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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/11/2025, n. 2950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2950 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5651/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5651/2020 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti Elena Pollio, Parte_1
SC SI e AO RA
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio CP_1
degli avv.ti Nicola M. Sculco, Andrea M. Sculco e Teresa Gesualdo
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di
1 discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1478/2020 emesso dal Tribunale di
Nola in favore dell' , per l'importo di € 20.980,67 oltre interessi CP_1
e spese di procedura. Il decreto ingiuntivo veniva emesso in solido nei confronti dell'odierno opponente e di , in ragione di un contratto di Controparte_2
credito al consumo del 29/02/2008 rimasto insoluto. L'opponente eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Nola in favore del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere quale foro del consumatore, la prescrizione del credito ingiunto, l'assenza di qualifica di coobbligato, la decadenza ex art. 1957
c.c. e la mancanza di prova del credito.
Provvedeva a costituirsi in giudizio la , la quale resisteva CP_1
all'opposizione e ne chiedeva il rigetto in quanto infondata in fatto e in diritto.
2 Instauratosi il contradditorio, il Giudice non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Di talché la causa proseguiva con l'assegnazione del termine per l'espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria e dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. Successivamente, la causa veniva ritenuta matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria e pertanto, dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, giungeva all'udienza del
14/10/2025 per essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia fondata e vada accolta per le ragioni che seguono.
In via preliminare è opportuno analizzare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, premettendo che la stessa è infondata per i motivi che di seguito verranno indicati. Dal contratto di finanziamento prodotto dall'opposta si evince che sia l'obbligato principale che Controparte_2
l'odierno opponente, , erano, al momento della Parte_1
sottoscrizione del contratto di finanziamento, residenti in luoghi ricadenti nella competenza territoriale del Tribunale di Nola. Ebbene, secondo la giurisprudenza di merito nei casi di un unico rapporto contrattuale nel quale vi sono un debitore principale e un coobbligato, entrambi consumatori, per il creditore è possibile depositare un solo decreto ingiuntivo contro entrambi, a condizione che il Giudice adito sia competente per uno di essi. Nel caso in esame, essendo residente in [...], l'emissione Controparte_2
del Decreto ingiuntivo veniva richiesta correttamente all'intestato Tribunale che appare territorialmente competente.
Detto ciò, occorre rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la domanda
3 proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così instauratosi,
dunque, parte opposta seppure formalmente convenuta riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato. Difatti nel processo civile,
in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Inoltre, va rammentato che nel nostro sistema giuridico vige il c.d.
principio di non contestazione, codificato dall'art. 115, comma I, c.p.c. secondo cui “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della
decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti
non specificatamente contestati dalla parte costituita”; ebbene, in base a tale
principio la giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare che “l'onere
di specifica contestazione impone al convenuto di prendere posizione sui fatti
posti dall'attore a fondamento della propria domanda. Ne deriva che i suddetti
fatti, qualora non siano contestati in maniera specifica e circostanziata dal
convenuto stesso, devono considerarsi incontroversi e non richiedenti una
specifica dimostrazione con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi
da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al
materiale processuale e dovrà, pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto
l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli
accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi in cui il convenuto abbia contestato in
modo circostanziato e specifico i fatti dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà
l'onere di provarli, restando così assicurato il principio del contraddittorio”
(Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019, n.1102 su www.dejure.it ).
4 Infine, con specifico riferimento al giudizio monitorio, la giurisprudenza di merito ha sostenuto che “La mancata presa di posizione specifica ex art. 115
c.p.c. sui fatti costitutivi del diritto preteso, oggetto del procedimento
monitorio, comporta, di per sé, una linea di difesa incompatibile con la
negazione o modifica della pretesa, rilevante ai fini della determinazione
dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà
astenersi da qualsiasi controllo probatorio. Pertanto, tenendo pur sempre
presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in
concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del
livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato
e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una
contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua
genericità, di determinare, come nel caso in esame, una “relevatio ab onere
probandi” e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici” (Trib. Milano sez. VII,
22/10/2018, n.10657).
Pertanto, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate e tenuto conto, in particolare, dei principi che regolano la ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
occorre valutare la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso.
