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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 19/03/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2683/2021
VERBALE
Il Tribunale di Trapani, in persona del dott. Gaetano Sole, lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, ritenuto doversi integralmente confermare il contenuto delle precedenti ordinanze istruttorie, confermata la valutazione circa la completezza dell'istruttoria espletata, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.
Gaetano Sole, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2683 del Ruolo Generale del 2021
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Angelo
Gruppuso, ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo di p.e.c. del difensore: Email_1
Attori
Contro
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Achille Piritore e
Gaspare Piritore, ed elettivamente domiciiato in LC, nella via
Vincenzo Narici n. 0/A1,
Convenuto
E in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maria
Carmela Capparelli ed elettivamente domiciliata in Roma, via
Santamaura n. 46,
Convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori – premettendo di essere eredi ab intestato di Per_1
(loro marito e padre), il cui asse ereditario risultava
[...] composto da un immobile sito nel Comune di Capaci, nel Viale
Lazio n. 19 T, Censito al NCEU al Fg. 4, partt. 968/660/ Sub. 2/4
e da un Rapporto di C/C n. 10-499442 intrattenuto presso la Banca
Don Rizzo con residuo attivo pari ad € 9.530,00, e di aver dato mandato al n.q. di responsabile dello Sportello NI di CP_1
LC, di esperire le formalità afferenti alle pratiche per la dichiarazione di successione in morte del defunto genitore – hanno adito l'Autorità Giudiziaria al fine di ottenere una pronuncia di condanna al risarcimento del danno patrimoniale, posto a carico delle parti convenute in solido tra loro, asseritamente patito in dipendenza della non corretta esecuzione dell'opera inerente al disbrigo dei mentovati adempimenti.
Segnatamente, gli attori hanno dedotto di essersi recati presso lo
Sportello NI di LC il 24.05.2018, ove il prendeva in CP_1 consegna tutto il carteggio necessario al disbrigo delle pratiche per la successione del Gli attori hanno, poi, evidenziato che, Pt_2 su istanza del provvedevano a versare € 5.070,06 per il CP_1 pagamento dei tributi dovuti, pur non avendo mai ricevuto un formale preventivo per i compensi spettanti ad NI, ma che, in data 27.02.2019, lo stesso li avrebbe informati di aver errato la CP_1 procedura di pagamento, in quanto i tributi successori avrebbero dovuto essere saldati tramite addebito diretto sul conto corrente
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Giudice dott. Gaetano Sole dell'erede e non tramite terzi o Agenzia, comunicandogli, altresì, di aver richiesto lo storno delle somme erroneamente versate e che sarebbe stato necessario effettuare un nuovo pagamento con le giuste modalità.
La denuncia di successione veniva, poi, effettivamente presentata solo il 28.03.2020 (e cioè a distanza di 666 giorni dal conferimento dell'incarico) tanto che, in data 30.03.2020, l'Agenzia delle Entrate avrebbe effettuato un prelievo di € 3.710,56 sul conto corrente dell'attrice , comprensivo delle sanzioni per il tardivo Pt_1 deposito della denuncia di successione.
Ancora, nonostante l'avvenuto storno in favore di NI, da parte dell'Agenzia delle Entrate, delle somme erroneamente versate, la avrebbe ottenuto il rimborso esclusivamente della somma di Pt_1
€ 1.995,00, risultando gli attori creditori della somma di € 3.075,06 mai restituita.
Inoltre, gli attori hanno evidenziato che, a causa di un erroneo calcolo delle sanzioni per il deposito tardivo della dichiarazione di successione, non sarebbe stata prontamente effettuata la voltura catastale, che provvedeva poi ad effettuare solo Parte_2 dopo l'emissione dell'avviso di liquidazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Orbene, a causa di tali eventi, gli attori hanno dedotto di aver patito danni patrimoniali consistiti: - nel decremento del valore dell'immobile loro pervenuto in successione (quantificato in €
15.000,00); - nell'impossibilità di ristrutturazione del locale garage dell'immobile; nell'impossibilità di locare il piano secondo dell'immobile e il testé menzionato garage rispettivamente per
€500,00 mensili (per un danno pari a complessivi € 10.000,00) ed €
200,00 mensili (per un danno pari a complessivi € 6.000,00); nell'aver dovuto versare somme all'Erario a titolo di sanzioni loro
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Giudice dott. Gaetano Sole irrogate la somma di € 3.354,38.
