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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/12/2024, n. 2066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2066 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 10368/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.laura Amato Presidente
Dott. ssa Fulvia De Luca Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24/09/2024 da
1) Parte_1
Nata a Milano (MI) il 25.03.1988
Cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._1
Residente in: Novate Milanese (MI), via Morandi n. 7 con l'Avv. Azzurra Elia presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Torino (TO) il 13.02.1990
Cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2
Residente in: Arese (MI), via Leopardi n. 43 con l'Avv. Azzurra ELIA presso la quale ha eletto domicilio telematico
Con i seguenti figli: , nata a [...] il [...], cittadina italiana Persona_1
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24/09/2024, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni: 1. I genitori vivono e vivranno separati nel mutuo rispetto e si impegnano, per il bene della figlia
, a salvaguardare il reciproco ruolo genitoriale presso la minore e a rassicurarla del loro affetto Per_1
e della presenza di entrambi, in attuazione del principio della bigenitorialità.
2. I genitori continueranno a comunicare tra loro in modo aperto e cooperativo e si scambieranno informazioni circa gli impegni, le necessità e/o le questioni riguardanti la figlia. Si impegnano inoltre a condividere la gestione dei rapporti con la scuola, lo svolgimento dei compiti scolastici, le scelte e regole educative. Entrambi concordano di prendere le decisioni relative alla figlia in un clima di collaborazione e rispetto, considerando i bisogni emotivo-affettivi e materiali della minore, in particolare sinteticamente individuati dai genitori stessi nel mantenimento da parte di dei Per_1 seguenti aspetti:
− rapporto positivo e sereno tra la minore ed entrambi i genitori;
− rapporto positivo e sereno tra la minore e la sorella Per_2
− stabilità delle proprie abitudini di vita, seppur in abitazioni separate;
− evitamento del coinvolgimento della minore nei conflitti. 3. Conseguentemente, i genitori concordano per l'affidamento condiviso di , con Per_1 collocamento prevalente presso la madre, ove la figlia avrà residenza anche ai fini anagrafici e fiscali;
la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori che ne condivideranno le relative responsabilità. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione (ad es. scelta dell'indirizzo scolastico, scelta della scuola pubblica o privata, etc.), educazione (ad es. orientamento religioso, scelta del luogo di residenza, partecipazione a viaggi, etc.) e salute (ad es. sottoposizione ad intervento chirurgico, ricorso a tecniche di medicina alternativa, sottoposizione a trattamenti psicoterapeutici, etc.) verranno assunte di comune accordo tenendo conto esclusivamente dell'interesse preminente della figlia minorenne. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore vi provvederà durante i tempi di permanenza della minore presso di sé. Eccezione fatta per questioni di ordinaria amministrazione che riguardino la frequenza scolastica, la partecipazione ad attività ricreative, la scelta del medico di base, la sottoposizione a normale visita specialistica di controllo (oculistica, odontoiatrica, etc.), per le quali comunque si prevede un obbligo di informativa e di concertazione tra i genitori.
4. I genitori danno atto che è affetta da leucomalacia (c.d. ritardo motorio) e attualmente deve Per_1 sottoporsi a sedute di fisioterapia, psicomotricità e neuropsichiatria settimanali presso la Fondazione Mondino IRCCS di Pavia e presso l'UONPIA - Polo Territoriale di PA NA (MI); i genitori concordano che la figlia continui a venire curata presso le dette strutture sino a quando ciò si renderà necessario e fatta salva l'individuazione congiunta di diversa e migliore struttura specialistica.
