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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/11/2025, n. 3017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3017 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 875+877/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile – specializzata in materia di impresa
La Corte d'appello di Milano, in persona dei magistrati:
RI LI Presidente relatore
Lorenzo Orsenigo Consigliere
Alessandra Arceri Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili di secondo grado riunite iscritte ai numeri 875/2023 R.G. e
877/2023 R.G. tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CH RE, ed elettivamente domiciliato presso il difensore, appellante e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. FULCO SERGIO ed elettivamente domiciliato presso il difensore, appellata e (C.F. ); CP_2 C.F._2 appellato contumace
CONCLUSIONI: per parte appellante: “accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della Sentenza n.
141/2023, pubblicata in data 10/02/2023 ad esito del giudizio RGN 1005/2019, notificata in data 13 febbraio 2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: Nel merito. In via principale, previo accertamento della nullità dell'ordine di investimento fatto sottoscrivere al Sig.
[...] per le motivazioni articolate in narrativa, e, in subordine, previo Pt_1 accertamento della responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. delle convenute di natura contrattuale per i motivi articolati in narrativa per i fatti del preposto, condannare le convenute a corrispondere all'odierno attore la somma di e. 16.500 oltre interessi dal giorno del dovuto al saldo, ovvero la diversa somma maggiore o minore che all'esito di idonea istruttoria dovesse risultare di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni ed istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”; per parte appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_1
d'Appello adìta, contrariis reiectis, così giudicare: - in via preliminare: disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 331 c.p.c., l'integrazione del contraddittorio nei confronti di (i) Controparte_3
, con sede legale in Trieste, Via Machiavelli, 4, c.f. e n. iscrizione al Registro
[...] delle ES EN IU , P. I. , R.E.A. n. TS-116822, P.IVA_2 P.IVA_3 in persona legale rappresentante pro tempore, nonché di (ii) nato a [...]
Tradate (VA) il 27/09/1967, c.f. , residente in [...]C.F._3
Superiore (VA), Piazza Mauceri, 2, per le ragioni di cui in narrativa, fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se necessario, l'udienza di comparizione;
ovvero, in subordine, nei confronti del solo Sig. nato a [...]
Tradate (VA) il 27/09/1967, c.f. , residente in [...]C.F._3
Superiore (VA), Piazza Mauceri, 2, per le ragioni di cui in narrativa, fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se necessario, l'udienza di
pag. 2/17 comparizione; - ancora in via preliminare: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in appello ai sensi dell'art. 164 c.p.c. per vizi della vocatio in ius, per le ragioni di cui in narrativa, con ogni consequenziale provvedimento;
- in via principale, nel merito: rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata;
- in ogni caso: (i) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di
[...] in relazione alla domanda attorea di nullità del modulo di Controparte_1 adesione al (docc.
5-12 fasc. attoreo di primo grado) per le Controparte_4 ragioni di cui in narrativa;
(ii) rigettare tutte le domande avversarie in quanto radicalmente infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa;
ovvero, in subordine, nella denegata ed increduta ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande avversarie, accertarsi la responsabilità del Sig. nato a [...]
Tradate (VA) il 27 settembre 1967, c.f. , residente in [...]C.F._3
Superiore (VA), Piazza Mauceri, 2, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, nella causazione dei danni lamentati ex adverso e, conseguentemente, condannarlo al relativo risarcimento dei danni in favore dell'odierno appellante;
ovvero, in via di ulteriore subordine, nella denegata ed increduta ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande attoree, condannare il Sig. nato a [...]_2
(VA) il 27 settembre 1967, c.f. , residente in [...]C.F._3
(VA), Piazza Mauceri, 2, a manlevare e tenere indenne Controparte_1 per le somme che questa fosse condannata a corrispondere all'odierno appellante, in misura corrispondente all'incidenza causale degli accertati comportamenti dolosi e/o colposi del Sig. nella verificazione dei danni lamentati;
(iii) dichiararsi, CP_2 in ogni caso, il concorso di colpa dell'odierno appellante ex art. 1227 c.c. e, per
l'effetto, ridursi l'entità dell'importo liquidato in misura integrale ovvero in quella diversa che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Varese, Parte_1
(di seguito “ ”) e (di Controparte_1 CP_1 Controparte_5 seguito “ ”), allegando di: CP_5
pag. 3/17 - aver stipulato con – nel 1997, tramite il promotore CP_1 finanziario - n. 4 polizze-vita della durata di 15 anni CP_2 ciascuna (doc. 1, 2, 3 e 4 fasc. 1° grado attore);
- di aver ricevuto verbalmente la proposta nel luglio 2003, da parte del promotore, di riscattare i premi assicurativi versati tra gli anni 2000 e 2003, al fine di investire l'importo riscosso – pari a
20.666,56 euro - all'interno di un fondo d'investimenti denominato
“ ” (doc. 5 e 12 fasc. 1° grado attore); Controparte_4
- di aver ricevuto l'ulteriore proposta, negli anni 2004, 2005 e
2006, sempre da parte di d'investire nel medesimo CP_2
Fondo Alto Bilanciato delle somme ulteriori - pari a 5.000,00 euro nel
2004, 6.500,00 euro nel 2005 e 5.000,00 euro nel 2006 - e di aver accettato tale proposta trasferendo n. 3 assegni direttamente nelle mani del promotore, per un importo complessivo pari a 16.500,00 euro
(doc. 6, 7 e 8 fasc. 1° grado attore);
- di non aver mai avuto notizia né dal promotore, né dalla società di assicurazione con cui questi lavorava, degli esiti di tale ultimo investimento, tanto da dubitare che gli importi dati tramite i 3 assegni fossero effettivamente confluiti all'interno del;
Controparte_4
- di aver definitivamente estinto nell'estate 2007 le n. 4 polizze- vita indicate sopra, reinvestendo il ricavato in un altro prodotto gestito da , denominato “Polizza Alloro”; CP_1
- di aver chiesto ed ottenuto da il 17 luglio 2012, CP_2 un prospetto riepilogativo dei propri investimenti nel CP_4
(doc. 9 fasc. 1° grado attore), con il quale il promotore si era
[...] impegnato a liquidare l'importo investito entro settembre 2012.
Non avendo tuttavia ricevuto la suddetta liquidazione, in data 28 novembre
2012 aveva inviato un atto stragiudiziale di diffida (doc. 10 Parte_1
pag. 4/17 fasc. 1° grado attore) sia ad sia a Controparte_1 CP_2 chiedendo la restituzione dell'investimento complessivo.
