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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 09/09/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Procedimento n. 701/2019 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore); dott.ssa Anna Maria Raschellà (Consigliere)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 701/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto compenso per prestazioni sanitarie ed azione di indebito arricchimento, vertente tra:
partita i.v.a. n. con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Cosenza, via degli Stadi n. 32, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott.
rappresentato e difeso dall'avv. Enzo Paolini, presso il cui studio Controparte_2 professionale, in Cosenza, via della Repubblica n. 110, è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
Appellante
e
, partita I.v.a. , in persona del Controparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con sede in Cosenza, viale Degli Alimena n. 8, ,
1 rappresentata e difesa, come da procura allegato alla comparsa di costituzione dei nuovi difensori del 14.2.2025, dall'avv. Salvatore Crisci e dall'avv. Daniela Aceti (con i seguenti rispettivi indirizzo di posta elettronica certificata: E
.salerno. e , Email_1 CP_4 Email_3 elettivamente domiciliata in Cosenza, al viale Degli Alimena, n.
8 - U.O.C. Affari Legali
e Contenzioso.
Appellata
Conclusioni delle parti:
Per il procuratore dell'appellante Controparte_1
“Disattesa e respinta ogni contraria istanza, sentire revocare e/o annullare e/o riformare
l'ordinanza emessa dal giudice del Tribunale di Cosenza dr. Bloise nel giudizio iscritto al n. 1916/2018. Di conseguenza sentirsi condannare al pagamento, in favore dell'appellante degli importi richiesti in primo grado e cioè €. 2.238,16 per prestazioni rese e remunerabili all'interno del budget sottoscritto in contratto 2016, nonché €
22.399,73 a titolo di indebito arricchimento, oltre interessi ex decreto legislativo n.
231/2002 e spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per i procuratori dell'appellata : “Voglia Controparte_3
l'On.le Corte di Appello adita, contrariis rejectis, per le ragioni espresse in parte motiva, dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o irricevibile e nel merito comunque rigettare l'appello proposto ex adverso in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando l'impugnata ordinanza n. 1916/2018 ex art. 702 bis c.p.c. del
Tribunale di Cosenza (Giudice dr. Bloise) per tutte le motivazioni ivi contenute. Con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori (ossia oneri sociali pari al 26,68% sulle competenze fisse ed
Irap pari all'8,50% sempre sulle competenze fisse in luogo di I.v.a. e c.a.p.) a favore Cont dell' che successivamente ex lege corrisponderà al dirigente avvocato dell'Ente in presenza di regolamento aziendale”.
Svolgimento del processo
2 1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Cosenza
Con ricorso presentato il 3.5.2018 ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato all' insieme al decreto di fissazione udienza, la Controparte_3 società ha chiesto al Tribunale di Cosenza Controparte_1 di: a) accertare che aveva espletato prestazioni sanitarie per conto dell'
[...]
, nell'anno 2017, per un valore di €. 66.664,85, ricevendo in Controparte_3 compenso la minor somma di €. 42.026,96; b) condannare l'ente resistente al pagamento in suo favore della somma di €. 2.238,16, pari alla differenza fra il c.d. tetto contrattuale e quanto percepito, nonché della ulteriore somma di € 22.399,73, a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., corrispondente alla differenza fra il limite di spesa previsto dal contratto sottoscritto fra le parti il 28.9.2016 (€. 44.265,12) ed il valore delle prestazioni effettivamente erogate (€. 66.664,85), oltre interessi.
A fondamento della domanda, la struttura sanitaria ricorrente ha affermato che: a) era accreditata presso il Servizio Sanitario Nazionale ed erogava prestazioni specialistiche ambulatoriali;
b) nell'anno 2016, aveva sottoscritto con l' Controparte_3
un regolare contratto, ai sensi dell'art. 8, legge n. 502/1992, con il quale era
[...] stato stabilito nella misura di €. 44.265,12 il limite massimo di spesa delle prestazioni erogabili, al netto di ticket e quote di ricetta;
c) nel 2017, in attesa di sottoscrivere un nuovo contratto, aveva erogato prestazioni per un valore complessivo di € 66.664,85, in virtù della clausola di cui all'art. 9 del citato contratto del 2016, secondo cui, fino alla stipula dell'eventuale successivo contratto, rimanevano provvisoriamente confermate le condizioni di quel contratto;
d) tuttavia, aveva ricevendo il pagamento della minor somma di € 42.026,96, cosicché le spettavano le somme suddette (€. 2.238,16, pari alla differenza fra il c.d. tetto contrattuale e quanto percepito, nonché € 22.399,73, a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.).
Si è costituitasi in giudizio, tramite apposita comparsa, l' Controparte_3
eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario,
[...] poiché la fissazione del c.d. budget o tetto massimo di spesa delle prestazioni erogabili dalle strutture convenzionate era esercizio di attività amministrativa discrezionale.
L'ente resistente, ha sostenuto, quanto al merito, che: a) la società la ricorrente, pur ritualmente convocata, aveva rifiutato di sottoscrivere una nuova convenzione, con
3 relativa fissazione del tetto massimo di spesa, per l'erogazione delle prestazioni relativamente all'anno 2017, facendo valere la clausola di cui all'art. 9 della convenzione per il 2016, al fine di sottrarsi alla previsione di un minor tetto di spesa per il 2017; b) la mancata sottoscrizione dell'accordo, in ragione delle esplicita provvisorietà della clausola di proroga del tetto di spesa precedente, determinava la sospensione dell'accreditamento con il Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del d.lgs. n. 502/1992, richiamato dall'art. 14, comma 3°, della convenzione per il 2016; c) la somma erogata doveva considerarsi esaustiva di qualsiasi pretesa della società ricorrente per le prestazioni erogate, siccome compresa nel budget individuato e fissato, secondo i criteri determinati dall'abbattimento del 10% tra quanto finanziato nell'anno 2016 e quanto finanziato per l'anno 2017, per effetto del decreto del
Commissario ad acta n. 128/2017. Ha concluso, quindi, per la declaratoria di difetto di giurisdizione o, in subordine, per il rigetto della domanda.
Istruita la causa con i documenti prodotti dalle parti e concesso un termine per note difensive, all'udienza del 19.2.2019, a seguito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. L'ordinanza del Tribunale di Cosenza, all'esito del giudizio di primo grado
Con ordinanza del 4.3.2019, il Tribunale di Cosenza ha rigettato le domande del
, compensando le spese di giudizio tra le Controparte_1 parti.
In primo luogo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione dell' di Controparte_3 difetto di giurisdizione del giudice ordinario, non assumendo rilievo nella controversia la questione dell'esercizio legittimo dei poteri discrezionali relativi fissazione del c.d. tetto di spesa, essendo controverso, piuttosto, il diritto al pagamento del corrispettivo e di un indennizzo ex art. 2041 c.c.
Quanto al merito, il Tribunale ha affermato, in sintesi, che: a) contrariamente all'assunto della struttura sanitaria attrice, la clausola di cui all'art. 9, comma 2°, della convenzione per il 2016, di provvisoria conferma, “fino alla stipula dell'eventuale successivo contratto”, delle condizioni del contratto per il 2016, non aveva determinato la proroga del c.d. tetto di spesa per il 2016 fino alla stipula del nuovo contratto;
b) piuttosto, una interpretazione sistematica delle clausole negoziali e dei principi che regolano la materia
4 delle prestazioni sanitarie, per come elaborati dalla giurisprudenza (segnatamente, dei principi di programmazione delle prestazioni a carico del servizio pubblico e di rispetto delle esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica), inducevano ad escludere che il tetto di spesa indicato nel contratto del 2016 potesse svolgere qualsiasi efficacia per il 2017, ove fosse intervenuta la fissazione di nuovo tetto di spesa;
c) la delibera del Commissario ad acta n. 128 del 2017 aveva definito i c.d. tetti di spesa inderogabili per l'anno 2017; d) nel caso di specie, risultava integralmente pagato il budget annuale per il 2017 e non risultava allegata o documentata la disponibilità di risorse economiche nell'ambito del tetto massimo di spesa sostenibile per le prestazioni della ricorrente attribuibile in sede consuntiva alla stessa, cosicché non poteva essere riconosciuto il diritto ad ulteriori compensi per le prestazioni eccedenti il budget per il 2017 e rientranti invece in quello per il 2016; e) la questione della legittimità della fissazione del c.d. tetto di spesa, allorquando la struttura convenzionata avesse già superato il tetto massimo fissato, confidando nella prorogatio e nel riassorbimento dello stesso volume di prestazioni erogate nell'anno precedente, apparteneva alla giurisdizione del giudice amministrativo;
f) era infondata anche l'ulteriore domanda spiegata dalla ricorrente di condanna dell' Controparte_3
al pagamento dei compensi per le prestazioni erogate oltre il budget per il
[...]
