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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/12/2025, n. 5248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5248 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1727/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente, ex art. 281- sexies,
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 1727/2020 R.G., vertente
TRA rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, ma Parte_1 congiunto ex art. 83, III comma c.p.c. all'atto di citazione, dall'avv. Carmelina Aloise, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Carmelina Aloise, sito in Salerno alla via Carmine n.79;
ATTORE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato, ma Controparte_1 congiunto ex art. 83, III comma c.p.c. alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Alfonso
AR e dall'avv. Stefania Pontrandolfi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via Leopoldo Cassese n.30;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Entrambe le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da verbale in atti, da intendersi integralmente riportate e trascritte in questa sede.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il dott. conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1
a questo Tribunale, l'architetto deducendo di essere proprietario di un Controparte_1 appartamento sito in Salerno, al Corso Garibaldi n. 153, scala B, piano quarto, nonché di due locali scantinati siti al piano seminterrato del medesimo edificio, contraddistinti al N.C.E.U. al foglio 64, particella 1766, subalterni 110 e 111, quali pertinenze dell'unità abitativa principale.
L'attore esponeva che in data 11 dicembre 2019, recandosi casualmente presso i suddetti locali, aveva constatato l'avvenuta installazione, all'interno dello scantinato identificato con il subalterno 110, di una “rete di tubi” che attraversava la sua proprietà esclusiva, nonché porzioni di spazio condominiale, senza che egli ne fosse stato informato né avesse mai prestato il proprio consenso. Dopo una prima contestazione verbale rivolta allo stesso architetto e successivi tentativi CP_1 di chiarimento mediante scambio di corrispondenza a mezzo PEC – tra cui la richiesta di rimozione delle tubazioni del 30 dicembre 2019 e la risposta del 15 gennaio 2020, con la quale il convenuto negava ogni addebito e metteva in discussione la stessa titolarità della proprietà vantata dal – Pt_1
l'attore, non avendo ottenuto alcun riscontro, adiva l'Autorità giudiziaria.
Tanto premesso, il sig. concludeva instando perché fosse accertata e dichiarata l'illegittimità Pt_1 dell'azione posta in essere dal convenuto e che venisse ordinata la rimozione della rete di tubi e il ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'architetto con conseguente condanna al CP_1 risarcimento dei danni, allegando la violazione del proprio diritto dominicale e l'assenza di qualsivoglia titolo che potesse giustificare l'attraversamento della sua cantina da parte di condotte idriche o fognarie, con vittoria di spese di lite.
Così integrato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, si costituiva in giudizio contestando le pretese attoree. Controparte_1
In via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, c.p.c., per violazione dell'art. 163, secondo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., rilevando l'indeterminatezza della domanda, in quanto l'attore non aveva chiarito se aveva agito con azione negatoria di servitù ex art. 949 c.c. o in rivendicazione ai sensi dell'art. 948 c.c., né avrebbe specificato i fondi asseritamente serviti dalla tubazione contestata.
Deduceva inoltre il difetto di legittimazione attiva del per mancata prova del diritto di Pt_1 proprietà esclusiva sui locali scantinati, nonché il difetto di legittimazione passiva, atteso che, trattandosi di condutture a servizio di più unità immobiliari, l'azione avrebbe dovuto essere proposta nei confronti di tutti i comproprietari eventualmente interessati e non del solo CP_1
Nel merito, il convenuto negava di aver eseguito o commissionato nuovi lavori di installazione, sostenendo che le tubazioni contestate erano esistenti sin dalla costruzione del fabbricato e servivano il locale WC dell'immobile di cui egli è comproprietario.
Rappresentava che, già nel 2002, la conduttrice del suo appartamento, sig.ra , aveva Pt_2 provveduto unicamente a sostituire vecchie tubazioni ammalorate senza alterarne tracciato e dimensioni, circostanza documentata da planimetria catastale del 1959 e da rilievi fotografici.
Invocava, pertanto, l'esistenza di una servitù apparente di scarico, costituita sin dall'originaria edificazione dell'edificio o, in subordine, acquisita per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062
c.c. o per usucapione, evidenziando come gli stessi scarichi fossero ben noti all'amministrazione condominiale, che nel tempo aveva eseguito lavori di straordinaria manutenzione lasciando intatta la rete di tubi in questione. Tanto premesso, concludeva instando per il rigetto delle pretese attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite da attribuire ai procuratori antistatari.
Concessi i termini di cui all'art 183, VI comma c.p.c., e ammesse le richieste istruttorie, veniva, di poi, espletata C.T.U.
Dopodiché, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, da ultimo all'udienza dell'11.12.2025, all'esito della quale le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da verbale d'udienza, da intendersi integralmente riportate in questa sede.
All'esito, la causa era introitata in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Va accolta, nei limiti di cui si dirà, la domanda di rimozione della tubazione;
va invece rigettata la domanda di risarcimento danni per equivalente formulata per conto dell'attore.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata da parte dell'odierno convenuto.
Invero, va ribadito il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, in virtù del quale il vizio dell'atto di citazione attinente all'editio actionis sussiste soltanto quando gli elementi identificativi della domanda risultano assolutamente incerti.
Sotto tale specifico profilo, l'interpretazione costituzionalmente conforme degli artt. 163, nn. 3) e 4)
c.p.c. e 164, IV e V comma c.p.c., impone che, nel bilanciamento tra le esigenze di tutela del contraddittorio, del diritto di difesa delle controparti (art. 24 e 111 Cost.), e del giusto processo, da definire in tempi ragionevoli, l'interpretazione della domanda giudiziale va compiuta non già soltanto alla stregua della sua formulazione letterale, ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese, con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio.
Sicché, non può ritenersi nulla la citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda, se non nell'ipotesi in cui il petitum risulti del tutto omesso ovvero assolutamente incerto: tale ipotesi non può riscontrarsi nel caso in cui il petitum sia individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto, non essendo necessario a tal uopo l'utilizzo di formule sacramentali o solenni, giacché è sufficiente che esso risulti dal complesso delle espressioni usate dall'attore in qualunque parte dell'atto introduttivo (Cass. Civ., Sez., Sez. III, 28.8.2009, n. 18783).
In particolare, l'incertezza dell'editio actionis deve essere vagliata in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità,
l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum): con la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni,
l'approntamento di una precisa linea di difesa) (Cass. Civ., Sez. I, 21.7.2021, n. 20861).
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, quindi, ispirate ad una valutazione non meramente formalistica delle garanzie a tutela del diritto di difesa delle parti, è agevole riscontrare l'infondatezza delle eccezioni a tal uopo dedotte dai convenuti.
