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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 03/11/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2765/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2765 /2024 V.G., avente ad oggetto: “ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c.”, su ricorso proposto da:
, nato in [...] l'[...], elettivamente domiciliato in RA (FR), Parte_1 via Vicenne n.14, presso lo studio dell'Avv. Simona Castagna che lo rappresenta e difende, come da procura in atti e , nata in [...] il [...], elettivamente Parte_2 domiciliata in Isola del Liri (FR), via Giuseppe Garibaldi n. 16 presso lo studio dell'Avv. Stella
Tatangelo che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbale dell'udienza del 29 ottobre 2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 12.12.2024, le parti, premesso di aver contratto matrimonio religioso a AT (Marocco) il 12.1.2009, che dall'unione erano nati i figli, (il 24.12.2010), Per_1
(il 21.09.2013) e (il 9.06.2015), hanno chiesto di omologare le condizioni di seguito Per_2 Per_3 sintetizzate: 1) affidamento dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso il padre nella casa familiare e disciplina del diritto di visita materno;
2) stabilire che quando la sig.ra Parte_2 avrà un lavoro retribuito, dovrà dare un preavviso di sei mesi e rientrerà nella casa familiare
[...] che sarà assegnata a lei insieme ai figli;
3) il padre provvederà per intero al mantenimento dei figli e al totale delle spese straordinarie;
4) obbligo per il sig. di corrispondere alla sig.ra Parte_1 [...] la somma mensile di € 200 (duecento) per il suo mantenimento, fin quando lei non Parte_2 avrà reperito un lavoro con una retribuzione commisurata all'importo del doppio dell'assegno sociale.
Il sig. costituitosi con un nuovo difensore, ha manifestato la volontà, confermata Parte_1 all'udienza del 29.10.2025, di revocare il consenso espresso con il deposito del ricorso congiunto, chiedendo di dichiarare improcedibile il ricorso e non procedere all'omologazione delle condizioni contenute nello stesso.
All'udienza del 29.10.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
2. Il ricorso congiunto deve dichiararsi inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
Come noto, le disposizioni di cui agli artt. 473bis ss. c.p.c. trovano applicazione ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni nonché alle domande di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari, salvo che la legge disponga diversamente.
Nel caso di specie, le parti, con l'originaria proposizione del ricorso congiunto, hanno chiesto regolamentarsi i rapporti tra le stesse e con i figli minori, indipendentemente da una previa pronuncia sullo status, così richiedendo al Tribunale, pur nella permanenza (quantomeno attuale) del vincolo del matrimonio, di omologare le condizioni concordate.
2.1. Tale domanda è certamente inammissibile.
In via generale, al di fuori della ipotesi di convivenza more uxorio, non ricorrente nella fattispecie in esame – in cui il Giudice è chiamato ad adottare provvedimenti relativi alla prole, ai sensi degli artt. 337 ter c.c. e 473bis ss c.p.c. – , il Tribunale, dopo aver esperito il tentativo di conciliazione, adottato eventualmente i provvedimenti temporanei e urgenti e istruito la causa, deve, anzitutto, decidere sulla domanda relativa allo status (nella specie non proposta) e conseguentemente, provvedere sulle ulteriori domande, relative alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi e all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori (o maggiorenni non economicamente indipendenti per quanto concerne gli obblighi di mantenimento).
Provvedere solo su tali ultimi aspetti, in assenza di una decisione sullo status, non è consentito, permanendo tra le parti gli obblighi morali e materiale derivanti dal matrimonio;
ciò che non consente, ad esempio, di adottare determinazioni in ordine al mantenimento del coniuge, non essendovi, nella persistenza del vincolo coniugale, la necessità di assicurare, al coniuge più debole, le esigenze sottese a detto assegno (in caso di separazione, quelle volte a garantire al beneficiario il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio); o di assumere determinazioni in ordine all'assegnazione della casa coniugale o al collocamento dei minori, non essendovi, in mancanza di domanda di separazione, neppure l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati. Detto altrimenti, ogni determinazione di tal tipo non può che essere consequenziale e accessoria alla domanda principale relativa alla pronuncia di separazione o divorzio tra i coniugi.