2017, a titolo di indennizzo per indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., in virtù del principio secondo cui l'azione suddetta non era esercitabile, per difetto di giusta causa dell'arricchimento, qualora esso fosse conseguenza di un contratto o di altro rapporto compiutamente regolato.
Infine, il Tribunale ha ritenuto, alla luce della motivazione e della peculiarità della controversia, sussistessero i presupposti per l'integrale compensazione tra le parti di spese e competenze di lite (cfr. la sentenza).
3. Il presente giudizio di appello
Con atto di citazione in appello, notificato il 29.3.2019, la società
[...]
ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado, nei termini Controparte_1 precisati in epigrafe, rilevando, in sintesi: I) con un primo motivo di appello, l'erronea interpretazione da parte del primo giudice delle clausole del contratto stipulato dalla società appellante e dall' nel 2016 ed in Controparte_3
5 particolare della clausola di cui all'articolo 9.2., avente ad oggetto la proroga, dal 1° gennaio del 2017 e fino alla conclusione del contratto per il 2017, delle condizioni previste nel contratto per il 2016, lamentando: a) la mancata corresponsione dei corrispettivi per le prestazioni rese nell'anno 2017, entro il limite o tetto massimo previsto per l'anno 2016, da considerarsi oggetto di proroga, per come desumibile dal contratto medesimo;
b) l'omessa valutazione da parte del Tribunale del legittimo affidamento della struttura sanitaria, indotto dalla proroga dell'efficacia del contratto e dalla mancanza di determinazioni amministrative di riduzione del c.d. budget prima che fosse stato consumato, e del fatto che, con particolare riferimento all'anno 2017, nessun contratto era stato concluso;
c) la mancata considerazione del fatto che il diritto alla salute non poteva essere condizionato da esigenze di bilancio;
d) l'errata valutazione del contenuto del decreto del Commissario ad acta n. 128/2017, concernente l'assegnazione di risorse finanziarie globali alle e, sotto altro profilo, la Parte_1 previsione che i limiti di spesa per il 2017 avrebbero dovuto, comunque, “riassorbire la produzione erogata nei mesi precedenti alla determinazione dei limiti medesimi”; II) con un secondo motivo di impugnazione, ha lamentato la non corretta applicazione da parte del Tribunale dei criteri regolatori dell'indebito arricchimento, tramite un improprio richiamo ad una pronuncia di legittimità concernente fattispecie diversa da quella oggetto di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in cancelleria il 24.9.2019, si è costituita nel giudizio di appello l' , contestando Controparte_3 il fondamento dell'impugnazione e chiedendone il rigetto. Ha ribadito, nella sostanza, le difese svolte nel giudizio di primo grado, sostenendo, in particolare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle questioni concernenti la fissazione del c.d. budget o limite massimo di spesa delle prestazioni erogabili dalle strutture convenzionate e, quanto al merito, che: a) la società la ricorrente, malgrado i diversi incontri appositamente fissati, aveva rifiutato di sottoscrivere il contratto per l'anno
2017; b) la mancata sottoscrizione dell'accordo, in ragione delle esplicita provvisorietà della clausola di proroga dell'efficacia del contratto del 2016, aveva determinato la sospensione dell'accreditamento della struttura sanitaria con il Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del d.lgs. n. 502/1992, richiamato dall'art. 14, comma 3°, della convenzione per il 2016, cosicché nessun compenso spettava alla società appellante e, anzi, le somme pagate erano suscettibili di
6 ripetizione;
c) la somma erogata alla struttura sanitaria appellante doveva considerarsi esaustiva di qualsiasi pretesa della stessa, siccome compresa nel budget fissato, secondo i criteri determinati dall'abbattimento del 10% tra quanto finanziato nell'anno 2016 e quanto finanziato per l'anno 2017, per effetto del decreto del Commissario ad acta n.
128/2017. Ha concluso come sopra riportato.
Assegnata la trattazione della causa alla terza sezione civile della Corte d'appello, a seguito della soppressione della sezione stessa, è stata assegnata alla seconda sezione e, quindi, fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.2.2025 - sostituita da note di trattazione scritta, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. - è stata trattenuta a sentenza, previa assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica che entrambe le parti hanno regolarmente depositato, ribadendo e precisando, in sostanza, le argomentazioni svolte nei precedenti scritti.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Cosenza e, dall'altro, dei motivi di impugnazione e delle argomentazioni difensive dell'appellata, appare opportuno chiarire che il presente giudizio ad oggetto: a) il fondamento o meno della domanda della società “ volta al pagamento, Controparte_1
a titolo di compenso per le prestazioni sanitarie rese in favore dell'
[...]
nel 2017, della somma di €. 2.238,16, pari alla differenza fra il Controparte_3
c.d. tetto contrattuale previsto per l'anno 2016 e quanto effettivamente percepito, nonché della ulteriore somma di € 22.399,73, a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., corrispondente alla differenza fra il limite di spesa previsto dal contratto per il 2016 (€.
44.265,12) ed il valore delle prestazioni effettivamente erogate (€. 66.664,85).La domanda, proposta nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, è stata rigettata dal Tribunale con pronuncia impugnata dalla società odierna appellante;
b) il regolamento delle spese di lite.
Non è stata oggetto di specifica censura e di appello, invece, la pronuncia del Tribunale che ha rigettato l'eccezione dell' di difetto dui Controparte_3 giurisdizione del giudice ordinario.
7 2. Sul merito
La società appellante, con un primo motivo di appello, articolato in una serie di argomentazioni, censura la decisione del Tribunale per l'erronea interpretazione delle clausole del contratto stipulato dalla società appellante e dall'
[...]
nel 2016, con particolare riguardo alla clausola di cui all'articolo Controparte_3
9, punto a comma 2°, avente ad oggetto la proroga, dal 1° gennaio del 2017 e fino alla conclusione del contratto per il 2017, delle condizioni previste nel contratto per il 2016; nonché l'errata valutazione di elementi di fatto e del contenuto del decreto del
Commissario ad acta n. 128/2017 e l'erronea applicazione dei principi che regolano la materia delle prestazioni sanitarie rese da strutture sanitarie private in favore delle
(v. pagg. 11 e ss. dell'atto di appello). Parte_1
In particolare, l'appellante, dopo avere evidenziato che la controversia nasce dalla
“fisiologica” sopravvenienza della determinazione dei limiti di spesa dell'
[...]
rispetto alla erogazione delle prestazioni sanitarie da compensare, Controparte_3 cosicché, come rilevato da giurisprudenza amministrativa, fino a tale provvedimento, gli interessati avrebbero potuto avere riguardo alle somme previste per l'anno precedente - circostanza che, peraltro, avrebbe dovuto comportare che l'atto determinativo della spesa e del c.d. budget fosse avvenuto prima della “consumazione” di quello pari all'anno precedente - lamenta: a) la mancata corresponsione dei corrispettivi per le prestazioni rese nell'anno 2017, entro il limite o tetto massimo previsto per l'anno 2016, da considerarsi, al pari delle altre condizioni negoziali, oggetto di proroga, ai sensi dell'art. 9 del contratto;
b) l'avere il Tribunale, da un lato, omesso di valutare il legittimo affidamento della struttura sanitaria, indotto dalla proroga dell'efficacia del contratto e dalla mancanza di determinazioni amministrative di riduzione del c.d. budget prima che fosse stato consumato;
dall'altro, l'avere ritenuto, con riferimento all'anno 2017, che fosse stato concluso uno specifico contratto;
c) la mancata considerazione del principio, enunciato dalla Corte Costituzionale, secondo cui il diritto alla salute non può essere condizionato da esigenze di bilancio;
d) l'errata valutazione del contenuto del decreto del
Commissario ad acta n. 128/2017, il quale ha previsto l'assegnazione di risorse finanziarie globali alle e non tetti di spesa specifici per le Parte_1 singole strutture sanitarie e, sotto altro profilo, che i limiti di spesa per il 2017 avrebbero
8 dovuto, comunque, “riassorbire la produzione erogata nei mesi precedenti alla determinazione dei limiti medesimi”, per come rilevato, anche, dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria.
