Rigetto
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 07/04/2025, n. 2934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2934 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02934/2025REG.PROV.COLL.
N. 02300/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2300 del 2022, proposto dal signor EL AL, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Messina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Signore RU UR e SC UR, rappresentate e difese dall'avvocato Francesco Fidanza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di San Giovanni a Piro, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (sezione seconda), n. 1960/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle signore RU e SC UR, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 aprile 2025 il Cons. Carmelina Addesso e uditi per le parti gli avvocati Emma Galiero, in sostituzione dell'avvocato Antonio Messina, e Francesco Fidanza;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata dalle amministrazioni appellate;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe il signor EL AL chiede la riforma della sentenza del T.a.r. per la Campania, Salerno, n. 1960 del 14 settembre 2021 che, in accoglimento del ricorso proposto dalle signore UR SC e UR RU, ha annullato il d.P.R. 620/2018.
2. Con il decreto da ultimo citato è stato accolto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’odierno appellante e annullato il permesso di costruire n. 17/2014, rilasciato dal Comune di San Giovanni a Piro alla signora NO IN, dante causa delle signore UR.
3. Con ricorso di primo grado le signore UR lamentavano l’omessa notifica del ricorso straordinario in quanto proposto in data successiva all’acquisto dell’immobile dalla precedente proprietaria, avvenuto con atto notarile del 16/02/2015; nel merito, lamentavano l’erroneità della decisione assunta, essendo il permesso di costruire conforme al regolamento edilizio comunale, e in particolare, agli artt. 113 e 115, oltre che all’art. 4 comma 1 l.r. 15/2000.
4. Il T.a.r. adito, dopo aver dichiarato l’ammissibilità del ricorso e respinto l’eccezione di difetto di legittimazione delle amministrazioni resistenti, lo accoglieva, rilevando che, contrariamente a quanto sancito nel decreto impugnato, il titolo edilizio è conforme alla normativa edilizia comunale e alla legge regionale.
5. Il signor AL ha interposto appello, articolando i seguenti motivi:
I.ERROR IN IUDICANDO ET IN PROCEDENDO. VIOLAZIONE ART. 88 DEL DLGS N. 104 DEL 2 LUGLIO 2010. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. N. 380 DEL 06.06.2001; L.R.C. N. 17/82; L.R.C. N. 15/2000; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI - IRRAGIONEVOLEZZA DELLE VALUTAZIONI - ILLOGICITA’ MANIFESTA.
II.ERROR IN IUDICANDO ET IN PROCEDENDO. VIOLAZIONE ART. 88 DEL DLGS N. 104 DEL 2 LUGLIO 2010. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. N. 380 DEL 06.06.2001; L.R.C. N. 17/82; L.R.C. N. 15/2000; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI - IRRAGIONEVOLEZZA DELLE VALUTAZIONI - ILLOGICITA’ MANIFESTA.
6. Si sono costituite in giudizio le appellate che hanno resistito al gravame, chiedendone la reiezione.
7. Si sono, altresì, costituiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri che, con successiva memoria, hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
8. In vista dell’udienza di trattazione l’appellante ha depositato memoria di replica, insistendo per l’accoglimento.
9. All’udienza di smaltimento del 2 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. In via preliminare, osserva il collegio che l’appellante non ha impugnato il capo della sentenza con cui il T.a.r. ha statuito l’ammissibilità del ricorso proposto dalle odierne appellate. Su tale capo si è, quindi, formato il giudicato interno.
10.1 Sul punto il collegio si limita, in ogni caso, a richiamare l’ormai pacifico orientamento giurisprudenziale per cui è consentito al controinteressato non ritualmente evocato- e che non ha manifestato il proprio consenso al procedimento- di impugnare la decisione del ricorso straordinario anche per vizi inerenti al parere del Consiglio di Stato e alle fasi procedurali anteriori (cfr. Cons. Stato, sez. V 27 ottobre 2022 n. 9190; sez. III, 19 marzo 2014, n. 1346).
11. Sempre in via preliminare, deve essere dichiarata inammissibile l’eccezione di difetto di legittimazione passiva delle amministrazioni appellate, già respinta dal giudice di primo grado (capo 2.2. della sentenza), e riproposta con mera memoria anziché con appello incidentale (Cons. Stato, Sez. V, 13/09/2024, n. 7571).
12. Premesso quanto sopra l’appello è infondato.
13. Il permesso di costruire n. 17/2014, rilasciato alla dante causa delle signore UR, riguarda opere di manutenzione straordinaria senza aumento di volumetria che non si pongono in contrasto né con la normativa comunale né con quella regionale, atteso che:
-la legge regionale 15/2000 mira a promuovere il recupero abitativo dei sottotetti, attraverso la razionalizzazione dei volumi esistenti (art. 1), mentre il sottotetto in questione non è abitabile né l’appellante ha fornito prova di una destinazione concreta diversa da quella documentata;
- l’art. 113 comma 1 del regolamento edilizio comunale (REC) vieta nei centri abitati ogni intervento edilizio, ad eccezione-tra le altre- delle opere di straordinaria manutenzione che non comportino aumento delle volumetrie e delle superfici utili preesistenti, categoria in cui rientrano quelle autorizzate con il p.d.c. n. 17/2014;
- il comma 1 dell’art. 115 REC non impone, nell’ambito del rifacimento di tetti esistenti, un vincolo di rispetto del preesistente per la realizzazione di sottotetti non abitabili, ma solo il rispetto delle prescrizioni di cui alle lettera da a ) ad f) del medesimo articolo;
-il comma 2 dell’art. 115 REC non considera volume urbanisticamente rilevante quello dei sottotetti compresi entro le falde del tetto che rispettino i limiti di cui alla lettera c) del comma 1 (altezza massima interna del sottotetto alla gronda inferiore a m 1,40 e al colmo inferiore a ml 2,70 e altezza media interna di ogni falda inferiore a ml 2,20) e non siano abitabili, categoria in cui rientra il locale per cui è causa;
- l’art. 4 del REC esclude dal computo della superficie utile lorda i sottotetti non dotati di caratteristiche di abitabilità e con le limitazioni di cui al successivo articolo 115; il volume di tali sottotetti (pari al prodotto della superficie utile lorda per la corrispondente altezza media all'intradosso della copertura: V= Hm x Sul) è, quindi, pari a zero. Anche sotto tale profilo, il volume del sottotetto in questione non è, quindi, urbanisticamente rilevante.
14. L’appellante lamenta la violazione della disciplina sopra richiamata ed afferma che vi è stato un incremento di volume e di superficie utile, essendo stata modificata l’altezza della spalletta esterna dell’edificio di circa 50 cm (cfr. relazione tecnica a firma dell’ing. Cuorvo e foto allegate), ma non produce alcun elemento da cui emerga l’effettivo incremento sul piano urbanistico della volumetria, l’inosservanza delle prescrizioni di cui all’art. 115, comma 1 lett c) e comma 2, del REC e la concreta abitabilità del sottotetto.
15. Per contro, la relazione tecnica a firma dell’arch. Esposito, prodotta dalle appellate, dimostra sulla base dell’esame delle planimetrie dello stato di fatto e di progetto, che l’intervento ha, invece, determinato una diminuzione della volumetria complessiva del fabbricato.
16. In conclusione, l’appello deve essere respinto, con conseguente reiezione anche della richiesta di CTU formulata in via subordinata.
17. Sussistono giustificati motivi, in ragione della novità e peculiarità della questione, per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Davide Ponte, Presidente FF
Sergio Zeuli, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Davide Ponte |
IL SEGRETARIO