Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 26/05/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE D' APPELLO D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Messina, composta dai Signori Magistrati:
1) dott. B. Catarsini Presidente rel.
2) dott. C. Zappalà Consigliere
3) dott. F. Conti Consigliere
in esito alla scadenza, alla data del 20 maggio 2025, del termine accordato alle parti per il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia n. 540/24 r.g. proposta da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Claudio C.F._1
Vallone………………………………………………………………………………………………………………………APPELLAN
TE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. (C.F./P.IVA: CP_1 Parte_2
) rappresentata e difesa dall'avv. F. P.IVA_1
Suria……………………………………………………………..APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina, n. 1059/2024 del 27 maggio
2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso del 24 maggio 2018 l'odierno appellante conveniva in giudizio la società CP_1 dinanzi al Tribunale di Messina – Sez. Lavoro, deducendo di aver svolto attività lavorativa in qualità di “aiuto panettiere” dal 23 aprile 2015 al 16 novembre 2017, inizialmente in forma irregolare poi regolarizzata a partire dal 9 ottobre 2015 con contratto di lavoro part-time. Il
Costituendosi in giudizio la società datrice, corrispondeva in corso di causa le spettanze retributive che considerava residue in esito alla cessazione del rapporto di lavoro, quantificandole in euro 3.716,45, rivendicando tuttavia la piena legittimità del licenziamento irrogato.
Con sentenza n. 1059/2024, pubblicata il 27 maggio 2024, il Tribunale di Messina provvedeva dichiarando cessata la materia del contendere in ordine alle differenze retributive, accertate nei limiti di quanto già corrisposto, rigettando, per il resto, il ricorso (avendo ritenuto legittimo l'atto di recesso) e compensando integralmente le spese di lite.
Con appello del 27 novembre 2024 il lavoratore espulso impugnava la sentenza di cui in epigrafe insistendo per l'illegittimità del licenziamento, articolando in gravame svariati motivi di doglianza.
Concludeva chiedendo, in riforma della sentenza gravata, di ritenere e dichiarare che il licenziamento adottato nei confronti del ricorrente fosse nullo, illegittimo, invalido e, comunque, inefficace, con ogni conseguenza di legge, conseguentemente, condannando la società appellata alla corresponsione, in favore del lavoratore, a titolo di risarcimento, di tutte le indennità, in misura non inferiore a 18 mensilità, pari a € 21.530,34, di cui 6 mensilità per omessa specificità dei motivi, 6 mensilità per vizi procedurali, 6 mensilità per insussistenza dei fatti addebitati.
La società appellata, costituitasi ritualmente, concludeva per il rigetto dell'appello e vittoria delle spese, deducendo la correttezza della sentenza gravata.
Disposto lo svolgimento dell'udienza a trattazione scritta e prodotte le relative note da entrambe le parti, il giudizio veniva assegnato a sentenza, con separato dispositivo pubblicato in via telematica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l'appellante deduceva l'assoluta genericità della nota di licenziamento del 16 novembre 2017 ed il relativo difetto di specificità nella motivazione (ex art. 2, L. n. 604/1966 come modificato dalla L. n. 108/1990).
Contestava, al riguardo, che il primo Giudice avesse ritenuto a torto che la nota in oggetto fosse “chiara e precisa in ordine ai fatti contestati al dipendente e a lui ben noti”. Tale affermazione, secondo l'appellante, non trovava riscontro nel contenuto effettivo della comunicazione espulsiva, limitandosi la stessa ad un'elencazione generica di condotte (“rifiuto di eseguire ordini”, “rissa sul posto di lavoro”, “abbandono del posto di lavoro”), prive di
Pag. 2 di 7 qualsivoglia riferimento specifico a circostanze di tempo, luogo o modalità concrete di svolgimento.
