Articolo 5 della Legge 16 dicembre 1999, n. 479
Articolo 4Articolo 6
Versione
2 gennaio 2000
Art. 5. 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n.374 , e' inserito il seguente:
"3-bis. In materia civile e' corrisposta altresi' una indennita' di lire ventimila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile ; l'indennita' spetta anche se la domanda di ingiunzione e' rigettata con provvedimento motivato.".
2. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374 , e' sostituito dal seguente:
"4. L'ammontare delle indennita' di cui ai commi 2, 3 e 3-bis del presente articolo e di cui al comma 2-bis dell'articolo 15 e' rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374 , e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Al coordinatore spetta un'indennita' di presenza mensile per l'effettivo esercizio delle funzioni di lire 250.000 per gli uffici aventi un organico fino a cinque giudici, di lire 400.000 per gli uffici aventi un organico da sei a dieci giudici, di lire 600.000 per gli uffici aventi un organico da undici a venti giudici e di lire 750.000 per tutti gli altri uffici".
4. Le indennita' di cui al presente articolo spettano a decorrere dalla data di entrata in vigore 1 della presente legge.
Entrata in vigore il 2 gennaio 2000
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