5. Quanto al diritto di visita, salvo diverso accordo, vivrà con il padre a week-end alternati Per_1 nell'arco del mese, dal venerdì alle ore 18:00 prima di cena, fatto salvo diverso rientro dal lavoro del padre, alla domenica prima di cena;
il padre curerà il ritiro e l'accompagnamento di presso Per_1 l'abitazione materna. I genitori accordano di far coincidere i week-end materni con quelli nei quali la sig.ra a con sé la figlia così da consentire alle sorelle di passare più tempo insieme. Pt_1 Per_2
Durante la settimana, il padre terrà con sé la figlia dal martedì sera alle 18:00 prima di cena, fatto salvo diverso rientro dal lavoro del padre, sino alle ore 20:30 (dopo cena) del mercoledì, quindi compreso il pernottamento. I genitori concordano che il padre curerà l'accompagnamento di Per_1 alle sedute di fisioterapia presso la struttura di Pavia, mentre la madre curerà l'accompagnamento della figlia alle sedute di fisioterapia presso la struttura di PA NA (MI), accordando che i giorni di reciproca competenza coincidano con dette giornate e riservandosi, a tal fine, di modificare all'occorrenza l'alternanza suindicata. Nei giorni di propria competenza, fatte salve le modalità sopra indicate, i genitori cureranno rispettivamente il ritiro e l'accompagnamento all'asilo nido, e successivamente alla scuola materna e alla scuola dell'obbligo di . A far tempo dall'inizio della scuola primaria da parte di , e/o Per_1 Per_1 di interruzione per qualsiasi motivo delle attuali terapie cui la minore è sottoposta, il padre continuerà
a frequentare la figlia nelle giornate e con le modalità descritte. Resta inteso che le modalità di visita sopraindicate potranno essere suscettibili di variazioni, causate da esigenze personali e lavorative dei genitori, nonché da impegni scolastici ed extrascolastici della figlia, che dovranno essere sempre e comunque tempestivamente concordate con congruo preavviso. In particolare, i genitori accordano che nella giornata del sabato di competenza materna, saltuariamente e sempre previo accordo, e solo nell'eventualità in cui la madre debba lavorare, il sig. potrà tenere con sé la figlia nelle Pt_2 Per_1 ore di indisponibilità della sig.ra parimenti i genitori accordano che, sempre saltuariamente Pt_1
e previo accordo, il sig. potrà tenere con sé a dormire la figlia anche nella giornata del Pt_2 mercoledì, curandone personalmente l'accompagnamento presso il nido o la scuola frequentata la mattina seguente.
In caso di malattia o infortunio della minore, il genitore presso cui la figlia si trova è tenuto a darne immediato avviso all'altro. Qualora a causa della malattia o dell'infortunio il padre (o la madre) non possa portare con sé la minore nel periodo stabilito, ferma la possibilità di fargli comunque visita al domicilio previa comunicazione, il sig. (o la sig.ra potrà recuperare i giorni persi in Pt_2 Pt_1 un periodo successivo da concordare con la madre (o con il padre).
6. Le festività natalizie verranno trascorse da con ciascun genitore in modo tale da alternare Per_1 di anno in anno i seguenti periodi: dal 23 dicembre al 30 dicembre alle ore 18:00 con un genitore, e dal 30 dicembre al 06 gennaio alle ore 18:00 con l'altro genitore, impegnandosi a far coincidere la settimana di competenza materna con quella in cui la sig.ra ha con sé la figlia così Pt_1 Per_2 da permettere alle sorelle di trascorrere insieme quanto più possibile il periodo festivo, fermo restando l'alternanza annuale dei periodi. Fermo ciò, trascorrerà, ad anni alterni, il giorno di Natale con
Per_1 un genitore e il giorno di Santo Stefano con l'altro genitore (nell'anno 2024 trascorrerà il giorno
Per_1 di Natale e il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre con il padre). Quanto alle festività pasquali, trascorrerà con i genitori le vacanze Pasquali di chiusura scolastica ad anni
Per_1 alterni (nell'anno 2025 trascorrerà le vacanze di Pasqua con padre). I genitori possono tuttavia
Per_1 accordarsi per una diversa regolamentazione dei suddetti periodi di alternanza tenendo anche conto della volontà espressa da .
