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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 12110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12110 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, in data 25/11/2025, all'esito di Camera di trattazione ex art.127 ter CPC , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 18035 /2025 R.G. promossa
Da
, rappresentato e difeso dall'avv.to BOSIO GIORGIO MARIA , Parte_1
ricorrente contro
CP_
rappresentato e difeso dall' avv.to ZANNINI QUIRINI SIMONETTA ,
resistente
Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Con ricorso depositato il giorno 19.5.25 e ritualmente notificato, , premesso di Parte_1
avere ottenuto l'accertamento del requisito sanitario relativo all'assegno di cui all'art.1 L.222/84, con omologa del 9.1.25 , con decorrenza dalla domanda , ha chiesto al Tribunale di dichiarare il diritto al pagamento dei ratei, oltre accessori e rifusione delle spese di giudizio.
CP_ L' si è costituito, rilevando che la prestazione è stata liquidata e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con spese compensate.
1 All'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Parte ricorrente ha aderito alla dichiarazione di cessata materia del contendere , ma ha chiesto la condanna alle spese trattandosi di liquidazione intervenuta dopo il deposito del ricorso.
Deve pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Nessuna giustificazione è emersa circa il mancato pagamento della prestazione nei termini.
E' pur vero che parte ricorrente nulla ha dedotto circa gli adempimenti necessari per consentire la tempestiva liquidazione tramite la notifica della documentazione necessaria, ma sul punto non si CP_ rileva alcuna contestazione dell' deve dedursene quindi che tali adempimenti vi siano stati e che siano stati tempestivi.
Stando così le cose, l'ente deve essere condannato al pagamento delle spese quale soccombente virtuale.
Con la entrata in vigore dell'accertamento tecnico preventivo, introdotto dall'art. 38 d.l.
6.7.2011 n.
98, (recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) e convertito con modificazioni nella legge n. 111 2011, si deve ritenere che la normativa del DPR n. 698/1994 sia stata tacitamente abrogata per effetto della soppressione, a monte, della distinzione tra fase di accertamento e fase di pagamento della prestazione assistenziale, a seguito dell'attribuzione dell'intero procedimento CP_ all' (a decorrere dal 1.1.2010, in forza dell'art. 20 d.l. n. 78 del 2009, convertito in legge n. 102 del 2009).
Ciò, del resto, trova conferma nella circostanza che lo stesso ha adottato un apposito CP_2
CP_ Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi dell' approvato con determinazione n. 47 del 2.7.2010.
L'art.16 comma 6 legge 412 1991 , come modificato dall'art.1 c.783 legge 296 2006, stabilisce che :
“ Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed
2 altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità
e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso idonei strumenti di pubblicità l'elenco completo della documentazione necessaria al fine dell'esame della domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi
è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.
La domanda dunque potrà ritenersi completa solo laddove il cittadino avrà fornito all'amministrazione tutti gli elementi utili alla concessione e liquidazione della provvidenza economica.
Da questo momento decorre il termine concesso all'ente per provvedere e solo decorso tale termine l'interessato potrà richiedere la prestazione ove non ancora erogata.
Nel caso di specie, deve presumersi per quanto già detto che il pagamento sia stato effettuato successivamente allo scadere del termine di 120 giorni dalla comunicazione dei requisiti socio - sanitario e, comunque, oltre 120 giorni dopo la notifica del decreto di omologa e dopo il deposito del ricorso giudiziario;
l'ente non ha fornito alcuna giustificazione circa il ritardo.
Appare evidente la sussistenza dei presupposti per fare luogo alla condanna alle spese dell'ente, considerato che la parte ricorrente è stata costretta a ricorrere in giudizio per ottenere un provvedimento, poi adottato dall'ente.
In base al principio di causalità (v. per tutte Cass. N. 19456/2008) , le spese devono dunque porsi a carico di chi ha “provocato” la necessità del processo.
Deve quindi accogliersi la richiesta di pagamento delle spese;
le spese vanno distratte in quanto il difensore si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in E.2695,50, oltre 15%, oltre IVA e
CAP come per legge, da distrarsi.
