Art. 2.
L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica, stabilita dall'articolo 7 della predetta legge 27 febbraio 1965, n. 49 , e' aumentata di lire 700 milioni.
L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica, stabilita dall'articolo 7 della predetta legge 27 febbraio 1965, n. 49 , e' aumentata di lire 700 milioni.