Da ultimo, parte attrice ha evidenziato di aver inviato diffida e messa in mora, oltre a un formale invito alla negoziazione assistita, ma che le parti convenute non avrebbero mai dato riscontro a tali missive, comportamento che legittimerebbe la condanna delle parti convenute ex art. 96, c.p.c. .
Pertanto, gli attori hanno chiesto: “In Via Principale dichiarare parte convenuta responsabile del tardivo deposito della dichiarazione di successione;
Conseguentemente Condannare le parti convenute, in solido tra loro, al risarcimento del danno patrimoniale per la somma pari ad € 31.000,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia, per le motivazioni indicate in narrativa al punto n. 4, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
Condannare le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 3.354,38 come ut supra specificato al punto n. 6 o nella maggiore
o minore somma ritenuta di Giustizia oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo. Condannare parti convenute, in solido tra loro, ex art. 96 comma 3
C.p.C per aver disertato l'invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita nella misura che il Decidente riterrà equa e di
Giustizia”.
Costituendosi in giudizio, ha preliminarmente Controparte_1 eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto alcun contratto di prestazione d'opera intellettuale si sarebbe concluso tra le parti, ed essendo lo stesso un semplice dipendente dello
Sportello NI di LC (e non già il responsabile come erroneamente dedotto dagli attori). Nel merito, il ha CP_1 diffusamente contestato la prospettazione dei fatti propugnata dagli attori, evidenziando come siano subentrate alcune modifiche alla normativa afferente al pagamento dei tributi, che avrebbero impedito il pagamento per mezzo di soggetti terzi, sicché il ritardo non sarebbe ad esso imputabile, atteso comunque che la
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Giudice dott. Gaetano Sole documentazione originariamente consegnatagli dagli attori era carente (tanto che avrebbe dovuto più volte sollecitarne l'integrazione), donde il ritardo nell'adempimento delle formalità successorie sarebbe loro imputabile.
Inoltre, con riferimento alla voltura catastale dell'immobile pervenuto in successione agli attori, il convenuto ha dedotto che il ritardo nel disbrigo di tale pratica sarebbe stato causato da un'errata intestazione dei dati catastali.
In punto di diritto, il ha eccepito l'infondatezza della pretesa CP_1 risarcitoria degli attori, evidenziando la genericità delle deduzioni spiegate a suffragarla, sia con riferimento al mancato/ritardato adempimento relativo alla voltura catastale, sia in relazione all'asseritamente apodittica quantificazione dei danni, nonché in relazione alla propria estraneità rispetto alla somma corrisposta dalla in favore dell'NI. Pt_1
Pertanto, ha chiesto: “Preliminarmente dichiarare la Controparte_1 carenza di legittimazione passiva del sig. In subordine e nel Controparte_1 merito, ritenere e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. a Controparte_1 nessun titolo, agli attori. In ulteriore subordine, nella non temuta ipotesi di soccombenza, ritenere e dichiarare che gli importi indicati da controparte sono eccessivi e ridurli nel loro ammontare, anche facendo ricorso a criteri equitativi”.
Costituendosi in giudizio, NI ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto l'attività afferente alle denunce di successione non rientrerebbe tra le proprie competenze (né, a fortiori, tra quelle dei propri dipendenti).
Nel merito, NI ha contestato sia l'an (evidenziando che le proprie sedi distaccate godono di autonomia e indipendenza rispetto alla sede centrale), che il quantum debeatur, sostanzialmente aderendo alla ricostruzione dei fatti dedotta dal e CP_1
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Giudice dott. Gaetano Sole rappresentando che, anche a voler configurare una responsabilità nell'operato del dovrebbe comunque trovare applicazione il CP_1 disposto di cui all'art. 1227 c.c. .