Per_1
Nei giorni non espressamente indicati, durante le vacanze scolastiche in occasione delle festività natalizie e pasquali e in occasione di ogni altra festività e/o “ponte” di vacanza scolastica, salvo diverso accordo tra i genitori in caso di sopravvenuti e ad oggi non prevedibili impegni lavorativi, il diritto di visita verrà disciplinato come al punto 5, fermo restando che i genitori potranno derogare alla detta alternanza in caso di “ponti” di vacanza scolastica e/o lavorativa, sempre previo accordo, impegnandosi a suddividere equamente tra loro nell'arco dell'anno detti periodi. 7. Il periodo di vacanze estive sarà ripartito tra i genitori in maniera tale che la figlia possa trascorrere con ciascun genitore 15 giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio o agosto, da concordare tra i genitori e comunicato entro il 31 marzo di ogni anno, in considerazione dei reciproci impegni lavorativi. Il genitore che accompagnerà in vacanza la minore sarà tenuto a fornire un recapito dove l'altro potrà contattarlo, favorendone la reperibilità, anche mediante videochiamata, almeno una volta al giorno. Previo accordo tra i genitori e con l'assenso della minore, potrà Per_1 trascorrere parte delle vacanze estive anche con i nonni paterni e/o con i nonni materni per periodi ulteriori rispetto a quelli individuati e suddivisi tra la madre e il padre, al fine di mantenere le abitudini già consolidate. Sempre entro il 31 marzo di ogni anno, i genitori si organizzeranno congiuntamente per gestire giorni di chiusura della scuola, accordando la precedenza nell'accudimento di alle Per_1 figure parentali: in primis all'altro genitore, e poi a seguire ai nonni, agli zii e infine a baby-sitter e/o centri ricreativi estivi.
8. La Festa della Mamma e il compleanno della sig.ra aranno trascorsi dalla stessa assieme Pt_1 alla figlia. La Festa del Papà e il compleanno del sig. saranno trascorsi dallo stesso assieme Pt_2 alla figlia. Per il compleanno di , i genitori si impegnano ad assicurare la loro compresenza Per_1 durante la giornata, anche separatamente. Le parti si impegnano a far recuperare eventuali giornate di propria competenza perse in occasione della suddetta alternanza o per cause non imputabili al genitore stesso con modalità da concordarsi di volta in volta. 9. I genitori si impegnano a comunicare agli Istituti scolastici i propri rispettivi recapiti telefonici per le comunicazioni da parte dell'Ente inerenti l'andamento scolastico di , le informazioni Per_1 relative ai colloqui con i docenti e tutti gli altri avvisi scuola-famiglia.
10. I genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e, comunque, gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli spostamenti in altre località che siano situate fuori dalla Regione in cui ha la propria residenza quando hanno con sé la figlia minore, Per_1 permettendone il contatto telefonico giornaliero mediante videochiamata, e ciò durante tutto l'anno solare.
11. I genitori concordano che i documenti di identità della minore (carta di identità e tessera sanitaria) verranno di volta in volta consegnati al genitore che avrà con sé la figlia per tutto il periodo di permanenza presso di sé.
12. I genitori si impegnano a far mantenere buoni rapporti tra la figlia e i parenti di ciascun ramo genitoriale.
13. I genitori, solo in caso di relazione stabile e duratura, potranno far frequentare alla figlia gli eventuali rispettivi partners.
14. I genitori si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e di qualsiasi altro documento per cui l'assenso dell'altro genitore sia necessario, anche ed espressamente per la figlia, sempre considerando che prima di partire per qualsiasi località estera, e sempre previo assenso di entrambi, il genitore dovrà informare l'altro con riferimento al preciso luogo di destinazione di . Per_1
15. Ciascun genitore contribuirà proporzionalmente ai rispettivi redditi a quanto materialmente necessario per il mantenimento della figlia minorenne, provvedendovi direttamente quando è Per_1 con ciascuno di loro.
