Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 03/03/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del giudice del lavoro, dott. Francesco Aragona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 568 del ruolo generale per l'anno 2024, vertente tra
(C.F.: ), nato a [...] il giorno 11.10.1984, difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Guido Errera;
ricorrente contro
(P. IVA: ) con sede a AO ID (CZ), alla Via Nausica c/o Centro CP_1 P.IVA_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 Controparte_3 difesa dall'avv. Domenico Giampà; resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafato ricorrente, premesso: di essere stato assunto, a decorrere dal 15.04.2011, alle dipendenze della società con contratto a tempo determinato successivamente convertito in contratto a CP_1
tempo indeterminato ed inquadramento di operaio in base al CCNL di settore livello 6s; di avere prestato la propria attività lavorativa presso l'unità locale di Catanzaro, Via Lucrezia della Valle, denominata
“McDonald's Catanzaro Le Aquile”, sino alla data del 28.09.2023, allorquando gli veniva comunicato il trasferimento presso l'unità di AO (CZ) per un periodo di quasi un anno decorrente dal
01.10.2023 e sino a tutto il mese di agosto 2024; che nella comunicazione suddetta il datore di lavoro esponeva genericamente che il trasferimento, per certi versi quasi definitivo, era motivato da «esigenze di servizio»; che detto trasferimento gli veniva comunicato subito dopo avere usufruito di un periodo di congedo parentale nel mese di agosto 2023 e, più precisamente, dal giorno 12 al giorno 27 agosto 2023; che inutilmente aveva richiesto la revoca di tale provvedimento all'azienda la quale, come giustificazione
1
che il trasferimento era avvenuto per motivi ritorsivi, essendo palese che il datore utilizzava lo strumento del trasferimento temporaneo - spesso per periodi assai lunghi – in forza di presunte e indimostrate necessità di servizio, compiendo di fatto una scelta dal sapore punitivo, stante il suo trasferimento per l'intero periodo invernale in una sede prettamente estiva, dove l'affluenza di clienti e consumatori era certamente ridotta;
tanto premesso, ha così concluso: “1) accertare e dichiarare
l'illegittimità del provvedimento di trasferimento del ricorrente presso la sede di AO (CZ), Via
Nausica - c/o Centro Commerciale ”; 2) per l'effetto, accertare e dichiarare il suo diritto ad CP_2
essere assegnato presso la sede di origine di Catanzaro, Via Lucrezia della Valle, comunemente denominata “McDonald's Catanzaro Le Aquile”; 3) emettere ogni altro provvedimento che riterrà di
Giustizia”.
Resiste alla domanda la costituita società CP_1
Nelle more del giudizio, parte ricorrente ha esibito una nota PEC inviata alla società resistente con la quale ha impugnato in via stragiudiziale il licenziamento che quest'ultima ha irrogato nei suoi confronti, in data 10.07.2024, per superamento dei termini di comporto per malattia (cfr. all. 1 alle note scritte depositate il 31.12.2024), preannunciando la volontà di depositare nei termini di legge il ricorso per l'impugnativa giudiziale di licenziamento.
A fronte del comminato licenziamento, parte resistente ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse ad agire del ricorrente, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., precisando che l'interesse ad agire è una delle condizioni necessarie per poter proporre un'azione giudiziaria, sostanziandosi nell'interesse al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio non conseguibile senza l'intervento del giudice che, come tale, deve sussistere, sia al momento in cui si propone la domanda, che all'atto della decisione, tanto che la sua assenza è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio in quanto costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda, al fine di evitare un'inutile attività processuale. Ha precisato che, essendo cessato il rapporto di lavoro, il dipendente non avrebbe più interesse alla dichiarazione di illegittimità del dedotto “trasferimento”. Ha aggiunto che, quantunque non fosse intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro, la sopravvenuta carenza di interesse ad agire si sarebbe comunque concretizzata prima della trattazione del merito della odierna domanda poiché il provvedimento di momentaneo
2 spostamento (e non già definitivo trasferimento) era stato adottato per il periodo 01.10.2023/31.08.2024, sicché esso avrebbe cessato i suoi effetti in data 31.08.2024.
Ritiene il giudice che sia fondata l'eccezione sollevata da parte resistente in ordine alla sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire in capo a parte attrice, ai sensi dell'art. 100 c.p.c..
E' pacifico che, dopo l'instaurazione dell'odierno giudizio, la società resistente abbia irrogato al lavoratore ricorrente, in data 10.07.2024, il licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia, con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro.
Poiché la domanda avanzata da parte attrice nel presente procedimento è diretta all'accertamento della illegittimità del trasferimento presso la sede di AO (CZ), Via Nausica - c/o Centro CP_2
con dichiarazione del suo diritto ad essere assegnato alla sede originaria di Catanzaro, Via
[...]
Lucrezia della Valle, appare evidente che l'utilità ambìta dal ricorrente non è più conseguibile, atteso che una sede di lavoro non è attualmente ipotizzabile a seguito della sua estromissione dall'azienda. Infatti, il petitum consistente nella riassegnazione alla sede di lavoro originaria è ineseguibile per la insormontabile ragione che egli è stato espulso dall'azienda e, allo stato, non ha diritto a farvi rientro.
Pertanto, può dirsi venuto meno l'interesse del ricorrente all'accertamento, nell'odierno giudizio, della illegittimità del disposto trasferimento, non potendo il giudice pronunciare il suo ritorno alla sede originaria, né la sua collocazione in altra sede aziendale, attesa la cessazione del rapporto di lavoro in questione.
E' solo il caso di segnalare che sarà, semmai, il giudice eventualmente adito per l'impugnativa del licenziamento a valutare la legittimità della disposta espulsione ed a pronunciare ogni provvedimento conseguenziale in merito alla reintegrazione o meno del ricorrente nel posto di lavoro ed in quale sede aziendale.
Alla luce delle riflessioni esposte, va pertanto dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse ad agire di parte ricorrente.
Le spese di giudizio vanno compensate, stante l'esito della controversia.
P.Q.M.
3 Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di interesse ad agire di parte ricorrente;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, 28.02.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Francesco Aragona
4