Pertanto, NI ha chiesto: “accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, la carenza di legittimazione passiva in capo all''UNSIC sede Nazionale di Roma, Via Bargoni n. 78, trattandosi di un soggetto giuridico estraneo ai fatti per cui è causa posto che il Sig. è un operatore CP_1 di patronato comandato all'ENASC con competenze esclusivamente circoscritte all'attività di patronato;
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, che le denunce di successione non rientrano tra le attività esercitate dai Sindacati, né tantomeno tra le attività assistenziali e previdenziali tipiche dei patronati per cui il Sig. lavora;
- accertare e CP_1 dichiarare l'infondatezza della domanda attorea con conseguente rigetto della stessa in quanto pretestuosa e non suffragata da idonea produzione documentale;
- nella denegata e non creduta ipotesi di soccombenza si chiede di ridurre al minimo la quantificazione dei danni da risarcire”.
La causa è stata istruita documentalmente e tramite interrogatorio formale del esperito all'udienza del 14.06.2023. CP_1
***
Così compendiate le opposte deduzioni delle parti, vanno preliminarmente vagliate le eccezioni di difetto di legittimazione passiva spiegate dalle parti convenute.
Occorre premettere che l'art. 7 della legge n. 152 del 2001 attribuisce agli istituti di patronato e di assistenza sociale l'esercizio di attività di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa per il conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di
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Giudice dott. Gaetano Sole immigrazione e emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative, erogate da amministrazioni ed enti pubblici, da enti gestori di fondi di previdenza complementare o da enti esteri nei confronti dei cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti all'estero. Tra le attività svolte da tali enti di diritto privato rientrano anche l'informazione e la consulenza ai lavoratori ed ai loro superstiti ed aventi causa relative all'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi contributivi e della responsabilità civile anche per eventi infortunistici, nonché i servizi tributari di competenza dei Centri di Assistenza Fiscale (di regola collegati ai patronati), onde agevolare il rapporto tra l'ente e gli utenti su tali materie. L'ente è tenuto ad assolvere i suoi compiti secondo i canoni dell'ordinaria diligenza professionale, e la sua eventuale responsabilità per i danni arrecati ad un cittadino per non aver assolto con diligenza all'incarico ricevuto (financo nel caso in cui sia di natura gratuita, in tal senso già Cass. 1911/1973), ha natura contrattuale, essendo disciplinata, nel silenzio della legge n.152/2001 sul punto, dalle regole civilistiche sul mandato
(artt.1703 e ss. c.c., cfr Cass. 21407/2018); per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 18057/2018, Cass. n.
18814/2008 e Cass n. 17997/2002), dunque, gli istituti di patronato e gli enti a essi assimilabili assumono, nei confronti dei propri assistiti, una responsabilità contrattuale: il mandato conferito dagli assistiti abilita i patronati a compiere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni, nonché, attribuisce ad essi un pieno potere di rappresentanza.
Ne consegue che, l'ente al fine di andare esente da responsabilità, deve provare di aver correttamente adempiuto alla propria obbligazione ovvero che l'inadempimento o il ritardo sia stato
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Giudice dott. Gaetano Sole determinato da impossibilità derivante da causa ad essa non imputabile (art. 1218 c.c.).
Fatte queste premesse, nel caso di specie, alla luce dell'istruttoria svolta e, in particolare, avendo riguardo alla documentazione in atti,
è incontestato che gli attori abbiano conferito un incarico per la presentazione della dichiarazione di successione, e successivamente consegnato il carteggio afferente alla successione del loro dante causa, presso gli uffici della sede territoriale Persona_1 dell'NI di LC (cfr. documenti in atti e dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale da : “…qualcuno ha Controparte_1 consegnato questi documenti ma non so in che data presso l'Ufficio; io ho visto questi documenti relativi ai signori ed altri, ma solo perché io, da Pt_1 comandato dalla sede centrale, coadiuvavo quelli che erano titolari del potere di istruire queste pratiche”).
Risulta, inoltre, per tabulas che il è stato nominato, a far data CP_1 dal 15.12.2014, responsabile zonale dell'Enasc di LC (cfr. doc. prodotto da parte convenuta NI). Dall'espletata attività istruttoria è, inoltre, emerso che il ha personalmente curato la CP_1 pratica di successione degli attori (cfr. screenshots chat whatsapp prodotti dagli attori in allegato alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c., ove si legge, tra le altre cose: “sto lavorando esclusivamente per questa pratica”, affermazione in palese contraddizione con quella espressa in sede di interrogatorio formale sopra riportata).