A tale diffida aveva risposto la sola in data 16 gennaio 2013 (doc. 11 CP_1 fasc. 1° grado attore), confermando (i) l'avvenuto riscatto, nel 2007, delle n. 4 polizze vita del 2007, (ii) la stipula della polizza (nella quale era CP_6 confluito il valore del predetto riscatto del 2007) e (iii) dichiarando, al contrario, che il Fondo Alto Bilanciato non era un prodotto di propria gestione, ma che appartenesse alla diversa società Controparte_7
incorporata da il 30 settembre 2011
[...] Controparte_8
(cfr. anche doc. 8a fasc. 1° grado attore) alla quale, dunque, lo invitava a rivolgersi;
Sulla base di tali allegazioni, avanzava in giudizio le due Parte_1 seguenti domande:
(i) in via principale chiedeva l'accertamento della nullità del contratto d'investimento nel c.d. “ ” per violazione Controparte_4 dell'art. 30 co. 6 e 7 TUF, con conseguente domanda di ripetizione delle somme consegnate a con le 3 tranches di CP_2 assegni del 2004, 2005 e 2006;
(ii) in subordine, domandava l'accertamento della responsabilità contrattuale oggettiva delle convenute e (in forza CP_1 CP_5 dell'art. 1228 c.c e dell'art. 31 co. 3 TUF), con condanna delle stesse, in solido, a corrispondere l'importo di 16.500,00 euro a titolo di risarcimento del danno.
B. Si costituiva in giudizio deducendo che: Controparte_1
- la “polizza Alloro” era stata stipulata nel 2004 senza l'intermediazione del promotore (cfr. doc. 1 e doc. 2 di primo grado di CP_2
), circostanza che dimostrerebbe la conoscenza, da parte di CP_1
della cessazione del rapporto tra il promotore e Parte_1
nel medesimo periodo di consegna dei tre assegni;
CP_1
pag. 5/17 - che non vi fosse prova del collegamento tra la dazione degli assegni e l'investimento nel , dal momento che il modulo Controparte_4 sub doc. 5 e 12 del fascicolo dell'attore risultava privo di data, non comprendendosi, dunque, se lo stesso fosse antecedente o coevo al periodo di consegna degli assegni.
Proseguendo, la compagnia assicuratrice eccepiva che il fondo
[...]
fosse comunque stato da sempre gestito dalla diversa società CP_4
- società controllata al 100% da Controparte_7 CP_9
(soggetto diverso da ) - poi incorporata, nel settembre 2011,
[...] CP_1 da Controparte_8
- che inoltre, il rapporto di lavoro di con si era CP_2 CP_1 concluso il 20 luglio 2002 e che, pertanto, la mancata restituzione dei
16.500,00 euro asseritamente investiti nel fosse Controparte_4 imputabile all'esclusiva responsabilità dell'ex promotore.
Sulla base delle suddette eccezioni, domandava: CP_1
(i) il differimento della prima udienza per effettuare la chiamata in causa di CP_2
(ii) l'accertamento del proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo mai avuto in gestione il;
Controparte_4
(iii) nonché il rigetto della domanda di accertamento della responsabilità contrattuale ex art. 1228 c.c. e 31 co. 3 TUF o, in subordine, la condanna esclusiva del terzo chiamato o ancora, in CP_2 ulteriore subordine, la condanna di quest'ultimo a manlevarla, accertando altresì il concorso colposo dell'attore nella causazione del danno ex art. 1227 c.c.
C. Si costituiva in primo grado anche la quale eccepiva Controparte_5 il proprio assoluto difetto di legittimazione passiva per estraneità ai fatti di causa, sostenendo anch'essa che - fino al settembre 2011 - il CP_4
pag. 6/17 era stato gestito dalla società e che CP_4 Controparte_7 invece, dal settembre del 2011, a seguito di fusione per incorporazione, il in questione fosse passato sotto la gestione di CP_4 Controparte_10
[...]
nonostante la regolarità della notifica eseguita da
[...]
, rimaneva contumace. CP_1
E. La causa, ritenuta sufficientemente istruita con le sole prove documentali, veniva definita con la Sentenza n. 141/2023 del 10 febbraio
2023.
F. Il Tribunale di Varese, accogliendo le eccezioni delle convenute, accertava e dichiarava il difetto di legittimazione passiva delle due società sulla base delle seguenti ragioni:
- per quanto riguarda , accertava che: (i) il modulo CP_1
d'investimento prodotto in giudizio sub doc. 5 non fosse in alcun modo riconducibile alla società assicuratrice convenuta, (ii) che non vi fosse prova dell'avvenuto versamento dei 16.500,00 euro richiesti dall'attore nel e, infine, (iii) che nel periodo Controparte_4 CP_2 di riferimento, non fosse più collegato ad da alcun rapporto CP_1 lavorativo/contrattuale, difettando così il “nesso di occasionalità necessaria” richiesto dal titolo di responsabilità invocato;
- per quanto riguarda , il Tribunale riteneva indimostrata la CP_5 sussistenza di alcun rapporto di collaborazione intrattenuto tra questa e da ciò discendendo il difetto di legittimazione passiva CP_2 anche di . CP_5
Il Tribunale rigettava altresì la domanda di accertamento della nullità del contratto, ritenendo che l'oggetto fosse determinato e che la clausola di recesso fosse anch'essa chiaramente presente all'interno del modulo d'investimento, senza alcuna violazione, quindi, dell'art. 30 co. 6 e 7 TUF
pag. 7/17 G. Con atto di citazione in appello, ha impugnato la Parte_1 suddetta Sentenza iscrivendo a ruolo due diversi appelli: (i) il primo, iscritto al R.G. n. 875/2023, contro e (ii) il secondo, avente R.G. 877/2023, CP_1 contro valorizzando l'effetto estensivo nei propri confronti CP_2 della domanda di responsabilità esclusiva svolta verso di lui da – in CP_1 via subordinata - a seguito della chiamata di terzo.
H. Le due impugnazioni sono state riunite in prima udienza.
I. L'appello è stato notificato anche a ai sensi dell'art. 332 c.p.c., CP_5 ma la stessa - nonostante la regolarità della notifica - non si è costituita giudizio. ha articolato due motivi di appello. Parte_2
(i) Con il primo motivo ha chiesto la riforma della sentenza del Tribunale nella parte in cui è stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva di . Nello specifico, ha domandato: CP_1 Parte_1
- la riforma del capo della sentenza con cui il Giudice ha ritenuto che la cessazione del rapporto di lavoro tra promotore e intermediario avesse fatto venir meno la responsabilità oggettiva di;
a tal proposito, CP_1 ha sostenuto che – indipendentemente da ciò - andava valorizzata la situazione di “apparenza colposa” ingenerata dall'intermediario, richiamando sul punto la sentenza della Cassazione n. 8229/2006 secondo la quale l'omessa vigilanza sulle condotte tenute dal promotore dimissionario può fondare la responsabilità oggettiva dell'intermediario se vi è prova della (i) situazione di apparenza colposa ingenerata, (ii) dell'incolpevole affidamento riposto dall'investitore e (iii) della omessa comunicazione ai clienti della conclusione del rapporto con il promotore;
- la riforma del capo della sentenza con cui il Giudice ha ritenuto che la dazione degli assegni nelle mani del promotore non costituisse una pag. 8/17 circostanza in grado di provare il collegamento tra tale pagamento e il versamento delle somme nel;
Controparte_4
- e la riforma del capo con cui, infine, il Tribunale ha ritenuto non provata l'appartenenza del Fondo Alto Bilanciato ad prima CP_1 della fusione per incorporazione avvenuta con a settembre CP_8
2011, ritenendo che, indipendentemente dall'effettiva gestione del
Fondo, la situazione di apparenza colposamente creata da CP_1 fosse sufficiente a far ricadere su la responsabilità oggettiva CP_1 ex art. 1228 e 31 co. 3 TUF.