16. I genitori stabiliscono che il sig. contribuirà al mantenimento ordinario di Pt_2 Per_1 mediante il versamento alla sig.ra della somma di Euro 400,00 (quattrocento/00) mensili, da Pt_1 versarsi anticipatamente entro il giorno dieci di ogni mese per dodici mensilità all'anno, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. I genitori accordano che l'assegno unico venga percepito interamente dalla madre, con la precisazione che laddove dovesse variare in aumento, l'importo in eccedenza rispetto all'attuale erogato e pari ad Euro 165,00 verrà suddiviso al 50% tra i genitori o portato in compensazione con le ulteriori spese straordinarie necessarie alla minore. Per quanto riguarda le spese straordinarie, in applicazione del Protocollo di spese del Tribunale di Milano in vigore, ciascun genitore contribuirà alle stesse nella percentuale del 50%; avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro (anche tramite sms o messaggio whatsapp), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta ed entro un massimo di 10 giorni;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Le spese riguardanti le vacanze trascorse con ciascun genitore saranno a carico del genitore che è con il figlio. Fino a quando verrà erogato, il
“bonus nido”, ad oggi pari a Euro 136,00, lo stesso continuerà a venire accreditato interamente sul conto corrente del padre che provvederà a conguagliare con la madre la metà di detto bonus nei conteggi per la suddivisione al 50% della residua retta del nido e/o delle ulteriori spese straordinarie necessarie alla minore. 17. I genitori accordano di mantenere attiva e rinnovare annualmente la polizza assicurativa Allianz
n. 115549727 a beneficio di , attualmente avente un importo annuo di Euro 165,92, il cui costo Per_1 verrà suddiviso al 50% tra i genitori. 18. I genitori si danno reciprocamente atto e riconoscono che ogni spesa relativa al mantenimento ordinario e straordinario di è stata sino ad ora pagata e rifusa. Per_1
19. I genitori accordano che il conto corrente bancario intestato ad , acceso presso la Persona_1
Banca Popolare di Sondrio ed avente IBAN [...]X19, ove confluisce l'indennità di invalidità cui è beneficiaria la minore rimarrà attivo, e il saldo presente verrà utilizzato dai genitori per coprire la quota mensile dell'asilo nido e/o le ulteriori spese straordinarie necessarie alla minore, ripartendo al 50% le somme a differenza. 20. I genitori accordano che il conto corrente bancario cointestato tra il sig. e la sig.ra Parte_2
attualmente in essere presso Illimity Bank ed avente IBAN Parte_1
[...], verrà estinto entro e non oltre il 31 dicembre 2024 e il relativo saldo, attivo o passivo, verrà suddiviso al 50% tra gli stessi. 21. Entrambi i genitori godranno delle detrazioni fiscali delle spese per al 50% ciascuno. Per_1
22. I genitori si danno reciprocamente atto di non aver null'altro a pretendere reciprocamente, avendo già definito tra loro ogni rapporto, eccezion fatta per la gestione della minore, come espressamente regolata dal presente atto.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese
Così deciso in Milano, il 27.11.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa M.laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.laura Amato Presidente
Dott. ssa Fulvia De Luca Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24/09/2024 da
1) Parte_1
Nata a Milano (MI) il 25.03.1988
Cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._1
Residente in: Novate Milanese (MI), via Morandi n. 7 con l'Avv. Azzurra Elia presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Torino (TO) il 13.02.1990
Cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2
Residente in: Arese (MI), via Leopardi n. 43 con l'Avv. Azzurra ELIA presso la quale ha eletto domicilio telematico
Con i seguenti figli: , nata a [...] il [...], cittadina italiana Persona_1
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24/09/2024, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni: 1. I genitori vivono e vivranno separati nel mutuo rispetto e si impegnano, per il bene della figlia
, a salvaguardare il reciproco ruolo genitoriale presso la minore e a rassicurarla del loro affetto Per_1
e della presenza di entrambi, in attuazione del principio della bigenitorialità.
2. I genitori continueranno a comunicare tra loro in modo aperto e cooperativo e si scambieranno informazioni circa gli impegni, le necessità e/o le questioni riguardanti la figlia. Si impegnano inoltre a condividere la gestione dei rapporti con la scuola, lo svolgimento dei compiti scolastici, le scelte e regole educative. Entrambi concordano di prendere le decisioni relative alla figlia in un clima di collaborazione e rispetto, considerando i bisogni emotivo-affettivi e materiali della minore, in particolare sinteticamente individuati dai genitori stessi nel mantenimento da parte di dei Per_1 seguenti aspetti:
− rapporto positivo e sereno tra la minore ed entrambi i genitori;
− rapporto positivo e sereno tra la minore e la sorella Per_2
− stabilità delle proprie abitudini di vita, seppur in abitazioni separate;
− evitamento del coinvolgimento della minore nei conflitti. 3. Conseguentemente, i genitori concordano per l'affidamento condiviso di , con Per_1 collocamento prevalente presso la madre, ove la figlia avrà residenza anche ai fini anagrafici e fiscali;
la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori che ne condivideranno le relative responsabilità. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione (ad es. scelta dell'indirizzo scolastico, scelta della scuola pubblica o privata, etc.), educazione (ad es. orientamento religioso, scelta del luogo di residenza, partecipazione a viaggi, etc.) e salute (ad es. sottoposizione ad intervento chirurgico, ricorso a tecniche di medicina alternativa, sottoposizione a trattamenti psicoterapeutici, etc.) verranno assunte di comune accordo tenendo conto esclusivamente dell'interesse preminente della figlia minorenne. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore vi provvederà durante i tempi di permanenza della minore presso di sé. Eccezione fatta per questioni di ordinaria amministrazione che riguardino la frequenza scolastica, la partecipazione ad attività ricreative, la scelta del medico di base, la sottoposizione a normale visita specialistica di controllo (oculistica, odontoiatrica, etc.), per le quali comunque si prevede un obbligo di informativa e di concertazione tra i genitori.
