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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 11/09/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. RG. 3310/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio
Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3310/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANDINI Parte_1 C.F._1 ALESSANDRO e dell'avv. GUALDI FRANCESCA VIA QUARTO 4 C.F._2 40026 IMOLA;
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CANDINI ALESSANDRO
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PALMIERI _1 C.F._3 LU e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA F. TRISI N. 16 48022
LUGOpresso il difensore avv. PALMIERI LU
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALMIERI CP_2 C.F._4 LU e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA F. TRISI N. 16 48022 LUGOpresso il difensore avv. PALMIERI LU
CONVENUTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note in sostituzione dell'udienza del
2.4.2025
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I. Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusto il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
1. ha convenuto in giudizio i figli e al Parte_1 _1 CP_2 fine di sentire accolte le seguenti conclusioni: “accertare che in forza della scrittura privata allegata alla citazione sub 8 e dell'accordo intercorso tra le parti meglio descritto in atti, i convenuti CP_2
e sono tenuti a tenere indenne e a manlevare il IG. _1 Pt_1
dall'importo dovuto mensilmente alla IG.ra , pari
[...] Parte_2
a euro 1.084,56 oltre a rivalutazione risultante dalla sentenza di divorzio allegata;
per l'effetto, condannare i convenuti a restituire all'attore la somma di euro 89.833,39 da questi pagata alla IG.ra per gli Parte_2 arretrati dovuti in forza della citata sentenza di divorzio dal 2015 al
2021 come meglio descritto in narrativa, oltre agli importi pagati successivamente al mese di ottobre 2021; accertare che nel periodo compreso tra il 28 settembre 2012 e il 18 febbraio
2015 il IG. ha prestato al convenuto la Parte_1 _1 complessiva somma di euro 86.500 tramite gli otto assegni bancari descritti in citazione, condannando quest'ultimo a restituire la somma così prestata”
In ogni caso, il tutto con gli interessi al saggio legale dal giorno dei pagamenti a quello della domanda giudiziale, e con gli interessi in misura pari al tasso previsto per i ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali dal giorno della domanda giudiziale al saldo effettivo ex art.
1284 c.c.”
A sostegno della propria domanda, ha dedotto, in sintesi:
- di essere tenuto a corrispondere all'ex moglie , la somma Parte_2 mensile di euro 1.084,56 a titolo di mantenimento, in forza della sentenza di divorzio del 29.12.2004;
- che i figli, odierni convenuti, dopo essere stati destinatari di donazioni di un bene immobile e quote societarie, con scrittura privata sottoscritta nell'anno 2004, si sono impegnati nei suoi confronti a versare alla madre (ex moglie) l'importo del mantenimento;
- che la con atto di precetto del 10.9.2021 gli Parte_3 ha chiesto il pagamento di euro 89.833,39 pari all'importo degli assegni (non prescritti) che non le sono mai stati versati e di avere pagato quanto intimatogli.
Ha quindi chiesto l'accertamento dell'obbligo di manleva assunto dai figli nei suoi confronti con la predetta scrittura privata e la conseguente condanna degli stessi a rifondergli quanto è stato costretto a pagare alla moglie a titolo di mantenimento.
Ha inoltre chiesto al figlio la restituzione della somma _1 complessiva di euro 86.500 che ha dedotto di avergli prestato mediante assegni negli anni 2012-2015.
2. Con unico atto si sono ritualmente costituiti LU ed _1 contestando tutto quanto ex adverso sostenuto e chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Hanno in particolare negato la natura donativa degli atti di trasferimento dell'immobile e delle quote societarie indicati dall'attore; hanno eccepito l'invalidità della scrittura privata in quanto sprovvista di data certa;
ha formalmente disconosciuto la firma apposta sulla scrittura _1 privata prodotta e posta a fondamento della domanda attorea. Ancora, riguardo alla scrittura privata, hanno dedotto il proprio difetto di legittimazione rispetto all'obbligo di corrispondere la somma a titolo assegno divorzile poiché trattasi di obbligo che la legge impone in via esclusiva all'ex coniuge.
Quanto alla domanda della restituzione della somma data a mutuo, _1 ha negato la natura di prestito, sostenendo che si è trattato di
[...] una semplice elargizione di somme di denaro da padre a figlio.
I convenuti, infine, hanno chiesto di accertare, in via riconvenzionale, che gli atti di permuta e vendita posti in essere dall'attore (meglio descritti in comparsa) in favore della seconda moglie in realtà dissimulerebbero donazioni lesive dei loro diritti di eredi legittimari.
3. In data 30.11.2022 si è tenuta la prima udienza ove alle parti sono stati concessi i termini di cui all'art. 183.6 c.p.c..
La causa è stata istruita mediante CTU volta ad accertare la genuinità della firma apposta sulla scrittura privata prodotta dall'attore.
All'udienza del 2.4.2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., è stata trattenuta in decisione. Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt. 8 e 50
Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023 poi prorogato con decreto del 1.12.2023 la causa è stata assegnata allo scrivente giudice.
5. Nel merito il Tribunale osserva quanto segue.
L'attore domanda l'accertamento dell'obbligo assunto dai convenuti di tenerlo indenne dal pagamento dell'assegno divorzile alla ex moglie (madre dei convenuti) nonché la condanna degli stessi al Parte_2 pagamento in suo favore della somma di euro 89.833,39.
La somma oggetto della domanda corrisponde a quanto l'attore ha corrisposto alla ex moglie a titolo di mantenimento (doc. all. n. 13 attore), dopo essere stato formalmente intimato con precetto al pagamento (all. doc. n.
11 attore) (la somma ha ad oggetto le mensilità non ancora prescritte al momento della intimazione di pagamento).
A fondamento della propria domanda, l'attore pone una scrittura privata
(all. doc. n. 8) con la quale i convenuti avrebbero assunto nei suoi confronti l'obbligo di farsi carico dell'assegno divorzile alla ex moglie, tenendolo sostanzialmente indenne dal peso economico del versamento. Detto obbligo sarebbe stato assunto dai figli in ragione di una donazione di un immobile e di quote societarie di cui sarebbero stati destinatari.