(ii) Con il secondo motivo di appello, ha chiesto la riforma Parte_1 del capo della sentenza con cui era stata rigettata la domanda di accertamento della nullità del modulo d'investimento, ribadendo le proprie allegazioni già svolte in primo grado sul punto.
costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto Controparte_11 dell'appello e la conferma della decisione di primo grado circa la dichiarazione del proprio difetto di legittimazione passiva. In subordine, ha insistito per l'accertamento dell'esclusiva responsabilità di o, CP_2 in ulteriore subordine, per la condanna di quest'ultimo a manlevarla dall'eventuale condanna riportata.
Nello specifico, ha eccepito che l'attore non potesse invocare l'art. 31 co. 3
TUF senza però fornire la prova dell'omesso controllo, da parte di , CP_1 sull'operato del promotore dimissionario, sostenendo quindi che Parte_1 non avesse provato la situazione di apparenza colposa asseritamente
[...] ingenerata da . CP_1
In particolare, ha elencato alcuni elementi dimostrativi dell'assenza di un legittimo affidamento dell'investitore:
(i) il modulo d'investimento sub doc. 5 e 12 non poteva essere ricondotto tout court a un prodotto di , in quanto privo di data e in CP_1 quanto recante l'equivoca dicitura “rete di vendita IFA”; pag. 9/17 (ii) allo stesso modo, i 3 assegni non potevano essere univocamente ricondotti a un investimento effettuato con l'utilizzo del predetto modulo, in ragione del diverso importo indicato all'interno del modulo stesso rispetto al valore della somma dei tre assegni per cui ha avanzato domanda (16.500,00 euro); Parte_1
(iii) infine, nel 2004 (ossia lo stesso periodo della dazione dei tre assegni), aveva sottoscritto la “polizza Alloro” con in Parte_1 CP_1 autonomia, circostanza che dimostrerebbe la conoscenza del fatto che – in quel periodo – non lavorasse più per CP_2
. CP_1
Ha insistito dunque per il rigetto della domanda in ragione della totale estraneità di rispetto al petitum azionato (la dazione dei 3 assegni) CP_1
o, in subordine, per la condanna esclusiva di CP_2
Rispetto alla domanda di accertamento della nullità (ex art. 30 co. 6 e 7 TUF ed ex art. 1418 e 1325 c.c.) ha chiesto la conferma del rigetto disposto in primo grado.
L. Nelle comparse conclusionali e nelle memorie di replica le parti hanno ribadito le proprie posizioni.
M. All'udienza di discussione, il difensore di ha dichiarato Parte_1 di volersi avvalere della domanda svolta in estensione nei confronti di per il resto, le parti hanno domandato l'accoglimento delle CP_2 rispettive conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato e va rigettato, con Parte_1 conferma della Sentenza impugnata.
1. Occorre esaminare innanzitutto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da in primo grado, poi ribadita nella CP_1 presente sede di appello.
pag. 10/17 La stessa, difatti, assume portata logicamente preliminare, posto che – se accolta – comporterebbe l'inevitabile assorbimento della domanda di accertamento della responsabilità di , della domanda di CP_1 accertamento della nullità del contratto d'investimento e, infine, della domanda subordinata svolta in “estensione” nei confronti di CP_2
Si premette, a livello metodologico, che la verifica della sussistenza della legittimazione passiva va eseguita secondo la prospettazione della domanda fornita dall'attore, così come di recente affermato dalla Suprema Corte, secondo cui: “la legittimazione ad agire, dal lato attivo o passivo, mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda o delle difese della parte convenuta […] emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore, al convenuto” (Cass. SSUU n. 2951/2016).
Tanto premesso, seguendo la prospettazione ricavabile dalle allegazioni di la legittimazione passiva di si fonderebbe sulla Parte_1 CP_1 seguente vicenda successoria societaria:
- l'originaria società (quella presso cui Controparte_1 lavorava fino al 2002, cfr. visura sub doc. 10a) si CP_2 sarebbe fusa per incorporazione in società che Controparte_9 risultava proprietaria del 100% delle azioni di Controparte_7
(cfr. visura sub doc. 8a), ossia il soggetto giuridico, diverso da
[...]
, che gestiva il in cui CP_1 Controparte_4 Parte_1 aveva ritenuto di investire;
- - a sua volta - si sarebbe poi fusa per incorporazione in CP_9 una nuova società, costituita nel dicembre 2013, denominata sempre ossia l'odierna convenuta, omonima Controparte_1 della prima ma soggetto giuridicamente distinto da essa (cfr. visura sub doc. 10b).
In base ai tre predetti passaggi successori, secondo la Parte_1 responsabilità oggettiva – reale o apparente – derivante dal controllo sugli pag. 11/17 investimenti collegati al si sarebbe trasferita da Controparte_4
(controllante di ) all'odierna appellata, ossia la CP_9 CP_7
“nuova” società costituita nel 2013. Controparte_1
La verifica della correttezza di tale prospettazione non può prescindere da una disamina delle tre visure camerali depositate in atti (doc. 8a, 10a e 10b).
Si precisa, innanzitutto, che l'allegazione di sul punto Parte_1 risulta del tutto carente e superficiale, essendosi quest'ultimo limitato ad asserire che la “vecchia” società fosse stata incorporata da CP_1 CP_9
e che , a sua volta, fosse stata incorporata nell'odierna
[...] CP_9 appellata - ossia la “nuova” - senza mai indicare, però, da quale CP_1 delle oltre mille pagine di visure (cfr. doc. 8a, 10a e 10b) poter ricavare i due suddetti passaggi.
Nonostante l'estrema complessità della disamina delle tre visure, la Corte non può non rilevare che -da queste ultime- è ricavabile una situazione successoria diversa da quella allegata da Parte_1
In particolare:
- dal doc. 10a emerge come l'originaria società Controparte_1
(quella per cui lavorava non si sia affatto fusa
[...] CP_2 per incorporazione in – come sostenuto Controparte_9 dall'appellante – ma che, invece, in data 17 luglio 2009 la stessa sia stata incorporata da Controparte_12
- dal medesimo documento, a pag. 20, si ricava che
[...]
– in data 23 settembre 2009 – abbia ceduto delle quote CP_1 ad atto avente effetti ben diversi rispetto alla Controparte_9 fusione per incorporazione che ha allegato fosse Parte_1 avvenuta;
- a sua volta, dal doc. 8a emerge che - ossia il Controparte_7 soggetto controllato da che gestiva il Fondo Alto Controparte_9
pag. 12/17 Bilanciato - il 21 settembre 2011 sia stata incorporata da una società terza, ossia circostanza esattamente Controparte_8 coincidente con quanto dedotto da sin dal Controparte_1 primo grado;
- dal doc. 8b, infine, si evince che la quale Controparte_9 controllava – si rammenta - Fondi nel dicembre Controparte_7 del 2013 abbia ceduto delle azioni alla “nuova” Controparte_1 costituita nel 2013, unico soggetto convenuto da
[...] Parte_1 nell'attuale grado giudizio.
[...]
