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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 20/02/2026, n. 3008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3008 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3008/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
OZ ANDREA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15616/2025 depositato il 14/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Quarto
elettivamente domiciliato presso Email_2
AN RI Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI MORA n. 613 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3230/2026 depositato il 19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di pagamento TARI per l'anno 2025 n. 613 emesso da AN RI RL concessionaria della gestione delle entrate tributarie per il Comune di
Quarto per un importo di euro 384, 00 , notificato il 20/772025.
A sotegno del proposto gravame l'intereassta ha dedotto la mancanza di resupposto per l'imposizione de qua in quanto non riside più nel Comune di Quarto sin dal 19/11/2018 nè è proprietaria di immobile ivi ubicato.
Si è costituita in giudizio AN RI RL che ha fatto rilevare la intervenuta cessazione della materia del contendere avendo annullato l'atto impugnato con provvedimento notificato il 9/10/2025
All'odierna udienza il ricorso è stato introitato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce dei fatti riportati in punto di " fatto", come rappresentati dalle parti non resta a questo giudicante che dare atto della estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere attesa l'avvenuta rimozione dal mondo giuridico dell'atto impugnato a caura del soggetto che lo ha emesso.
Nondimeno in applicazione del principio della soccombenza virtuale le spese di lite vanno poste a carico della AN RI RL nella misura indicata in dispositivo, con attribuzione al procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Spese a carico del resistente che si liquidano in euro 400,00
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
OZ ANDREA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15616/2025 depositato il 14/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Quarto
elettivamente domiciliato presso Email_2
AN RI Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI MORA n. 613 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3230/2026 depositato il 19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di pagamento TARI per l'anno 2025 n. 613 emesso da AN RI RL concessionaria della gestione delle entrate tributarie per il Comune di
Quarto per un importo di euro 384, 00 , notificato il 20/772025.
A sotegno del proposto gravame l'intereassta ha dedotto la mancanza di resupposto per l'imposizione de qua in quanto non riside più nel Comune di Quarto sin dal 19/11/2018 nè è proprietaria di immobile ivi ubicato.
Si è costituita in giudizio AN RI RL che ha fatto rilevare la intervenuta cessazione della materia del contendere avendo annullato l'atto impugnato con provvedimento notificato il 9/10/2025
All'odierna udienza il ricorso è stato introitato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce dei fatti riportati in punto di " fatto", come rappresentati dalle parti non resta a questo giudicante che dare atto della estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere attesa l'avvenuta rimozione dal mondo giuridico dell'atto impugnato a caura del soggetto che lo ha emesso.
Nondimeno in applicazione del principio della soccombenza virtuale le spese di lite vanno poste a carico della AN RI RL nella misura indicata in dispositivo, con attribuzione al procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Spese a carico del resistente che si liquidano in euro 400,00