Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4053/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Rel. dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice
nel procedimento R.G. 4053/2024 VG
avente a oggetto: regolamentazione congiunta di rapporti con prole nata al di fuori del matrimonio promosso da:
, C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. MONTORSI FEDERICA ROSARIA, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore e
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
SAVASTANO FRANCESCO, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
pronuncia la seguente pagina 1 di 7
Con ricorso congiunto depositato il 03/10/2024, e Parte_1
hanno dato atto di aver avuto una relazione, ora interrotta, Parte_2
dalla quale è nato il figlio in data 14/11/2011, Persona_1
riconosciuto da entrambi.
Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di recepire i seguenti accordi sulle modalità di affidamento della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione del minore:
1) AFFIDAMENTO FIGLIO MINORE: sarà affidato ad entrambi i Per_1 genitori in modo condiviso, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente su questioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente su questioni di straordinaria amministrazione;
2) COLLOCAZIONE MINORE E ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE:
avrà collocazione prevalente, anche a fini anagrafici, presso l'abitazione Per_1 familiare, sita in Via Ferrini n. 95, che verrà assegnata alla madre, già intestataria del relativo contratto di locazione;
3) FREQUENTAZIONE DI MORGAN DA PARTE DEL PADRE: il sig. avrà diritto di vedere e tenere il figlio con sè secondo il seguente Pt_2 calendario: a) a fine settimana alternati: il minore trascorrerà con il padre, a settimane alterne, i fine settimana dal venerdì, alle ore 17, allorchè il padre, sia in periodo scolastico che extrascolastico, preleverà il minore presso l'abitazione della nonna materna (oppure presso l'abitazione materna o in qualsiasi luogo egli si trovi – amici, palestra, ecc.), fino alla domenica sera, quando , dopo aver Per_1 cenato col padre, verrà accompagnato dallo stesso presso l'abitazione materna alle ore 20,30); b) infrasettimanalmente: la settimana che non prevede il fine settimana con il padre, il minore trascorrerà con quest'ultimo un giorno alla settimana (con pernotto presso l'abitazione paterna), specificatamente il mercoledì dalle ore 17, allorché il padre preleverà il minore presso l'abitazione della nonna materna (o dalla mamma o in qualsiasi luogo lo stesso si trovi, palestra o amici ecc.) fino al giovedì mattina quando il padre provvederà ad pagina 2 di 7 accompagnarlo a scuola;
tali giorni potranno subire variazioni nel rispetto degli impegni lavorativi delle parti e degli impegni scolastici, extrascolastici, ludici e ricreativi del minore;
tuttavia, purchè vi sia un accordo espresso dei genitori,
potrà vedere il padre quando lo desidera;
c) vacanze estive: Per_1 Per_1 trascorrerà con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da determinarsi in accordo con la madre entro e non oltre il 30 aprile;
in caso di coincidenza delle ferie tra i genitori, le parti concordano, sin da ora, che per gli anni pari deciderà il padre, per gli anni dispari deciderà la madre, salvo diversi accordi espressi;
d) vacanze natalizie: il minore, per mantenere la tradizione familiare, trascorrerà ogni anno la Vigilia di Natale con la madre e il giorno di Natale con il padre;
e ancora, ogni anno senza alternanza, con la madre il Capodanno e con il padre il Primo dell'anno; sempre per rispetto della tradizione, con la madre, ogni anno senza alternanza, anche il giorno della
Befana. Per gli altri giorni di vacanza scolastica nel periodo natalizio, si manterrà il calendario ordinario degli incontri di cui alle lettere a) e b); e) vacanze pasquali: il minore trascorrerà, per gli anni dispari, il giorno di Pasqua con la madre e con il padre il Lunedì dell'Angelo, per gli anni pari il giorno di
Pasqua con il padre ed il Lunedì dell'Angelo con la madre, seguendo il criterio dell'alternanza, salvo modifiche concordate ed espresse fra le parti;
f) altre festività: 31 gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre ecc.: si applica il criterio dell'alternanza.