Ricordava come la legge imponesse al datore di lavoro l'onere di indicare nella lettera di recesso le ragioni specifiche del licenziamento, a pena di inefficacia dell'atto, non essendo sufficiente un mero richiamo a comportamenti genericamente disfunzionali, piuttosto occorrendo una descrizione puntuale e dettagliata, tale da consentire al lavoratore un compiuto esercizio del proprio diritto di difesa. Riteneva pertanto la valutazione espressa dal
Tribunale in pieno contrasto con l'orientamento consolidato della giurisprudenza citata in atto e con il dettato normativo di cui alla legge n.604/1966 e successive modifiche.
Con il secondo motivo di appello, lamentava altresì l'insussistenza dei fatti contestati, posti a fondamento del licenziamento - che sottolineava peraltro mai essere stati chiaramente provati dalla società datrice (mancata evasione degli ordinativi;
asserita aggressione;
presunto abbandono del posto di lavoro) e l'erronea e incompleta valutazione delle risultanze istruttorie.
Rilevava a tale proposito che il Tribunale avesse ad errore ritenuto raggiunta la prova delle condotte addebitate al ricorrente facendo affidamento su testimonianze non solo lacunose, peraltro a volte fornite de relato riguardo la circostanza che il dipendente non evadesse gli ordinativi, ma in parte anche affette da evidente inidoneità soggettiva per conflitto di interessi.
In particolare, il Giudice aveva valorizzato in modo determinante la deposizione del sig.
[...]
, padre del legale rappresentante della società resistente, nonché parte coinvolta Tes_1 nell'alterco del 16 novembre 2017. Parte appellante assumeva che tale testimonianza, avrebbe dovuto essere valutata con estremo rigore, alla luce della posizione soggettiva del teste, aggiungendo che lo stesso, tra l'altro, avesse anche riferito: “non ci sono stati altri tipi di aggressione”, e “nessuno si è fatto male”, dando dunque conferma di una condotta non violenta da parte del lavoratore.
Sottolineava che anche la deposizione del teste , risultasse tutt'altro che Testimone_2 univoca: il teste aveva infatti ammesso di non ricordare chiaramente le parole scambiate nel corso dell'alterco tra le parti, escludendo tuttavia che il ricorrente avesse dato avvio ad una colluttazione e testualmente affermando che “ognuno aveva le mani a posto”.
Contestava da ultimo anche l'ulteriore circostanza addotta dalla società, per cui egli avrebbe abbandonato il posto di lavoro, in seguito alla presunta rissa, assentandosi ingiustificatamente per diversi giorni. Sottolineava a riguardo come fosse documentalmente provato che, subito dopo i fatti, si fosse recato presso il pronto soccorso dell'ospedale Piemonte, dove gli era stata rilasciata una prognosi di due giorni, e che nella medesima giornata avesse sporto denuncia ai
Carabinieri. Circostanze queste, secondo l'appellante, che avrebbero dovuto orientare il primo
Giudice verso una diversa valutazione del contesto fattuale e dell'attendibilità delle allegazioni datoriali.
Con il terzo motivo di appello lamentava poi il difetto di proporzionalità della sanzione espulsiva subita, rispetto ai fatti contestatigli.
Pag. 3 di 7 Adduceva al riguardo che anche laddove si volesse ritenere che vi fosse stato un inadempimento da parte del ricorrente, la sanzione espulsiva appariva comunque abnorme e sproporzionata. Il Tribunale, al contrario, aveva ritenuto che le condotte del lavoratore – valutate cumulativamente – fossero tali da “far venir meno con effetto immediato il rapporto fiduciario” e che il comportamento del ricorrente fosse stato “complessivamente idoneo a giustificare il recesso”.
Lamentava, l'appellante, che tali affermazioni si fondassero su una ricostruzione parziale e non coerente con i principi di gradualità e proporzionalità che regolano invece il sistema sanzionatorio disciplinare.
Rammentava infatti come la giurisprudenza di legittimità sia costante nel ritenere che il licenziamento costituisca una extrema ratio, da applicarsi solo nei casi in cui la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro risulti oggettivamente insostenibile. Lamentava poi come, nel caso di specie, pur ipotizzando una condotta negligente nella preparazione di un ordine o un diverbio verbale con i superiori, sarebbe stato doveroso per il datore di lavoro valutare sanzioni conservative, prima di ricorrere alla risoluzione unilaterale del contratto.