Tanto premesso, risulta fondata l'eccezione di prescrizione del diritto di credito formulata dall'opponente. Difatti, parte opposta versava in atti documentazione non sufficiente a comprovare l'esistenza di idonei atti interruttivi. In merito, va rammentato che il credito derivante dal contratto di finanziamento è soggetto ai sensi dell'art. 2946 c.c. al termine di prescrizione decennale decorrente dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che, secondo la consolidata giurisprudenza di
5 legittimità, il frazionamento del debito non muta la natura unitaria del contratto di finanziamento, motivo per cui il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (Cass. civ. 4232/2023, in cui veniva altresì evidenziato che “Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di
pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della
scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al
rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima
rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di
ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.”). A
tale ipotesi va aggiunta quella di decadenza dal beneficio del termine, che implica invece che il termine decennale inizi a decorrere dalla data della relativa messa in mora del debitore per la restituzione del capitale residuo.
Appurato ciò, va rilevato che parte opposta deduceva in giudizio la decadenza dal beneficio del termine del 21/09/2009, atto con cui manifestava al debitore la volontà di esigere immediatamente l'intera prestazione residua a causa della sua insolvenza. A ciò consegue che il dies a quo dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. della pretesa creditoria oggetto della presente opposizione è da individuarsi in tale data, ricordando che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 01 marzo 2007,
n. 4855), la decadenza dal beneficio del termine per insolvenza del debitore,
verificatasi, a norma dell'art. 1186 c.c., a carico dell'obbligato principale,
comporta analoga decadenza rispetto all'obbligazione del garante, anche se questi non sia diventato insolvente.
A fronte di ciò, tuttavia, il primo ed unico valido atto interruttivo della prescrizione compiuto dall'odierna opposta è costituito dalla notifica del decreto
6 ingiuntivo, avvenuta il 31/08/2020 ovvero oltre il decorso del suddetto termine,
spirato nel settembre 2019. Sul punto, giova evidenziare che non possono avere efficacia interruttiva della prescrizione le diffide del 29/09/2016 e del
17/03/2017 (cfr. allegati 5-6 fascicolo ) non avendo la banca CP_1
opposta fornito la prova della notifica nei confronti dei debitori, quest'ultima essenziale essendo la diffida atto unilaterale di natura recettizia che deve giungere a conoscenza dei destinatari.
Alla luce di quanto anzidetto, il credito vantato dalla deve CP_1
ritenersi prescritto. Ne consegue l'accoglimento della presente opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, restando assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia e dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
1478/2020 emesso dal Tribunale di Nola;
- Condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite in favore di
, che si liquidano in complessivi € 145,50 per spese Parte_1
ed € 2.540,00 per compensi d'avvocato oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge.
Nola, 04/11/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5651/2020 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti Elena Pollio, Parte_1
SC SI e AO RA
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio CP_1
degli avv.ti Nicola M. Sculco, Andrea M. Sculco e Teresa Gesualdo
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di
1 discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1478/2020 emesso dal Tribunale di
Nola in favore dell' , per l'importo di € 20.980,67 oltre interessi CP_1
e spese di procedura. Il decreto ingiuntivo veniva emesso in solido nei confronti dell'odierno opponente e di , in ragione di un contratto di Controparte_2
credito al consumo del 29/02/2008 rimasto insoluto. L'opponente eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Nola in favore del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere quale foro del consumatore, la prescrizione del credito ingiunto, l'assenza di qualifica di coobbligato, la decadenza ex art. 1957
c.c. e la mancanza di prova del credito.
Provvedeva a costituirsi in giudizio la , la quale resisteva CP_1
all'opposizione e ne chiedeva il rigetto in quanto infondata in fatto e in diritto.
2 Instauratosi il contradditorio, il Giudice non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Di talché la causa proseguiva con l'assegnazione del termine per l'espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria e dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. Successivamente, la causa veniva ritenuta matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria e pertanto, dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, giungeva all'udienza del
14/10/2025 per essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia fondata e vada accolta per le ragioni che seguono.
In via preliminare è opportuno analizzare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, premettendo che la stessa è infondata per i motivi che di seguito verranno indicati. Dal contratto di finanziamento prodotto dall'opposta si evince che sia l'obbligato principale che Controparte_2
l'odierno opponente, , erano, al momento della Parte_1
sottoscrizione del contratto di finanziamento, residenti in luoghi ricadenti nella competenza territoriale del Tribunale di Nola. Ebbene, secondo la giurisprudenza di merito nei casi di un unico rapporto contrattuale nel quale vi sono un debitore principale e un coobbligato, entrambi consumatori, per il creditore è possibile depositare un solo decreto ingiuntivo contro entrambi, a condizione che il Giudice adito sia competente per uno di essi. Nel caso in esame, essendo residente in [...], l'emissione Controparte_2
del Decreto ingiuntivo veniva richiesta correttamente all'intestato Tribunale che appare territorialmente competente.