Ciascun genitore, nei tempi in cui si trova col minore, si obbliga, ove fosse necessario, ad accompagnare a fare visite mediche, allenamenti in palestre o piscine qualora Per_1 svolgesse attività sportive, presso centri estivi, ricreativi o presso amici, nel rispetto delle esigenze del minore;
ciascun genitore si obbliga a seguire nei compiti scolastici e Per_1 nello studio per il tempo in cui si trova con il figli;
le parti si impegnano a collaborare, affinchè nell'impedimento dell'uno, ci possa essere sempre l'altro;
4) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO: il signor verserà alla Pt_2 signora a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio Pt_1 minore , la somma di € 250,00 mensili, per 12 mesi all'anno, da versare Per_1
pagina 3 di 7 sul conto corrente della signora iban [...], Pt_1 entro il giorno 15 di ogni mese, già dal mese di settembre 2024, con rivalutazione in base agli indici Istat come per legge;
5) SPESE STRAORDINARIE necessarie per il minore, le parti concordano di applicare il Protocollo 25/09/2019 del Tribunale di Modena, che di seguito si riporta interamente: “- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) visite, accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non purché prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola, eccetto la spesa del c) centro ricreativo estivo e gruppo estivo da concordarsi tra i genitori, altrimenti affronterà la spesa solo il genitore che vorrà farlo, viste le ridotte capacità contributive della madre;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze.In relazione alle spese accessorie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, WhatsApp, e-mail,
pagina 4 di 7 fax ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa”.In ogni caso, il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione. Le parti concordano inoltre sul fatto che il diritto di detrazione fiscale in merito alle suddette spese sarà riconosciuto in capo alle stesse nella misura del 50%; pertanto le stesse si impegnano a richiedere l'intestazione delle fatture/ricevute sempre a nome del minore”.
6) Il sig. si obbliga ad uscire dall'abitazione familiare, tassativamente ed Pt_2 esclusivamente riguardo al predetto obbligo, ai sensi e per gli effetti degli artt.
1456-1457 c.c., entro il giorno 01/12/2024, liberando la casa da tutti i suoi beni personali e professionali, compreso quanto non è più di suo interesse;
qualora nell'abitazione rimanessero ancora sue cose a quella data, il sig. Pt_2 autorizza sin da ora la signora a liberarsene, anche a mezzo di un terzo, Pt_1 obbligandosi a pagare le spese per lo spostamento/smaltimento dei beni o a rimborsare alla signora le spese sostenute per detta operazione, e si Pt_1 obbliga a non reclamarli successivamente. Il sig. vive ancora nella casa Pt_2 familiare, pertanto, con la sottoscrizione del presente atto, assume l'obbligo di pagare, per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2024, alla signora il Pt_1
50% del canone di locazione, pari ad €. 250,00, versando l'importo con bonifico bancario sul conto corrente della stessa [...]; il sig. quando avrà reperito un nuovo alloggio, e comunque non oltre il Pt_2
01/12/2024, dovrà comunicare l'indirizzo di nuova residenza alla signora la quale ha diritto di sapere dove il figlio minore dimora quando è dal Pt_1 padre;
naturalmente l'alloggio dovrà essere idoneo ad ospitare il minore. Si precisa, inoltre, che, in caso di inadempimento dell'obbligo di rilascio dell'immobile nel termine essenziale del 01/12/2024, l'accordo di ospitare il sig. perderà comunque efficacia ex artt. 1456 e 1457 c.c.; se così fosse, fatta Pt_2 salva l'azione di rilascio, il sig. si obbliga sin d'ora, a decorrere dal Pt_2
pagina 5 di 7 01/12/2024 e nelle more dell'azione di rilascio dell'immobile, a pagare, fino all'effettiva sua uscita di casa, l'intero canone di locazione, pari ad €. 500,00 (o maggiore somma per eventuali aggiornamenti e/o aumenti), con versamento di tutta la somma sul conto corrente della signora sopracitato, a mezzo Pt_1 bonifico bancario;
7) i ricorrenti si impegnano a non presentare eventuali attuali e/o futuri compagni/e al figlio, salvo che la relazione non abbia carattere di stabilità, ma comunque non prima di un anno dalla sottoscrizione del presente accordo;
8) i ricorrenti acconsentono espressamente al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o carta di identità valida per l'espatrio di , fermo restando l'obbligo, per Per_1 entrambi, in caso di viaggi col minore, sia in Italia che all'estero, di comunicare all'altro genitore il luogo di villeggiatura, nonché i relativi recapiti;
9) i ricorrenti si impegnano a garantire che il figlio possa mantenere sani ed equilibrati rapporti affettivi con entrambi le famiglie di origine dei propri genitori;
10) le parti si obbligano a chiudere il conto corrente comune presso Banco Posta, iban
[...], entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, posto che il conto non è utilizzato, ma ha costi fissi mensili.
§
Il Collegio ritiene che gli accordi delle parti formalizzati nelle conclusioni congiunte sopra trascritte non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Tali conclusioni congiunte possono, pertanto, essere recepite dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
pagina 6 di 7 Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 14/01/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Dott. Riccardo Di Pasquale
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