Il motivo non è fondato.
La società , infatti, ha ricevuto adeguato Controparte_1 Controparte_1 compenso delle prestazioni sanitarie rese nell'anno 2017, tenuto conto del limite complessivo della spesa sanitaria, fissato dal decreto n. 128/2017 del Commissario ad acta, cosicché l'ordinanza impugnata, da intendersi richiamata, deve essere confermata, salve le precisazioni seguenti (cfr., anche, i precedenti di questa Corte di Appello, tra cui le sentenze n. 1250/2020; n. 896 e 897 del 2024).
Deve premettersi, in punto di fatto, per come è pacifico e documentato che: a) tra la società e l' è intercorso, il 28.9.2016, un Controparte_3 contratto, ai sensi dell'art. 8-quater, comma 2°, del decreto legislativo n. 502 del 1992, con cui le parti hanno concordato le condizioni delle prestazioni sanitarie rese dalla prima in favore della seconda, stabilendo il c.d. tetto di spesa nella somma netta di euro
44.265,12; b) ai sensi dell'art. 9 del contratto, le condizioni negoziali sono rimaste, provvisoriamente, efficaci, sino alla eventuale conclusione del contratto per il 2017 (“fino alla stipula dell'eventuale successivo contratto, da concludersi per disciplinare le condizioni del sinallagma che regolamenti i rapporti dell'anno successivo e che, pertanto, andrà a svolgere la sua efficacia contrattuale a decorrere dal 1 gennaio 2017, le condizioni oggi convenute con il presente contratto rimangono provvisoriamente confermate); c) con decreto del Commissario ad acta n. 218/2017 del 16.10.2017, sono stati stabiliti i limiti di spesa sanitaria per le per l'anno Parte_1
2017; d) nessun contratto tra le parti è stato stipulato per l'anno 2017; e) le prestazioni sanitarie rese dalla società sono state Controparte_1 remunerate dall' con la somma di euro Controparte_3
42.026,96, cosicché la differenza tra limite massimo per il 2016 (euro 44.265,12) e pagamento di prestazioni per il 2017 è pari ad euro 2.238,16.
Peraltro, contrariamente all'assunto dell'appellante, la proroga, prevista dall'art. 9 del contratto per il 2016, di efficacia del contratto medesimo, in attesa o, comunque, in assenza di contratto per il 2017, non vale a legittimare la pretesa di un maggiore compenso e, in particolare, della differenza tra il c.d. tetto di spesa applicato dall'
[...]
, in esecuzione del citato decreto del Commissario ad acta, e quello Controparte_3
9 previsto per l'anno 2016, poiché, deve tenersi conto - oltre che del contenuto complessivo del contratto - da un lato, del carattere provvisorio di tale proroga, dall'altro, della inderogabilità dei limiti imposti alla spesa sanitaria.
Sotto quest'ultimo profilo, peraltro di valenza fondamentale, deve osservarsi che il rapporto tra enti pubblici deputati alla tutela della salute (quali Regioni e
[...]
e strutture sanitarie private che erogano prestazioni sanitarie in Parte_1 regime di accreditamento, ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992, è di natura concessoria (v., ad esempio, Cass., sezioni unite della, n. 473/2015 e n. 16336/2019;
Cass., sez. III, n. 26334/2021) e si fonda sulle esigenze di contenimento della spesa pubblica e di programmazione (attraverso i poteri di propri delle Regioni), nonché di razionalizzazione del sistema sanitario (cfr., anche, Corte Costituzionale n. 200/2005), cosicché gli accordi negoziali ex art. 8 quinquies del decreto legislativo n. 502/1992 si inseriscono nell'ambito di una disciplina di legge alquanto complessa che prevede limiti e presupposti inderogabili e che, inevitabilmente, orienta l'interpretazione degli accordi stessi. Tra questi limiti e presupposti vi è la previsione di un tetto annuo massimo di spesa (c.d. budget).
E' stato, pertanto, chiarito, che caratteristiche e volume delle prestazioni non sono oggetto di una vera e propria negoziazione, bensì discendono dalla programmazione di cui al Piano preventivo annuale regionale, al fine di razionalizzare il sistema delle prestazioni sanitarie sul territorio. Con la conseguenza che risulta, dunque, delineato un sistema bifasico tra negoziazione e programmazione, in cui la prima è strettamente determinata dalla seconda (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 29 gennaio 2020, n. 724).
Ne consegue che le parti non hanno piena autonomia negoziale nello stabilire il volume delle prestazioni erogabili e della relativa spesa, spettando, piuttosto, alla pubblica amministrazione stabilire i tetti di spesa e la ripartizione di risorse in ambito sanitario, esercitando un potere ampiamente discrezionale, operando una comparazione di contrapposti interessi, quali il contenimento la spesa pubblica, il diritto dei cittadini alla fruizione di adeguate prestazioni sanitarie, le aspettative degli operatori privati orientati alla logica imprenditoriale e l'efficienza delle strutture pubbliche sanitarie (cfr. Cass. civ., 29 ottobre 2019, n. 27608). In particolare, nella Regione Calabria, interessata dal regime emergenziale del Piano di rientro, l'individuazione delle somme da destinare all'acquisto delle prestazioni sanitarie da strutture accreditate spetta al Commissario ad acta, nominato al fine di colmare l'imponente esposizione debitoria nel settore sanitario,
10 così da rendere stringenti i criteri di fissazione del tetto massimo di spesa, posto a monte dell'erogazione dei singoli budgets destinati alle strutture private (ex plurimis, Cons.
Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1244).
In definitiva, il volume massimo delle prestazioni per le singole strutture sanitarie, pubbliche o private o per gruppi di strutture, pur indicato nel contratto, viene stabilito in via autoritativa e vincolante in sede di programmazione, ai sensi dell'art. 32, comma 8°, della legge n. 449/1997, con la conseguenza che, come precisato dalla giurisprudenza amministrativa (v. Cons. Stato, Sez. V, 25 gennaio 2002, n. 418), spetta ad un atto autoritativo e vincolante di programmazione regionale - e non già ad una fase concordata e convenzionale - la fissazione del tetto massimo di spesa sostenibile con il fondo sanitario per singola istituzione o per gruppo di istituzioni, nonché la determinazione dei preventivi annuali delle prestazioni.
Il che esclude che le parti possano stabilire, autonomamente, il tetto massimo o budget delle prestazioni sanitarie da compensare nell'ambito del servizio sanitario pubblico e, quindi, che possano stabilire, in via convenzionale ed in assenza di determinazioni delle autorità competenti alla programmazione ed alla gestione della finanza pubblica deputata, proroghe di efficacia con riguardo a tale aspetto, sottratto all'autonomia negoziale.
Alla luce di tali principi, di per sé dirimenti, assumono una valenza particolare, a conferma della esclusione della evocata proroga del tetto di spesa per il 2016 anche per l'anno 2017, le stesse disposizioni contrattuali che prevedono: a) all'art. 9, il carattere provvisorio della proroga di efficacia del contratto;
b) all'art. 7, l'obbligo dell'
[...]
di pagare l'erogatore delle prestazioni sanitarie “entro i limiti del Controparte_3 budget annuale assegnato” che, in quanto tale, presuppone un apposito contratto o un atto amministrativo che lo determini anno per anno, in coerenza con i vincoli amministrativi suddetti;
c) all'articolo 14 (“Clausola di salvaguardia”), comma 1°, l'accettazione incondizionata da parte della struttura sanitaria del contenuto e degli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e di ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto (“Con la sottoscrizione del presente accordo la struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto”); d) all'art. 14, comma 2°, l'impegno della struttura sanitaria,
11 successivamente alla stipula del presente contratto, ad adeguarsi alle prescrizioni dettate da norme imperative, tra cui, per l'appunto, la normativa imperativa, dettata in materia di tetti di spesa e ripartizione delle risorse.