Orbene, dalle operazioni societarie così ricostruite, emerge come i passaggi successori allegati dall'appellante risultino smentiti per tabulas, dal momento che - l'unica ad avere avuto in gestione, Controparte_7 nel tempo, il – è stata incorporata in Controparte_4 [...]
e che - allo stesso tempo - la società che ne deteneva Controparte_8 il controllo in misura totalitaria, ossia non è mai stata Controparte_9 incorporata nella “nuova” (ossia l'appellata), ma che le Controparte_1 abbia viceversa solo ceduto, nel 2013, alcune quote.
Pertanto, – soggetto nella cui responsabilità Controparte_9 Parte_1 ritiene sia subentrata l'appellata – non ha mai
[...] Controparte_1 agito direttamente né quale datore di lavoro del promotore né CP_2 quale gestore del , unici due elementi, questi, che Controparte_4 potrebbero fondare una responsabilità da omesso controllo sull'operato del promotore.
Il rapporto di lavoro con (e quindi l'obbligo di vigilanza) lo CP_2 aveva infatti solo la “vecchia” incorporata in Controparte_1 nel 2009 (doc. 10a) e non, invece – come Controparte_12 erroneamente sostenuto dall'appellante - in . CP_9
Parimenti, la gestione del era sempre stata effettuata Controparte_4 solo e soltanto da incorporata nel 2011 da Controparte_7
pag. 13/17 (doc. 8a), mentre aveva avuto Controparte_8 CP_9 il ruolo di esclusiva controllante di e non, quindi, di Controparte_7 gestore diretto del CP_4
Sebbene, quindi, abbia trasferito nel 2013 alcune azioni alla CP_9
“nuova” costituita nel 2013 (e oggi convenuta), Controparte_1 ciò non dimostra in alcun modo l'assunto dell'appellante per cui, insieme alla cessione, in capo ad essa si sarebbe trasferita anche l'eventuale responsabilità oggettiva per la mala gestio del e ciò (i) sia perché la CP_4 cessione di alcune azioni (doc. 8b) non equivale di certo ad incorporazione
(come invece erroneamente allegato da , sia perché, in ogni Parte_1 caso, (ii) – da ciò che emerge dalle visure - si era limitata solo a CP_9 detenere la totalità delle Azioni di Fondi senza mai Controparte_7 amministrare in via diretta il CP_4
E il controllo dell'assemblea di un'altra società (ancorché totalitario), non determina l'automatica estensione alla controllante delle eventuali responsabilità imputabili alla sola controllata, né tantomeno la successione nella responsabilità derivante da fatti imputabili alla controllata;
ciò, per lo meno, in assenza di una specifica allegazione di una responsabilità della controllante ai sensi dell'art. 1497 c.c., allegazione che, nel caso di specie, manca del tutto nella domanda proposta da Parte_1
Da tutto quanto sin qui ricostruito deriva che deve ritenersi priva di legittimazione passiva l'appellata Controparte_1
La Corte ritiene quindi di poter confermare la statuizione di primo grado circa il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
2. A questo punto, accertata l'estraneità del Controparte_4 rispetto all'appellata , occorre verificare se si possa pervenire a CP_1 conclusioni analoghe anche con riferimento alla domanda di accertamento della responsabilità di come conseguenza CP_1 dell'apparenza colposa ingenerata nell'investitore.
pag. 14/17 Difatti, secondo l'appellante, la legittimazione passiva dell'appellata sussisterebbe -indipendentemente dall'effettiva gestione del Fondo- come conseguenza dell'omesso controllo sull'attività di rappresentanza senza poteri esercitata dopo le dimissioni da grazie al colpevole CP_2 omesso controllo dell'intermediario . CP_1
Tuttavia, nell'intero impianto delle proprie domande, dà per Parte_1 assodato che il promotore si sia fatto consegnare i tre assegni CP_2 da spendendo il nome di o, Parte_1 Controparte_1 comunque, promettendo che i 16.500,00 euro richiesti sarebbero confluiti all'interno del . Controparte_4
Ma del collegamento tra la dazione dei tre assegni e il Controparte_4
o, comunque, un prodotto riconducibile ad , non vi è alcuna prova. CP_1
Le prove documentali, difatti, depongono univocamente in senso contrario rispetto a tale allegazione, in quanto:
- il modulo sub doc. 5 e 12 reca solo il nome di Controparte_7
e mai quello di;
[...] CP_1
- nel periodo a cui si riferiscono gli assegni per cui è causa, Parte_1 aveva compiuto operazioni di investimento direttamente con
[...]
senza avvalersi dell'opera del promotore, sicché è lecito CP_1 presumere che egli fosse a conoscenza della cessazione del rapporto tra promotore e preponente;
- e in quanto non vi è alcuna prova del collegamento tra le tre tranches di assegni date da al promotore tra il 2004 e il 2006 e Parte_1 la spendita del nome di (o la promessa di un Controparte_1 investimento in un suo prodotto), da parte di quest'ultimo.
Il modulo d'investimento sub doc. 5 e 12, difatti, contiene un importo del tutto diverso da quello di 16.500,00 euro oggetto di giudizio (i.e. contiene la cifra di 20.666,56 euro) e, pertanto, non può fungere da prova dell'asserito pag. 15/17 nesso sussistente tra le tre dazioni di assegni e la loro destinazione (effettiva o anche solo prospettata) presso un prodotto che l'ex promotore aveva sponsorizzato come gestito da . CP_1
Il trasferimento dei 3 assegni, dunque, risulta provato solo rispetto al segmento (cfr. doc. 6, 7 e 8) ma non vi è Parte_3 alcuna prova, al di là di mere allegazioni dell'appellante, del collegamento tra
- in quello specifico periodo (2004) e per quella precisa CP_2 richiesta di assegni – e l'appellata Controparte_1
Per tali ragioni, dunque, il denaro consegnato tra il 2004 e il 2006 da a non risulta in alcun modo riferibile - in Parte_1 CP_2 termini di responsabilità oggettiva per omesso controllo sulle condotte del promotore dimissionario - all'intermediaria appellata Controparte_1
[...]
In conclusione, il difetto di legittimazione passiva di va confermato – CP_1 non solo perché manca dimostrazione che questa abbia gestito il CP_4
o che sia succeduta al gestore di detto ma anche per
[...] CP_4
l'assoluta assenza di prova circa il collegamento tra la dazione per cui è causa e la riconducibilità della stessa a una condotta, attiva o omissiva
(anche solo apparente), di . CP_1
3. La carenza di legittimazione passiva sostanziale dell'appellante consente di ritenere assorbito il secondo motivo d'appello.
4. È da ritenersi assorbita la questione della responsabilità esclusiva di proposta in primo grado dall'appellata e ribadita in CP_2 secondo grado, perché proposta in via subordinata.
5. L'appello deve quindi essere respinto;
la sentenza va confermata
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicati i valori medi secondo lo scaglione tariffario, esclusa la fase pag. 16/17 istruttoria non espletata e avuto riguardo al pregio delle difese e alla natura della controversia.
7. Deve darsi atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti Parte_1 di avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Varese n. 141/2023, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
- respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte al pagamento, in favore della parte Parte_1
delle spese del presente grado di Controparte_1 giudizio, che liquida in € 3.966,00 oltre 15 % per spese generali, IVA qualora dovuta e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Sentenza redatta con la collaborazione del MOT Pietro Gitto.