Ed invero, occorre rilevare come risulti sufficientemente precisato il titolo ed il petitum delle richieste formulate per conto dell'attore; d'altro canto, l'analitica difesa esplicata dal convenuto fin dalla comparsa di costituzione e risposta e nel corso del giudizio, lascia presumere che lo stesso abbia ben inteso il contenuto delle avverse argomentazioni, con la conseguenza che non risulta configurabile la denunciata lesione del proprio diritto di difesa.
Sotto tale profilo, infatti, l'odierno attore instava affinché fosse ordinata la rimozione della rete di tubi, installata illegittimamente dall'odierno convenuto nel locale scantinato sub n. 110 di proprietà del sig. . In particolare, affermava che di detta installazione ne era venuto a conoscenza solo Pt_1
l'11.12.2019, allorquando, recandosi presso i locali scantinati di sua proprietà riscontrava la presenza di una rete di tubazioni.
Ancora, evidenziava che le suddette tubature venivano installate a seguito dei lavori realizzati nell'immobile di proprietà del convenuto effettuati nel 2016, volti ad adibire la proprietà del convenuto ad attività di ristorazione.
Sulla scorta di un'interpretazione letterale e sistematica della domanda attorea, tenuto conto delle allegazioni ivi dedotte, nonché di quanto specificamente precisato in sede di prima memoria istruttoria, nessun dubbio può porsi in merito alla riconducibilità della domanda attorea nell'alveo della più generale tutela di cui all'art. 949 c.c.
L'azione disciplinata dall' art. 949 c.c. consente al proprietario di agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio e, se sussistono anche turbative o molestie, di chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre alla condanna al risarcimento del danno.
Sotto tale profilo, si è avuto modo di rilevare come tale ultima azione si differenzi dalla : la CP_2 seconda tutela, invero, ha ad oggetto l'affermazione del diritto di proprietà di una cosa di cui non si ha il possesso, per ottenerne, previo riconoscimento del diritto, la relativa restituzione;
nell'azione di cui all'art. 949 c.c., l'attore si propone quale proprietario e possessore del fondo, chiedendone il riconoscimento della libertà contro qualsiasi pretesa di terzi (Cass. Civ., Sez. II, 11.1.2017, n. 472).
Più in particolare, nessun dubbio si pone circa il fatto che la molestia imputata all'odierno convenuto fosse senz'altro riconducibile ad una pretesa di diritto asseritamente vantata da parte dello stesso sui beni di proprietà dell'odierno attore, assimilabile ad un diritto di servitù di scarico (Cass. Civ., Sez.
VI, 5.12.2018, n. 31382).
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, nell'azione negatoria in esame, la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché, la parte che agisce in giudizio per far accertare la turbativa altrui su un immobile del quale affermi di essere il proprietario ha l'onere non già di fornire, come nell'azione di revindica, la prova rigorosa della proprietà del fondo, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido titolo, atteso che detta azione non tende all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando, invece, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte (Cass. Civ., Sez. II, 23.1.2023, n. 1905).
Nel caso di specie, risulta adeguatamente provata la legittimazione attiva dell'odierno attore.
Risulta in atti l'atto per notar rep. n. 31597, racc. n. 7171, datato 29.8.1979, con cui il sig. Per_1
acquistava dalla sig.ra l'immobile sito al Corso Garibaldi Parte_1 Controparte_3
n. 153, catastalmente identificato al locale N.C.E.U. al Fg. n. 64, sez. D, n. 1766, sub. 48; erano inoltre ricompresi nella cessione “i locali scantinati quali pertinenti all'appartamento stesso”.
Ancora, risulta in atti anche l'atto di accatastamento dei predetti locali, a mezzo prot. n. SA0480112 del 20.10.2008, in virtù del quale gli stessi immobili venivano accatastati in capo all'odierno attore, con attribuzione dei seguenti identificativi catastali: Fg. n. 64, p.lla n. 1766, sub. 110 e sub 111, quali unità originariamente “sfuggite all'accatastamento” (all. n. 8 alla produzione di parte attrice).
Risultano ancora allegate le relative planimetrie, oltre che le mappe catastali.
Tra l'altro, ad ulteriore riscontro della legittimazione dell'odierno attore, occorre altresì evidenziare come lo stesso amministratore p.t. del condominio in cui erano ubicate le cantine, in sede di s.i.t. rilasciate ai Carabinieri di Salerno, aveva modo di confermare di aver effettuato un sopralluogo presso le cantine, discorrendo, tra l'altro, della “cantinola di proprietà del ” (cfr. allegato alla Pt_1 seconda memoria istruttoria di parte attrice).
Tali elementi di prova depongono tutti, in termini gravi, precisi e concordanti, in merito all'effettiva sussistenza della legittimazione attiva dell'odierno attore.
A fronte di tali riscontri, quindi, del tutto generica risulta la doglianza del convenuto secondo cui, per contro, nessun titolo avrebbe vantato l'odierno attore in merito al diritto di proprietà sui beni per cui
è causa. Analogamente a dirsi con riguardo alla doglianza del convenuto secondo cui il locale scantinato oggetto di causa sarebbe stato da sempre aperto ed accessibile a tutti i condomini. Rispetto all'asserita natura condominiale del bene non veniva, infatti, dedotto alcuno specifico elemento atto a riscontrare l'uso concreto del bene da parte di tutti i condomini, o comunque,
l'attitudine dello stesso ad assicurare la destinazione di cui all'art. 1117 c.c.
Né, a fronte del predetto titolo proprietario, risulta meglio allegato, prima ancora che provato, come ed in quali termini, per contro, l'immobile recante il sub. 110 dovesse ritenersi di natura condominiale. Sotto tale profilo, infatti, la mera circostanza che le chiavi per l'accesso all'area delle cantine fossero anche nella disponibilità dell'amministratore di condominio, di per sé sola, non appare in alcun modo idonea a riscontrare tale doglianza.
È parimenti infondata l'eccezione del difetto di legittimazione passiva dedotta da parte dell'odierno convenuto, secondo cui non sarebbero stati evocati in giudizio tutti i proprietari o comproprietari degli immobili oggetto di negatoria.
In linea del tutto preliminare deve anzitutto evidenziarsi che, pur qualificandosi il convenuto quale comproprietario dell'immobile in esame, nessuno specifico titolo veniva al riguardo dedotto;
anzi, dalla documentazione amministrativa prodotta in atti con riferimento ai titoli edilizi attinenti all'intervento di ristrutturazione posto in essere, lo stesso convenuto si qualificava quale proprietario esclusivo dell'immobile in esame (cfr. documentazione allegata alla seconda memoria istruttoria di parte attrice). Tanto è possibile desumere dalle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, rese in allegato alla C.I.L.A. recante prot. n. 0038070/2016 del 3.3.2016, nonché dalla relativa dichiarazione di fine lavori, recante prot. n. 0109498/2016 del 28.6.2016.