Nel caso in esame, i livelli massimi di prestazioni sanitarie sono stati stabiliti con il decreto n. 128 del 16.10.2017 del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria.
Sebbene, tale decreto contenga la determinazione delle somme messe a disposizione per ciascuna e non anche per le singole strutture sanitarie Controparte_3 erogatrici delle prestazioni, non è in contestazione che si tratti di stanziamento avvenuto riducendo (v., del resto, le premesse del provvedimento) del 10% la spesa complessiva prevista per l'anno precedente (2016), cosicché, correttamente, l'
[...]
ha, a sua volta, ridotto del 10% il budget delle strutture sanitarie, Controparte_3 compreso quello previsto per la società appellante.
Del resto, che il decreto del Commissario ad acta fosse idoneo a dettare i criteri per la specifica determinazione del budget (segnatamente, la riduzione del 10% tra quanto finanziato nell'anno 2016 e quanto finanziato per l'anno 2017), lo si ricava sia dal richiamo ad analogo decreto del Commissario ad acta nel contratto per il 2016 sia da alcune pronunce della Corte di Cassazione, secondo cui “il DCA 128/2017, oltre a Cont stabilire un tetto globale per tutte le all'interno del quale le avrebbero Pt_1 dovuto valutare e individuare i tetti di spesa per ciascuna struttura, determina in realtà i criteri per la decurtazione del budget, stabilendo un abbattimento del 10% tra quanto finanziato nell'anno 2016 e quanto finanziato per l'anno 2017, di guisa che era stato chiaramente fissato un criterio di determinazione del tetto di spesa per l'anno
2017….La fissazione del tetto di spesa ad opera del Decreto del Commissario ad acta n.
218/2017 integra invero, con riferimento al 2017, il contenuto del suddetto contratto là dove è previsto l'obbligo della struttura sanitaria odierna ricorrente di accertare espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa (art. 14), nonché l'impegno ad adeguarsi ad eventuali altri requisiti richiesti da norme intervenute successivamente alla stipula del contratto e a prescrizioni dettate da norme imperative (art. 14.2)” (cfr. Cass, sez. III, n. 15366/2024, pag. 9, relativa ad un caso identico a quello in esame;
analogamente, Cass. n. 14358/2023).
12 Con riguardo, poi, alla disposizione, contenuta nel citato decreto del Commissario ad acta, secondo cui i limiti di spesa per il 2017 avrebbero dovuto, comunque, “riassorbire la produzione erogata nei mesi precedenti alla determinazione dei limiti medesimi”, essa, per le ragioni esposte (necessità di fissare i limiti della spesa sanitaria pubblicata e inderogabilità di tali limiti;
assenza di un legittimo affidamento da tutelare: v. infra), deve considerarsi subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a compensare le prestazioni erogate in eccedenza rispetto al c.d. budget stabilito in conformità al decreto medesimo, il cui onere della prova è a carico della società attrice che, peraltro, non ha nemmeno allegato l'esistenza di una tale disponibilità (in verità, sembra evincersi dal ridotto scostamento, inferiore al 10%, tra il limite massimo per il
2016 e le somme effettivamente pagate dall' per le Controparte_3 prestazioni sanitarie rese dalla società appellante nel 2017 che l' Controparte_3
si sia adeguata a tale disposizione: v., anche, infra).
[...]
Opinando diversamente, il decreto stesso risulterebbe incoerente con le sue premesse e con la sua funzione. Del resto, le inderogabili ragioni poste a fondamento della programmazione e del contenimento della spesa pubblica sarebbero frustrate ogniqualvolta, come avvenuto nel caso di specie, il c.d. tetto di spesa annuale, per le più diverse ragioni (compreso il rifiuto della struttura sanitaria di accettarlo), venga determinato negli ultimi mesi dell'anno.
Sotto altro profilo, deve escludersi la lesione del legittimo affidamento della società appellante, sebbene il decreto del Commissario ad acta abbia efficacia retroattiva, poiché:
a) data la complessità delle valutazioni da operare, anno per anno, nell'esercizio della potestà programmatica, è del tutto fisiologico, come rilevato dalla stessa appellante, che la determinazione dei tetti di spesa sopravvenga nel corso dell'anno, quando le strutture sanitarie hanno già avviato la erogazione del servizio, con conseguente legittima efficacia retroattiva degli atti di programmazione;
b) la struttura sanitaria era ben consapevole della necessità di un tale provvedimento specifico per il 2017 e, comunque, non poteva fare affidamento, per quanto sopra esposto, sulla efficacia del contratto per il
2016 anche in relazione al budget;
c) per come ammesso dalla stessa società appellante, era del tutto probabile che fosse emanato un atto di determinazione del nuovo budget e, peraltro, “quasi certa” la riduzione del tetto di spesa rispetto all'anno 2016 (v. pag. 13 dell'appello, in cui il decremento era “quasi certo”; in realtà, tenuto conto della delibera del Consiglio dei Ministri del 12.3.2015 e delle disposizioni di legge richiamate nel
13 decreto del Commissario ad acta n. 128/2017, che imponevano livelli minimi di riduzione della spesa sanitaria, tale diminuzione era un dato certo); d) come accennato, lo scostamento, in difetto, tra il limite massimo per il 2016 (euro 44.265,12) e le somme pagate dall' per le prestazioni sanitarie rese dal Controparte_3
” nel 2017 (euro 42.026,96) è, addirittura, inferiore al 10 %. Controparte_1
Con il secondo motivo di impugnazione (paragrafo 1e, rubricato “Confusa e non corretta applicazione dei criteri regolatori dell'indebito arricchimento”), la società appellante lamenta la non corretta applicazione da parte del Tribunale dei criteri regolatori dell'indebito arricchimento, tramite un improprio richiamo ad una pronuncia di legittimità, relativa ad un caso non paragonabile a quello in esame (ossia di “regressioni tariffarie” per prestazioni sanitarie extrabudget), nonché in applicazione del contratto, sebbene privo di efficacia obbligatoria, per espressa previsione dello stesso.
Anche questo motivo non merita accoglimento, risultando ostativa all'azione di indebito arricchimento la previsione contrattuale di cui all'art. 14, comma 3°, secondo cui “le parti convengono espressamente che oltre il tetto massimo (budget) stabilito dal presente contratto-accordo non sono riconosciuti oneri a carico del S.S.R.”, la quale, evidentemente, regola la fattispecie e che, comunque, costituisce chiara manifestazione del rifiuto dell' dell'arricchimento e dell'accettazione di Controparte_3 prestazioni ulteriori rispetto a quelle che generano un corrispettivo nei limiti di spesa, con conseguente esclusione del diritto della struttura sanitaria all'indennizzo (sullo specifico tema dell'ingiustificato arricchimento in relazione alle prestazioni sociosanitarie c.d. extrabudget, cfr. Cass. sez. III, n. 13884/2020; n. 36654/2021; n. 25514/2024).
L'appello deve essere, pertanto, rigettato e l'ordinanza del Tribunale deve essere confermata.
3. Le spese di lite e l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
In assenza di uno specifico motivo di impugnazione incidentale in ordine alla pronuncia di compensazione delle spese del giudizio di primo grado, la domanda dell'
[...]
di rimborso, anche, di tali spese è inammissibile. Controparte_3
Quanto, invece, alle spese di lite del giudizio di appello, esse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal d.m. n.
55/2014, aggiornati con d.m. n. 147/2022, in relazione al valore della controversia
14 (scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000), al numero ed alla complessità delle questioni e all'esistenza di precedenti di giurisprudenza sulle stesse.
Le spese possono liquidarsi, quindi, in complessivi euro 5.809,00 (euro 1.134,00 per la fase di studio della controversia;
euro 921,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro
1.843,00 per la fase di trattazione ed euro 1.911,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario per spese generali, ed altri accessori di legge, se dovuti.