Con il quarto motivo di appello, il lavoratore si doleva dell'omessa motivazione da parte del primo giudice della violazione delle garanzie procedurali previste dall'art. 7 L. 300/1970 non essendo stato licenziamento preceduto dal procedimento disciplinare.
Lamentava infatti che la società datrice avesse proceduto direttamente all'irrogazione del licenziamento, in assenza di preventiva contestazione disciplinare e senza concedere al sig.
la possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa. Parte_1
Si doleva altresì che il primo Giudice avesse del tutto omesso di considerare tale profilo, senza alcuna analisi della regolarità formale del procedimento disciplinare, così inficiando la decisione assunta.
Affidava poi all'ultimo motivo di appello le doglianze relative alla compensazione delle spese di lite.
Posto che la società datrice aveva riconosciuto parte del credito azionato dal lavoratore e versato le relative somme solo in pendenza di giudizio, parte appellante riteneva che il giudice avrebbe dovuto concludere nel senso della parziale soccombenza della parte resistente, con conseguente parziale condanna alle spese.
Con la sentenza n. 1059/2024 del 27 maggio 2024, emessa all'esito del procedimento iscritto al n. 2819/2018 R.G. dinanzi al Tribunale di Messina – Sezione Lavoro, il Giudice rigettava le domande formulate dal ricorrente, ritenendo:
• la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda avente ad oggetto il pagamento delle differenze retributive maturate in costanza di rapporto contrattualizzato (successivo al 9 ottobre 2015), in quanto l'importo riconosciuto pari a euro 3.716,45 era stato offerto dalla parte resistente e successivamente incassato dal lavoratore in corso di causa, con riserva di ulteriori pretese;
Pag. 4 di 7 • l'infondatezza della domanda di accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in epoca anteriore alla formalizzazione contrattuale, per carenza di prova circa l'inizio del rapporto sin dal 23 aprile 2015;
• il rigetto della domanda relativa alle ulteriori spettanze retributive (lavoro straordinario, notturno, ferie non godute, permessi, TFR), per mancanza di prova circa l'effettivo superamento dell'orario pattuito e l'effettiva spettanza delle voci richieste: i testi escussi a supporto della domanda non sarebbero risultati attendibili o non avrebbe fornito indicazioni sufficientemente precise e cronologicamente collocate, non risultando superati i rigorosi oneri probatori previsti in materia;
• la legittimità del licenziamento disciplinare irrogato in data 16 novembre 2017, reputando sussistenti e comprovate le condotte poste a fondamento del recesso
(mancata esecuzione di un ordinativo, alterco con il datore di lavoro, insulti e abbandono del posto di lavoro), le quali – considerate nel loro complesso – sono state giudicate idonee a far venir meno il vincolo fiduciario e a integrare giusta causa di recesso. Il
Giudice ha altresì ritenuto adeguatamente motivata la lettera di licenziamento, definendola “assolutamente chiara e precisa in ordine ai fatti contestati al dipendente e a lui ben noti”.
• la compensazione integrale delle spese di lite, stante la parziale e reciproca soccombenza delle parti.
Occorre esaminare, in via preliminare, in quanto di natura assorbente, il motivo di appello con cui il lamenta l'omessa valutazione, da parte del primo giudice, del motivo di Parte_1 ricorso riguardante la violazione procedurale di cui all'art. 7 della L. n. 300/1970 avendo il datore di lavoro adottato il licenziamento in assenza del previo procedimento disciplinare obbligatorio.
Il motivo è fondato. L'irrogazione del licenziamento, adottata con nota del 16 novembre 2017, non è stata preceduta dalla necessaria contestazione disciplinare. Nella richiamata lettera si motiva il recesso in relazione ai fatti, ritenuti dalla parte datoriale idonei a recidere irrimediabilmente il vincolo fiduciario, avvenuti lo stesso giorno.