Sul punto, si osserva che, per costante e pacifica giurisprudenza di legittimità, il datore di lavoro, in quanto oggettivamente responsabile, deve risarcire il danno provocato dall'illecito commesso da un suo dipendente durante lo svolgimento del proprio lavoro, salvo che l'atteggiamento del sottoposto presenti caratteri di abnormità tali rispetto alle mansioni alle quali è
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Giudice dott. Gaetano Sole preposto da recidere il rapporto di immedesimazione organica (cfr.
Cass 4099/2020).
Orbene, nel caso di specie, posto che è pacifico che il abbia CP_1 espletato attività lavorativa n.q. di dipendente dell'NI, non si rinvengono elementi tali dai quali desumere una condotta che palesi caratteri di abnormità tali, oggettivamente considerata la medesima o in relazione alle mansioni svolte, da elidere il rapporto di immedesimazione organica con il datore di lavoro.
Peraltro, la circostanza che l'attività lavorativa sia stata espletata dal lavoratore in regime di distacco presso l'ENASC (al di là del fatto che la stessa documentazione prodotta dall'ente convenuto attesta che trattasi di patronato costituito proprio dall'NI), non implica l'assenza di responsabilità del datore di lavoro (e cioè della convenuta NI) atteso che “In caso di distacco del dipendente presso altra organizzazione aziendale, il datore di lavoro distaccante, in capo al quale permane la titolarità del rapporto di lavoro, è responsabile, ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., dei fatti illeciti commessi dal dipendente distaccato, atteso che il distacco presuppone uno specifico interesse del datore di lavoro all'esecuzione della prestazione presso il terzo, con conseguente permanenza della responsabilità, secondo il principio del rischio di impresa, per i fatti illeciti derivati dallo svolgimento della prestazione stessa.” (Cass. Sez. L.,
11/01/2010).
È poi del tutto evidente che lo stesso lavoratore dipendente, che con la propria condotta colposa arrechi un danno a terzi, è direttamente responsabile del danno cagionato, come si evince chiaramente dall'art. 28 Cost., non potendo ipotizzarsi una disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati.
Peraltro, mette conto evidenziare come la citazione spiegata da parte attrice attribuisca delle concrete responsabilità al convenuto il quale si prendeva direttamente cura di gestire la pratica, per CP_1
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Giudice dott. Gaetano Sole gli atti direttamente compiuti dallo stesso nell'espletamento dell'incarico, donde non può nemmeno ritenersi che il sia CP_1 stato citato unicamente quale responsabile del patronato.
In definitiva, a rispondere degli eventuali danni patiti dagli attori per fatto e colpa del dovranno essere sia quest'ultimo che CP_1
l'NI, donde entrambe le eccezioni di difetto di legittimazione passiva vanno rigettate.
Tanto premesso, quanto alla domanda risarcitoria spiegata da parte attrice, è necessario evidenziare che, in materia di inadempimento delle obbligazioni, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., Cass.
13533/2001), ferma restando la necessità di fornire prova dei danni subiti.
Orbene, si ritiene che parte attrice abbia, senz'altro fornito la prova della sussistenza del titolo (sulla scorta delle considerazioni appena svolte), avendo tuttavia solo parzialmente dato prova del proprio diritto di credito.
Segnatamente, è comprovato che l'attrice abbia dapprima Pt_1 versato la somma di € 5.076,06 in favore di NI (cfr. all. n. 10 all'atto di citazione).
In dipendenza della tardiva presentazione della denuncia di successione, l'attore ha dovuto provvedere al Parte_2 pagamento dell'avviso di liquidazione inviatogli dall'Agenzia delle
Entrate (cfr. all. n. 6 all'atto di citazione).
L'Agenzia delle Entrate ha, inoltre, effettuato il prelievo sul conto corrente della per € 3.710,56 (cfr. all. n. 9 all'atto di Pt_1
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Giudice dott. Gaetano Sole citazione). Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate ha provveduto allo storno delle somme erroneamente versate all'NI dalla , Pt_1 ma parte convenuta ha erogato all'attrice solo l'importo di €
1.995,00.