4. I genitori danno atto che è affetta da leucomalacia (c.d. ritardo motorio) e attualmente deve Per_1 sottoporsi a sedute di fisioterapia, psicomotricità e neuropsichiatria settimanali presso la Fondazione Mondino IRCCS di Pavia e presso l'UONPIA - Polo Territoriale di PA NA (MI); i genitori concordano che la figlia continui a venire curata presso le dette strutture sino a quando ciò si renderà necessario e fatta salva l'individuazione congiunta di diversa e migliore struttura specialistica.
5. Quanto al diritto di visita, salvo diverso accordo, vivrà con il padre a week-end alternati Per_1 nell'arco del mese, dal venerdì alle ore 18:00 prima di cena, fatto salvo diverso rientro dal lavoro del padre, alla domenica prima di cena;
il padre curerà il ritiro e l'accompagnamento di presso Per_1 l'abitazione materna. I genitori accordano di far coincidere i week-end materni con quelli nei quali la sig.ra a con sé la figlia così da consentire alle sorelle di passare più tempo insieme. Pt_1 Per_2
Durante la settimana, il padre terrà con sé la figlia dal martedì sera alle 18:00 prima di cena, fatto salvo diverso rientro dal lavoro del padre, sino alle ore 20:30 (dopo cena) del mercoledì, quindi compreso il pernottamento. I genitori concordano che il padre curerà l'accompagnamento di Per_1 alle sedute di fisioterapia presso la struttura di Pavia, mentre la madre curerà l'accompagnamento della figlia alle sedute di fisioterapia presso la struttura di PA NA (MI), accordando che i giorni di reciproca competenza coincidano con dette giornate e riservandosi, a tal fine, di modificare all'occorrenza l'alternanza suindicata. Nei giorni di propria competenza, fatte salve le modalità sopra indicate, i genitori cureranno rispettivamente il ritiro e l'accompagnamento all'asilo nido, e successivamente alla scuola materna e alla scuola dell'obbligo di . A far tempo dall'inizio della scuola primaria da parte di , e/o Per_1 Per_1 di interruzione per qualsiasi motivo delle attuali terapie cui la minore è sottoposta, il padre continuerà
a frequentare la figlia nelle giornate e con le modalità descritte. Resta inteso che le modalità di visita sopraindicate potranno essere suscettibili di variazioni, causate da esigenze personali e lavorative dei genitori, nonché da impegni scolastici ed extrascolastici della figlia, che dovranno essere sempre e comunque tempestivamente concordate con congruo preavviso. In particolare, i genitori accordano che nella giornata del sabato di competenza materna, saltuariamente e sempre previo accordo, e solo nell'eventualità in cui la madre debba lavorare, il sig. potrà tenere con sé la figlia nelle Pt_2 Per_1 ore di indisponibilità della sig.ra parimenti i genitori accordano che, sempre saltuariamente Pt_1
e previo accordo, il sig. potrà tenere con sé a dormire la figlia anche nella giornata del Pt_2 mercoledì, curandone personalmente l'accompagnamento presso il nido o la scuola frequentata la mattina seguente.
In caso di malattia o infortunio della minore, il genitore presso cui la figlia si trova è tenuto a darne immediato avviso all'altro. Qualora a causa della malattia o dell'infortunio il padre (o la madre) non possa portare con sé la minore nel periodo stabilito, ferma la possibilità di fargli comunque visita al domicilio previa comunicazione, il sig. (o la sig.ra potrà recuperare i giorni persi in Pt_2 Pt_1 un periodo successivo da concordare con la madre (o con il padre).
