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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/09/2025, n. 3384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3384 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott.ssa Rossella Chirieleison, ha emesso la seguente
Sentenza nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 14875/2024, pendente tra
, rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso Parte_1 introduttivo, dall'avv. Guido Marone (cod. fisc. ), presso il quale CodiceFiscale_1
è elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via L. Giordano n. 15 ricorrente
e
IL in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, l' in persona del Direttore in Controparte_2 carica, l'A nte in carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.lgs. 31 Marzo 1998 n° 80 e succ. modif. dall'Avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, f toriale, legalmente domiciliato presso l' di cui all'art. 12 bis, D. Lgs. 3 febbraio Controparte_3
1993, n°29 come introdotto dall'art. 7, D.Lgs. 31 marzo 1998, n°80, - in Milano, Via Soderini n.24, convenuto
Oggetto: riconoscimento e valutazione a fini giuridici dell'anno 2013
Conclusioni:
Per la parte ricorrente:
a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo;
b) nonché, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere una nuova ricostruzione integrale di carriera con inclusione dell'anno 2013 e riconoscimento a fini
1 giuridici previdenziali e retributivi di tutta l'anzianità di servizio complessivamente maturata con corrispondente inquadramento nella relativa fascia stipendiale spettante;
c) per l'effetto, condannare i ad effettuare Controparte_1 una nuova ricostruzione integrale della carriera del ricorrente che includa anche l'anno 2013, con riconoscimento dell'anzianità maturata ed attribuzione della fascia stipendiale 9/14 a decorrere dall'a.s. 2020/2021;
d) conseguentemente, condannare il al Controparte_1 pagamento di tutte le differenze retributive elle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera, inclusiva dell'anno 2013, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
e) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullamento o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 smi qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente, siccome irrimediabilmente illegittimo e/o invalido, e di carriera adottato dal
[...] di Milano prot. n. 772 del Controparte_4 omette la valutazione dell'anno 2013.
Con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento dei diritti, degli onorari e delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Guido Marone
Per la parte convenuta:
DICHIARARE preliminarmente la prescrizione quinquennale per ogni somma oggetto di pretesa anteriore al 9/1/2020.
RIGETTARE il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti dedotti in narrativa.
CONDANNARE parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.
Svolgimento del processo
La signora ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
, deducendo: - di essere una docente di ruolo del
[...] Controparte_1
siccome assunto con contratto a tempo
[...] dall'01.09.2019; - di essersi avveduta che l'Amministrazione resistente aveva valutato in modo incompleto e parziale l'anzianità di carriera effettivamente maturata siccome non aveva computato l'anno 2013, escludendo tout court l'intera annualità, ancorché regolarmente svolta, dai periodi oggetto di ricostruzione;
- che la motivazione addotta a fondamento di tale decisione si ancorava sul cd. blocco degli scatti di anzianità, che il Legislatore aveva introdotto in una fase emergenziale per il contenimento della spesa pubblica, con plurimi interventi estesi per il triennio 2010-2013; - che l'interpretazione adottata doveva ritenersi illegittima e aveva comportato, negli anni, l'erogazione di un trattamento economico di gran lunga inferiore a quello spettante.
Il convenuto ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
2 All'udienza del 15.7.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
1. Sulle questioni oggetto di causa si è, infine, pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13618/2025, la quale deve essere in questa sede integralmente richiamata ex articolo 118 disp. att. c.p.c., in attuale adesione, tenuto conto di precedenti pronunce difformi, a quanto dalla Corte osservato.
In particolare, il Giudice di Legittimità ha affermato che “…la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal D.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla “sterilizzazione” degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. 2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del “blocco”. La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti (art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. È, quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal D.L. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già
3 consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013” (Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2025, n. 13619)
Dunque, “in altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate” (Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2025, n. 13619).
Sicché, “l'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva” (Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2025, n. 13619).
Con la pronuncia citata, la Corte di Cassazione ha affermato quindi che l'anzianità del 2013 conserva effetti giuridici utili per istituti come mobilità, selezioni interne e concorsi, ma non può avere alcuna utilità economica in ragione del blocco disposto dal D.L. 78/2010 e prorogato, poi, fino al 2013 dal D.P.R. 122/2013.
Secondo il Supremo Collegio, gli effetti economici potrebbero essere recuperati solo tramite contrattazione collettiva e previo reperimento di risorse: soluzione che, sino ad oggi, ha riguardato le sole annualità 2011 e 2012.
Sicché, il quesito proposto nella presente causa deve essere risolto nel senso che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, occorre escludere che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014 (cfr. anche Tribunale di Milano, sent. …).
2. Con le note del 2.7.2025 la ricorrente, preso atto della pronuncia sopra citata, ha rinunciato agli atti ex art. 306 cod. proc. civ. rispetto ai capi della domanda che relativi al riconoscimento dell'annualità in parola ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali e, per l'effetto, alla condanna al pagamento delle differenze maturate, insistendo per il resto come segue:
“è necessario ribadire la sussistenza dell'interesse, concreto ed attuale, a ricorrere ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ, dal momento che la pronuncia richiesta è comunque suscettibile di produrre un'indubbia utilitas quanto meno pro parte e, quindi, in relazione al riconoscimento ai fini giuridici, previdenziali e dell'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013, siccome non valutato da resistente nel decreto di CP_1 ricostruzione di carriera in contestazione e nei provvedimenti consequenziali ed attuativi.
In tal senso, il ricorso introduttivo conteneva un'esplicita domanda giudiziale volta all'accertamento a fini giuridici dell'annualità in questione, non solo ricavabile dall'epigrafe e dalle conclusioni rassegnate, ove se ne chiedeva la declaratoria di validità, essendo una pronuncia evidentemente preliminare ed autonoma rispetto alla condanna
4 all'inserimento nelle relative fasce stipendiali, ma anche evincibile dalla rappresentazione in fatto e dal corredo motivazionale, ove si dava atto che l'anno 2013 fosse stato del tutto obliterato nella ricostruzione di carriera”
La tesi di parte ricorrente non può essere condivisa.
L'odierno ricorso è incentrato esclusivamente sulle conseguenze economiche del mancato riconoscimento dell'anno 2013, con il riferimento specifico al presunto corretto inquadramento nelle fasce stipendiali discendente dalla considerazione dell'annualità in considerazione, siccome suscettibile di determinare la maturazione di differenze retributive.
Sul punto, infatti, parte ricorrente ha dedotto che, se l'anno 2013 fosse stato regolarmente computato, la stessa avrebbe maturato la posizione stipendiale 9/14 a decorrere dall'a.s. 2020/2021.
Non vi sono, invece, in ricorso deduzioni utili ai fini della valutazione dell'interesse ad agire nel senso ora preteso da parte ricorrente, con la conseguenza che il ricorso deve essere, sotto tale profilo, respinto.
3. Le spese devono essere compensate in considerazione della novità delle questioni e del quadro giurisprudenziale non univoco.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese di lite;
fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 15/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison
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