Non è stata dunque osservata la procedura ex art. 7 della Legge n. 300/70 secondo cui “il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa”.
Quanto alle conseguenze di tale violazione va rilevato che il ricorrente in primo grado era stato assunto in data 23 aprile 2015 e, pertanto, trova applicazione il D. Lgs n. 23/2015 (c.d. Jobs
Act). Occorre dunque accertare quale sia la tutela applicabile nel caso di specie.
Va rilevato come l'assenza di contestazione si traduce in un vizio che comporterebbe l'inesistenza dell'intero procedimento (tribunale di Roma sentenza n. 10104 del 12/10/2024).
Parte appellante ha chiesto la tutela risarcitoria quantificandola per c.d. “sommatoria” chiedendo il riconoscimento di n. 6 mensilità lavorative previste per le violazioni di tipo formale, n. 6 mensilità lavorative per la carenza di motivazione del provvedimento espulsivo e,
Pag. 5 di 7 infine, altre n. 6 mensilità lavorative per insussistenza/illegittimità dei motivi di licenziamento.
La domanda non è accoglibile nei termini prospettati, stante la carenza di previsione normativa che consenta di accedere ad una tutela specifica per ciascuna singola ipotesi di violazione.
E poiché i rimedi sanzionatori previsti dall'art.18 nei commi dal 4° al 7° riguardano solo i datori di lavoro che occupino più di quindici dipendenti, circostanza neppure dedotta nella fattispecie, la tutela risarcitoria applicabile è solo quella c.d. “obbligatoria”.
Orbene nel caso di specie non appare rilevante il fatto che parte appellante non abbia correttamente individuato le conseguenze della disciplina applicabile per l'ipotesi denunciata di omessa adozione della procedura disciplinare, trattandosi di materia riservata all'organo giudicante, nel delicato compito di sussumere la fattispecie fattuale nella normativa applicabile.
Pertanto può riconoscersi la tutela indennitaria pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, secondo i criteri di cui alla L. n.604/1966.
L'accoglimento del motivo determina l'assorbimento degli altri proposti, in particolare con riferimento alla carenza di giusta causa, il cui eventuale riconoscimento non potrebbe, in ogni caso, comportare un indennizzo supplementare né tantomeno la riammissione in servizio (mai chiesta).
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello va dichiarata la nullità del licenziamento di cui alla nota del 16 novembre 2017 e per l'effetto va condannata la in persona del CP_1 legale rappresentante, di pagare a il Parte_1 complessivo importo di € 7.176,78 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal maturato fino al soddisfo. L'importo consegue al calcolo eseguito tenuto conto della retribuzione utile ai fini del TFR come indicata nell'atto di appello e non contestata dalla controparte.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento delle domande inizialmente proposte ne va disposta la compensazione fra le parti per entrambi i gradi ragione di metà con condanna della al versamento della quota residua in favore dell'appellante. Per il CP_1 resto la sentenza impugnata resta confermata. Si rileva che, quanto alle spese di appello non viene liquidata la fase istruttoria/trattazione essendo stata decisa la causa alla prima udienza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. Parte_1
1059/2024 del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, del 27 maggio 2024, nei confronti della società così provvede: CP_1
-in parziale riforma della sentenza impugnata dichiara la nullità del licenziamento di cui alla nota del 16 novembre 2017 e, per l'effetto, condanna la in persona del legale CP_1 rappresentante, a pagare a il complessivo Parte_1 importo di € 7.176,78 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal maturato fino al soddisfo;
Pag. 6 di 7 in persona del legale rappresentante al pagamento, in favore di Parte_3
, delle spese del doppio grado in ragione di Parte_1 metà compensando tra le parti la quota residua, spese che si liquidano, per il primo grado di lite, in € 2700,00 e, per il presente appello in € 2000,00, il tutto oltre rimborso spese generali,
Iva e cpa.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Beatrice Catarsini
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo, Dott.ssa Francesca Macrì.
Pag. 7 di 7