Tantomeno, l'originario ricorso congiunto delle parti potrebbe essere ricondotto alla disciplina di cui all'art. 316 c.c. (v. art. 473 ter c.p.c. per gli aspetti processuali), alla stregua della quale “In caso di contrasto su questioni di particolare importanza, tra le quali quelle relative alla residenza abituale e all'istituto scolastico del figlio minore, ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei”.
È evidente, infatti, la non applicabilità nella fattispecie in esame di tale disciplina, posto che le parti hanno chiesto congiuntamente (e quindi in ragione del loro iniziale accordo), omologarsi le condizioni concordate in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale e ai reciproci rapporti tra coniugi. Né potrebbe applicarsi la citata disposizione a seguito del venir meno dell'iniziale accordo, posto che le condizioni indicate dalle parti non attengono, comunque, al sopravvenuto contrasto su una specifica questione di particolare importanza, mirando esse, piuttosto, a regolamentare i rapporti tra le parti e l'esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di una crisi coniugale, pur non destinata a sfociare (per lo meno nel presente giudizio) in una pronuncia sullo status.
Analogamente, non potrebbe ritenersi applicabile l'art. 337 ter c.c., relativo ai “provvedimenti riguardo ai figli”, posto che l'art. 337 bis c.c. ne circoscrive l'ambito di applicazione “In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio…”. Ipotesi, queste, non ricorrenti nel caso di specie, considerata l'assenza di una sentenza di separazione.
Alla luce delle anzidette considerazioni - a prescindere dal successivo venir meno dell'accordo delle parti in merito alle prospettate condizioni -, quanto richiesto dai ricorrenti (sia nel ricorso congiunto sia nelle successive conclusioni), in mancanza di previa domanda di separazione deve ritenersi inammissibile.
3. Nulla va disposto per le spese di lite, stante la proposizione del ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
2765/2024 V.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del Pubblico
Ministero, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Francesca Di Giorno) (dott. Glauco Zaccardi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2765 /2024 V.G., avente ad oggetto: “ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c.”, su ricorso proposto da:
, nato in [...] l'[...], elettivamente domiciliato in RA (FR), Parte_1 via Vicenne n.14, presso lo studio dell'Avv. Simona Castagna che lo rappresenta e difende, come da procura in atti e , nata in [...] il [...], elettivamente Parte_2 domiciliata in Isola del Liri (FR), via Giuseppe Garibaldi n. 16 presso lo studio dell'Avv. Stella
Tatangelo che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbale dell'udienza del 29 ottobre 2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 12.12.2024, le parti, premesso di aver contratto matrimonio religioso a AT (Marocco) il 12.1.2009, che dall'unione erano nati i figli, (il 24.12.2010), Per_1
(il 21.09.2013) e (il 9.06.2015), hanno chiesto di omologare le condizioni di seguito Per_2 Per_3 sintetizzate: 1) affidamento dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso il padre nella casa familiare e disciplina del diritto di visita materno;
2) stabilire che quando la sig.ra Parte_2 avrà un lavoro retribuito, dovrà dare un preavviso di sei mesi e rientrerà nella casa familiare
[...] che sarà assegnata a lei insieme ai figli;
3) il padre provvederà per intero al mantenimento dei figli e al totale delle spese straordinarie;
4) obbligo per il sig. di corrispondere alla sig.ra Parte_1 [...] la somma mensile di € 200 (duecento) per il suo mantenimento, fin quando lei non Parte_2 avrà reperito un lavoro con una retribuzione commisurata all'importo del doppio dell'assegno sociale.
Il sig. costituitosi con un nuovo difensore, ha manifestato la volontà, confermata Parte_1 all'udienza del 29.10.2025, di revocare il consenso espresso con il deposito del ricorso congiunto, chiedendo di dichiarare improcedibile il ricorso e non procedere all'omologazione delle condizioni contenute nello stesso.
