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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 1390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1390 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1390/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MARINO GIORGIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1144/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259004262465000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259004262465000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259004262465000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259004262465000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259004262465000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Ricorrente_1Con ricorso depositato in data 25.2.2025 adiva questa Corte espondendo di avere ricevuto in data 20.2.2025 intimazione di pagamento relativa a sei cartelle per € 1171.47 per tasse auto anni 2016/2020.
Eccepiva la precrizione della pretesa.
Si costituiva Regione Siciliana opponendosi.
Si costituiva ADER opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Non vi è contestazione sulla notifica delle cartelle in esame. Ed in particolare a) cartella
29320200061582310000, è stata notificata in data 08/11/2022 a mezzo pec;
b) cartella
29320210116091512000, è stata notificata in data 16.12.2022 a mezzo pec;
c) cartella
2932021016240106000, è stata notificata in data 16.11.2022 a mezzo pec;
d) cartella
29320220034602564000, è stata notificata in data 28/12/2022 a mezzo pec, e) cartella
2932023004838242000, è stata notificata in data 30/06/2023 a mezzo pec;
f) cartella
29320230030695840000, è stata notificata in data 11.05.2023 a mezzo pec.
Tutte le cartelle predette non sono state impugnate e quindi la pretesa si è cristallizzata, non potendosi fare valere in questa sede eccezioni relative a fatti e/o circostanze anteriori alla notifica delle cartelle stesse. Regione Siciliana – peraltro – ha dato prova della notifica dell'avviso di accertamento per l'anno
2016, non essendo necessaria per le annualità successiva alcuna notifica di accertamento ai senso della l.r. 16/2015.
Tra la data di notifica delle cartelle e la data di notifica dell'intimazione opposta non è maturato il termine prescrizionale triennale (applicabile nella specie).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione IV definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1
contro
Regione Siciliana e ADER disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di ADER e Regione
Siciliana, liquidate – per ciascuna parte - in complessivi € 300.00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della IV Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I
Grado di Catania il 13.02.2026
IL Giudice Monocratico
(dott. Giorgio Marino)
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MARINO GIORGIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1144/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259004262465000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259004262465000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259004262465000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259004262465000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259004262465000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Ricorrente_1Con ricorso depositato in data 25.2.2025 adiva questa Corte espondendo di avere ricevuto in data 20.2.2025 intimazione di pagamento relativa a sei cartelle per € 1171.47 per tasse auto anni 2016/2020.
Eccepiva la precrizione della pretesa.
Si costituiva Regione Siciliana opponendosi.
Si costituiva ADER opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Non vi è contestazione sulla notifica delle cartelle in esame. Ed in particolare a) cartella
29320200061582310000, è stata notificata in data 08/11/2022 a mezzo pec;
b) cartella
29320210116091512000, è stata notificata in data 16.12.2022 a mezzo pec;
c) cartella
2932021016240106000, è stata notificata in data 16.11.2022 a mezzo pec;
d) cartella
29320220034602564000, è stata notificata in data 28/12/2022 a mezzo pec, e) cartella
2932023004838242000, è stata notificata in data 30/06/2023 a mezzo pec;
f) cartella
29320230030695840000, è stata notificata in data 11.05.2023 a mezzo pec.
Tutte le cartelle predette non sono state impugnate e quindi la pretesa si è cristallizzata, non potendosi fare valere in questa sede eccezioni relative a fatti e/o circostanze anteriori alla notifica delle cartelle stesse. Regione Siciliana – peraltro – ha dato prova della notifica dell'avviso di accertamento per l'anno
2016, non essendo necessaria per le annualità successiva alcuna notifica di accertamento ai senso della l.r. 16/2015.
Tra la data di notifica delle cartelle e la data di notifica dell'intimazione opposta non è maturato il termine prescrizionale triennale (applicabile nella specie).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione IV definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1
contro
Regione Siciliana e ADER disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di ADER e Regione
Siciliana, liquidate – per ciascuna parte - in complessivi € 300.00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della IV Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I
Grado di Catania il 13.02.2026
IL Giudice Monocratico
(dott. Giorgio Marino)