La scrittura privata prodotta dall'attore prevede che i figli LU ed
“si impegnano anche per il futuro a corrispondere la somma mensile _1 di euro 1.000 sopra indicata a titolo di vitalizio” alla madre.
Nelle premesse dell'atto in esame, si dà atto: della intervenuta separazione tra l'attore e la IG.ra che alla IGnora Parte_2
è riconosciuto un diritto di abitazione vita natural durante Parte_2 sulla casa di via Togliatti a Cotignola, intestata - al momento della separazione - ai figli;
che la IG.ra percepisce un emolumento Parte_2 pari ad euro 1.000; che ha rinunciato alla proprietà Parte_1 dell'immobile richiamato ed inoltre ha donato ai figli le quote della
Fonderia.
L'interpretazione offerta dall'attore della scrittura secondo cui i figli, in ragione di quanto ricevuto dal padre, si impegnavano nei suoi confronti a corrispondere l'importo dell'assegno divorzile alla madre, o comunque a sostenerne il peso economico, appare ragionevole e va accolta per le seguenti ragioni.
Dal tenore complessivo della scrittura, si comprende che la somma di euro
1.000 che i convenuti si impegnano a versare a “titolo di vitalizio” alla madre è in effetti l'importo del mantenimento che l'attore è tenuto versare alla moglie. Ed infatti: nelle premesse dell'atto ci si riferisce “ad un emolumento mensile pari ad euro 1.000” che la IG.ra percepisce Parte_2
“fin da quell'epoca”, dove il riferimento temporale non può che essere l'atto di separazione richiamato in apertura della scrittura privata.
Ancora: l'importo dell'assegno mensile previsto negli accordi di separazione è pari ad euro 1.084,56 sostanzialmente coincidente con la somma indicata nella scrittura privata;
l'assunzione dell'obbligo da parte dei figli pare essere il risultato in termini di contropartita di assetti patrimoniali ridefiniti a seguito della separazione dei genitori, richiamati in premessa dell'accordo, ove ai figli è stata trasferita la proprietà della casa di Cotignola con attribuzione alla madre (ex coniuge) del diritto di abitazione vita natural durante (diritto che i figli si impegnano, con la scrittura privata in parola, a rispettare) e sono state donate le quote della fonderia (sulla natura donativa del trasferimento delle quote si esprimono le stesse parti firmatarie della scrittura); la madre non ha mai richiesto, per molti anni, il pagamento dell'assegno mensile al marito, circostanza dalla quale può ricavarsi, in assenza di deduzioni di segno contrario, e considerate l'insieme delle circostanze sopra richiamate, che in effetti abbia percepito nel tempo la somma non già dal marito bensì dai figli.
Da ultimo, va osservato che i convenuti hanno sottoposto a varie censure di cui si dirà tra poco il documento contrattuale azionato dall'attore, senza tuttavia aver fornito alcuna plausibile interpretazione alternativa del contenuto dello stesso.
L'art. 1362 c.c., in materia di interpretazione del contratto, impone di
“indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole”: in assenza di una interpretazione del contenuto del documento alternativa, o comunque dell'allegazione di una diversa intenzione delle parti al momento della conclusione dell'accordo allegata, e nonostante la non felice formulazione del testo contrattuale
(si parla ad esempio di “vitalizio” e non di assegno di mantenimento o divorzile) è possibile, per tutte le ragioni sinora esaminate, affermare che con la scrittura privata per cui è causa i figli abbiano inteso sollevare il padre dal peso economico dell'assegno divorzile nei confronti della madre quale contropartita dell'attribuzioni richiamate in premessa dell'atto di cui sono stati destinatari. I convenuti hanno, come si è detto, sottoposto a censure il documento contrattuale evidenziando, in primo luogo, che il documento non avrebbe alcuna efficacia in quanto privo di data.
In realtà, non vi è alcuna disposizione che priva di validità il documento contrattuale tra le parti perché non datato (diverso è il caso invece dell'opponibilità a terzi del documento ma, nel caso in esame, si tratta di regolare i rapporti tra le parti del documento).
Con riferimento alla collocazione temporale, l'attore data la scrittura, stando all'atto di citazione, nell'anno 2004 (nel corso della CTU riferisce che è probabile risalga all'anno 2002); i convenuti non offrono alcuna collocazione temporale. Va invero precisato che, ai fini dell'esame della domanda dell'attore, ciò che rileva è se l'accordo fosse già presente a marzo 2015, momento dal quale l'ex moglie ha chiesto all'attore l'importo degli assegni divorzili come si legge nell'atto di precetto (all. doc. attore n. 11). A questo proposito, allora, si può affermare che l'impegno assunto con la scrittura è sicuramente precedente al marzo 2015, ciò in quanto i) l'eIGenza di definire gli assetti patrimoniali in famiglia era particolarmente avvertita assai prima dell'anno 2015, posto che la sentenza di divorzio risale al 2005; ii) l'attore non ha versato l'assegno divorzile già dal 2005, come si evince dalla lettera con la quale la ex moglie, in via stragiudiziale, gli ha domandato il pagamento (all. doc. n. 9 attore) sicché pare che già da allora egli potesse contare sul fatto che se ne sarebbero fatto carico i figli.
Ancora, non si ravvisa alcun profilo di nullità dell'accordo: la pattuizione impegna esclusivamente i figli nei confronti del padre, senza alcun intervento della madre (motivo per il quale alla mancata menzione in sede di separazione e divorzio non può essere attribuito alcun valore) che rimane estranea alla pattuizione e che non perde affatto il proprio diritto di pretendere il dovuto dal marito. La considerazione testé formulata consente inoltre di apprezzare la diversità dell'oggetto della domanda in esame rispetto a quella introdotta dall'attore nei confronti della moglie nel procedimento ex art. 9 L. n. 898/1970:come già rilevato dal giudice del procedimento menzionato, la causa petendi delle due domande è diversa giacché la presente domanda si fonda sulla scrittura privata tra il padre ed i figli mentre l'altra domanda verso la moglie si fonda sulla pretesa rinuncia di quest'ultima all'assegno divorzile.