In estrema sintesi, gli attori hanno versato complessivamente la somma di € 5.070,66; detratto quanto stornato, e ritenendo dovuti gli importi per le sanzioni pagate e le spese di gestione del c/c, gli attori vantano un credito nei confronti di NI di € 3.354,38, oltre interessi dalla data della presente decisione e sino al soddisfo.
Difatti, mette conto evidenziare come, al di là del fatto che non sia stata fornita prova del rimborso integrale delle somme stornate dall'Agenzia delle Entrate, i convenuti non abbiano in alcun modo dato prova che i ritardi nella presentazione della denuncia di successione (che determinavano il pagamento delle sanzioni) siano stati determinati da circostanze ad essi non imputabili, dato che eventuali mutamenti della normativa avrebbero comunque dovuto essere noti a soggetti professionalmente qualificati.
Di contro, è rimasta del tutto sfornita di prova la deduzione degli attori relativa al paventato danno afferente al decremento di valore del bene immobile pervenuto loro in successione, nonché al danno relativo alla possibilità di locare lo stesso e il garage di pertinenza, non potendosi in alcun modo paventare la sussistenza di un danno in re ipsa, così come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittima (cfr. Cass. 33645/2022).
In merito all'insussistenza di un danno patrimoniale, non colgono nel segno le difese spiegate da NI, che ha genericamente evidenziato il concorso di colpa degli attori nella verificazione dell'evento, a motivo di alcune difformità catastali riscontrate, che avrebbero rallentato la procedura relativa alla denuncia di successione, nonché l'autonomia delle sedi decentrate rispetto alla
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Giudice dott. Gaetano Sole sede centrale.
Ed invero, nessun concorso di colpa può configurarsi in capo agli attori, in quanto il profilo di responsabilità che parte convenuta
NI vorrebbe loro imputare è relativo a difformità edilizie e catastali concernenti un immobile loro pervenuto per successione, e rispetto al quale sarebbe stato comunque onere dei convenuti chiedere formalmente l'intervento di un tecnico (geometra) per risolvere le eventuali incongruenze presenti: richiesta di cui non è stata fornita prova.
Inoltre, ai fini di imputare la responsabilità del mancato storno delle somme versate dalla alla sede periferica dell'NI di Pt_1
LC, non è sufficiente la mera previsione di cui all'art. 39 dello
Statuto, che non esclude in alcun modo la responsabilità della sede centrale in relazione ad eventuali condotte illecite delle sedi territoriali.
In definitiva, la domanda risarcitoria spiegata da parte attrice va parzialmente accolta e, per l'effetto, i convenuti in solido vanno condannati al pagamento, in favore degli attori, della somma di €
3.354,38, oltre interessi legali dalla data della presente decisione e sino al soddisfo.
Da ultimo, quanto alla domanda di condanna ex art. 96 cpc spiegata da parte attrice, la stessa va rigettata, in quanto non si rivengono gli estremi della mala fede e della colpa grave nel mancato riscontro della diffida e nella missiva di messa in mora, ovvero nella mancata partecipazione alla procedura di negoziazione assistita dei convenuti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in ossequio ai parametri minimi (stante la non particolare complessità della vicenda di causa) dettati dal D.M.
147/2022. E tuttavia, l'accoglimento solo parziale della richiesta
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Giudice dott. Gaetano Sole avanzata, unitamente al rigetto della richiesta ex art. 96 c.p.c., giustifica la compensazione delle spese nella misura di ½.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione respinta così provvede: accoglie parzialmente la domanda risarcitoria proposta dagli attori e, per l'effetto, condanna NI e in solido al Controparte_1 pagamento, della somma di € 3.354,38, oltre interessi legali dalla data della presente decisione e sino al soddisfo;
rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da parte attrice;
condanna NI e al pagamento della quota di ½ Controparte_1 delle spese di lite in favore di parte attrice, quota che si liquida in €
1.200,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, restando l'ulteriore quota di ½ a carico degli attori;
Trapani, 19.3.2025
Il Giudice
Gaetano Sole
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Giudice dott. Gaetano Sole