Per altro verso, e a tutto voler concedere, la domanda formulata in questa sede non comporta alcuna modificazione del bene asseritamente comune, incidendo infatti esclusivamente con riferimento al prolungamento delle tubazioni nell'immobile nella disponibilità dell'attore: ne deriva, pertanto,
l'inconfigurabilità di un'ipotesi di litisconsorzio necessario nel caso di specie (ex plurimis, Cass. Civ.,
Sez. II, 14.8.2024, n. 22835).
Tanto premesso, occorre a questo punto soffermarsi, nel merito, sulle doglianze dedotte da parte dell'odierno attore.
A tal proposito, oggetto di contestazione, così come si rileva dall'esame complessivo della domanda,
(cfr. memoria I ex art 183 c.p.c., pag. 6) sono solo le installazioni delle tubazioni riconducibili ai lavori eseguiti nell'anno 2016 nel locale di proprietà del convenuto, all'epoca adibito ad attività di ristorazione.
Sotto tale specifico profilo, vengono anzitutto in rilievo le dichiarazioni del teste , Testimone_1 impiegato dal 2007 quale portiere del fabbricato sito in Salerno, al corso Garibaldi n. 153, il quale esponeva che “nel 2016 la ditta che stava svolgendo dei lavori di ristrutturazione all'interno dell'immobile ove si svolgeva l'attività di ristorazione, tramite un suo incaricato, mi chiese di accedere alle cantinole di cui avevo le chiavi. Le chiavi le ha anche l'amministratore; preciso, inoltre, che per accedere alle cantine ci sono due ingressi chiusi con una porta con serratura. Io detengo le chiavi, insieme con l'amministratore di entrambi gli ingressi. Ricordo che il dipendente della ditta mi chiese di entrare perché doveva innestare dei tubi all'interno delle cantine;
a quel punto io chiesi
l'autorizzazione all'amministratore di condominio, che mi diede il nulla osta”.
Precisava ulteriormente che a seguito dei lavori effettuati all'interno delle cantine, ed in particolare nel punto del locale indicato dal sig. , erano stati installati dei tubi che prima non vi erano. Pt_1
In particolare, mostrategli le foto dei luoghi di causa, rispondeva “Riconosco tutte le foto prodotte nella produzione cartacea di parte attrice;
in particolare voglio precisare che i tubi di colore arancione e blu che si vedono all'interno di tali foto già esistevano prima dei lavori di cui ho parlato.
I tubi che presumo furono innestati da parte della ditta di cui ho parlato, sono soltanto i tubi di colore grigio che si vedono all'interno delle fotografie che identifico con i numeri, 6, 7 e 10 e che sottoscrivo”.
Deve evidenziarsi l'attendibilità del teste escusso quanto alla ricostruzione dei fatti di causa, le cui dichiarazioni venivano confermate e corroborate dal CTU;
nessun significativo elemento di prova veniva dedotto, per contro, dall'odierno convenuto, in merito all'inattendibilità del teste.
Nel corso delle operazioni peritali, quest'ultimo descriveva lo stato dei luoghi oggetto di contenzioso rilevando, nel succielo del predetto locale, una rete di tubazioni composta da “tubi in pvc per lo scarico delle acque e tubazioni in materiale multistrato per la presa delle acque”.
L'ausiliario del giudice, quanto al quesito n. 2 posto dall'odierno giudicante, infatti, rilevava che le tubazioni indicate nel locale di proprietà dell'attore attraversavano perpendicolarmente il solaio, risultando a servizio dell'immobile sovrastante di proprietà del sig. CP_1
Quanto all'esatta individuazione delle tubazioni installate nel corso dei lavori eseguiti nel locale di proprietà del convenuto, precisava che “le tubazioni oggetto della ristrutturazione del 2016 risultano essere le tubazioni che riportano quale data di produzione l'anno 2015 ovvero: il tratto terminale del condotto che attraversa centralmente il locale di proprietà attrice;
il tratto di tubazione che scorre parallelamente alle scale che conducono ai locali interrati (non interessati dalla procedura)”.
Evidenziava che i suddetti tratti venivano riportati in colore rosso dall'ausiliario del giudice negli appositi allegati grafici (cfr. all. n.4 report fotografico) (cfr. all. n. 5 alla C.T.U.).
Tali riscontri depongono tutti in termini inequivocabili in merito alla circostanza che tali tubi fossero stati installati proprio in occasione dei predetti lavori di ristrutturazione del 2016. Tenuto conto della complessiva condivisibilità degli accertamenti tecnici così effettuati, in quanto fondati su un attento esame della documentazione agli atti, oltre che metodologicamente corretti, le osservazioni così dedotte da parte del c.t.p. di parte convenuta appaiono del tutto inidonee a neutralizzarne l'attendibilità complessiva.
Più in particolare, a fronte dell'effettivo riscontro della presenza di tali tubazioni nel predetto locale, era onere dell'odierno convenuto provare l'esistenza di un valido titolo legittimante l'installazione della rete di tubazioni nel locale di proprietà dell'attore, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, 23.1.2023, n. 1905).
Sotto tale specifico profilo, l'odierno convenuto asseriva che la rete di tubazioni fosse già presente nei locali scantinati in questione, e che con i lavori effettuati nel 2016, si provvedeva esclusivamente alla sostituzione di alcuni tubi ammalorati. Pertanto, vantando sull'immobile in questione una servitù di scolo, deduceva la legittimità del possesso dei tubi oggetto di turbativa.
A sostegno di siffatte deduzioni, evidenziava che “sin dalla costruzione degli immobili in oggetto, infatti, le unità di cui il convenuto è attualmente proprietario sono state sempre servite dal servizio igienico che, ovviamente, innestava ab origine nella colonna fecale condominiale, con la medesima odierna allocazione, come chiaramente evincibile dalla planimetria catastale del 1959.”
Nella stessa memoria (ex art. 183 IV comma c.p.c., I termine), richiamando il contenuto della D.I.A. presentata nel 2002 dall'allora conduttrice dell'immobile, sig. , dava atto della Parte_3 circostanza che in quell'epoca i locali in questione fossero già serviti dal servizio idrico e di scolo e, pertanto, da un sistema di tubature.