Da ultimo, la scrittura privata deve essere ricondotta agli odierni convenuti. invero ha formalmente disconosciuto la propria _1 firma presente sulla scrittura privata in comparsa di costituzione e risposta. L'attore ha quindi tempestivamente avanzato in prima udienza - cfr note di udienza del 6.5.2022 - istanza di verificazione.
Si è dunque proceduto alla verificazione della firma mediante CTU.
La CTU ha in primo luogo esplicitato i passaggi logici che presiedono alla verifica della genuinità della firma: analisi della firma, comparazione, valutazione finale (meglio descritti alla pag. 8 della CTU). Ciò posto ha condotto l'analisi esaminando la firma sotto i seguenti profili: pressione, gesto grafico – curvilineità ed angolosità, dimensione verticale delle lettere della zona media, larghezze, movimento del tracciato grafico, tenuta del rigo di base, inclinazione, direzionale assiale, legamenti, profilo letterale, estetica – gesto fuggitivo.
Poi ha posto in comparazione la firma con diverse altre riconducibili al convenuto, concludendo che la firma in verifica rispetto alle firme autografe presenta caratteristiche peculiari simili sia livello qualitativo sia a livello quantitativo.
Da ultimo ha concluso nei seguenti termini: “Dalla verificazione da parte del CTU della firma apparentemente apposta da sulla scrittura _1 privata allegata all'atto di citazione come doc. 8, si evince che essa sia riconducibile alla mano del IG. .” _1
Lo scrivente giudice aderisce integralmente al contenuto ed alle conclusioni del CTU, non ravvisandosi ragioni di ordine logico, giuridico, scientifico per discostarsene;
in particolare, le conclusioni cui è giunta la CTU paiono l'esito di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato.
Si precisa a riguardo che è stato chiarito come il Giudice del merito, sempre nel contesto di una motivazione contrassegnata da un adeguato iter argomentativo logico, ben può aderire alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio. E tanto di guisa che, con tale adesione, “il giudice del merito esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione della fonte del suo convincimento” (Cass. civ., Sez. II, 13 settembre 2000, n.
12080), poiché lo stesso giudice “che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliario” (Cass. civ.,
Sez. III, 6 ottobre 2005, n. 19475; Cass. 7266/2015).
Peraltro, nel caso di specie, il CTP di parte convenuta non ha sconfessato gli esiti cui è giunta la CTU ma ha espresso dubbi circa la genuinità dell'intero documento. La critica è stata poi ripresa dal difensore all'udienza dell'esame della CTU e nei successivi scritti conclusivi. Sul punto va osservato che il convenuto ha disconosciuto la paternità della propria firma e, solo una volta che è stata riconosciuta come a lui riconducibile e quando ormai le barriere assertive e probatorie che regolano il processo civile erano già scattate, ha inteso introdurre un tema di indagine nuovo volto a verificare l'ipotesi del bianco segno. Le deduzioni allora appaiono tardive e come tali inammissibili.
In definitiva, vi è prova che i convenuti abbiano assunto l'obbligo di tenere indenne il padre dal peso economico dell'assegno divorzile;
in ragione di ciò, i convenuti vanno condannati a pagare all'attore la somma di euro 89.833,39, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda al saldo.
6. Si viene ora all'esame della domanda di restituzione della somma di euro 86.500 consegnata dall'attore al convenuto mediante _1 assegni tra il 28.9.2012 ed il 18.2.2015.
Il convenuto non ha contestato di aver ricevuto le somme;
ha contestato di averle ricevute a titolo di mutuo, sostenendo che debbono essere considerate “elargizioni di somme tra padre e figlio”.
Va preliminarmente rammentato che è principio pacifico in giurisprudenza, frutto di insegnamento costante e mai disatteso da parte della Suprema
Corte, quello per cui l'attore che chiede la restituzione di una somma di denaro, affermando di averla in precedenza corrisposta a titolo di mutuo,
è tenuto a provare, oltre all'avvenuta consegna del denaro, anche che questa è stata effettuata per un titolo che comporti l'obbligo di restituzione, atteso che una somma di denaro può essere consegnata per varie causali. Consegue che la contestazione del convenuto, il quale, pur riconoscendo di avere ricevuto la somma di denaro, neghi però la sussistenza di un mutuo ed adduca una causale diversa, non si configura come eccezione in senso sostanziale, tale da far ricadere su di lui l'onere di provare la diversa causale, poiché negare l'inesistenza di un contratto di mutuo non IGnifica eccepirne l'inefficacia o la sua estinzione, ma IGnifica soltanto contestare l'accoglibilità dell'azione per mancanza della prova a supporto della domanda, rimanendo onere dell'attore provare l'esistenza dell'obbligo di restituzione, posto che esso non è dal convenuto riconosciuto (Cass. n. 30944/2018, Cass. n. 180/2018, Cass. n.
24328/2017, Cass. n. 9541/2010, Cass. n. 20740/2009, Cass. n. 2974/2005, Cass. n. 3642/2004, Cass. n. 12119/2003, Cass. n. 9209/2001, Cass. n.
3205/1999, Cass. n. 4197/1998, Cass. n. 7343/1996, Cass. n. 8394/1995,
Cass. n. 1321/1995, Cass. n. 8434/1990, Cass. n. 1777/1989, Cass. n.
5691/1983, Cass. n. 3056/1982, Cass. n. 2062/1982, Cass. n. 4150/1981,
Cass. n. 267/1977).
L'attore per vero non ha provato di aver consegnato le somme a titolo di mutuo né ha dedotto elementi dai quali è possibile desumere, anche in via presuntiva, la fondatezza della domanda. Peraltro, il fatto che non risultino richieste di restituzione antecedenti all'avvio della presente causa nonostante la consegna del denaro risalga al periodo 2012-2015, ed il fatto che la richiesta di restituzione è sorta quando i rapporti con il figlio si sono deteriorati, conducono a ritenere implausibile che si trattasse di un prestito.
La domanda pertanto è infondata e va respinta.