Sussistono, inoltre, le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso Controparte_1
l'ordinanza del Tribunale di Cosenza del 4.3.2019, disattesa ogni altra contraria istanza, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna la società , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al rimborso delle spese processuali del presente grado di giudizio nei confronti dell' liquidate in Controparte_3 complessivi euro 5.809,00, oltre rimborso forfettario di spese generali e altri accessori di legge, se dovuti;
- dichiara che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del 6.9.2025
Il Consigliere rel. ed est. La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
15
Sezione seconda civile
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Procedimento n. 701/2019 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore); dott.ssa Anna Maria Raschellà (Consigliere)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 701/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto compenso per prestazioni sanitarie ed azione di indebito arricchimento, vertente tra:
partita i.v.a. n. con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Cosenza, via degli Stadi n. 32, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott.
rappresentato e difeso dall'avv. Enzo Paolini, presso il cui studio Controparte_2 professionale, in Cosenza, via della Repubblica n. 110, è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
Appellante
e
, partita I.v.a. , in persona del Controparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con sede in Cosenza, viale Degli Alimena n. 8, ,
1 rappresentata e difesa, come da procura allegato alla comparsa di costituzione dei nuovi difensori del 14.2.2025, dall'avv. Salvatore Crisci e dall'avv. Daniela Aceti (con i seguenti rispettivi indirizzo di posta elettronica certificata: E
.salerno. e , Email_1 CP_4 Email_3 elettivamente domiciliata in Cosenza, al viale Degli Alimena, n.
8 - U.O.C. Affari Legali
e Contenzioso.
Appellata
Conclusioni delle parti:
Per il procuratore dell'appellante Controparte_1
“Disattesa e respinta ogni contraria istanza, sentire revocare e/o annullare e/o riformare
l'ordinanza emessa dal giudice del Tribunale di Cosenza dr. Bloise nel giudizio iscritto al n. 1916/2018. Di conseguenza sentirsi condannare al pagamento, in favore dell'appellante degli importi richiesti in primo grado e cioè €. 2.238,16 per prestazioni rese e remunerabili all'interno del budget sottoscritto in contratto 2016, nonché €
22.399,73 a titolo di indebito arricchimento, oltre interessi ex decreto legislativo n.
231/2002 e spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per i procuratori dell'appellata : “Voglia Controparte_3
l'On.le Corte di Appello adita, contrariis rejectis, per le ragioni espresse in parte motiva, dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o irricevibile e nel merito comunque rigettare l'appello proposto ex adverso in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando l'impugnata ordinanza n. 1916/2018 ex art. 702 bis c.p.c. del
Tribunale di Cosenza (Giudice dr. Bloise) per tutte le motivazioni ivi contenute. Con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori (ossia oneri sociali pari al 26,68% sulle competenze fisse ed
Irap pari all'8,50% sempre sulle competenze fisse in luogo di I.v.a. e c.a.p.) a favore Cont dell' che successivamente ex lege corrisponderà al dirigente avvocato dell'Ente in presenza di regolamento aziendale”.
Svolgimento del processo
2 1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Cosenza
Con ricorso presentato il 3.5.2018 ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato all' insieme al decreto di fissazione udienza, la Controparte_3 società ha chiesto al Tribunale di Cosenza Controparte_1 di: a) accertare che aveva espletato prestazioni sanitarie per conto dell'
[...]
, nell'anno 2017, per un valore di €. 66.664,85, ricevendo in Controparte_3 compenso la minor somma di €. 42.026,96; b) condannare l'ente resistente al pagamento in suo favore della somma di €. 2.238,16, pari alla differenza fra il c.d. tetto contrattuale e quanto percepito, nonché della ulteriore somma di € 22.399,73, a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., corrispondente alla differenza fra il limite di spesa previsto dal contratto sottoscritto fra le parti il 28.9.2016 (€. 44.265,12) ed il valore delle prestazioni effettivamente erogate (€. 66.664,85), oltre interessi.
A fondamento della domanda, la struttura sanitaria ricorrente ha affermato che: a) era accreditata presso il Servizio Sanitario Nazionale ed erogava prestazioni specialistiche ambulatoriali;
b) nell'anno 2016, aveva sottoscritto con l' Controparte_3
un regolare contratto, ai sensi dell'art. 8, legge n. 502/1992, con il quale era
[...] stato stabilito nella misura di €. 44.265,12 il limite massimo di spesa delle prestazioni erogabili, al netto di ticket e quote di ricetta;
c) nel 2017, in attesa di sottoscrivere un nuovo contratto, aveva erogato prestazioni per un valore complessivo di € 66.664,85, in virtù della clausola di cui all'art. 9 del citato contratto del 2016, secondo cui, fino alla stipula dell'eventuale successivo contratto, rimanevano provvisoriamente confermate le condizioni di quel contratto;
d) tuttavia, aveva ricevendo il pagamento della minor somma di € 42.026,96, cosicché le spettavano le somme suddette (€. 2.238,16, pari alla differenza fra il c.d. tetto contrattuale e quanto percepito, nonché € 22.399,73, a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.).
Si è costituitasi in giudizio, tramite apposita comparsa, l' Controparte_3
eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario,
[...] poiché la fissazione del c.d. budget o tetto massimo di spesa delle prestazioni erogabili dalle strutture convenzionate era esercizio di attività amministrativa discrezionale.
L'ente resistente, ha sostenuto, quanto al merito, che: a) la società la ricorrente, pur ritualmente convocata, aveva rifiutato di sottoscrivere una nuova convenzione, con
3 relativa fissazione del tetto massimo di spesa, per l'erogazione delle prestazioni relativamente all'anno 2017, facendo valere la clausola di cui all'art. 9 della convenzione per il 2016, al fine di sottrarsi alla previsione di un minor tetto di spesa per il 2017; b) la mancata sottoscrizione dell'accordo, in ragione delle esplicita provvisorietà della clausola di proroga del tetto di spesa precedente, determinava la sospensione dell'accreditamento con il Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del d.lgs. n. 502/1992, richiamato dall'art. 14, comma 3°, della convenzione per il 2016; c) la somma erogata doveva considerarsi esaustiva di qualsiasi pretesa della società ricorrente per le prestazioni erogate, siccome compresa nel budget individuato e fissato, secondo i criteri determinati dall'abbattimento del 10% tra quanto finanziato nell'anno 2016 e quanto finanziato per l'anno 2017, per effetto del decreto del
Commissario ad acta n. 128/2017. Ha concluso, quindi, per la declaratoria di difetto di giurisdizione o, in subordine, per il rigetto della domanda.
Istruita la causa con i documenti prodotti dalle parti e concesso un termine per note difensive, all'udienza del 19.2.2019, a seguito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. L'ordinanza del Tribunale di Cosenza, all'esito del giudizio di primo grado
Con ordinanza del 4.3.2019, il Tribunale di Cosenza ha rigettato le domande del
, compensando le spese di giudizio tra le Controparte_1 parti.
In primo luogo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione dell' di Controparte_3 difetto di giurisdizione del giudice ordinario, non assumendo rilievo nella controversia la questione dell'esercizio legittimo dei poteri discrezionali relativi fissazione del c.d. tetto di spesa, essendo controverso, piuttosto, il diritto al pagamento del corrispettivo e di un indennizzo ex art. 2041 c.c.
Quanto al merito, il Tribunale ha affermato, in sintesi, che: a) contrariamente all'assunto della struttura sanitaria attrice, la clausola di cui all'art. 9, comma 2°, della convenzione per il 2016, di provvisoria conferma, “fino alla stipula dell'eventuale successivo contratto”, delle condizioni del contratto per il 2016, non aveva determinato la proroga del c.d. tetto di spesa per il 2016 fino alla stipula del nuovo contratto;
b) piuttosto, una interpretazione sistematica delle clausole negoziali e dei principi che regolano la materia
4 delle prestazioni sanitarie, per come elaborati dalla giurisprudenza (segnatamente, dei principi di programmazione delle prestazioni a carico del servizio pubblico e di rispetto delle esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica), inducevano ad escludere che il tetto di spesa indicato nel contratto del 2016 potesse svolgere qualsiasi efficacia per il 2017, ove fosse intervenuta la fissazione di nuovo tetto di spesa;
c) la delibera del Commissario ad acta n. 128 del 2017 aveva definito i c.d. tetti di spesa inderogabili per l'anno 2017; d) nel caso di specie, risultava integralmente pagato il budget annuale per il 2017 e non risultava allegata o documentata la disponibilità di risorse economiche nell'ambito del tetto massimo di spesa sostenibile per le prestazioni della ricorrente attribuibile in sede consuntiva alla stessa, cosicché non poteva essere riconosciuto il diritto ad ulteriori compensi per le prestazioni eccedenti il budget per il 2017 e rientranti invece in quello per il 2016; e) la questione della legittimità della fissazione del c.d. tetto di spesa, allorquando la struttura convenzionata avesse già superato il tetto massimo fissato, confidando nella prorogatio e nel riassorbimento dello stesso volume di prestazioni erogate nell'anno precedente, apparteneva alla giurisdizione del giudice amministrativo;
f) era infondata anche l'ulteriore domanda spiegata dalla ricorrente di condanna dell' Controparte_3
al pagamento dei compensi per le prestazioni erogate oltre il budget per il
[...]