6. Le festività natalizie verranno trascorse da con ciascun genitore in modo tale da alternare Per_1 di anno in anno i seguenti periodi: dal 23 dicembre al 30 dicembre alle ore 18:00 con un genitore, e dal 30 dicembre al 06 gennaio alle ore 18:00 con l'altro genitore, impegnandosi a far coincidere la settimana di competenza materna con quella in cui la sig.ra ha con sé la figlia così Pt_1 Per_2 da permettere alle sorelle di trascorrere insieme quanto più possibile il periodo festivo, fermo restando l'alternanza annuale dei periodi. Fermo ciò, trascorrerà, ad anni alterni, il giorno di Natale con
Per_1 un genitore e il giorno di Santo Stefano con l'altro genitore (nell'anno 2024 trascorrerà il giorno
Per_1 di Natale e il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre con il padre). Quanto alle festività pasquali, trascorrerà con i genitori le vacanze Pasquali di chiusura scolastica ad anni
Per_1 alterni (nell'anno 2025 trascorrerà le vacanze di Pasqua con padre). I genitori possono tuttavia
Per_1 accordarsi per una diversa regolamentazione dei suddetti periodi di alternanza tenendo anche conto della volontà espressa da .
Per_1
Nei giorni non espressamente indicati, durante le vacanze scolastiche in occasione delle festività natalizie e pasquali e in occasione di ogni altra festività e/o “ponte” di vacanza scolastica, salvo diverso accordo tra i genitori in caso di sopravvenuti e ad oggi non prevedibili impegni lavorativi, il diritto di visita verrà disciplinato come al punto 5, fermo restando che i genitori potranno derogare alla detta alternanza in caso di “ponti” di vacanza scolastica e/o lavorativa, sempre previo accordo, impegnandosi a suddividere equamente tra loro nell'arco dell'anno detti periodi. 7. Il periodo di vacanze estive sarà ripartito tra i genitori in maniera tale che la figlia possa trascorrere con ciascun genitore 15 giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio o agosto, da concordare tra i genitori e comunicato entro il 31 marzo di ogni anno, in considerazione dei reciproci impegni lavorativi. Il genitore che accompagnerà in vacanza la minore sarà tenuto a fornire un recapito dove l'altro potrà contattarlo, favorendone la reperibilità, anche mediante videochiamata, almeno una volta al giorno. Previo accordo tra i genitori e con l'assenso della minore, potrà Per_1 trascorrere parte delle vacanze estive anche con i nonni paterni e/o con i nonni materni per periodi ulteriori rispetto a quelli individuati e suddivisi tra la madre e il padre, al fine di mantenere le abitudini già consolidate. Sempre entro il 31 marzo di ogni anno, i genitori si organizzeranno congiuntamente per gestire giorni di chiusura della scuola, accordando la precedenza nell'accudimento di alle Per_1 figure parentali: in primis all'altro genitore, e poi a seguire ai nonni, agli zii e infine a baby-sitter e/o centri ricreativi estivi.
8. La Festa della Mamma e il compleanno della sig.ra aranno trascorsi dalla stessa assieme Pt_1 alla figlia. La Festa del Papà e il compleanno del sig. saranno trascorsi dallo stesso assieme Pt_2 alla figlia. Per il compleanno di , i genitori si impegnano ad assicurare la loro compresenza Per_1 durante la giornata, anche separatamente. Le parti si impegnano a far recuperare eventuali giornate di propria competenza perse in occasione della suddetta alternanza o per cause non imputabili al genitore stesso con modalità da concordarsi di volta in volta. 9. I genitori si impegnano a comunicare agli Istituti scolastici i propri rispettivi recapiti telefonici per le comunicazioni da parte dell'Ente inerenti l'andamento scolastico di , le informazioni Per_1 relative ai colloqui con i docenti e tutti gli altri avvisi scuola-famiglia.
10. I genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e, comunque, gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli spostamenti in altre località che siano situate fuori dalla Regione in cui ha la propria residenza quando hanno con sé la figlia minore, Per_1 permettendone il contatto telefonico giornaliero mediante videochiamata, e ciò durante tutto l'anno solare.
