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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 10/07/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1622 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 minorenne rappresentato dal genitore Persona_1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Francesco Truglio e
CF/p.iva in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: Indennità di accompagnamento definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento del requisito sanitario sotteso al beneficio di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione e la condanna dell' ad erogare i ratei pregressi dello stesso. CP_1
In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della situazione legittimante il diritto a percepire il beneficio in questione.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del CP_1 requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, è stata disposta la ripetizione delle operazioni mediante un altro Consulente.
1 All'esito, il secondo consulente ha ritenuto che “Dopo aver effettuato la visita su
ed avere esaminato la documentazione medica si è giunti alla Parte_1 seguente conclusione: il ricorrente presenta i requisiti per la concessione del beneficio richiesto. La decorrenza va considerata dalla data presentazione istanza – dicembre 2022”. Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Ritenuto che
la consulenza fornisca, anche in relazione alla precedente perizia, gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, e tenuto conto degli insegnamenti della S.C. (sent. 4850/2009), lo scrivente ritiene di poter aderire al parere espresso dal secondo CTU senza necessità di specifica motivazione, dovendosi ritenere che la consulenza tecnica dallo stesso depositata integri il presente provvedimento. Il ricorso va pertanto accolto.
Ogni domanda attinente all'accertamento del diritto nonché alla pronuncia di condanna a carico dell' è inammissibile, tenuto conto dei reiterati arresti della CP_1
S.C. sul punto (da ultimo, sent. 9755/19).
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Per le stesse ragioni le spese di entrambe le CTU, liquidate in separati decreti, debbono essere poste a carico dell' CP_1
PQM
- Dichiara la sussistenza del requisito sanitario sotteso al beneficio indicato in oggetto con la decorrenza specificata dal CTU;
- Dichiara l'inammissibilità di ogni altra domanda;
- Condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che CP_1 liquida in € 2.800,00 (incluse quelle inerenti alla prima fase), oltre iva
CPA e spese generali, con distrazione;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in CP_1 separati decreti.
Trapani, 10.7.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 minorenne rappresentato dal genitore Persona_1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Francesco Truglio e
CF/p.iva in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: Indennità di accompagnamento definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento del requisito sanitario sotteso al beneficio di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione e la condanna dell' ad erogare i ratei pregressi dello stesso. CP_1
In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della situazione legittimante il diritto a percepire il beneficio in questione.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del CP_1 requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, è stata disposta la ripetizione delle operazioni mediante un altro Consulente.
1 All'esito, il secondo consulente ha ritenuto che “Dopo aver effettuato la visita su
ed avere esaminato la documentazione medica si è giunti alla Parte_1 seguente conclusione: il ricorrente presenta i requisiti per la concessione del beneficio richiesto. La decorrenza va considerata dalla data presentazione istanza – dicembre 2022”. Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Ritenuto che
la consulenza fornisca, anche in relazione alla precedente perizia, gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, e tenuto conto degli insegnamenti della S.C. (sent. 4850/2009), lo scrivente ritiene di poter aderire al parere espresso dal secondo CTU senza necessità di specifica motivazione, dovendosi ritenere che la consulenza tecnica dallo stesso depositata integri il presente provvedimento. Il ricorso va pertanto accolto.
Ogni domanda attinente all'accertamento del diritto nonché alla pronuncia di condanna a carico dell' è inammissibile, tenuto conto dei reiterati arresti della CP_1
S.C. sul punto (da ultimo, sent. 9755/19).
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Per le stesse ragioni le spese di entrambe le CTU, liquidate in separati decreti, debbono essere poste a carico dell' CP_1
PQM
- Dichiara la sussistenza del requisito sanitario sotteso al beneficio indicato in oggetto con la decorrenza specificata dal CTU;
- Dichiara l'inammissibilità di ogni altra domanda;
- Condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che CP_1 liquida in € 2.800,00 (incluse quelle inerenti alla prima fase), oltre iva
CPA e spese generali, con distrazione;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in CP_1 separati decreti.
Trapani, 10.7.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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