2017, a titolo di indennizzo per indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., in virtù del principio secondo cui l'azione suddetta non era esercitabile, per difetto di giusta causa dell'arricchimento, qualora esso fosse conseguenza di un contratto o di altro rapporto compiutamente regolato.
Infine, il Tribunale ha ritenuto, alla luce della motivazione e della peculiarità della controversia, sussistessero i presupposti per l'integrale compensazione tra le parti di spese e competenze di lite (cfr. la sentenza).
3. Il presente giudizio di appello
Con atto di citazione in appello, notificato il 29.3.2019, la società
[...]
ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado, nei termini Controparte_1 precisati in epigrafe, rilevando, in sintesi: I) con un primo motivo di appello, l'erronea interpretazione da parte del primo giudice delle clausole del contratto stipulato dalla società appellante e dall' nel 2016 ed in Controparte_3
5 particolare della clausola di cui all'articolo 9.2., avente ad oggetto la proroga, dal 1° gennaio del 2017 e fino alla conclusione del contratto per il 2017, delle condizioni previste nel contratto per il 2016, lamentando: a) la mancata corresponsione dei corrispettivi per le prestazioni rese nell'anno 2017, entro il limite o tetto massimo previsto per l'anno 2016, da considerarsi oggetto di proroga, per come desumibile dal contratto medesimo;
b) l'omessa valutazione da parte del Tribunale del legittimo affidamento della struttura sanitaria, indotto dalla proroga dell'efficacia del contratto e dalla mancanza di determinazioni amministrative di riduzione del c.d. budget prima che fosse stato consumato, e del fatto che, con particolare riferimento all'anno 2017, nessun contratto era stato concluso;
c) la mancata considerazione del fatto che il diritto alla salute non poteva essere condizionato da esigenze di bilancio;
d) l'errata valutazione del contenuto del decreto del Commissario ad acta n. 128/2017, concernente l'assegnazione di risorse finanziarie globali alle e, sotto altro profilo, la Parte_1 previsione che i limiti di spesa per il 2017 avrebbero dovuto, comunque, “riassorbire la produzione erogata nei mesi precedenti alla determinazione dei limiti medesimi”; II) con un secondo motivo di impugnazione, ha lamentato la non corretta applicazione da parte del Tribunale dei criteri regolatori dell'indebito arricchimento, tramite un improprio richiamo ad una pronuncia di legittimità concernente fattispecie diversa da quella oggetto di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in cancelleria il 24.9.2019, si è costituita nel giudizio di appello l' , contestando Controparte_3 il fondamento dell'impugnazione e chiedendone il rigetto. Ha ribadito, nella sostanza, le difese svolte nel giudizio di primo grado, sostenendo, in particolare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle questioni concernenti la fissazione del c.d. budget o limite massimo di spesa delle prestazioni erogabili dalle strutture convenzionate e, quanto al merito, che: a) la società la ricorrente, malgrado i diversi incontri appositamente fissati, aveva rifiutato di sottoscrivere il contratto per l'anno
2017; b) la mancata sottoscrizione dell'accordo, in ragione delle esplicita provvisorietà della clausola di proroga dell'efficacia del contratto del 2016, aveva determinato la sospensione dell'accreditamento della struttura sanitaria con il Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del d.lgs. n. 502/1992, richiamato dall'art. 14, comma 3°, della convenzione per il 2016, cosicché nessun compenso spettava alla società appellante e, anzi, le somme pagate erano suscettibili di
6 ripetizione;
c) la somma erogata alla struttura sanitaria appellante doveva considerarsi esaustiva di qualsiasi pretesa della stessa, siccome compresa nel budget fissato, secondo i criteri determinati dall'abbattimento del 10% tra quanto finanziato nell'anno 2016 e quanto finanziato per l'anno 2017, per effetto del decreto del Commissario ad acta n.
128/2017. Ha concluso come sopra riportato.
Assegnata la trattazione della causa alla terza sezione civile della Corte d'appello, a seguito della soppressione della sezione stessa, è stata assegnata alla seconda sezione e, quindi, fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.2.2025 - sostituita da note di trattazione scritta, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. - è stata trattenuta a sentenza, previa assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica che entrambe le parti hanno regolarmente depositato, ribadendo e precisando, in sostanza, le argomentazioni svolte nei precedenti scritti.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Cosenza e, dall'altro, dei motivi di impugnazione e delle argomentazioni difensive dell'appellata, appare opportuno chiarire che il presente giudizio ad oggetto: a) il fondamento o meno della domanda della società “ volta al pagamento, Controparte_1
a titolo di compenso per le prestazioni sanitarie rese in favore dell'
[...]
nel 2017, della somma di €. 2.238,16, pari alla differenza fra il Controparte_3
c.d. tetto contrattuale previsto per l'anno 2016 e quanto effettivamente percepito, nonché della ulteriore somma di € 22.399,73, a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., corrispondente alla differenza fra il limite di spesa previsto dal contratto per il 2016 (€.
44.265,12) ed il valore delle prestazioni effettivamente erogate (€. 66.664,85).La domanda, proposta nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, è stata rigettata dal Tribunale con pronuncia impugnata dalla società odierna appellante;
b) il regolamento delle spese di lite.
Non è stata oggetto di specifica censura e di appello, invece, la pronuncia del Tribunale che ha rigettato l'eccezione dell' di difetto dui Controparte_3 giurisdizione del giudice ordinario.
7 2. Sul merito
La società appellante, con un primo motivo di appello, articolato in una serie di argomentazioni, censura la decisione del Tribunale per l'erronea interpretazione delle clausole del contratto stipulato dalla società appellante e dall'
[...]
nel 2016, con particolare riguardo alla clausola di cui all'articolo Controparte_3
9, punto a comma 2°, avente ad oggetto la proroga, dal 1° gennaio del 2017 e fino alla conclusione del contratto per il 2017, delle condizioni previste nel contratto per il 2016; nonché l'errata valutazione di elementi di fatto e del contenuto del decreto del
Commissario ad acta n. 128/2017 e l'erronea applicazione dei principi che regolano la materia delle prestazioni sanitarie rese da strutture sanitarie private in favore delle
(v. pagg. 11 e ss. dell'atto di appello). Parte_1
In particolare, l'appellante, dopo avere evidenziato che la controversia nasce dalla
“fisiologica” sopravvenienza della determinazione dei limiti di spesa dell'
[...]
rispetto alla erogazione delle prestazioni sanitarie da compensare, Controparte_3 cosicché, come rilevato da giurisprudenza amministrativa, fino a tale provvedimento, gli interessati avrebbero potuto avere riguardo alle somme previste per l'anno precedente - circostanza che, peraltro, avrebbe dovuto comportare che l'atto determinativo della spesa e del c.d. budget fosse avvenuto prima della “consumazione” di quello pari all'anno precedente - lamenta: a) la mancata corresponsione dei corrispettivi per le prestazioni rese nell'anno 2017, entro il limite o tetto massimo previsto per l'anno 2016, da considerarsi, al pari delle altre condizioni negoziali, oggetto di proroga, ai sensi dell'art. 9 del contratto;
b) l'avere il Tribunale, da un lato, omesso di valutare il legittimo affidamento della struttura sanitaria, indotto dalla proroga dell'efficacia del contratto e dalla mancanza di determinazioni amministrative di riduzione del c.d. budget prima che fosse stato consumato;
dall'altro, l'avere ritenuto, con riferimento all'anno 2017, che fosse stato concluso uno specifico contratto;
c) la mancata considerazione del principio, enunciato dalla Corte Costituzionale, secondo cui il diritto alla salute non può essere condizionato da esigenze di bilancio;
d) l'errata valutazione del contenuto del decreto del
Commissario ad acta n. 128/2017, il quale ha previsto l'assegnazione di risorse finanziarie globali alle e non tetti di spesa specifici per le Parte_1 singole strutture sanitarie e, sotto altro profilo, che i limiti di spesa per il 2017 avrebbero
8 dovuto, comunque, “riassorbire la produzione erogata nei mesi precedenti alla determinazione dei limiti medesimi”, per come rilevato, anche, dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria.