Detto ciò, occorre rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la domanda
3 proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così instauratosi,
dunque, parte opposta seppure formalmente convenuta riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato. Difatti nel processo civile,
in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Inoltre, va rammentato che nel nostro sistema giuridico vige il c.d.
principio di non contestazione, codificato dall'art. 115, comma I, c.p.c. secondo cui “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della
decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti
non specificatamente contestati dalla parte costituita”; ebbene, in base a tale
principio la giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare che “l'onere
di specifica contestazione impone al convenuto di prendere posizione sui fatti
posti dall'attore a fondamento della propria domanda. Ne deriva che i suddetti
fatti, qualora non siano contestati in maniera specifica e circostanziata dal
convenuto stesso, devono considerarsi incontroversi e non richiedenti una
specifica dimostrazione con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi
da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al
materiale processuale e dovrà, pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto
l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli
accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi in cui il convenuto abbia contestato in
modo circostanziato e specifico i fatti dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà
l'onere di provarli, restando così assicurato il principio del contraddittorio”
(Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019, n.1102 su www.dejure.it ).
4 Infine, con specifico riferimento al giudizio monitorio, la giurisprudenza di merito ha sostenuto che “La mancata presa di posizione specifica ex art. 115
c.p.c. sui fatti costitutivi del diritto preteso, oggetto del procedimento
monitorio, comporta, di per sé, una linea di difesa incompatibile con la
negazione o modifica della pretesa, rilevante ai fini della determinazione
dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà
astenersi da qualsiasi controllo probatorio. Pertanto, tenendo pur sempre
presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in
concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del
livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato
e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una
contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua
genericità, di determinare, come nel caso in esame, una “relevatio ab onere
probandi” e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici” (Trib. Milano sez. VII,
22/10/2018, n.10657).
Pertanto, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate e tenuto conto, in particolare, dei principi che regolano la ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
occorre valutare la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso.
Tanto premesso, risulta fondata l'eccezione di prescrizione del diritto di credito formulata dall'opponente. Difatti, parte opposta versava in atti documentazione non sufficiente a comprovare l'esistenza di idonei atti interruttivi. In merito, va rammentato che il credito derivante dal contratto di finanziamento è soggetto ai sensi dell'art. 2946 c.c. al termine di prescrizione decennale decorrente dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che, secondo la consolidata giurisprudenza di
5 legittimità, il frazionamento del debito non muta la natura unitaria del contratto di finanziamento, motivo per cui il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (Cass. civ. 4232/2023, in cui veniva altresì evidenziato che “Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di
pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della
scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al
rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima
rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di
ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.”). A
tale ipotesi va aggiunta quella di decadenza dal beneficio del termine, che implica invece che il termine decennale inizi a decorrere dalla data della relativa messa in mora del debitore per la restituzione del capitale residuo.
Appurato ciò, va rilevato che parte opposta deduceva in giudizio la decadenza dal beneficio del termine del 21/09/2009, atto con cui manifestava al debitore la volontà di esigere immediatamente l'intera prestazione residua a causa della sua insolvenza. A ciò consegue che il dies a quo dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. della pretesa creditoria oggetto della presente opposizione è da individuarsi in tale data, ricordando che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 01 marzo 2007,
n. 4855), la decadenza dal beneficio del termine per insolvenza del debitore,
verificatasi, a norma dell'art. 1186 c.c., a carico dell'obbligato principale,
comporta analoga decadenza rispetto all'obbligazione del garante, anche se questi non sia diventato insolvente.
A fronte di ciò, tuttavia, il primo ed unico valido atto interruttivo della prescrizione compiuto dall'odierna opposta è costituito dalla notifica del decreto
6 ingiuntivo, avvenuta il 31/08/2020 ovvero oltre il decorso del suddetto termine,
spirato nel settembre 2019. Sul punto, giova evidenziare che non possono avere efficacia interruttiva della prescrizione le diffide del 29/09/2016 e del
17/03/2017 (cfr. allegati 5-6 fascicolo ) non avendo la banca CP_1
opposta fornito la prova della notifica nei confronti dei debitori, quest'ultima essenziale essendo la diffida atto unilaterale di natura recettizia che deve giungere a conoscenza dei destinatari.
Alla luce di quanto anzidetto, il credito vantato dalla deve CP_1
ritenersi prescritto. Ne consegue l'accoglimento della presente opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, restando assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia e dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
1478/2020 emesso dal Tribunale di Nola;
- Condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite in favore di
, che si liquidano in complessivi € 145,50 per spese Parte_1
ed € 2.540,00 per compensi d'avvocato oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge.
Nola, 04/11/2025
Il Giudice
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