3 Roma, 25.11.2025
Il Giudice
dott. S.Rossi
4
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, in data 25/11/2025, all'esito di Camera di trattazione ex art.127 ter CPC , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 18035 /2025 R.G. promossa
Da
, rappresentato e difeso dall'avv.to BOSIO GIORGIO MARIA , Parte_1
ricorrente contro
CP_
rappresentato e difeso dall' avv.to ZANNINI QUIRINI SIMONETTA ,
resistente
Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Con ricorso depositato il giorno 19.5.25 e ritualmente notificato, , premesso di Parte_1
avere ottenuto l'accertamento del requisito sanitario relativo all'assegno di cui all'art.1 L.222/84, con omologa del 9.1.25 , con decorrenza dalla domanda , ha chiesto al Tribunale di dichiarare il diritto al pagamento dei ratei, oltre accessori e rifusione delle spese di giudizio.
CP_ L' si è costituito, rilevando che la prestazione è stata liquidata e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con spese compensate.
1 All'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Parte ricorrente ha aderito alla dichiarazione di cessata materia del contendere , ma ha chiesto la condanna alle spese trattandosi di liquidazione intervenuta dopo il deposito del ricorso.
Deve pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Nessuna giustificazione è emersa circa il mancato pagamento della prestazione nei termini.
E' pur vero che parte ricorrente nulla ha dedotto circa gli adempimenti necessari per consentire la tempestiva liquidazione tramite la notifica della documentazione necessaria, ma sul punto non si CP_ rileva alcuna contestazione dell' deve dedursene quindi che tali adempimenti vi siano stati e che siano stati tempestivi.
Stando così le cose, l'ente deve essere condannato al pagamento delle spese quale soccombente virtuale.
Con la entrata in vigore dell'accertamento tecnico preventivo, introdotto dall'art. 38 d.l.
6.7.2011 n.
98, (recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) e convertito con modificazioni nella legge n. 111 2011, si deve ritenere che la normativa del DPR n. 698/1994 sia stata tacitamente abrogata per effetto della soppressione, a monte, della distinzione tra fase di accertamento e fase di pagamento della prestazione assistenziale, a seguito dell'attribuzione dell'intero procedimento CP_ all' (a decorrere dal 1.1.2010, in forza dell'art. 20 d.l. n. 78 del 2009, convertito in legge n. 102 del 2009).
Ciò, del resto, trova conferma nella circostanza che lo stesso ha adottato un apposito CP_2
CP_ Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi dell' approvato con determinazione n. 47 del 2.7.2010.
L'art.16 comma 6 legge 412 1991 , come modificato dall'art.1 c.783 legge 296 2006, stabilisce che :
“ Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed
2 altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità
e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso idonei strumenti di pubblicità l'elenco completo della documentazione necessaria al fine dell'esame della domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi
è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.
La domanda dunque potrà ritenersi completa solo laddove il cittadino avrà fornito all'amministrazione tutti gli elementi utili alla concessione e liquidazione della provvidenza economica.
Da questo momento decorre il termine concesso all'ente per provvedere e solo decorso tale termine l'interessato potrà richiedere la prestazione ove non ancora erogata.
Nel caso di specie, deve presumersi per quanto già detto che il pagamento sia stato effettuato successivamente allo scadere del termine di 120 giorni dalla comunicazione dei requisiti socio - sanitario e, comunque, oltre 120 giorni dopo la notifica del decreto di omologa e dopo il deposito del ricorso giudiziario;
l'ente non ha fornito alcuna giustificazione circa il ritardo.
Appare evidente la sussistenza dei presupposti per fare luogo alla condanna alle spese dell'ente, considerato che la parte ricorrente è stata costretta a ricorrere in giudizio per ottenere un provvedimento, poi adottato dall'ente.
In base al principio di causalità (v. per tutte Cass. N. 19456/2008) , le spese devono dunque porsi a carico di chi ha “provocato” la necessità del processo.
Deve quindi accogliersi la richiesta di pagamento delle spese;
le spese vanno distratte in quanto il difensore si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in E.2695,50, oltre 15%, oltre IVA e
CAP come per legge, da distrarsi.
3 Roma, 25.11.2025
Il Giudice
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