Infine, si riportava al contenuto della C.I.L.A., presentata nel 2016 dalla conduttrice , Parte_4 evidenziando che i lavori volti alla manutenzione straordinaria dell'immobile di proprietà del sig.
implicavano, altresì, la sostituzione di alcuni tubi preesistenti, e non l'innesto di nuove CP_1 tubazioni come diversamente affermato da controparte.
Tuttavia, deve rilevarsi come gli elementi di prova dedotti dal convenuto circa il possesso delle tubazioni presenti nella soffittatura dell'immobile di controparte siano del tutto generici, e non appaiono alcun modo idonei a dimostrare l'effettiva sussistenza di un titolo legittimante all'esercizio dell'attività di sostituzione della tubatura posta in essere dal convenuto.
Infatti, in primo luogo rileva l'assenza di uno specifico titolo costitutivo di un diritto di servitù nel caso di specie.
Per altro verso, non risulta in alcun modo meglio provato che, per contro, tali tubazioni fossero già esistenti in epoca utile ad integrare gli elementi costitutivi dell'acquisto per usucapione del diritto di servitù in esame. Alcun significativo riscontro probatorio può invero trarsi dalla documentazione prodotta agli atti, non essendo in alcun modo dato rilevare come e da quanto tempo tali tubazioni fossero presenti in loco. Del tutto insufficiente, è poi il riferimento alla circostanza che quelle tubazioni fossero presenti sin dalla costruzione degli immobili in questione, non essendo la stessa affermazione supportata da alcun rilievo probatorio.
Al pari, il contestato possesso vantato dal convenuto è solo genericamente affermato, ma in nessun modo è dimostrato: in altre parole non risulta in alcun modo provata la sussistenza degli elementi costitutivi dell'acquisto per usucapione nel caso di specie. Parimenti generica risulta l'allegazione attinente all'asserita costituzione del diritto di servitù per destinazione di famiglia nel caso di specie.
Sicché, non essendosi adempiuto all'onere probatorio in tal senso incombente sul convenuto, deve pacificamente affermarsi l'illegittimità dell'attività posta in essere dal convenuto nella proprietà del sig. . Pt_1
Ne deriva l'obbligo di rimozione dei tubi installati nel corso dei lavori effettuati nel 2016, così come correttamente individuati nell'elaborato peritale.
Occorre a questo punto soffermarsi sulla domanda risarcitoria formulata da parte dell'odierno attore, avente ad oggetto la determinazione del danno patito in conseguenza dell'attività del convenuto.
La domanda è infondata e va rigettata per quanto di ragione. Infatti, non v'è prova delle specifiche conseguenze pregiudizievoli a tal uopo patite da parte del sig. a fronte delle condotte oggetto Pt_1 di contestazione in questa sede. Sotto tale profilo, da un lato, deve evidenziarsi che l'accoglimento della domanda di rimozione determina l'immediata neutralizzazione del pregiudizio così patito da parte dell'odierno attore;
né risulta essere stato puntualmente dedotto un danno derivante dalla temporanea limitazione del godimento del diritto di proprietà (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez.
II, 18.7.2013, n. 17635). Tra l'altro, da un lato, deve evidenziarsi che la versava in stato Parte_5
“fatiscente” (cfr. verbale di sopralluogo dei Carabinieri del 16.5.2020); per altro verso, la mole dei tubi in esame non risultava particolarmente significativa.
Sicché, non risultano allegate, prima ancora che provate, specifiche conseguenze pregiudizievoli di natura patrimoniale a tal uopo patite da parte dell'odierno attore: tanto, a maggior ragione tenuto conto del fatto che, dall'esame dello stato dei luoghi come prospettato da parte del C.T.U., non risultava obiettivamente compromessa la facoltà di uso del bene, e non particolarmente onerosa risulta l'attività necessaria volta alla rimozione delle tubazioni.
Infatti, in tema di negatoria servitutis, il risarcimento del danno, in aggiunta al ristabilimento della violata situazione, non è dovuto ove non risulti, neppure per indizi, che dall'illegittimo esercizio della servitù sia derivato un concreto pregiudizio patrimoniale all'altra parte (Cass. Civ., Sez. II, 15.4.1987,
n. 3722). Il danno patrimoniale, invero, non è “in re ipsa”, ma, in quanto danno-conseguenza, va allegato e provato da parte di chi ne chiede il risarcimento, tenuto conto della funzione reintegratoria e non già sanzionatoria dell'illecito civile (Cass. Civ., SS.UU., 5.7.2017, n. 16601). Del tutto generica risulta altresì l'allegazione, prima ancora che la prova in punto di danno non patrimoniale asseritamente patito da parte attrice nel caso di specie. Ne consegue, pertanto, il rigetto della domanda risarcitoria così formulata. In conclusione, merita pertanto parziale accoglimento la domanda attorea: sicché, il convenuto è condannato alla rimozione a proprie spese delle tubazioni costituenti la turbativa in esame.
Il limitatissimo accoglimento delle doglianze dell'odierno attore giustifica la compensazione delle spese di lite per la quota dei due terzi;
per la restante quota di un terzo, le stesse sono poste a carico del convenuto e sono liquidate per intero come in dispositivo, alla stregua dei valori minimi dello scaglione del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. di valore corrispondente a quello delle cause indeterminabili, a complessità bassa, tenuto conto della natura delle questioni giuridiche affrontate.
Non sussistono i presupposti dell'art. 4, comma I-bis D.M. n. 55/2014 pure invocati da parte attrice: sotto tale profilo, infatti, la sola nota conclusiva è stata redatta in modalità informatica idonea ad agevolarne la consultazione consentendone la ricerca testuale all'interno dell'atto, peraltro in maniera solo parziale.