Deve invece essere accolta la domanda subordinata formulata dall'attore in prima memoria con la quale ha chiesto la dichiarazione di nullità del negozio con il quale sono state trasferite le somme trattandosi di donazione priva della forma solenne prescritta.
Il convenuto ha negato di aver ricevuto un prestito;
ha affermato in atti di aver ricevuto le somme quali elargizioni tra padre e figlio. Con la seconda memoria ex art. 183.6 c.p.c. ha precisato di aver ricevuto le somme di denaro per pagare le maestranze per concludere i lavori di costruzione della propria abitazione.
Orbene, il trasferimento delle somme di danaro va qualificata come donazione diretta della somma di denaro.
La natura donativa può essere desunta dalle seguenti circostanze: lo afferma lo stesso convenuto che ammette la ricezione delle somme, esclude che sia trattato di un prestito e dichiara di averle ricevute quali elargizioni nel rapporto padre figlio al fine di ultimare i lavori di costruzione della propria casa;
le dazioni sono intercorse nell'ambito di un rapporto padre - figlio;
non vi è mai stata una richiesta di restituzione delle somme;
agli atti risultano altri atti donativi compiuti dal padre nei confronti dei figli, sicché la donazione non appare come fatto eccentrico o inusuale;
l'assenza di altra plausibile spiegazione causale dedotta dei trasferimenti in esame.
Appurato che trattasi di donazione, va esclusa l'ipotesi di donazione di modico valore in quanto la somma complessivamente erogata ammonta alla considerevole cifra di 86.500 ed i convenuti non hanno allegato, prima ancora che provato, elementi dai quali poter trarre che una somma di simile importo possa considerarsi di modico valore.
Va poi precisato che, anche ove il denaro fosse stato destinato a pagare parte dei lavori di costruzione della casa, come sostenuto dal convenuto, ciò non consentirebbe di ritenere sussistente la figura della donazione indiretta, priva di vincoli di forma, giacché: ”La donazione indiretta dell'immobile non è configurabile quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene, giacché la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalità per attuare l'identico risultato giuridico-economico dell'attribuzione liberale dell'immobile esclusivamente nell'ipotesi in cui ne sostenga l'intero costo.” Cassazione civile sez. II, 12/06/2024,
n.16329
In definitiva trattasi di donazione diretta di denaro che richiede, a pena di nullità, l'atto pubblico (782 c.c.). L'assenza della forma solenne conduce alla nullità del negozio, con conseguente accoglimento della domanda dell'attore il quale ha diritto alla restituzione della somma di euro 86.500 oltre interessi legali dalla domanda al saldo (esclusa la fattispecie di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. non trattandosi di obbligazione nascente da contratto).
7.Da ultimo, va esaminata la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti, avente ad oggetto l'accertamento della natura simulata dei negozi conclusi dall'attore in favore della seconda moglie.
Sostengono gli attori che gli atti di vendita e permuta - Atto di permuta a Ministero Notaio del 28.12.2020(doc.4).; Atto di Persona_1 vendita a Notaio del 12.12.2017 rep.3353 CP_3 Persona_2 racc.n.2743 (doc.5). Atto di vendita a Notaio del CP_3 Persona_2
20.06.2017 rep.2920 racc.n.2378 (doc.6) – in realtà sarebbero negozi che dissimulano vere e proprie donazioni effettuate dall'attore in favore della seconda moglie.
La domanda di accertamento in esame è formulata dai figli convenuti in vista della determinazione del patrimonio ereditario.
In via preliminare, deve essere rilevato il difetto di interesse (art. 100
c.p.c.) dei convenuti (attori in riconvenzionale). Ciò in forza del condivisibile principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui:
“È esclusa la legittimazione del figlio, o di colui che ha la rappresentanza, ad agire per l'accertamento della simulazione di un atto compiuto dal padre se questi sia ancora in vita, perché nessun diritto spetta ancora al figlio sul patrimonio del padre prima dell'apertura della successione, né potrebbe configurarsi una lesione di legittima in ordine ad un patrimonio non ancora relitto.” (Cassazione civile sez. I, 14/06/2022,
n.19149) La domanda va quindi dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire dei convenuti.
8. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c. e sono quindi poste a carico di _1
e . CP_2
Le stesse si liquidano ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro 14.000 per compensi oltre accessori, considerando la presente controversia di valore ricompreso tra euro 52.001 ed euro 260.000, ritenendo svolte tutte le quattro fasi e liquidando valori prossimi ai medi tariffari non ravvisandosi ragioni per discostarsene, oltre anticipazioni.
Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico di _1
Vanno altresì rimborsate all'attore le spese di CTP debitamente documentate tramite fatture del professionista e distinta di bonifico (all. doc. n.
22-23). Tuttavia, le spese sostenute pari ad euro 4.060,16 appaiono eccessive rispetto ai costi di CTU che sono pari ad euro 2125,23, pertanto vanno ridotte, ex art. 92 c.p.c., con rimborso nella misura pari al costo della CTU.
PQM
Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza, eccezione disattesa e respinta e come in motivazione:
- ACCOGLIE la domanda formulata da e per l'effetto ACCERTA Parte_1
l'obbligo di e di tenere indenne _1 CP_2 Parte_1 da quanto dovuto a titolo di assegno divorzile alla ex moglie
[...]
Parte_2
- CONDANNA e a pagare ad la somma _1 CP_2 Parte_1 di euro 89.833,39, oltre interessi come in parte motiva;
- CONDANNA a restituire, per le ragioni di cui in motivazione, _1 ad la somma di euro 86.500, oltre interessi come in parte Parte_1 motiva.
- DICHIARA inammissibile la domanda formulata da e _1 [...]
; CP_2
- CONDANNA e a rifondere le spese di lite del _1 CP_2 presente giudizio ad che si liquidano in euro 14.00 per Parte_1 compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come e se dovute per legge, oltre anticipazioni e spese di CTP nella misura pari ad euro 2125,23.
- PONE le spese di CTU definitivamente a carico di;
_1
- RIGETTA nel resto.