Il motivo non è fondato.
La società , infatti, ha ricevuto adeguato Controparte_1 Controparte_1 compenso delle prestazioni sanitarie rese nell'anno 2017, tenuto conto del limite complessivo della spesa sanitaria, fissato dal decreto n. 128/2017 del Commissario ad acta, cosicché l'ordinanza impugnata, da intendersi richiamata, deve essere confermata, salve le precisazioni seguenti (cfr., anche, i precedenti di questa Corte di Appello, tra cui le sentenze n. 1250/2020; n. 896 e 897 del 2024).
Deve premettersi, in punto di fatto, per come è pacifico e documentato che: a) tra la società e l' è intercorso, il 28.9.2016, un Controparte_3 contratto, ai sensi dell'art. 8-quater, comma 2°, del decreto legislativo n. 502 del 1992, con cui le parti hanno concordato le condizioni delle prestazioni sanitarie rese dalla prima in favore della seconda, stabilendo il c.d. tetto di spesa nella somma netta di euro
44.265,12; b) ai sensi dell'art. 9 del contratto, le condizioni negoziali sono rimaste, provvisoriamente, efficaci, sino alla eventuale conclusione del contratto per il 2017 (“fino alla stipula dell'eventuale successivo contratto, da concludersi per disciplinare le condizioni del sinallagma che regolamenti i rapporti dell'anno successivo e che, pertanto, andrà a svolgere la sua efficacia contrattuale a decorrere dal 1 gennaio 2017, le condizioni oggi convenute con il presente contratto rimangono provvisoriamente confermate); c) con decreto del Commissario ad acta n. 218/2017 del 16.10.2017, sono stati stabiliti i limiti di spesa sanitaria per le per l'anno Parte_1
2017; d) nessun contratto tra le parti è stato stipulato per l'anno 2017; e) le prestazioni sanitarie rese dalla società sono state Controparte_1 remunerate dall' con la somma di euro Controparte_3
42.026,96, cosicché la differenza tra limite massimo per il 2016 (euro 44.265,12) e pagamento di prestazioni per il 2017 è pari ad euro 2.238,16.
Peraltro, contrariamente all'assunto dell'appellante, la proroga, prevista dall'art. 9 del contratto per il 2016, di efficacia del contratto medesimo, in attesa o, comunque, in assenza di contratto per il 2017, non vale a legittimare la pretesa di un maggiore compenso e, in particolare, della differenza tra il c.d. tetto di spesa applicato dall'
[...]
, in esecuzione del citato decreto del Commissario ad acta, e quello Controparte_3
9 previsto per l'anno 2016, poiché, deve tenersi conto - oltre che del contenuto complessivo del contratto - da un lato, del carattere provvisorio di tale proroga, dall'altro, della inderogabilità dei limiti imposti alla spesa sanitaria.
Sotto quest'ultimo profilo, peraltro di valenza fondamentale, deve osservarsi che il rapporto tra enti pubblici deputati alla tutela della salute (quali Regioni e
[...]
e strutture sanitarie private che erogano prestazioni sanitarie in Parte_1 regime di accreditamento, ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992, è di natura concessoria (v., ad esempio, Cass., sezioni unite della, n. 473/2015 e n. 16336/2019;
Cass., sez. III, n. 26334/2021) e si fonda sulle esigenze di contenimento della spesa pubblica e di programmazione (attraverso i poteri di propri delle Regioni), nonché di razionalizzazione del sistema sanitario (cfr., anche, Corte Costituzionale n. 200/2005), cosicché gli accordi negoziali ex art. 8 quinquies del decreto legislativo n. 502/1992 si inseriscono nell'ambito di una disciplina di legge alquanto complessa che prevede limiti e presupposti inderogabili e che, inevitabilmente, orienta l'interpretazione degli accordi stessi. Tra questi limiti e presupposti vi è la previsione di un tetto annuo massimo di spesa (c.d. budget).
E' stato, pertanto, chiarito, che caratteristiche e volume delle prestazioni non sono oggetto di una vera e propria negoziazione, bensì discendono dalla programmazione di cui al Piano preventivo annuale regionale, al fine di razionalizzare il sistema delle prestazioni sanitarie sul territorio. Con la conseguenza che risulta, dunque, delineato un sistema bifasico tra negoziazione e programmazione, in cui la prima è strettamente determinata dalla seconda (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 29 gennaio 2020, n. 724).
Ne consegue che le parti non hanno piena autonomia negoziale nello stabilire il volume delle prestazioni erogabili e della relativa spesa, spettando, piuttosto, alla pubblica amministrazione stabilire i tetti di spesa e la ripartizione di risorse in ambito sanitario, esercitando un potere ampiamente discrezionale, operando una comparazione di contrapposti interessi, quali il contenimento la spesa pubblica, il diritto dei cittadini alla fruizione di adeguate prestazioni sanitarie, le aspettative degli operatori privati orientati alla logica imprenditoriale e l'efficienza delle strutture pubbliche sanitarie (cfr. Cass. civ., 29 ottobre 2019, n. 27608). In particolare, nella Regione Calabria, interessata dal regime emergenziale del Piano di rientro, l'individuazione delle somme da destinare all'acquisto delle prestazioni sanitarie da strutture accreditate spetta al Commissario ad acta, nominato al fine di colmare l'imponente esposizione debitoria nel settore sanitario,
10 così da rendere stringenti i criteri di fissazione del tetto massimo di spesa, posto a monte dell'erogazione dei singoli budgets destinati alle strutture private (ex plurimis, Cons.
Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1244).
In definitiva, il volume massimo delle prestazioni per le singole strutture sanitarie, pubbliche o private o per gruppi di strutture, pur indicato nel contratto, viene stabilito in via autoritativa e vincolante in sede di programmazione, ai sensi dell'art. 32, comma 8°, della legge n. 449/1997, con la conseguenza che, come precisato dalla giurisprudenza amministrativa (v. Cons. Stato, Sez. V, 25 gennaio 2002, n. 418), spetta ad un atto autoritativo e vincolante di programmazione regionale - e non già ad una fase concordata e convenzionale - la fissazione del tetto massimo di spesa sostenibile con il fondo sanitario per singola istituzione o per gruppo di istituzioni, nonché la determinazione dei preventivi annuali delle prestazioni.
Il che esclude che le parti possano stabilire, autonomamente, il tetto massimo o budget delle prestazioni sanitarie da compensare nell'ambito del servizio sanitario pubblico e, quindi, che possano stabilire, in via convenzionale ed in assenza di determinazioni delle autorità competenti alla programmazione ed alla gestione della finanza pubblica deputata, proroghe di efficacia con riguardo a tale aspetto, sottratto all'autonomia negoziale.
Alla luce di tali principi, di per sé dirimenti, assumono una valenza particolare, a conferma della esclusione della evocata proroga del tetto di spesa per il 2016 anche per l'anno 2017, le stesse disposizioni contrattuali che prevedono: a) all'art. 9, il carattere provvisorio della proroga di efficacia del contratto;
b) all'art. 7, l'obbligo dell'
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di pagare l'erogatore delle prestazioni sanitarie “entro i limiti del Controparte_3 budget annuale assegnato” che, in quanto tale, presuppone un apposito contratto o un atto amministrativo che lo determini anno per anno, in coerenza con i vincoli amministrativi suddetti;
c) all'articolo 14 (“Clausola di salvaguardia”), comma 1°, l'accettazione incondizionata da parte della struttura sanitaria del contenuto e degli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e di ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto (“Con la sottoscrizione del presente accordo la struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto”); d) all'art. 14, comma 2°, l'impegno della struttura sanitaria,
11 successivamente alla stipula del presente contratto, ad adeguarsi alle prescrizioni dettate da norme imperative, tra cui, per l'appunto, la normativa imperativa, dettata in materia di tetti di spesa e ripartizione delle risorse.