Spese della CTU definitivamente a carico del sig. tenuto conto dell'accoglimento della CP_1 domanda avente ad oggetto la negatoria servitutis nel caso di specie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel presente giudizio, così provvede:
1) condanna il sig. alla rimozione, a sue spese, del tratto terminale del Controparte_1 condotto delle tubazioni che attraversa centralmente l'immobile catastalmente identificato al locale N.C.E.U. di Salerno al Fg. n. 64, p.lla n. 1766, sub. 110, indicato con il colore rosso nell'all. n.5 all'elaborato peritale;
2) rigetta la domanda di risarcimento danni per equivalente;
3) compensa per la quota di due terzi le spese di lite e condanna alla Controparte_1 refusione, in favore dell'attore, della restante quota di un terzo delle spese di lite, che si liquidano per l'intero in € 550,12 per esborsi ed in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) spese di C.T.U. a definitivo carico di Controparte_1
Così deciso in Salerno, il 20.12.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Barbato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente, ex art. 281- sexies,
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 1727/2020 R.G., vertente
TRA rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, ma Parte_1 congiunto ex art. 83, III comma c.p.c. all'atto di citazione, dall'avv. Carmelina Aloise, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Carmelina Aloise, sito in Salerno alla via Carmine n.79;
ATTORE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato, ma Controparte_1 congiunto ex art. 83, III comma c.p.c. alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Alfonso
AR e dall'avv. Stefania Pontrandolfi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via Leopoldo Cassese n.30;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Entrambe le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da verbale in atti, da intendersi integralmente riportate e trascritte in questa sede.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il dott. conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1
a questo Tribunale, l'architetto deducendo di essere proprietario di un Controparte_1 appartamento sito in Salerno, al Corso Garibaldi n. 153, scala B, piano quarto, nonché di due locali scantinati siti al piano seminterrato del medesimo edificio, contraddistinti al N.C.E.U. al foglio 64, particella 1766, subalterni 110 e 111, quali pertinenze dell'unità abitativa principale.
L'attore esponeva che in data 11 dicembre 2019, recandosi casualmente presso i suddetti locali, aveva constatato l'avvenuta installazione, all'interno dello scantinato identificato con il subalterno 110, di una “rete di tubi” che attraversava la sua proprietà esclusiva, nonché porzioni di spazio condominiale, senza che egli ne fosse stato informato né avesse mai prestato il proprio consenso. Dopo una prima contestazione verbale rivolta allo stesso architetto e successivi tentativi CP_1 di chiarimento mediante scambio di corrispondenza a mezzo PEC – tra cui la richiesta di rimozione delle tubazioni del 30 dicembre 2019 e la risposta del 15 gennaio 2020, con la quale il convenuto negava ogni addebito e metteva in discussione la stessa titolarità della proprietà vantata dal – Pt_1
l'attore, non avendo ottenuto alcun riscontro, adiva l'Autorità giudiziaria.
Tanto premesso, il sig. concludeva instando perché fosse accertata e dichiarata l'illegittimità Pt_1 dell'azione posta in essere dal convenuto e che venisse ordinata la rimozione della rete di tubi e il ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'architetto con conseguente condanna al CP_1 risarcimento dei danni, allegando la violazione del proprio diritto dominicale e l'assenza di qualsivoglia titolo che potesse giustificare l'attraversamento della sua cantina da parte di condotte idriche o fognarie, con vittoria di spese di lite.
Così integrato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, si costituiva in giudizio contestando le pretese attoree. Controparte_1
In via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, c.p.c., per violazione dell'art. 163, secondo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., rilevando l'indeterminatezza della domanda, in quanto l'attore non aveva chiarito se aveva agito con azione negatoria di servitù ex art. 949 c.c. o in rivendicazione ai sensi dell'art. 948 c.c., né avrebbe specificato i fondi asseritamente serviti dalla tubazione contestata.
Deduceva inoltre il difetto di legittimazione attiva del per mancata prova del diritto di Pt_1 proprietà esclusiva sui locali scantinati, nonché il difetto di legittimazione passiva, atteso che, trattandosi di condutture a servizio di più unità immobiliari, l'azione avrebbe dovuto essere proposta nei confronti di tutti i comproprietari eventualmente interessati e non del solo CP_1
Nel merito, il convenuto negava di aver eseguito o commissionato nuovi lavori di installazione, sostenendo che le tubazioni contestate erano esistenti sin dalla costruzione del fabbricato e servivano il locale WC dell'immobile di cui egli è comproprietario.
Rappresentava che, già nel 2002, la conduttrice del suo appartamento, sig.ra , aveva Pt_2 provveduto unicamente a sostituire vecchie tubazioni ammalorate senza alterarne tracciato e dimensioni, circostanza documentata da planimetria catastale del 1959 e da rilievi fotografici.
Invocava, pertanto, l'esistenza di una servitù apparente di scarico, costituita sin dall'originaria edificazione dell'edificio o, in subordine, acquisita per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062
c.c. o per usucapione, evidenziando come gli stessi scarichi fossero ben noti all'amministrazione condominiale, che nel tempo aveva eseguito lavori di straordinaria manutenzione lasciando intatta la rete di tubi in questione. Tanto premesso, concludeva instando per il rigetto delle pretese attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite da attribuire ai procuratori antistatari.
Concessi i termini di cui all'art 183, VI comma c.p.c., e ammesse le richieste istruttorie, veniva, di poi, espletata C.T.U.
Dopodiché, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, da ultimo all'udienza dell'11.12.2025, all'esito della quale le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da verbale d'udienza, da intendersi integralmente riportate in questa sede.
All'esito, la causa era introitata in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Va accolta, nei limiti di cui si dirà, la domanda di rimozione della tubazione;
va invece rigettata la domanda di risarcimento danni per equivalente formulata per conto dell'attore.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata da parte dell'odierno convenuto.
Invero, va ribadito il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, in virtù del quale il vizio dell'atto di citazione attinente all'editio actionis sussiste soltanto quando gli elementi identificativi della domanda risultano assolutamente incerti.
Sotto tale specifico profilo, l'interpretazione costituzionalmente conforme degli artt. 163, nn. 3) e 4)
c.p.c. e 164, IV e V comma c.p.c., impone che, nel bilanciamento tra le esigenze di tutela del contraddittorio, del diritto di difesa delle controparti (art. 24 e 111 Cost.), e del giusto processo, da definire in tempi ragionevoli, l'interpretazione della domanda giudiziale va compiuta non già soltanto alla stregua della sua formulazione letterale, ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese, con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio.
Sicché, non può ritenersi nulla la citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda, se non nell'ipotesi in cui il petitum risulti del tutto omesso ovvero assolutamente incerto: tale ipotesi non può riscontrarsi nel caso in cui il petitum sia individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto, non essendo necessario a tal uopo l'utilizzo di formule sacramentali o solenni, giacché è sufficiente che esso risulti dal complesso delle espressioni usate dall'attore in qualunque parte dell'atto introduttivo (Cass. Civ., Sez., Sez. III, 28.8.2009, n. 18783).
In particolare, l'incertezza dell'editio actionis deve essere vagliata in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità,
l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum): con la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni,
l'approntamento di una precisa linea di difesa) (Cass. Civ., Sez. I, 21.7.2021, n. 20861).
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, quindi, ispirate ad una valutazione non meramente formalistica delle garanzie a tutela del diritto di difesa delle parti, è agevole riscontrare l'infondatezza delle eccezioni a tal uopo dedotte dai convenuti.
