stata trovata una nuova e adeguata abitazione per la madre e la figlia. Il sig. provvederà, quindi, non solo a CP_1 versare la metà dell'incasso della vendita a favore della figlia ma anche a Per_1
contribuire al versamento della sola quota-parte per la figlia del canone mensile di locazione.
A seguito della vendita dell'immobile i coniugi si divideranno al 50% gli arredi e le suppellettili in esso contenuti dato che in costanza di matrimonio hanno entrambi contribuito all'acquisto.
Pertanto, i coniugi concordano sin da ora che la comunicazione della vendita da parte del sig. dovrà avvenire, con congruo anticipo, preliminarmente alla moglie CP_1
in modo da stabilire le relative modalità di vendita e di consegna dello stesso immobile a soddisfazione delle esigenze di tutti, specie della figlia minore.
11)-L'autovettura Audi A3, tg. CV827TP, acquistata dalla sig.ra oggi Pt_1
intestata al coniuge su accordo delle parti, rimane in uso esclusivo alla sig.ra che entro il 31.12.2025 provvederà ad effettuare il passaggio di proprietà e Pt_1 la relativa intestazione della RCAuto obbligatoria, pur continuando tutt'ora a provvedere alle necessarie revisioni del mezzo. In alternativa, se il sig. CP_1
successivamente alla pubblicazione della sentenza di separazione, avrà immediata necessità di provvedere al passaggio di proprietà del mezzo, potrà anticiparne i costi a fronte di impegno della sig.ra a versare mensilmente al coniuge, la Pt_1 somma di € 30,00 sino al soddisfo della somma anticipata. La Lancia Y, tg.
AY130WG, di proprietà del sig. rimane nella sua esclusiva disponibilità. CP_1
12)-I coniugi si autorizzano al rinnovo della propria carta di identità valida anche per l'espatrio, dei rispettivi passaporti, nonché della carta di identità valida per l'espatrio e del passaporto per la figlia, con espresso comune intento che eventuali viaggi all'estero con la minore, verranno previamente comunicati e approvati da entrambi i genitori.
pagina 6 di 7 Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
MONTESILVANO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 17/04/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 14/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 394/2025 v.g. promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. DI COSMO LARA LETIZIA
e nato a [...] il [...], Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. CANTAGALLO GIUSEPPE
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/02/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 14/07/2007 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
civile, in MONTESILVANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 17/04/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 17/04/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 7 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1)-I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco.
2)-La sig.ra continuerà a vivere con i figli, nata Parte_1 Per_1 dall'unione coniugale col sig. e nato da altra relazione, nella casa CP_1 Per_2
coniugale, di proprietà del marito e alla stessa assegnata con tutti gli arredi e le suppellettili in essa contenuti. L'immobile è sito in Montesilvano (Pe) alla Via
Monte Cimino n. 14. Le utenze domestiche relative alla casa coniugale sono già intestate alla sig.ra che provvederà alla cura ordinaria dell'immobile Pt_1
mentre il proprietario provvederà alle opere di manutenzione straordinaria.
Sulla figlia minorenne:
3)-La figlia minorenne viene affidata ad entrambi i genitori secondo il regime di affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la madre e con l'obbligo da parte di entrambi di curarla, educarla, istruirla e mantenerla, secondo Legge.
Le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno quindi assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della propria figlia.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza e comunque sempre previa comunicazione all'altro genitore.
4)-Il Sig. potrà stare liberamente con la figlia, come già accade data CP_1
l'attuale età della figlia (16 anni), e comunque solitamente nei we, per un maggior rapporto di qualità stante la maggiore disponibilità del padre dal lavoro e della figlia dagli impegni scolastici. In caso di variazioni, rispetto all'attuale libero regime di visita, stante l'assoluto ottimo rapporto esistente tra i coniugi nell'interesse prioritario e prevalente della figlia il sig. avrà cura di accordarsi Per_1 CP_1
pagina 3 di 7 sempre con la madre, con congruo preavviso, e sempre compatibilmente con le esigenze della figlia ormai adolescente. Per_1
Durante le vacanze estive il padre comunicherà alla madre, sempre con congruo preavviso, il periodo di ferie più opportuno da trascorrere con la figlia e comunque mai inferiore ad almeno una settimana da trascorrere con la figlia, compatibilmente con le ferie spettanti al padre. I genitori, di comune accordo e rispettando le necessità della figlia, potranno concordare anche un periodo diverso di vacanza col padre purché in linea con le esigenze della figlia minorenne e sempre previa comunicazione alla madre.