Il presidente estensore
- RI LI -
pag. 17/17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile – specializzata in materia di impresa
La Corte d'appello di Milano, in persona dei magistrati:
RI LI Presidente relatore
Lorenzo Orsenigo Consigliere
Alessandra Arceri Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili di secondo grado riunite iscritte ai numeri 875/2023 R.G. e
877/2023 R.G. tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CH RE, ed elettivamente domiciliato presso il difensore, appellante e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. FULCO SERGIO ed elettivamente domiciliato presso il difensore, appellata e (C.F. ); CP_2 C.F._2 appellato contumace
CONCLUSIONI: per parte appellante: “accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della Sentenza n.
141/2023, pubblicata in data 10/02/2023 ad esito del giudizio RGN 1005/2019, notificata in data 13 febbraio 2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: Nel merito. In via principale, previo accertamento della nullità dell'ordine di investimento fatto sottoscrivere al Sig.
[...] per le motivazioni articolate in narrativa, e, in subordine, previo Pt_1 accertamento della responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. delle convenute di natura contrattuale per i motivi articolati in narrativa per i fatti del preposto, condannare le convenute a corrispondere all'odierno attore la somma di e. 16.500 oltre interessi dal giorno del dovuto al saldo, ovvero la diversa somma maggiore o minore che all'esito di idonea istruttoria dovesse risultare di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni ed istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”; per parte appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_1
d'Appello adìta, contrariis reiectis, così giudicare: - in via preliminare: disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 331 c.p.c., l'integrazione del contraddittorio nei confronti di (i) Controparte_3
, con sede legale in Trieste, Via Machiavelli, 4, c.f. e n. iscrizione al Registro
[...] delle ES EN IU , P. I. , R.E.A. n. TS-116822, P.IVA_2 P.IVA_3 in persona legale rappresentante pro tempore, nonché di (ii) nato a [...]
Tradate (VA) il 27/09/1967, c.f. , residente in [...]C.F._3
Superiore (VA), Piazza Mauceri, 2, per le ragioni di cui in narrativa, fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se necessario, l'udienza di comparizione;
ovvero, in subordine, nei confronti del solo Sig. nato a [...]
Tradate (VA) il 27/09/1967, c.f. , residente in [...]C.F._3
Superiore (VA), Piazza Mauceri, 2, per le ragioni di cui in narrativa, fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se necessario, l'udienza di
pag. 2/17 comparizione; - ancora in via preliminare: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in appello ai sensi dell'art. 164 c.p.c. per vizi della vocatio in ius, per le ragioni di cui in narrativa, con ogni consequenziale provvedimento;
- in via principale, nel merito: rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata;
- in ogni caso: (i) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di
[...] in relazione alla domanda attorea di nullità del modulo di Controparte_1 adesione al (docc.
5-12 fasc. attoreo di primo grado) per le Controparte_4 ragioni di cui in narrativa;
(ii) rigettare tutte le domande avversarie in quanto radicalmente infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa;
ovvero, in subordine, nella denegata ed increduta ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande avversarie, accertarsi la responsabilità del Sig. nato a [...]
Tradate (VA) il 27 settembre 1967, c.f. , residente in [...]C.F._3
Superiore (VA), Piazza Mauceri, 2, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, nella causazione dei danni lamentati ex adverso e, conseguentemente, condannarlo al relativo risarcimento dei danni in favore dell'odierno appellante;
ovvero, in via di ulteriore subordine, nella denegata ed increduta ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande attoree, condannare il Sig. nato a [...]_2
(VA) il 27 settembre 1967, c.f. , residente in [...]C.F._3
(VA), Piazza Mauceri, 2, a manlevare e tenere indenne Controparte_1 per le somme che questa fosse condannata a corrispondere all'odierno appellante, in misura corrispondente all'incidenza causale degli accertati comportamenti dolosi e/o colposi del Sig. nella verificazione dei danni lamentati;
(iii) dichiararsi, CP_2 in ogni caso, il concorso di colpa dell'odierno appellante ex art. 1227 c.c. e, per
l'effetto, ridursi l'entità dell'importo liquidato in misura integrale ovvero in quella diversa che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Varese, Parte_1
(di seguito “ ”) e (di Controparte_1 CP_1 Controparte_5 seguito “ ”), allegando di: CP_5
pag. 3/17 - aver stipulato con – nel 1997, tramite il promotore CP_1 finanziario - n. 4 polizze-vita della durata di 15 anni CP_2 ciascuna (doc. 1, 2, 3 e 4 fasc. 1° grado attore);
- di aver ricevuto verbalmente la proposta nel luglio 2003, da parte del promotore, di riscattare i premi assicurativi versati tra gli anni 2000 e 2003, al fine di investire l'importo riscosso – pari a
20.666,56 euro - all'interno di un fondo d'investimenti denominato
“ ” (doc. 5 e 12 fasc. 1° grado attore); Controparte_4
- di aver ricevuto l'ulteriore proposta, negli anni 2004, 2005 e
2006, sempre da parte di d'investire nel medesimo CP_2
Fondo Alto Bilanciato delle somme ulteriori - pari a 5.000,00 euro nel
2004, 6.500,00 euro nel 2005 e 5.000,00 euro nel 2006 - e di aver accettato tale proposta trasferendo n. 3 assegni direttamente nelle mani del promotore, per un importo complessivo pari a 16.500,00 euro
(doc. 6, 7 e 8 fasc. 1° grado attore);
- di non aver mai avuto notizia né dal promotore, né dalla società di assicurazione con cui questi lavorava, degli esiti di tale ultimo investimento, tanto da dubitare che gli importi dati tramite i 3 assegni fossero effettivamente confluiti all'interno del;
Controparte_4
- di aver definitivamente estinto nell'estate 2007 le n. 4 polizze- vita indicate sopra, reinvestendo il ricavato in un altro prodotto gestito da , denominato “Polizza Alloro”; CP_1
- di aver chiesto ed ottenuto da il 17 luglio 2012, CP_2 un prospetto riepilogativo dei propri investimenti nel CP_4
(doc. 9 fasc. 1° grado attore), con il quale il promotore si era
[...] impegnato a liquidare l'importo investito entro settembre 2012.
Non avendo tuttavia ricevuto la suddetta liquidazione, in data 28 novembre
2012 aveva inviato un atto stragiudiziale di diffida (doc. 10 Parte_1
pag. 4/17 fasc. 1° grado attore) sia ad sia a Controparte_1 CP_2 chiedendo la restituzione dell'investimento complessivo.