Ed invero, occorre rilevare come risulti sufficientemente precisato il titolo ed il petitum delle richieste formulate per conto dell'attore; d'altro canto, l'analitica difesa esplicata dal convenuto fin dalla comparsa di costituzione e risposta e nel corso del giudizio, lascia presumere che lo stesso abbia ben inteso il contenuto delle avverse argomentazioni, con la conseguenza che non risulta configurabile la denunciata lesione del proprio diritto di difesa.
Sotto tale profilo, infatti, l'odierno attore instava affinché fosse ordinata la rimozione della rete di tubi, installata illegittimamente dall'odierno convenuto nel locale scantinato sub n. 110 di proprietà del sig. . In particolare, affermava che di detta installazione ne era venuto a conoscenza solo Pt_1
l'11.12.2019, allorquando, recandosi presso i locali scantinati di sua proprietà riscontrava la presenza di una rete di tubazioni.
Ancora, evidenziava che le suddette tubature venivano installate a seguito dei lavori realizzati nell'immobile di proprietà del convenuto effettuati nel 2016, volti ad adibire la proprietà del convenuto ad attività di ristorazione.
Sulla scorta di un'interpretazione letterale e sistematica della domanda attorea, tenuto conto delle allegazioni ivi dedotte, nonché di quanto specificamente precisato in sede di prima memoria istruttoria, nessun dubbio può porsi in merito alla riconducibilità della domanda attorea nell'alveo della più generale tutela di cui all'art. 949 c.c.
L'azione disciplinata dall' art. 949 c.c. consente al proprietario di agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio e, se sussistono anche turbative o molestie, di chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre alla condanna al risarcimento del danno.
Sotto tale profilo, si è avuto modo di rilevare come tale ultima azione si differenzi dalla : la CP_2 seconda tutela, invero, ha ad oggetto l'affermazione del diritto di proprietà di una cosa di cui non si ha il possesso, per ottenerne, previo riconoscimento del diritto, la relativa restituzione;
nell'azione di cui all'art. 949 c.c., l'attore si propone quale proprietario e possessore del fondo, chiedendone il riconoscimento della libertà contro qualsiasi pretesa di terzi (Cass. Civ., Sez. II, 11.1.2017, n. 472).
Più in particolare, nessun dubbio si pone circa il fatto che la molestia imputata all'odierno convenuto fosse senz'altro riconducibile ad una pretesa di diritto asseritamente vantata da parte dello stesso sui beni di proprietà dell'odierno attore, assimilabile ad un diritto di servitù di scarico (Cass. Civ., Sez.
VI, 5.12.2018, n. 31382).
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, nell'azione negatoria in esame, la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché, la parte che agisce in giudizio per far accertare la turbativa altrui su un immobile del quale affermi di essere il proprietario ha l'onere non già di fornire, come nell'azione di revindica, la prova rigorosa della proprietà del fondo, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido titolo, atteso che detta azione non tende all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando, invece, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte (Cass. Civ., Sez. II, 23.1.2023, n. 1905).
Nel caso di specie, risulta adeguatamente provata la legittimazione attiva dell'odierno attore.
Risulta in atti l'atto per notar rep. n. 31597, racc. n. 7171, datato 29.8.1979, con cui il sig. Per_1
acquistava dalla sig.ra l'immobile sito al Corso Garibaldi Parte_1 Controparte_3
n. 153, catastalmente identificato al locale N.C.E.U. al Fg. n. 64, sez. D, n. 1766, sub. 48; erano inoltre ricompresi nella cessione “i locali scantinati quali pertinenti all'appartamento stesso”.
Ancora, risulta in atti anche l'atto di accatastamento dei predetti locali, a mezzo prot. n. SA0480112 del 20.10.2008, in virtù del quale gli stessi immobili venivano accatastati in capo all'odierno attore, con attribuzione dei seguenti identificativi catastali: Fg. n. 64, p.lla n. 1766, sub. 110 e sub 111, quali unità originariamente “sfuggite all'accatastamento” (all. n. 8 alla produzione di parte attrice).
Risultano ancora allegate le relative planimetrie, oltre che le mappe catastali.
Tra l'altro, ad ulteriore riscontro della legittimazione dell'odierno attore, occorre altresì evidenziare come lo stesso amministratore p.t. del condominio in cui erano ubicate le cantine, in sede di s.i.t. rilasciate ai Carabinieri di Salerno, aveva modo di confermare di aver effettuato un sopralluogo presso le cantine, discorrendo, tra l'altro, della “cantinola di proprietà del ” (cfr. allegato alla Pt_1 seconda memoria istruttoria di parte attrice).
Tali elementi di prova depongono tutti, in termini gravi, precisi e concordanti, in merito all'effettiva sussistenza della legittimazione attiva dell'odierno attore.
A fronte di tali riscontri, quindi, del tutto generica risulta la doglianza del convenuto secondo cui, per contro, nessun titolo avrebbe vantato l'odierno attore in merito al diritto di proprietà sui beni per cui
è causa. Analogamente a dirsi con riguardo alla doglianza del convenuto secondo cui il locale scantinato oggetto di causa sarebbe stato da sempre aperto ed accessibile a tutti i condomini. Rispetto all'asserita natura condominiale del bene non veniva, infatti, dedotto alcuno specifico elemento atto a riscontrare l'uso concreto del bene da parte di tutti i condomini, o comunque,
l'attitudine dello stesso ad assicurare la destinazione di cui all'art. 1117 c.c.
Né, a fronte del predetto titolo proprietario, risulta meglio allegato, prima ancora che provato, come ed in quali termini, per contro, l'immobile recante il sub. 110 dovesse ritenersi di natura condominiale. Sotto tale profilo, infatti, la mera circostanza che le chiavi per l'accesso all'area delle cantine fossero anche nella disponibilità dell'amministratore di condominio, di per sé sola, non appare in alcun modo idonea a riscontrare tale doglianza.
È parimenti infondata l'eccezione del difetto di legittimazione passiva dedotta da parte dell'odierno convenuto, secondo cui non sarebbero stati evocati in giudizio tutti i proprietari o comproprietari degli immobili oggetto di negatoria.
In linea del tutto preliminare deve anzitutto evidenziarsi che, pur qualificandosi il convenuto quale comproprietario dell'immobile in esame, nessuno specifico titolo veniva al riguardo dedotto;
anzi, dalla documentazione amministrativa prodotta in atti con riferimento ai titoli edilizi attinenti all'intervento di ristrutturazione posto in essere, lo stesso convenuto si qualificava quale proprietario esclusivo dell'immobile in esame (cfr. documentazione allegata alla seconda memoria istruttoria di parte attrice). Tanto è possibile desumere dalle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, rese in allegato alla C.I.L.A. recante prot. n. 0038070/2016 del 3.3.2016, nonché dalla relativa dichiarazione di fine lavori, recante prot. n. 0109498/2016 del 28.6.2016.