Ravenna, 11/09/2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio
Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3310/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANDINI Parte_1 C.F._1 ALESSANDRO e dell'avv. GUALDI FRANCESCA VIA QUARTO 4 C.F._2 40026 IMOLA;
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CANDINI ALESSANDRO
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PALMIERI _1 C.F._3 LU e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA F. TRISI N. 16 48022
LUGOpresso il difensore avv. PALMIERI LU
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALMIERI CP_2 C.F._4 LU e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA F. TRISI N. 16 48022 LUGOpresso il difensore avv. PALMIERI LU
CONVENUTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note in sostituzione dell'udienza del
2.4.2025
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I. Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusto il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
1. ha convenuto in giudizio i figli e al Parte_1 _1 CP_2 fine di sentire accolte le seguenti conclusioni: “accertare che in forza della scrittura privata allegata alla citazione sub 8 e dell'accordo intercorso tra le parti meglio descritto in atti, i convenuti CP_2
e sono tenuti a tenere indenne e a manlevare il IG. _1 Pt_1
dall'importo dovuto mensilmente alla IG.ra , pari
[...] Parte_2
a euro 1.084,56 oltre a rivalutazione risultante dalla sentenza di divorzio allegata;
per l'effetto, condannare i convenuti a restituire all'attore la somma di euro 89.833,39 da questi pagata alla IG.ra per gli Parte_2 arretrati dovuti in forza della citata sentenza di divorzio dal 2015 al
2021 come meglio descritto in narrativa, oltre agli importi pagati successivamente al mese di ottobre 2021; accertare che nel periodo compreso tra il 28 settembre 2012 e il 18 febbraio
2015 il IG. ha prestato al convenuto la Parte_1 _1 complessiva somma di euro 86.500 tramite gli otto assegni bancari descritti in citazione, condannando quest'ultimo a restituire la somma così prestata”
In ogni caso, il tutto con gli interessi al saggio legale dal giorno dei pagamenti a quello della domanda giudiziale, e con gli interessi in misura pari al tasso previsto per i ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali dal giorno della domanda giudiziale al saldo effettivo ex art.
1284 c.c.”
A sostegno della propria domanda, ha dedotto, in sintesi:
- di essere tenuto a corrispondere all'ex moglie , la somma Parte_2 mensile di euro 1.084,56 a titolo di mantenimento, in forza della sentenza di divorzio del 29.12.2004;
- che i figli, odierni convenuti, dopo essere stati destinatari di donazioni di un bene immobile e quote societarie, con scrittura privata sottoscritta nell'anno 2004, si sono impegnati nei suoi confronti a versare alla madre (ex moglie) l'importo del mantenimento;
- che la con atto di precetto del 10.9.2021 gli Parte_3 ha chiesto il pagamento di euro 89.833,39 pari all'importo degli assegni (non prescritti) che non le sono mai stati versati e di avere pagato quanto intimatogli.
Ha quindi chiesto l'accertamento dell'obbligo di manleva assunto dai figli nei suoi confronti con la predetta scrittura privata e la conseguente condanna degli stessi a rifondergli quanto è stato costretto a pagare alla moglie a titolo di mantenimento.
Ha inoltre chiesto al figlio la restituzione della somma _1 complessiva di euro 86.500 che ha dedotto di avergli prestato mediante assegni negli anni 2012-2015.
2. Con unico atto si sono ritualmente costituiti LU ed _1 contestando tutto quanto ex adverso sostenuto e chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Hanno in particolare negato la natura donativa degli atti di trasferimento dell'immobile e delle quote societarie indicati dall'attore; hanno eccepito l'invalidità della scrittura privata in quanto sprovvista di data certa;
ha formalmente disconosciuto la firma apposta sulla scrittura _1 privata prodotta e posta a fondamento della domanda attorea. Ancora, riguardo alla scrittura privata, hanno dedotto il proprio difetto di legittimazione rispetto all'obbligo di corrispondere la somma a titolo assegno divorzile poiché trattasi di obbligo che la legge impone in via esclusiva all'ex coniuge.
Quanto alla domanda della restituzione della somma data a mutuo, _1 ha negato la natura di prestito, sostenendo che si è trattato di
[...] una semplice elargizione di somme di denaro da padre a figlio.
I convenuti, infine, hanno chiesto di accertare, in via riconvenzionale, che gli atti di permuta e vendita posti in essere dall'attore (meglio descritti in comparsa) in favore della seconda moglie in realtà dissimulerebbero donazioni lesive dei loro diritti di eredi legittimari.
3. In data 30.11.2022 si è tenuta la prima udienza ove alle parti sono stati concessi i termini di cui all'art. 183.6 c.p.c..
La causa è stata istruita mediante CTU volta ad accertare la genuinità della firma apposta sulla scrittura privata prodotta dall'attore.
All'udienza del 2.4.2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., è stata trattenuta in decisione. Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt. 8 e 50
Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023 poi prorogato con decreto del 1.12.2023 la causa è stata assegnata allo scrivente giudice.
5. Nel merito il Tribunale osserva quanto segue.
L'attore domanda l'accertamento dell'obbligo assunto dai convenuti di tenerlo indenne dal pagamento dell'assegno divorzile alla ex moglie (madre dei convenuti) nonché la condanna degli stessi al Parte_2 pagamento in suo favore della somma di euro 89.833,39.
La somma oggetto della domanda corrisponde a quanto l'attore ha corrisposto alla ex moglie a titolo di mantenimento (doc. all. n. 13 attore), dopo essere stato formalmente intimato con precetto al pagamento (all. doc. n.
11 attore) (la somma ha ad oggetto le mensilità non ancora prescritte al momento della intimazione di pagamento).
A fondamento della propria domanda, l'attore pone una scrittura privata
(all. doc. n. 8) con la quale i convenuti avrebbero assunto nei suoi confronti l'obbligo di farsi carico dell'assegno divorzile alla ex moglie, tenendolo sostanzialmente indenne dal peso economico del versamento. Detto obbligo sarebbe stato assunto dai figli in ragione di una donazione di un immobile e di quote societarie di cui sarebbero stati destinatari.