A tale diffida aveva risposto la sola in data 16 gennaio 2013 (doc. 11 CP_1 fasc. 1° grado attore), confermando (i) l'avvenuto riscatto, nel 2007, delle n. 4 polizze vita del 2007, (ii) la stipula della polizza (nella quale era CP_6 confluito il valore del predetto riscatto del 2007) e (iii) dichiarando, al contrario, che il Fondo Alto Bilanciato non era un prodotto di propria gestione, ma che appartenesse alla diversa società Controparte_7
incorporata da il 30 settembre 2011
[...] Controparte_8
(cfr. anche doc. 8a fasc. 1° grado attore) alla quale, dunque, lo invitava a rivolgersi;
Sulla base di tali allegazioni, avanzava in giudizio le due Parte_1 seguenti domande:
(i) in via principale chiedeva l'accertamento della nullità del contratto d'investimento nel c.d. “ ” per violazione Controparte_4 dell'art. 30 co. 6 e 7 TUF, con conseguente domanda di ripetizione delle somme consegnate a con le 3 tranches di CP_2 assegni del 2004, 2005 e 2006;
(ii) in subordine, domandava l'accertamento della responsabilità contrattuale oggettiva delle convenute e (in forza CP_1 CP_5 dell'art. 1228 c.c e dell'art. 31 co. 3 TUF), con condanna delle stesse, in solido, a corrispondere l'importo di 16.500,00 euro a titolo di risarcimento del danno.
B. Si costituiva in giudizio deducendo che: Controparte_1
- la “polizza Alloro” era stata stipulata nel 2004 senza l'intermediazione del promotore (cfr. doc. 1 e doc. 2 di primo grado di CP_2
), circostanza che dimostrerebbe la conoscenza, da parte di CP_1
della cessazione del rapporto tra il promotore e Parte_1
nel medesimo periodo di consegna dei tre assegni;
CP_1
pag. 5/17 - che non vi fosse prova del collegamento tra la dazione degli assegni e l'investimento nel , dal momento che il modulo Controparte_4 sub doc. 5 e 12 del fascicolo dell'attore risultava privo di data, non comprendendosi, dunque, se lo stesso fosse antecedente o coevo al periodo di consegna degli assegni.
Proseguendo, la compagnia assicuratrice eccepiva che il fondo
[...]
fosse comunque stato da sempre gestito dalla diversa società CP_4
- società controllata al 100% da Controparte_7 CP_9
(soggetto diverso da ) - poi incorporata, nel settembre 2011,
[...] CP_1 da Controparte_8
- che inoltre, il rapporto di lavoro di con si era CP_2 CP_1 concluso il 20 luglio 2002 e che, pertanto, la mancata restituzione dei
16.500,00 euro asseritamente investiti nel fosse Controparte_4 imputabile all'esclusiva responsabilità dell'ex promotore.
Sulla base delle suddette eccezioni, domandava: CP_1
(i) il differimento della prima udienza per effettuare la chiamata in causa di CP_2
(ii) l'accertamento del proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo mai avuto in gestione il;
Controparte_4
(iii) nonché il rigetto della domanda di accertamento della responsabilità contrattuale ex art. 1228 c.c. e 31 co. 3 TUF o, in subordine, la condanna esclusiva del terzo chiamato o ancora, in CP_2 ulteriore subordine, la condanna di quest'ultimo a manlevarla, accertando altresì il concorso colposo dell'attore nella causazione del danno ex art. 1227 c.c.
C. Si costituiva in primo grado anche la quale eccepiva Controparte_5 il proprio assoluto difetto di legittimazione passiva per estraneità ai fatti di causa, sostenendo anch'essa che - fino al settembre 2011 - il CP_4
pag. 6/17 era stato gestito dalla società e che CP_4 Controparte_7 invece, dal settembre del 2011, a seguito di fusione per incorporazione, il in questione fosse passato sotto la gestione di CP_4 Controparte_10
[...]
nonostante la regolarità della notifica eseguita da
[...]
, rimaneva contumace. CP_1
E. La causa, ritenuta sufficientemente istruita con le sole prove documentali, veniva definita con la Sentenza n. 141/2023 del 10 febbraio
2023.
F. Il Tribunale di Varese, accogliendo le eccezioni delle convenute, accertava e dichiarava il difetto di legittimazione passiva delle due società sulla base delle seguenti ragioni:
- per quanto riguarda , accertava che: (i) il modulo CP_1
d'investimento prodotto in giudizio sub doc. 5 non fosse in alcun modo riconducibile alla società assicuratrice convenuta, (ii) che non vi fosse prova dell'avvenuto versamento dei 16.500,00 euro richiesti dall'attore nel e, infine, (iii) che nel periodo Controparte_4 CP_2 di riferimento, non fosse più collegato ad da alcun rapporto CP_1 lavorativo/contrattuale, difettando così il “nesso di occasionalità necessaria” richiesto dal titolo di responsabilità invocato;
- per quanto riguarda , il Tribunale riteneva indimostrata la CP_5 sussistenza di alcun rapporto di collaborazione intrattenuto tra questa e da ciò discendendo il difetto di legittimazione passiva CP_2 anche di . CP_5
Il Tribunale rigettava altresì la domanda di accertamento della nullità del contratto, ritenendo che l'oggetto fosse determinato e che la clausola di recesso fosse anch'essa chiaramente presente all'interno del modulo d'investimento, senza alcuna violazione, quindi, dell'art. 30 co. 6 e 7 TUF
pag. 7/17 G. Con atto di citazione in appello, ha impugnato la Parte_1 suddetta Sentenza iscrivendo a ruolo due diversi appelli: (i) il primo, iscritto al R.G. n. 875/2023, contro e (ii) il secondo, avente R.G. 877/2023, CP_1 contro valorizzando l'effetto estensivo nei propri confronti CP_2 della domanda di responsabilità esclusiva svolta verso di lui da – in CP_1 via subordinata - a seguito della chiamata di terzo.
H. Le due impugnazioni sono state riunite in prima udienza.
I. L'appello è stato notificato anche a ai sensi dell'art. 332 c.p.c., CP_5 ma la stessa - nonostante la regolarità della notifica - non si è costituita giudizio. ha articolato due motivi di appello. Parte_2
(i) Con il primo motivo ha chiesto la riforma della sentenza del Tribunale nella parte in cui è stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva di . Nello specifico, ha domandato: CP_1 Parte_1
- la riforma del capo della sentenza con cui il Giudice ha ritenuto che la cessazione del rapporto di lavoro tra promotore e intermediario avesse fatto venir meno la responsabilità oggettiva di;
a tal proposito, CP_1 ha sostenuto che – indipendentemente da ciò - andava valorizzata la situazione di “apparenza colposa” ingenerata dall'intermediario, richiamando sul punto la sentenza della Cassazione n. 8229/2006 secondo la quale l'omessa vigilanza sulle condotte tenute dal promotore dimissionario può fondare la responsabilità oggettiva dell'intermediario se vi è prova della (i) situazione di apparenza colposa ingenerata, (ii) dell'incolpevole affidamento riposto dall'investitore e (iii) della omessa comunicazione ai clienti della conclusione del rapporto con il promotore;
- la riforma del capo della sentenza con cui il Giudice ha ritenuto che la dazione degli assegni nelle mani del promotore non costituisse una pag. 8/17 circostanza in grado di provare il collegamento tra tale pagamento e il versamento delle somme nel;
Controparte_4
- e la riforma del capo con cui, infine, il Tribunale ha ritenuto non provata l'appartenenza del Fondo Alto Bilanciato ad prima CP_1 della fusione per incorporazione avvenuta con a settembre CP_8
2011, ritenendo che, indipendentemente dall'effettiva gestione del
Fondo, la situazione di apparenza colposamente creata da CP_1 fosse sufficiente a far ricadere su la responsabilità oggettiva CP_1 ex art. 1228 e 31 co. 3 TUF.