Lo stesso dicasi per le festività natalizie e pasquali, seguendo, in questo caso, il rito dell'alternanza con la madre e con il padre, salvo accordi diversi tra gli stessi genitori.
Per tutti le altre festività candelarizzate, i genitori prenderanno accordi di volta in volta.
I coniugi, altresì, si obbligano a comunicare sempre ogni variazione del proprio recapito telefonico nonché di portare preventivamente a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località specie quando hanno con loro la figlia.
5)-I coniugi si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
6)-Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra quale contributo CP_1 Parte_1 per il mantenimento della figlia, l'importo mensile pari ad € 250,00 (con rivalutazione annuale ISTAT) entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario intestato alla sig.ra Pt_1
pagina 4 di 7 Ciascun genitore, altresì, nei rispettivi periodi di convivenza con la propria figlia, provvederà in via diretta alle esigenze e/o necessità economiche quotidiane della minore.
7)-Tutte le spese straordinarie, siccome elencate dettagliatamente dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Pescara e che qui si abbia per integralmente riportato e trascritto, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e saranno rimborsate all'altro genitore, che eventualmente le ha anticipate, entro una settimana dall'esibizione del documento fiscale. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 5 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso quale consenso alla richiesta.
8)-L'assegno unico per la minore viene già percepito per intero e direttamente dalla sig.ra il sig. pertanto, rinnova nuovamente in questa sede il suo Pt_1 CP_1
consenso affinché venga percepito per intero dalla coniuge anche successivamente alla pubblicazione della sentenza di separazione consensuale.
9)-I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento.
10)-I coniugi, di comune accordo, stabiliscono sin da ora, che nel momento in cui il sig. , proprietario della casa coniugale assegnata alla moglie, Controparte_1
dovesse decidere di venderla, il 50% del ricavato della vendita, verrà destinato alla figlia pertanto, il sig. si obbliga a versare il 50% del ricavato della Per_1 CP_1
vendita dell'immobile adibito a casa coniugale, sito in Via Monte Cimino 14, immediatamente dopo la stipula del rogito notarile, alla figlia a Persona_3
mezzo versamento della somma direttamente nelle mani della figlia, se maggiorenne, oppure a mezzo versamento su libretto di deposito necessariamente cointestato alla figlia e alla madre se ancora minorenne, con vincolo di destinazione esclusivo per le esigenze della figlia. La madre si impegna altresì a lasciare la casa coniugale, nonostante l'assegnazione, solo se la vendita sarà dettata da comprovate ed pagina 5 di 7 impellenti necessità dell'ex coniuge e solo se sarà stata trovata una nuova e adeguata abitazione per la madre e la figlia. Il sig. provvederà, quindi, non solo a CP_1 versare la metà dell'incasso della vendita a favore della figlia ma anche a Per_1
contribuire al versamento della sola quota-parte per la figlia del canone mensile di locazione.
A seguito della vendita dell'immobile i coniugi si divideranno al 50% gli arredi e le suppellettili in esso contenuti dato che in costanza di matrimonio hanno entrambi contribuito all'acquisto.
Pertanto, i coniugi concordano sin da ora che la comunicazione della vendita da parte del sig. dovrà avvenire, con congruo anticipo, preliminarmente alla moglie CP_1
in modo da stabilire le relative modalità di vendita e di consegna dello stesso immobile a soddisfazione delle esigenze di tutti, specie della figlia minore.
11)-L'autovettura Audi A3, tg. CV827TP, acquistata dalla sig.ra oggi Pt_1
intestata al coniuge su accordo delle parti, rimane in uso esclusivo alla sig.ra che entro il 31.12.2025 provvederà ad effettuare il passaggio di proprietà e Pt_1 la relativa intestazione della RCAuto obbligatoria, pur continuando tutt'ora a provvedere alle necessarie revisioni del mezzo. In alternativa, se il sig. CP_1
successivamente alla pubblicazione della sentenza di separazione, avrà immediata necessità di provvedere al passaggio di proprietà del mezzo, potrà anticiparne i costi a fronte di impegno della sig.ra a versare mensilmente al coniuge, la Pt_1 somma di € 30,00 sino al soddisfo della somma anticipata. La Lancia Y, tg.
AY130WG, di proprietà del sig. rimane nella sua esclusiva disponibilità. CP_1
12)-I coniugi si autorizzano al rinnovo della propria carta di identità valida anche per l'espatrio, dei rispettivi passaporti, nonché della carta di identità valida per l'espatrio e del passaporto per la figlia, con espresso comune intento che eventuali viaggi all'estero con la minore, verranno previamente comunicati e approvati da entrambi i genitori.
pagina 6 di 7 Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
MONTESILVANO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 17/04/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 14/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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