La scrittura privata prodotta dall'attore prevede che i figli LU ed
“si impegnano anche per il futuro a corrispondere la somma mensile _1 di euro 1.000 sopra indicata a titolo di vitalizio” alla madre.
Nelle premesse dell'atto in esame, si dà atto: della intervenuta separazione tra l'attore e la IG.ra che alla IGnora Parte_2
è riconosciuto un diritto di abitazione vita natural durante Parte_2 sulla casa di via Togliatti a Cotignola, intestata - al momento della separazione - ai figli;
che la IG.ra percepisce un emolumento Parte_2 pari ad euro 1.000; che ha rinunciato alla proprietà Parte_1 dell'immobile richiamato ed inoltre ha donato ai figli le quote della
Fonderia.
L'interpretazione offerta dall'attore della scrittura secondo cui i figli, in ragione di quanto ricevuto dal padre, si impegnavano nei suoi confronti a corrispondere l'importo dell'assegno divorzile alla madre, o comunque a sostenerne il peso economico, appare ragionevole e va accolta per le seguenti ragioni.
Dal tenore complessivo della scrittura, si comprende che la somma di euro
1.000 che i convenuti si impegnano a versare a “titolo di vitalizio” alla madre è in effetti l'importo del mantenimento che l'attore è tenuto versare alla moglie. Ed infatti: nelle premesse dell'atto ci si riferisce “ad un emolumento mensile pari ad euro 1.000” che la IG.ra percepisce Parte_2
“fin da quell'epoca”, dove il riferimento temporale non può che essere l'atto di separazione richiamato in apertura della scrittura privata.
Ancora: l'importo dell'assegno mensile previsto negli accordi di separazione è pari ad euro 1.084,56 sostanzialmente coincidente con la somma indicata nella scrittura privata;
l'assunzione dell'obbligo da parte dei figli pare essere il risultato in termini di contropartita di assetti patrimoniali ridefiniti a seguito della separazione dei genitori, richiamati in premessa dell'accordo, ove ai figli è stata trasferita la proprietà della casa di Cotignola con attribuzione alla madre (ex coniuge) del diritto di abitazione vita natural durante (diritto che i figli si impegnano, con la scrittura privata in parola, a rispettare) e sono state donate le quote della fonderia (sulla natura donativa del trasferimento delle quote si esprimono le stesse parti firmatarie della scrittura); la madre non ha mai richiesto, per molti anni, il pagamento dell'assegno mensile al marito, circostanza dalla quale può ricavarsi, in assenza di deduzioni di segno contrario, e considerate l'insieme delle circostanze sopra richiamate, che in effetti abbia percepito nel tempo la somma non già dal marito bensì dai figli.
Da ultimo, va osservato che i convenuti hanno sottoposto a varie censure di cui si dirà tra poco il documento contrattuale azionato dall'attore, senza tuttavia aver fornito alcuna plausibile interpretazione alternativa del contenuto dello stesso.
L'art. 1362 c.c., in materia di interpretazione del contratto, impone di
“indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole”: in assenza di una interpretazione del contenuto del documento alternativa, o comunque dell'allegazione di una diversa intenzione delle parti al momento della conclusione dell'accordo allegata, e nonostante la non felice formulazione del testo contrattuale
(si parla ad esempio di “vitalizio” e non di assegno di mantenimento o divorzile) è possibile, per tutte le ragioni sinora esaminate, affermare che con la scrittura privata per cui è causa i figli abbiano inteso sollevare il padre dal peso economico dell'assegno divorzile nei confronti della madre quale contropartita dell'attribuzioni richiamate in premessa dell'atto di cui sono stati destinatari. I convenuti hanno, come si è detto, sottoposto a censure il documento contrattuale evidenziando, in primo luogo, che il documento non avrebbe alcuna efficacia in quanto privo di data.
In realtà, non vi è alcuna disposizione che priva di validità il documento contrattuale tra le parti perché non datato (diverso è il caso invece dell'opponibilità a terzi del documento ma, nel caso in esame, si tratta di regolare i rapporti tra le parti del documento).
Con riferimento alla collocazione temporale, l'attore data la scrittura, stando all'atto di citazione, nell'anno 2004 (nel corso della CTU riferisce che è probabile risalga all'anno 2002); i convenuti non offrono alcuna collocazione temporale. Va invero precisato che, ai fini dell'esame della domanda dell'attore, ciò che rileva è se l'accordo fosse già presente a marzo 2015, momento dal quale l'ex moglie ha chiesto all'attore l'importo degli assegni divorzili come si legge nell'atto di precetto (all. doc. attore n. 11). A questo proposito, allora, si può affermare che l'impegno assunto con la scrittura è sicuramente precedente al marzo 2015, ciò in quanto i) l'eIGenza di definire gli assetti patrimoniali in famiglia era particolarmente avvertita assai prima dell'anno 2015, posto che la sentenza di divorzio risale al 2005; ii) l'attore non ha versato l'assegno divorzile già dal 2005, come si evince dalla lettera con la quale la ex moglie, in via stragiudiziale, gli ha domandato il pagamento (all. doc. n. 9 attore) sicché pare che già da allora egli potesse contare sul fatto che se ne sarebbero fatto carico i figli.
Ancora, non si ravvisa alcun profilo di nullità dell'accordo: la pattuizione impegna esclusivamente i figli nei confronti del padre, senza alcun intervento della madre (motivo per il quale alla mancata menzione in sede di separazione e divorzio non può essere attribuito alcun valore) che rimane estranea alla pattuizione e che non perde affatto il proprio diritto di pretendere il dovuto dal marito. La considerazione testé formulata consente inoltre di apprezzare la diversità dell'oggetto della domanda in esame rispetto a quella introdotta dall'attore nei confronti della moglie nel procedimento ex art. 9 L. n. 898/1970:come già rilevato dal giudice del procedimento menzionato, la causa petendi delle due domande è diversa giacché la presente domanda si fonda sulla scrittura privata tra il padre ed i figli mentre l'altra domanda verso la moglie si fonda sulla pretesa rinuncia di quest'ultima all'assegno divorzile.