(ii) Con il secondo motivo di appello, ha chiesto la riforma Parte_1 del capo della sentenza con cui era stata rigettata la domanda di accertamento della nullità del modulo d'investimento, ribadendo le proprie allegazioni già svolte in primo grado sul punto.
costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto Controparte_11 dell'appello e la conferma della decisione di primo grado circa la dichiarazione del proprio difetto di legittimazione passiva. In subordine, ha insistito per l'accertamento dell'esclusiva responsabilità di o, CP_2 in ulteriore subordine, per la condanna di quest'ultimo a manlevarla dall'eventuale condanna riportata.
Nello specifico, ha eccepito che l'attore non potesse invocare l'art. 31 co. 3
TUF senza però fornire la prova dell'omesso controllo, da parte di , CP_1 sull'operato del promotore dimissionario, sostenendo quindi che Parte_1 non avesse provato la situazione di apparenza colposa asseritamente
[...] ingenerata da . CP_1
In particolare, ha elencato alcuni elementi dimostrativi dell'assenza di un legittimo affidamento dell'investitore:
(i) il modulo d'investimento sub doc. 5 e 12 non poteva essere ricondotto tout court a un prodotto di , in quanto privo di data e in CP_1 quanto recante l'equivoca dicitura “rete di vendita IFA”; pag. 9/17 (ii) allo stesso modo, i 3 assegni non potevano essere univocamente ricondotti a un investimento effettuato con l'utilizzo del predetto modulo, in ragione del diverso importo indicato all'interno del modulo stesso rispetto al valore della somma dei tre assegni per cui ha avanzato domanda (16.500,00 euro); Parte_1
(iii) infine, nel 2004 (ossia lo stesso periodo della dazione dei tre assegni), aveva sottoscritto la “polizza Alloro” con in Parte_1 CP_1 autonomia, circostanza che dimostrerebbe la conoscenza del fatto che – in quel periodo – non lavorasse più per CP_2
. CP_1
Ha insistito dunque per il rigetto della domanda in ragione della totale estraneità di rispetto al petitum azionato (la dazione dei 3 assegni) CP_1
o, in subordine, per la condanna esclusiva di CP_2
Rispetto alla domanda di accertamento della nullità (ex art. 30 co. 6 e 7 TUF ed ex art. 1418 e 1325 c.c.) ha chiesto la conferma del rigetto disposto in primo grado.
L. Nelle comparse conclusionali e nelle memorie di replica le parti hanno ribadito le proprie posizioni.
M. All'udienza di discussione, il difensore di ha dichiarato Parte_1 di volersi avvalere della domanda svolta in estensione nei confronti di per il resto, le parti hanno domandato l'accoglimento delle CP_2 rispettive conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato e va rigettato, con Parte_1 conferma della Sentenza impugnata.
1. Occorre esaminare innanzitutto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da in primo grado, poi ribadita nella CP_1 presente sede di appello.
pag. 10/17 La stessa, difatti, assume portata logicamente preliminare, posto che – se accolta – comporterebbe l'inevitabile assorbimento della domanda di accertamento della responsabilità di , della domanda di CP_1 accertamento della nullità del contratto d'investimento e, infine, della domanda subordinata svolta in “estensione” nei confronti di CP_2
Si premette, a livello metodologico, che la verifica della sussistenza della legittimazione passiva va eseguita secondo la prospettazione della domanda fornita dall'attore, così come di recente affermato dalla Suprema Corte, secondo cui: “la legittimazione ad agire, dal lato attivo o passivo, mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda o delle difese della parte convenuta […] emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore, al convenuto” (Cass. SSUU n. 2951/2016).
Tanto premesso, seguendo la prospettazione ricavabile dalle allegazioni di la legittimazione passiva di si fonderebbe sulla Parte_1 CP_1 seguente vicenda successoria societaria:
- l'originaria società (quella presso cui Controparte_1 lavorava fino al 2002, cfr. visura sub doc. 10a) si CP_2 sarebbe fusa per incorporazione in società che Controparte_9 risultava proprietaria del 100% delle azioni di Controparte_7
(cfr. visura sub doc. 8a), ossia il soggetto giuridico, diverso da
[...]
, che gestiva il in cui CP_1 Controparte_4 Parte_1 aveva ritenuto di investire;
- - a sua volta - si sarebbe poi fusa per incorporazione in CP_9 una nuova società, costituita nel dicembre 2013, denominata sempre ossia l'odierna convenuta, omonima Controparte_1 della prima ma soggetto giuridicamente distinto da essa (cfr. visura sub doc. 10b).
In base ai tre predetti passaggi successori, secondo la Parte_1 responsabilità oggettiva – reale o apparente – derivante dal controllo sugli pag. 11/17 investimenti collegati al si sarebbe trasferita da Controparte_4
(controllante di ) all'odierna appellata, ossia la CP_9 CP_7
“nuova” società costituita nel 2013. Controparte_1
La verifica della correttezza di tale prospettazione non può prescindere da una disamina delle tre visure camerali depositate in atti (doc. 8a, 10a e 10b).
Si precisa, innanzitutto, che l'allegazione di sul punto Parte_1 risulta del tutto carente e superficiale, essendosi quest'ultimo limitato ad asserire che la “vecchia” società fosse stata incorporata da CP_1 CP_9
e che , a sua volta, fosse stata incorporata nell'odierna
[...] CP_9 appellata - ossia la “nuova” - senza mai indicare, però, da quale CP_1 delle oltre mille pagine di visure (cfr. doc. 8a, 10a e 10b) poter ricavare i due suddetti passaggi.
Nonostante l'estrema complessità della disamina delle tre visure, la Corte non può non rilevare che -da queste ultime- è ricavabile una situazione successoria diversa da quella allegata da Parte_1
In particolare:
- dal doc. 10a emerge come l'originaria società Controparte_1
(quella per cui lavorava non si sia affatto fusa
[...] CP_2 per incorporazione in – come sostenuto Controparte_9 dall'appellante – ma che, invece, in data 17 luglio 2009 la stessa sia stata incorporata da Controparte_12
- dal medesimo documento, a pag. 20, si ricava che
[...]
– in data 23 settembre 2009 – abbia ceduto delle quote CP_1 ad atto avente effetti ben diversi rispetto alla Controparte_9 fusione per incorporazione che ha allegato fosse Parte_1 avvenuta;
- a sua volta, dal doc. 8a emerge che - ossia il Controparte_7 soggetto controllato da che gestiva il Fondo Alto Controparte_9
pag. 12/17 Bilanciato - il 21 settembre 2011 sia stata incorporata da una società terza, ossia circostanza esattamente Controparte_8 coincidente con quanto dedotto da sin dal Controparte_1 primo grado;
- dal doc. 8b, infine, si evince che la quale Controparte_9 controllava – si rammenta - Fondi nel dicembre Controparte_7 del 2013 abbia ceduto delle azioni alla “nuova” Controparte_1 costituita nel 2013, unico soggetto convenuto da
[...] Parte_1 nell'attuale grado giudizio.
[...]