Per altro verso, e a tutto voler concedere, la domanda formulata in questa sede non comporta alcuna modificazione del bene asseritamente comune, incidendo infatti esclusivamente con riferimento al prolungamento delle tubazioni nell'immobile nella disponibilità dell'attore: ne deriva, pertanto,
l'inconfigurabilità di un'ipotesi di litisconsorzio necessario nel caso di specie (ex plurimis, Cass. Civ.,
Sez. II, 14.8.2024, n. 22835).
Tanto premesso, occorre a questo punto soffermarsi, nel merito, sulle doglianze dedotte da parte dell'odierno attore.
A tal proposito, oggetto di contestazione, così come si rileva dall'esame complessivo della domanda,
(cfr. memoria I ex art 183 c.p.c., pag. 6) sono solo le installazioni delle tubazioni riconducibili ai lavori eseguiti nell'anno 2016 nel locale di proprietà del convenuto, all'epoca adibito ad attività di ristorazione.
Sotto tale specifico profilo, vengono anzitutto in rilievo le dichiarazioni del teste , Testimone_1 impiegato dal 2007 quale portiere del fabbricato sito in Salerno, al corso Garibaldi n. 153, il quale esponeva che “nel 2016 la ditta che stava svolgendo dei lavori di ristrutturazione all'interno dell'immobile ove si svolgeva l'attività di ristorazione, tramite un suo incaricato, mi chiese di accedere alle cantinole di cui avevo le chiavi. Le chiavi le ha anche l'amministratore; preciso, inoltre, che per accedere alle cantine ci sono due ingressi chiusi con una porta con serratura. Io detengo le chiavi, insieme con l'amministratore di entrambi gli ingressi. Ricordo che il dipendente della ditta mi chiese di entrare perché doveva innestare dei tubi all'interno delle cantine;
a quel punto io chiesi
l'autorizzazione all'amministratore di condominio, che mi diede il nulla osta”.
Precisava ulteriormente che a seguito dei lavori effettuati all'interno delle cantine, ed in particolare nel punto del locale indicato dal sig. , erano stati installati dei tubi che prima non vi erano. Pt_1
In particolare, mostrategli le foto dei luoghi di causa, rispondeva “Riconosco tutte le foto prodotte nella produzione cartacea di parte attrice;
in particolare voglio precisare che i tubi di colore arancione e blu che si vedono all'interno di tali foto già esistevano prima dei lavori di cui ho parlato.
I tubi che presumo furono innestati da parte della ditta di cui ho parlato, sono soltanto i tubi di colore grigio che si vedono all'interno delle fotografie che identifico con i numeri, 6, 7 e 10 e che sottoscrivo”.
Deve evidenziarsi l'attendibilità del teste escusso quanto alla ricostruzione dei fatti di causa, le cui dichiarazioni venivano confermate e corroborate dal CTU;
nessun significativo elemento di prova veniva dedotto, per contro, dall'odierno convenuto, in merito all'inattendibilità del teste.
Nel corso delle operazioni peritali, quest'ultimo descriveva lo stato dei luoghi oggetto di contenzioso rilevando, nel succielo del predetto locale, una rete di tubazioni composta da “tubi in pvc per lo scarico delle acque e tubazioni in materiale multistrato per la presa delle acque”.
L'ausiliario del giudice, quanto al quesito n. 2 posto dall'odierno giudicante, infatti, rilevava che le tubazioni indicate nel locale di proprietà dell'attore attraversavano perpendicolarmente il solaio, risultando a servizio dell'immobile sovrastante di proprietà del sig. CP_1
Quanto all'esatta individuazione delle tubazioni installate nel corso dei lavori eseguiti nel locale di proprietà del convenuto, precisava che “le tubazioni oggetto della ristrutturazione del 2016 risultano essere le tubazioni che riportano quale data di produzione l'anno 2015 ovvero: il tratto terminale del condotto che attraversa centralmente il locale di proprietà attrice;
il tratto di tubazione che scorre parallelamente alle scale che conducono ai locali interrati (non interessati dalla procedura)”.
Evidenziava che i suddetti tratti venivano riportati in colore rosso dall'ausiliario del giudice negli appositi allegati grafici (cfr. all. n.4 report fotografico) (cfr. all. n. 5 alla C.T.U.).
Tali riscontri depongono tutti in termini inequivocabili in merito alla circostanza che tali tubi fossero stati installati proprio in occasione dei predetti lavori di ristrutturazione del 2016. Tenuto conto della complessiva condivisibilità degli accertamenti tecnici così effettuati, in quanto fondati su un attento esame della documentazione agli atti, oltre che metodologicamente corretti, le osservazioni così dedotte da parte del c.t.p. di parte convenuta appaiono del tutto inidonee a neutralizzarne l'attendibilità complessiva.
Più in particolare, a fronte dell'effettivo riscontro della presenza di tali tubazioni nel predetto locale, era onere dell'odierno convenuto provare l'esistenza di un valido titolo legittimante l'installazione della rete di tubazioni nel locale di proprietà dell'attore, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, 23.1.2023, n. 1905).
Sotto tale specifico profilo, l'odierno convenuto asseriva che la rete di tubazioni fosse già presente nei locali scantinati in questione, e che con i lavori effettuati nel 2016, si provvedeva esclusivamente alla sostituzione di alcuni tubi ammalorati. Pertanto, vantando sull'immobile in questione una servitù di scolo, deduceva la legittimità del possesso dei tubi oggetto di turbativa.
A sostegno di siffatte deduzioni, evidenziava che “sin dalla costruzione degli immobili in oggetto, infatti, le unità di cui il convenuto è attualmente proprietario sono state sempre servite dal servizio igienico che, ovviamente, innestava ab origine nella colonna fecale condominiale, con la medesima odierna allocazione, come chiaramente evincibile dalla planimetria catastale del 1959.”
Nella stessa memoria (ex art. 183 IV comma c.p.c., I termine), richiamando il contenuto della D.I.A. presentata nel 2002 dall'allora conduttrice dell'immobile, sig. , dava atto della Parte_3 circostanza che in quell'epoca i locali in questione fossero già serviti dal servizio idrico e di scolo e, pertanto, da un sistema di tubature.
Infine, si riportava al contenuto della C.I.L.A., presentata nel 2016 dalla conduttrice , Parte_4 evidenziando che i lavori volti alla manutenzione straordinaria dell'immobile di proprietà del sig.
implicavano, altresì, la sostituzione di alcuni tubi preesistenti, e non l'innesto di nuove CP_1 tubazioni come diversamente affermato da controparte.
Tuttavia, deve rilevarsi come gli elementi di prova dedotti dal convenuto circa il possesso delle tubazioni presenti nella soffittatura dell'immobile di controparte siano del tutto generici, e non appaiono alcun modo idonei a dimostrare l'effettiva sussistenza di un titolo legittimante all'esercizio dell'attività di sostituzione della tubatura posta in essere dal convenuto.
Infatti, in primo luogo rileva l'assenza di uno specifico titolo costitutivo di un diritto di servitù nel caso di specie.
Per altro verso, non risulta in alcun modo meglio provato che, per contro, tali tubazioni fossero già esistenti in epoca utile ad integrare gli elementi costitutivi dell'acquisto per usucapione del diritto di servitù in esame. Alcun significativo riscontro probatorio può invero trarsi dalla documentazione prodotta agli atti, non essendo in alcun modo dato rilevare come e da quanto tempo tali tubazioni fossero presenti in loco. Del tutto insufficiente, è poi il riferimento alla circostanza che quelle tubazioni fossero presenti sin dalla costruzione degli immobili in questione, non essendo la stessa affermazione supportata da alcun rilievo probatorio.
Al pari, il contestato possesso vantato dal convenuto è solo genericamente affermato, ma in nessun modo è dimostrato: in altre parole non risulta in alcun modo provata la sussistenza degli elementi costitutivi dell'acquisto per usucapione nel caso di specie. Parimenti generica risulta l'allegazione attinente all'asserita costituzione del diritto di servitù per destinazione di famiglia nel caso di specie.
Sicché, non essendosi adempiuto all'onere probatorio in tal senso incombente sul convenuto, deve pacificamente affermarsi l'illegittimità dell'attività posta in essere dal convenuto nella proprietà del sig. . Pt_1
Ne deriva l'obbligo di rimozione dei tubi installati nel corso dei lavori effettuati nel 2016, così come correttamente individuati nell'elaborato peritale.
Occorre a questo punto soffermarsi sulla domanda risarcitoria formulata da parte dell'odierno attore, avente ad oggetto la determinazione del danno patito in conseguenza dell'attività del convenuto.
La domanda è infondata e va rigettata per quanto di ragione. Infatti, non v'è prova delle specifiche conseguenze pregiudizievoli a tal uopo patite da parte del sig. a fronte delle condotte oggetto Pt_1 di contestazione in questa sede. Sotto tale profilo, da un lato, deve evidenziarsi che l'accoglimento della domanda di rimozione determina l'immediata neutralizzazione del pregiudizio così patito da parte dell'odierno attore;
né risulta essere stato puntualmente dedotto un danno derivante dalla temporanea limitazione del godimento del diritto di proprietà (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez.
II, 18.7.2013, n. 17635). Tra l'altro, da un lato, deve evidenziarsi che la versava in stato Parte_5
“fatiscente” (cfr. verbale di sopralluogo dei Carabinieri del 16.5.2020); per altro verso, la mole dei tubi in esame non risultava particolarmente significativa.
Sicché, non risultano allegate, prima ancora che provate, specifiche conseguenze pregiudizievoli di natura patrimoniale a tal uopo patite da parte dell'odierno attore: tanto, a maggior ragione tenuto conto del fatto che, dall'esame dello stato dei luoghi come prospettato da parte del C.T.U., non risultava obiettivamente compromessa la facoltà di uso del bene, e non particolarmente onerosa risulta l'attività necessaria volta alla rimozione delle tubazioni.
Infatti, in tema di negatoria servitutis, il risarcimento del danno, in aggiunta al ristabilimento della violata situazione, non è dovuto ove non risulti, neppure per indizi, che dall'illegittimo esercizio della servitù sia derivato un concreto pregiudizio patrimoniale all'altra parte (Cass. Civ., Sez. II, 15.4.1987,
n. 3722). Il danno patrimoniale, invero, non è “in re ipsa”, ma, in quanto danno-conseguenza, va allegato e provato da parte di chi ne chiede il risarcimento, tenuto conto della funzione reintegratoria e non già sanzionatoria dell'illecito civile (Cass. Civ., SS.UU., 5.7.2017, n. 16601). Del tutto generica risulta altresì l'allegazione, prima ancora che la prova in punto di danno non patrimoniale asseritamente patito da parte attrice nel caso di specie. Ne consegue, pertanto, il rigetto della domanda risarcitoria così formulata. In conclusione, merita pertanto parziale accoglimento la domanda attorea: sicché, il convenuto è condannato alla rimozione a proprie spese delle tubazioni costituenti la turbativa in esame.
Il limitatissimo accoglimento delle doglianze dell'odierno attore giustifica la compensazione delle spese di lite per la quota dei due terzi;
per la restante quota di un terzo, le stesse sono poste a carico del convenuto e sono liquidate per intero come in dispositivo, alla stregua dei valori minimi dello scaglione del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. di valore corrispondente a quello delle cause indeterminabili, a complessità bassa, tenuto conto della natura delle questioni giuridiche affrontate.
Non sussistono i presupposti dell'art. 4, comma I-bis D.M. n. 55/2014 pure invocati da parte attrice: sotto tale profilo, infatti, la sola nota conclusiva è stata redatta in modalità informatica idonea ad agevolarne la consultazione consentendone la ricerca testuale all'interno dell'atto, peraltro in maniera solo parziale.
Spese della CTU definitivamente a carico del sig. tenuto conto dell'accoglimento della CP_1 domanda avente ad oggetto la negatoria servitutis nel caso di specie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel presente giudizio, così provvede:
1) condanna il sig. alla rimozione, a sue spese, del tratto terminale del Controparte_1 condotto delle tubazioni che attraversa centralmente l'immobile catastalmente identificato al locale N.C.E.U. di Salerno al Fg. n. 64, p.lla n. 1766, sub. 110, indicato con il colore rosso nell'all. n.5 all'elaborato peritale;
2) rigetta la domanda di risarcimento danni per equivalente;
3) compensa per la quota di due terzi le spese di lite e condanna alla Controparte_1 refusione, in favore dell'attore, della restante quota di un terzo delle spese di lite, che si liquidano per l'intero in € 550,12 per esborsi ed in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) spese di C.T.U. a definitivo carico di Controparte_1
Così deciso in Salerno, il 20.12.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Barbato