All'udienza del 29.10.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
2. Il ricorso congiunto deve dichiararsi inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
Come noto, le disposizioni di cui agli artt. 473bis ss. c.p.c. trovano applicazione ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni nonché alle domande di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari, salvo che la legge disponga diversamente.
Nel caso di specie, le parti, con l'originaria proposizione del ricorso congiunto, hanno chiesto regolamentarsi i rapporti tra le stesse e con i figli minori, indipendentemente da una previa pronuncia sullo status, così richiedendo al Tribunale, pur nella permanenza (quantomeno attuale) del vincolo del matrimonio, di omologare le condizioni concordate.
2.1. Tale domanda è certamente inammissibile.
In via generale, al di fuori della ipotesi di convivenza more uxorio, non ricorrente nella fattispecie in esame – in cui il Giudice è chiamato ad adottare provvedimenti relativi alla prole, ai sensi degli artt. 337 ter c.c. e 473bis ss c.p.c. – , il Tribunale, dopo aver esperito il tentativo di conciliazione, adottato eventualmente i provvedimenti temporanei e urgenti e istruito la causa, deve, anzitutto, decidere sulla domanda relativa allo status (nella specie non proposta) e conseguentemente, provvedere sulle ulteriori domande, relative alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi e all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori (o maggiorenni non economicamente indipendenti per quanto concerne gli obblighi di mantenimento).
Provvedere solo su tali ultimi aspetti, in assenza di una decisione sullo status, non è consentito, permanendo tra le parti gli obblighi morali e materiale derivanti dal matrimonio;
ciò che non consente, ad esempio, di adottare determinazioni in ordine al mantenimento del coniuge, non essendovi, nella persistenza del vincolo coniugale, la necessità di assicurare, al coniuge più debole, le esigenze sottese a detto assegno (in caso di separazione, quelle volte a garantire al beneficiario il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio); o di assumere determinazioni in ordine all'assegnazione della casa coniugale o al collocamento dei minori, non essendovi, in mancanza di domanda di separazione, neppure l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati. Detto altrimenti, ogni determinazione di tal tipo non può che essere consequenziale e accessoria alla domanda principale relativa alla pronuncia di separazione o divorzio tra i coniugi.
Tantomeno, l'originario ricorso congiunto delle parti potrebbe essere ricondotto alla disciplina di cui all'art. 316 c.c. (v. art. 473 ter c.p.c. per gli aspetti processuali), alla stregua della quale “In caso di contrasto su questioni di particolare importanza, tra le quali quelle relative alla residenza abituale e all'istituto scolastico del figlio minore, ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei”.
È evidente, infatti, la non applicabilità nella fattispecie in esame di tale disciplina, posto che le parti hanno chiesto congiuntamente (e quindi in ragione del loro iniziale accordo), omologarsi le condizioni concordate in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale e ai reciproci rapporti tra coniugi. Né potrebbe applicarsi la citata disposizione a seguito del venir meno dell'iniziale accordo, posto che le condizioni indicate dalle parti non attengono, comunque, al sopravvenuto contrasto su una specifica questione di particolare importanza, mirando esse, piuttosto, a regolamentare i rapporti tra le parti e l'esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di una crisi coniugale, pur non destinata a sfociare (per lo meno nel presente giudizio) in una pronuncia sullo status.
Analogamente, non potrebbe ritenersi applicabile l'art. 337 ter c.c., relativo ai “provvedimenti riguardo ai figli”, posto che l'art. 337 bis c.c. ne circoscrive l'ambito di applicazione “In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio…”. Ipotesi, queste, non ricorrenti nel caso di specie, considerata l'assenza di una sentenza di separazione.
Alla luce delle anzidette considerazioni - a prescindere dal successivo venir meno dell'accordo delle parti in merito alle prospettate condizioni -, quanto richiesto dai ricorrenti (sia nel ricorso congiunto sia nelle successive conclusioni), in mancanza di previa domanda di separazione deve ritenersi inammissibile.
3. Nulla va disposto per le spese di lite, stante la proposizione del ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
2765/2024 V.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del Pubblico
Ministero, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Francesca Di Giorno) (dott. Glauco Zaccardi)