Orbene, dalle operazioni societarie così ricostruite, emerge come i passaggi successori allegati dall'appellante risultino smentiti per tabulas, dal momento che - l'unica ad avere avuto in gestione, Controparte_7 nel tempo, il – è stata incorporata in Controparte_4 [...]
e che - allo stesso tempo - la società che ne deteneva Controparte_8 il controllo in misura totalitaria, ossia non è mai stata Controparte_9 incorporata nella “nuova” (ossia l'appellata), ma che le Controparte_1 abbia viceversa solo ceduto, nel 2013, alcune quote.
Pertanto, – soggetto nella cui responsabilità Controparte_9 Parte_1 ritiene sia subentrata l'appellata – non ha mai
[...] Controparte_1 agito direttamente né quale datore di lavoro del promotore né CP_2 quale gestore del , unici due elementi, questi, che Controparte_4 potrebbero fondare una responsabilità da omesso controllo sull'operato del promotore.
Il rapporto di lavoro con (e quindi l'obbligo di vigilanza) lo CP_2 aveva infatti solo la “vecchia” incorporata in Controparte_1 nel 2009 (doc. 10a) e non, invece – come Controparte_12 erroneamente sostenuto dall'appellante - in . CP_9
Parimenti, la gestione del era sempre stata effettuata Controparte_4 solo e soltanto da incorporata nel 2011 da Controparte_7
pag. 13/17 (doc. 8a), mentre aveva avuto Controparte_8 CP_9 il ruolo di esclusiva controllante di e non, quindi, di Controparte_7 gestore diretto del CP_4
Sebbene, quindi, abbia trasferito nel 2013 alcune azioni alla CP_9
“nuova” costituita nel 2013 (e oggi convenuta), Controparte_1 ciò non dimostra in alcun modo l'assunto dell'appellante per cui, insieme alla cessione, in capo ad essa si sarebbe trasferita anche l'eventuale responsabilità oggettiva per la mala gestio del e ciò (i) sia perché la CP_4 cessione di alcune azioni (doc. 8b) non equivale di certo ad incorporazione
(come invece erroneamente allegato da , sia perché, in ogni Parte_1 caso, (ii) – da ciò che emerge dalle visure - si era limitata solo a CP_9 detenere la totalità delle Azioni di Fondi senza mai Controparte_7 amministrare in via diretta il CP_4
E il controllo dell'assemblea di un'altra società (ancorché totalitario), non determina l'automatica estensione alla controllante delle eventuali responsabilità imputabili alla sola controllata, né tantomeno la successione nella responsabilità derivante da fatti imputabili alla controllata;
ciò, per lo meno, in assenza di una specifica allegazione di una responsabilità della controllante ai sensi dell'art. 1497 c.c., allegazione che, nel caso di specie, manca del tutto nella domanda proposta da Parte_1
Da tutto quanto sin qui ricostruito deriva che deve ritenersi priva di legittimazione passiva l'appellata Controparte_1
La Corte ritiene quindi di poter confermare la statuizione di primo grado circa il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
2. A questo punto, accertata l'estraneità del Controparte_4 rispetto all'appellata , occorre verificare se si possa pervenire a CP_1 conclusioni analoghe anche con riferimento alla domanda di accertamento della responsabilità di come conseguenza CP_1 dell'apparenza colposa ingenerata nell'investitore.
pag. 14/17 Difatti, secondo l'appellante, la legittimazione passiva dell'appellata sussisterebbe -indipendentemente dall'effettiva gestione del Fondo- come conseguenza dell'omesso controllo sull'attività di rappresentanza senza poteri esercitata dopo le dimissioni da grazie al colpevole CP_2 omesso controllo dell'intermediario . CP_1
Tuttavia, nell'intero impianto delle proprie domande, dà per Parte_1 assodato che il promotore si sia fatto consegnare i tre assegni CP_2 da spendendo il nome di o, Parte_1 Controparte_1 comunque, promettendo che i 16.500,00 euro richiesti sarebbero confluiti all'interno del . Controparte_4
Ma del collegamento tra la dazione dei tre assegni e il Controparte_4
o, comunque, un prodotto riconducibile ad , non vi è alcuna prova. CP_1
Le prove documentali, difatti, depongono univocamente in senso contrario rispetto a tale allegazione, in quanto:
- il modulo sub doc. 5 e 12 reca solo il nome di Controparte_7
e mai quello di;
[...] CP_1
- nel periodo a cui si riferiscono gli assegni per cui è causa, Parte_1 aveva compiuto operazioni di investimento direttamente con
[...]
senza avvalersi dell'opera del promotore, sicché è lecito CP_1 presumere che egli fosse a conoscenza della cessazione del rapporto tra promotore e preponente;
- e in quanto non vi è alcuna prova del collegamento tra le tre tranches di assegni date da al promotore tra il 2004 e il 2006 e Parte_1 la spendita del nome di (o la promessa di un Controparte_1 investimento in un suo prodotto), da parte di quest'ultimo.
Il modulo d'investimento sub doc. 5 e 12, difatti, contiene un importo del tutto diverso da quello di 16.500,00 euro oggetto di giudizio (i.e. contiene la cifra di 20.666,56 euro) e, pertanto, non può fungere da prova dell'asserito pag. 15/17 nesso sussistente tra le tre dazioni di assegni e la loro destinazione (effettiva o anche solo prospettata) presso un prodotto che l'ex promotore aveva sponsorizzato come gestito da . CP_1
Il trasferimento dei 3 assegni, dunque, risulta provato solo rispetto al segmento (cfr. doc. 6, 7 e 8) ma non vi è Parte_3 alcuna prova, al di là di mere allegazioni dell'appellante, del collegamento tra
- in quello specifico periodo (2004) e per quella precisa CP_2 richiesta di assegni – e l'appellata Controparte_1
Per tali ragioni, dunque, il denaro consegnato tra il 2004 e il 2006 da a non risulta in alcun modo riferibile - in Parte_1 CP_2 termini di responsabilità oggettiva per omesso controllo sulle condotte del promotore dimissionario - all'intermediaria appellata Controparte_1
[...]
In conclusione, il difetto di legittimazione passiva di va confermato – CP_1 non solo perché manca dimostrazione che questa abbia gestito il CP_4
o che sia succeduta al gestore di detto ma anche per
[...] CP_4
l'assoluta assenza di prova circa il collegamento tra la dazione per cui è causa e la riconducibilità della stessa a una condotta, attiva o omissiva
(anche solo apparente), di . CP_1
3. La carenza di legittimazione passiva sostanziale dell'appellante consente di ritenere assorbito il secondo motivo d'appello.
4. È da ritenersi assorbita la questione della responsabilità esclusiva di proposta in primo grado dall'appellata e ribadita in CP_2 secondo grado, perché proposta in via subordinata.
5. L'appello deve quindi essere respinto;
la sentenza va confermata
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicati i valori medi secondo lo scaglione tariffario, esclusa la fase pag. 16/17 istruttoria non espletata e avuto riguardo al pregio delle difese e alla natura della controversia.
7. Deve darsi atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti Parte_1 di avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Varese n. 141/2023, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
- respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte al pagamento, in favore della parte Parte_1
delle spese del presente grado di Controparte_1 giudizio, che liquida in € 3.966,00 oltre 15 % per spese generali, IVA qualora dovuta e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Sentenza redatta con la collaborazione del MOT Pietro Gitto.
Il presidente estensore
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