11. I genitori concordano che i documenti di identità della minore (carta di identità e tessera sanitaria) verranno di volta in volta consegnati al genitore che avrà con sé la figlia per tutto il periodo di permanenza presso di sé.
12. I genitori si impegnano a far mantenere buoni rapporti tra la figlia e i parenti di ciascun ramo genitoriale.
13. I genitori, solo in caso di relazione stabile e duratura, potranno far frequentare alla figlia gli eventuali rispettivi partners.
14. I genitori si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e di qualsiasi altro documento per cui l'assenso dell'altro genitore sia necessario, anche ed espressamente per la figlia, sempre considerando che prima di partire per qualsiasi località estera, e sempre previo assenso di entrambi, il genitore dovrà informare l'altro con riferimento al preciso luogo di destinazione di . Per_1
15. Ciascun genitore contribuirà proporzionalmente ai rispettivi redditi a quanto materialmente necessario per il mantenimento della figlia minorenne, provvedendovi direttamente quando è Per_1 con ciascuno di loro.
16. I genitori stabiliscono che il sig. contribuirà al mantenimento ordinario di Pt_2 Per_1 mediante il versamento alla sig.ra della somma di Euro 400,00 (quattrocento/00) mensili, da Pt_1 versarsi anticipatamente entro il giorno dieci di ogni mese per dodici mensilità all'anno, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. I genitori accordano che l'assegno unico venga percepito interamente dalla madre, con la precisazione che laddove dovesse variare in aumento, l'importo in eccedenza rispetto all'attuale erogato e pari ad Euro 165,00 verrà suddiviso al 50% tra i genitori o portato in compensazione con le ulteriori spese straordinarie necessarie alla minore. Per quanto riguarda le spese straordinarie, in applicazione del Protocollo di spese del Tribunale di Milano in vigore, ciascun genitore contribuirà alle stesse nella percentuale del 50%; avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro (anche tramite sms o messaggio whatsapp), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta ed entro un massimo di 10 giorni;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Le spese riguardanti le vacanze trascorse con ciascun genitore saranno a carico del genitore che è con il figlio. Fino a quando verrà erogato, il
“bonus nido”, ad oggi pari a Euro 136,00, lo stesso continuerà a venire accreditato interamente sul conto corrente del padre che provvederà a conguagliare con la madre la metà di detto bonus nei conteggi per la suddivisione al 50% della residua retta del nido e/o delle ulteriori spese straordinarie necessarie alla minore. 17. I genitori accordano di mantenere attiva e rinnovare annualmente la polizza assicurativa Allianz
n. 115549727 a beneficio di , attualmente avente un importo annuo di Euro 165,92, il cui costo Per_1 verrà suddiviso al 50% tra i genitori. 18. I genitori si danno reciprocamente atto e riconoscono che ogni spesa relativa al mantenimento ordinario e straordinario di è stata sino ad ora pagata e rifusa. Per_1
19. I genitori accordano che il conto corrente bancario intestato ad , acceso presso la Persona_1
Banca Popolare di Sondrio ed avente IBAN [...]X19, ove confluisce l'indennità di invalidità cui è beneficiaria la minore rimarrà attivo, e il saldo presente verrà utilizzato dai genitori per coprire la quota mensile dell'asilo nido e/o le ulteriori spese straordinarie necessarie alla minore, ripartendo al 50% le somme a differenza. 20. I genitori accordano che il conto corrente bancario cointestato tra il sig. e la sig.ra Parte_2
attualmente in essere presso Illimity Bank ed avente IBAN Parte_1
[...], verrà estinto entro e non oltre il 31 dicembre 2024 e il relativo saldo, attivo o passivo, verrà suddiviso al 50% tra gli stessi. 21. Entrambi i genitori godranno delle detrazioni fiscali delle spese per al 50% ciascuno. Per_1
22. I genitori si danno reciprocamente atto di non aver null'altro a pretendere reciprocamente, avendo già definito tra loro ogni rapporto, eccezion fatta per la gestione della minore, come espressamente regolata dal presente atto.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese
Così deciso in Milano, il 27.11.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa M.laura Amato