Nel caso in esame, i livelli massimi di prestazioni sanitarie sono stati stabiliti con il decreto n. 128 del 16.10.2017 del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria.
Sebbene, tale decreto contenga la determinazione delle somme messe a disposizione per ciascuna e non anche per le singole strutture sanitarie Controparte_3 erogatrici delle prestazioni, non è in contestazione che si tratti di stanziamento avvenuto riducendo (v., del resto, le premesse del provvedimento) del 10% la spesa complessiva prevista per l'anno precedente (2016), cosicché, correttamente, l'
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ha, a sua volta, ridotto del 10% il budget delle strutture sanitarie, Controparte_3 compreso quello previsto per la società appellante.
Del resto, che il decreto del Commissario ad acta fosse idoneo a dettare i criteri per la specifica determinazione del budget (segnatamente, la riduzione del 10% tra quanto finanziato nell'anno 2016 e quanto finanziato per l'anno 2017), lo si ricava sia dal richiamo ad analogo decreto del Commissario ad acta nel contratto per il 2016 sia da alcune pronunce della Corte di Cassazione, secondo cui “il DCA 128/2017, oltre a Cont stabilire un tetto globale per tutte le all'interno del quale le avrebbero Pt_1 dovuto valutare e individuare i tetti di spesa per ciascuna struttura, determina in realtà i criteri per la decurtazione del budget, stabilendo un abbattimento del 10% tra quanto finanziato nell'anno 2016 e quanto finanziato per l'anno 2017, di guisa che era stato chiaramente fissato un criterio di determinazione del tetto di spesa per l'anno
2017….La fissazione del tetto di spesa ad opera del Decreto del Commissario ad acta n.
218/2017 integra invero, con riferimento al 2017, il contenuto del suddetto contratto là dove è previsto l'obbligo della struttura sanitaria odierna ricorrente di accertare espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa (art. 14), nonché l'impegno ad adeguarsi ad eventuali altri requisiti richiesti da norme intervenute successivamente alla stipula del contratto e a prescrizioni dettate da norme imperative (art. 14.2)” (cfr. Cass, sez. III, n. 15366/2024, pag. 9, relativa ad un caso identico a quello in esame;
analogamente, Cass. n. 14358/2023).
12 Con riguardo, poi, alla disposizione, contenuta nel citato decreto del Commissario ad acta, secondo cui i limiti di spesa per il 2017 avrebbero dovuto, comunque, “riassorbire la produzione erogata nei mesi precedenti alla determinazione dei limiti medesimi”, essa, per le ragioni esposte (necessità di fissare i limiti della spesa sanitaria pubblicata e inderogabilità di tali limiti;
assenza di un legittimo affidamento da tutelare: v. infra), deve considerarsi subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a compensare le prestazioni erogate in eccedenza rispetto al c.d. budget stabilito in conformità al decreto medesimo, il cui onere della prova è a carico della società attrice che, peraltro, non ha nemmeno allegato l'esistenza di una tale disponibilità (in verità, sembra evincersi dal ridotto scostamento, inferiore al 10%, tra il limite massimo per il
2016 e le somme effettivamente pagate dall' per le Controparte_3 prestazioni sanitarie rese dalla società appellante nel 2017 che l' Controparte_3
si sia adeguata a tale disposizione: v., anche, infra).
[...]
Opinando diversamente, il decreto stesso risulterebbe incoerente con le sue premesse e con la sua funzione. Del resto, le inderogabili ragioni poste a fondamento della programmazione e del contenimento della spesa pubblica sarebbero frustrate ogniqualvolta, come avvenuto nel caso di specie, il c.d. tetto di spesa annuale, per le più diverse ragioni (compreso il rifiuto della struttura sanitaria di accettarlo), venga determinato negli ultimi mesi dell'anno.
Sotto altro profilo, deve escludersi la lesione del legittimo affidamento della società appellante, sebbene il decreto del Commissario ad acta abbia efficacia retroattiva, poiché:
a) data la complessità delle valutazioni da operare, anno per anno, nell'esercizio della potestà programmatica, è del tutto fisiologico, come rilevato dalla stessa appellante, che la determinazione dei tetti di spesa sopravvenga nel corso dell'anno, quando le strutture sanitarie hanno già avviato la erogazione del servizio, con conseguente legittima efficacia retroattiva degli atti di programmazione;
b) la struttura sanitaria era ben consapevole della necessità di un tale provvedimento specifico per il 2017 e, comunque, non poteva fare affidamento, per quanto sopra esposto, sulla efficacia del contratto per il
2016 anche in relazione al budget;
c) per come ammesso dalla stessa società appellante, era del tutto probabile che fosse emanato un atto di determinazione del nuovo budget e, peraltro, “quasi certa” la riduzione del tetto di spesa rispetto all'anno 2016 (v. pag. 13 dell'appello, in cui il decremento era “quasi certo”; in realtà, tenuto conto della delibera del Consiglio dei Ministri del 12.3.2015 e delle disposizioni di legge richiamate nel
13 decreto del Commissario ad acta n. 128/2017, che imponevano livelli minimi di riduzione della spesa sanitaria, tale diminuzione era un dato certo); d) come accennato, lo scostamento, in difetto, tra il limite massimo per il 2016 (euro 44.265,12) e le somme pagate dall' per le prestazioni sanitarie rese dal Controparte_3
” nel 2017 (euro 42.026,96) è, addirittura, inferiore al 10 %. Controparte_1
Con il secondo motivo di impugnazione (paragrafo 1e, rubricato “Confusa e non corretta applicazione dei criteri regolatori dell'indebito arricchimento”), la società appellante lamenta la non corretta applicazione da parte del Tribunale dei criteri regolatori dell'indebito arricchimento, tramite un improprio richiamo ad una pronuncia di legittimità, relativa ad un caso non paragonabile a quello in esame (ossia di “regressioni tariffarie” per prestazioni sanitarie extrabudget), nonché in applicazione del contratto, sebbene privo di efficacia obbligatoria, per espressa previsione dello stesso.
Anche questo motivo non merita accoglimento, risultando ostativa all'azione di indebito arricchimento la previsione contrattuale di cui all'art. 14, comma 3°, secondo cui “le parti convengono espressamente che oltre il tetto massimo (budget) stabilito dal presente contratto-accordo non sono riconosciuti oneri a carico del S.S.R.”, la quale, evidentemente, regola la fattispecie e che, comunque, costituisce chiara manifestazione del rifiuto dell' dell'arricchimento e dell'accettazione di Controparte_3 prestazioni ulteriori rispetto a quelle che generano un corrispettivo nei limiti di spesa, con conseguente esclusione del diritto della struttura sanitaria all'indennizzo (sullo specifico tema dell'ingiustificato arricchimento in relazione alle prestazioni sociosanitarie c.d. extrabudget, cfr. Cass. sez. III, n. 13884/2020; n. 36654/2021; n. 25514/2024).
L'appello deve essere, pertanto, rigettato e l'ordinanza del Tribunale deve essere confermata.
3. Le spese di lite e l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
In assenza di uno specifico motivo di impugnazione incidentale in ordine alla pronuncia di compensazione delle spese del giudizio di primo grado, la domanda dell'
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di rimborso, anche, di tali spese è inammissibile. Controparte_3
Quanto, invece, alle spese di lite del giudizio di appello, esse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal d.m. n.
55/2014, aggiornati con d.m. n. 147/2022, in relazione al valore della controversia
14 (scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000), al numero ed alla complessità delle questioni e all'esistenza di precedenti di giurisprudenza sulle stesse.
Le spese possono liquidarsi, quindi, in complessivi euro 5.809,00 (euro 1.134,00 per la fase di studio della controversia;
euro 921,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro
1.843,00 per la fase di trattazione ed euro 1.911,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario per spese generali, ed altri accessori di legge, se dovuti.
Sussistono, inoltre, le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso Controparte_1
l'ordinanza del Tribunale di Cosenza del 4.3.2019, disattesa ogni altra contraria istanza, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna la società , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al rimborso delle spese processuali del presente grado di giudizio nei confronti dell' liquidate in Controparte_3 complessivi euro 5.809,00, oltre rimborso forfettario di spese generali e altri accessori di legge, se dovuti;
- dichiara che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del 6.9.2025
Il Consigliere rel. ed est. La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
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