Sentenza 19 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 19/02/2026, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01197/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05647/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5647 del 2022, proposto da
De Stefano S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Billi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Anna Ivana Furnari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) del provvedimento inviato il 16/08/2022 di declaratoria di inammissibilità della SCIA
commerciale Pratica n. 09907451216-23062022-0145 prot. c_f839/Comune_di_Napoli
n. 493889/27/06/2022
b) di ogni altro atto preordinato, consequenziale o comunque connesso anche se non
conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 la dott.ssa EL FO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente impugna il provvedimento del Comune di Napoli del 16/08/2022 di declaratoria di inammissibilità della SCIA commerciale presentata in data 27/06/2022, avente ad oggetto l’attività di Bar/Ristorazione senza preparazione di cibi.
2. Il provvedimento di inibizione veniva adottato per una molteplicità di ragioni sostanzialmente riconducibili alla inidoneità dal punto di vista strutturale del locale che risultava di esigue dimensioni e dotato di un solo servizio igienico; per la incompletezza della documentazione progettuale ed amministrativa; per il mancato pagamento dei diritti di istruttoria.
3. Con il ricorso in esame, la società ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento impugnato in quanto illegittimo per violazione delle regole del procedimento amministrativo e per violazione dell'art. 18 del Regolamento di igiene e sanita' approvato con delibera comunale n. 46 del 09/03/2011.
Rappresenta la ricorrente che in sede amministrativa, il Comune non ha favorito la partecipazione dell’interessata, privandola della possibilità di regolarizzare la sua istanza.
Nel merito, rileva che l’attività in oggetto rientra tra quelle richiamate “nell’art. 18 lettera B) Esercizi pubblici, Tipo B, comma c (Bar e caffè con sola pasticceria da colazioni e non) e comma e (Mescite)” che specifica chiaramente come requisito minimo la realizzazione di un solo servizio igienico per il personale (ed eventualmente per i clienti nel caso sia ritenuto compatibile o un nuovo servizio igienico non possa essere oggettivamente realizzato).
Oltre a non avere la possibilità di realizzazione del secondo bagno, per evidente mancanza di superficie, la stessa attività, priva di cucina, di laboratorio e di servizio ai tavoli, non necessitava della realizzazione del secondo bagno in quanto incentrata solamente su servizio al banco e/o d’asporto.
Nel regolamento di igiene e sanità del comune di Napoli del comune di Napoli, “nell’art. 18 lettera B) Esercizi pubblici, Tipo B, sottocategoria c (Bar e caffè con sola pasticceria da colazioni e non) e sottocategoria e (Mescite)” specifica chiaramente come requisito minimo la realizzazione di un solo servizio igienico per il personale.
Inoltre, con riguardo ai rilievi relativi all’area per la somministrazione, indicata come “esigua”, essa sarebbe di dimensione pari a circa 1.70 m dunque sufficiente al servizio.
Quanto al mancato pagamento dei diritti di istruttoria, il relativo versamento di somme per l'espletamento dell'istruttoria sarebbe sempre possibile entro un termine indicato dall'amministrazione, e pertanto il relativo difetto sarebbe sempre emendabile.
Nello stesso senso, sarebbe stato possibile integrare l’istanza con il deposito dei titoli necessari a comprovare la regolarità edilizia della struttura.
Si è costituito il Comune di Napoli chiedendo che il ricorso sia respinto.
4. Il ricorso è infondato.
Le carenze riscontrate dal comune e che hanno determinato l’adozione dell’atto impugnato, come detto, in maniera rilevante riguardano carenze strutturali, in particolare riferite alla necessità di un secondo servizio igienico ed alla esiguità del locale.
Diversamente da quanto dedotto in ricorso, si tratta, nella specie, di dotazioni necessarie per la tipologia di attività commerciale dichiarata.
Ed infatti, nella planimetria allegata e precisamente quella denominata “Layout delle attrezzature”, si rinviene un “rilievo grafico relativo all’attività di ristorazione Bar con somministrazione…”.
L’attività di somministrazione di alimenti e bevande è disciplinata dalla legge 25 agosto 1991, n. 287, , la quale all’articolo 1, comma 1 dispone che: “Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all’uopo attrezzati”.
Sulla base di questo presupposto, l’amministrazione ha ritenuto che la SCIA presentata dalla ricorrente non fosse regolare rendendosi necessaria la presenza di un’area che potesse accogliere la clientela e di un’area destinata alla preparazione, distinta da quella destinata alla somministrazione e di un doppio servizio igienico.
Nello stesso senso, la finalità commerciale dichiarata dall’interessata ha indotto l’amministrazione ad applicare, ai fini della determinazione degli oneri amministrativi, la disciplina riferita alla attività di somministrazione, disciplinata dall’art. 18 lett. B) del regolamento comunale, Esercizi pubblici, Tipo B, comma a o b (Bar e caffè con somministrazione).
5. Le peculiari connotazioni della controversia consentono di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UC Di IT, Presidente
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere
EL FO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL FO | UC Di IT |
IL SEGRETARIO