Da ultimo, la scrittura privata deve essere ricondotta agli odierni convenuti. invero ha formalmente disconosciuto la propria _1 firma presente sulla scrittura privata in comparsa di costituzione e risposta. L'attore ha quindi tempestivamente avanzato in prima udienza - cfr note di udienza del 6.5.2022 - istanza di verificazione.
Si è dunque proceduto alla verificazione della firma mediante CTU.
La CTU ha in primo luogo esplicitato i passaggi logici che presiedono alla verifica della genuinità della firma: analisi della firma, comparazione, valutazione finale (meglio descritti alla pag. 8 della CTU). Ciò posto ha condotto l'analisi esaminando la firma sotto i seguenti profili: pressione, gesto grafico – curvilineità ed angolosità, dimensione verticale delle lettere della zona media, larghezze, movimento del tracciato grafico, tenuta del rigo di base, inclinazione, direzionale assiale, legamenti, profilo letterale, estetica – gesto fuggitivo.
Poi ha posto in comparazione la firma con diverse altre riconducibili al convenuto, concludendo che la firma in verifica rispetto alle firme autografe presenta caratteristiche peculiari simili sia livello qualitativo sia a livello quantitativo.
Da ultimo ha concluso nei seguenti termini: “Dalla verificazione da parte del CTU della firma apparentemente apposta da sulla scrittura _1 privata allegata all'atto di citazione come doc. 8, si evince che essa sia riconducibile alla mano del IG. .” _1
Lo scrivente giudice aderisce integralmente al contenuto ed alle conclusioni del CTU, non ravvisandosi ragioni di ordine logico, giuridico, scientifico per discostarsene;
in particolare, le conclusioni cui è giunta la CTU paiono l'esito di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato.
Si precisa a riguardo che è stato chiarito come il Giudice del merito, sempre nel contesto di una motivazione contrassegnata da un adeguato iter argomentativo logico, ben può aderire alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio. E tanto di guisa che, con tale adesione, “il giudice del merito esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione della fonte del suo convincimento” (Cass. civ., Sez. II, 13 settembre 2000, n.
12080), poiché lo stesso giudice “che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliario” (Cass. civ.,
Sez. III, 6 ottobre 2005, n. 19475; Cass. 7266/2015).
Peraltro, nel caso di specie, il CTP di parte convenuta non ha sconfessato gli esiti cui è giunta la CTU ma ha espresso dubbi circa la genuinità dell'intero documento. La critica è stata poi ripresa dal difensore all'udienza dell'esame della CTU e nei successivi scritti conclusivi. Sul punto va osservato che il convenuto ha disconosciuto la paternità della propria firma e, solo una volta che è stata riconosciuta come a lui riconducibile e quando ormai le barriere assertive e probatorie che regolano il processo civile erano già scattate, ha inteso introdurre un tema di indagine nuovo volto a verificare l'ipotesi del bianco segno. Le deduzioni allora appaiono tardive e come tali inammissibili.
In definitiva, vi è prova che i convenuti abbiano assunto l'obbligo di tenere indenne il padre dal peso economico dell'assegno divorzile;
in ragione di ciò, i convenuti vanno condannati a pagare all'attore la somma di euro 89.833,39, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda al saldo.
6. Si viene ora all'esame della domanda di restituzione della somma di euro 86.500 consegnata dall'attore al convenuto mediante _1 assegni tra il 28.9.2012 ed il 18.2.2015.
Il convenuto non ha contestato di aver ricevuto le somme;
ha contestato di averle ricevute a titolo di mutuo, sostenendo che debbono essere considerate “elargizioni di somme tra padre e figlio”.
Va preliminarmente rammentato che è principio pacifico in giurisprudenza, frutto di insegnamento costante e mai disatteso da parte della Suprema
Corte, quello per cui l'attore che chiede la restituzione di una somma di denaro, affermando di averla in precedenza corrisposta a titolo di mutuo,
è tenuto a provare, oltre all'avvenuta consegna del denaro, anche che questa è stata effettuata per un titolo che comporti l'obbligo di restituzione, atteso che una somma di denaro può essere consegnata per varie causali. Consegue che la contestazione del convenuto, il quale, pur riconoscendo di avere ricevuto la somma di denaro, neghi però la sussistenza di un mutuo ed adduca una causale diversa, non si configura come eccezione in senso sostanziale, tale da far ricadere su di lui l'onere di provare la diversa causale, poiché negare l'inesistenza di un contratto di mutuo non IGnifica eccepirne l'inefficacia o la sua estinzione, ma IGnifica soltanto contestare l'accoglibilità dell'azione per mancanza della prova a supporto della domanda, rimanendo onere dell'attore provare l'esistenza dell'obbligo di restituzione, posto che esso non è dal convenuto riconosciuto (Cass. n. 30944/2018, Cass. n. 180/2018, Cass. n.
24328/2017, Cass. n. 9541/2010, Cass. n. 20740/2009, Cass. n. 2974/2005, Cass. n. 3642/2004, Cass. n. 12119/2003, Cass. n. 9209/2001, Cass. n.
3205/1999, Cass. n. 4197/1998, Cass. n. 7343/1996, Cass. n. 8394/1995,
Cass. n. 1321/1995, Cass. n. 8434/1990, Cass. n. 1777/1989, Cass. n.
5691/1983, Cass. n. 3056/1982, Cass. n. 2062/1982, Cass. n. 4150/1981,
Cass. n. 267/1977).
L'attore per vero non ha provato di aver consegnato le somme a titolo di mutuo né ha dedotto elementi dai quali è possibile desumere, anche in via presuntiva, la fondatezza della domanda. Peraltro, il fatto che non risultino richieste di restituzione antecedenti all'avvio della presente causa nonostante la consegna del denaro risalga al periodo 2012-2015, ed il fatto che la richiesta di restituzione è sorta quando i rapporti con il figlio si sono deteriorati, conducono a ritenere implausibile che si trattasse di un prestito.
La domanda pertanto è infondata e va respinta.
Deve invece essere accolta la domanda subordinata formulata dall'attore in prima memoria con la quale ha chiesto la dichiarazione di nullità del negozio con il quale sono state trasferite le somme trattandosi di donazione priva della forma solenne prescritta.
Il convenuto ha negato di aver ricevuto un prestito;
ha affermato in atti di aver ricevuto le somme quali elargizioni tra padre e figlio. Con la seconda memoria ex art. 183.6 c.p.c. ha precisato di aver ricevuto le somme di denaro per pagare le maestranze per concludere i lavori di costruzione della propria abitazione.
Orbene, il trasferimento delle somme di danaro va qualificata come donazione diretta della somma di denaro.
La natura donativa può essere desunta dalle seguenti circostanze: lo afferma lo stesso convenuto che ammette la ricezione delle somme, esclude che sia trattato di un prestito e dichiara di averle ricevute quali elargizioni nel rapporto padre figlio al fine di ultimare i lavori di costruzione della propria casa;
le dazioni sono intercorse nell'ambito di un rapporto padre - figlio;
non vi è mai stata una richiesta di restituzione delle somme;
agli atti risultano altri atti donativi compiuti dal padre nei confronti dei figli, sicché la donazione non appare come fatto eccentrico o inusuale;
l'assenza di altra plausibile spiegazione causale dedotta dei trasferimenti in esame.
Appurato che trattasi di donazione, va esclusa l'ipotesi di donazione di modico valore in quanto la somma complessivamente erogata ammonta alla considerevole cifra di 86.500 ed i convenuti non hanno allegato, prima ancora che provato, elementi dai quali poter trarre che una somma di simile importo possa considerarsi di modico valore.
Va poi precisato che, anche ove il denaro fosse stato destinato a pagare parte dei lavori di costruzione della casa, come sostenuto dal convenuto, ciò non consentirebbe di ritenere sussistente la figura della donazione indiretta, priva di vincoli di forma, giacché: ”La donazione indiretta dell'immobile non è configurabile quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene, giacché la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalità per attuare l'identico risultato giuridico-economico dell'attribuzione liberale dell'immobile esclusivamente nell'ipotesi in cui ne sostenga l'intero costo.” Cassazione civile sez. II, 12/06/2024,
n.16329
In definitiva trattasi di donazione diretta di denaro che richiede, a pena di nullità, l'atto pubblico (782 c.c.). L'assenza della forma solenne conduce alla nullità del negozio, con conseguente accoglimento della domanda dell'attore il quale ha diritto alla restituzione della somma di euro 86.500 oltre interessi legali dalla domanda al saldo (esclusa la fattispecie di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. non trattandosi di obbligazione nascente da contratto).
7.Da ultimo, va esaminata la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti, avente ad oggetto l'accertamento della natura simulata dei negozi conclusi dall'attore in favore della seconda moglie.
Sostengono gli attori che gli atti di vendita e permuta - Atto di permuta a Ministero Notaio del 28.12.2020(doc.4).; Atto di Persona_1 vendita a Notaio del 12.12.2017 rep.3353 CP_3 Persona_2 racc.n.2743 (doc.5). Atto di vendita a Notaio del CP_3 Persona_2
20.06.2017 rep.2920 racc.n.2378 (doc.6) – in realtà sarebbero negozi che dissimulano vere e proprie donazioni effettuate dall'attore in favore della seconda moglie.
La domanda di accertamento in esame è formulata dai figli convenuti in vista della determinazione del patrimonio ereditario.
In via preliminare, deve essere rilevato il difetto di interesse (art. 100
c.p.c.) dei convenuti (attori in riconvenzionale). Ciò in forza del condivisibile principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui:
“È esclusa la legittimazione del figlio, o di colui che ha la rappresentanza, ad agire per l'accertamento della simulazione di un atto compiuto dal padre se questi sia ancora in vita, perché nessun diritto spetta ancora al figlio sul patrimonio del padre prima dell'apertura della successione, né potrebbe configurarsi una lesione di legittima in ordine ad un patrimonio non ancora relitto.” (Cassazione civile sez. I, 14/06/2022,
n.19149) La domanda va quindi dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire dei convenuti.
8. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c. e sono quindi poste a carico di _1
e . CP_2
Le stesse si liquidano ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro 14.000 per compensi oltre accessori, considerando la presente controversia di valore ricompreso tra euro 52.001 ed euro 260.000, ritenendo svolte tutte le quattro fasi e liquidando valori prossimi ai medi tariffari non ravvisandosi ragioni per discostarsene, oltre anticipazioni.
Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico di _1
Vanno altresì rimborsate all'attore le spese di CTP debitamente documentate tramite fatture del professionista e distinta di bonifico (all. doc. n.
22-23). Tuttavia, le spese sostenute pari ad euro 4.060,16 appaiono eccessive rispetto ai costi di CTU che sono pari ad euro 2125,23, pertanto vanno ridotte, ex art. 92 c.p.c., con rimborso nella misura pari al costo della CTU.
PQM
Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza, eccezione disattesa e respinta e come in motivazione:
- ACCOGLIE la domanda formulata da e per l'effetto ACCERTA Parte_1
l'obbligo di e di tenere indenne _1 CP_2 Parte_1 da quanto dovuto a titolo di assegno divorzile alla ex moglie
[...]
Parte_2
- CONDANNA e a pagare ad la somma _1 CP_2 Parte_1 di euro 89.833,39, oltre interessi come in parte motiva;
- CONDANNA a restituire, per le ragioni di cui in motivazione, _1 ad la somma di euro 86.500, oltre interessi come in parte Parte_1 motiva.
- DICHIARA inammissibile la domanda formulata da e _1 [...]
; CP_2
- CONDANNA e a rifondere le spese di lite del _1 CP_2 presente giudizio ad che si liquidano in euro 14.00 per Parte_1 compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come e se dovute per legge, oltre anticipazioni e spese di CTP nella misura pari ad euro 2125,23.
- PONE le spese di CTU definitivamente a carico di;
_1
- RIGETTA nel resto.
Ravenna, 11/09/2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni