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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/01/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 15910/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 26/04/2024, discussa nella Camera di Consiglio del 27/11/2024, promossa
DA
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Giovanni Motta presso il cui studio sito in Milano, via Emilio Faà di Bruno n. 2
Milano, è elettivamente domiciliato
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 27.05.2024
pagina 1 di 8 OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per conferma dei provvedimenti provvisori come da verbale d'udienza del Parte_1
27.11.2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile a Milano Parte_1 Controparte_1
in data 11.03.2016, iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano al n. 0279, Reg. 01, parte 1, anno 2016.
Dall'unione sono nati a Milano i figli il 09.10.2015, e , il 16.12.2016. Per_1 Per_2
Le parti si sono separate con sentenza n. 5499/2022 emessa dal Tribunale di Milano in data
15.06.2022, che disponeva l'affido al Comune di Milano dei minori con loro collocamento prevalente presso il padre e assegnazione allo stesso della casa coniugale sita in Milano, via Bonfadini n. 98, regolamentava le frequentazioni materne a fine settimana alterni oltre a un pomeriggio infra- settimanale dall'uscita da scuola con pernottamento nelle settimane con weekend di competenza materna e a due pomeriggi infrasettimanali sempre con pernottamento nelle settimane di spettanza paterna e suddivisione tra i genitori delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno.
Con ricorso depositato il 26.04.2024, il ricorrente chiedeva la pronuncia di scioglimento del matrimonio, l'affido condiviso ai genitori dei minori fermo il loro collocamento prevalente presso il padre, le frequentazioni materne e le ulteriori statuizioni della sentenza di separazione giudiziale;
A sostegno delle proprie domande il ricorrente deduceva che dalla sentenza di separazione le parti erano riuscite ad assumere di comune accordo le decisioni nell'interesse dei figli e Per_1 Per_2
e avevano positivamente partecipato agli incontri con i Servizi Sociali del Comune di Milano, ritenendo che pertanto non sussistessero più le condizioni per l'affido dei figli all'Ente, il quale aveva dichiarato concluso il proprio intervento.
All'udienza del 27.11.2024, alla quale non compariva la resistente, il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo ex art. 140 c.p.c., sentiva la parte ricorrente che dichiarava: “preciso innanzitutto che la sig. ra è a conoscenza del ricorso. Confermo la CP_1
pagina 2 di 8 volontà di ottenere la pronuncia di divorzio alle stesse condizioni della separazione;
confermo anche che tra noi la situazione è effettivamente migliorata negli ultimi anni;
i bambini sono sempre stati collocati presso di me fin dalla separazione ma vedono regolarmente la madre. Quand'erano più piccoli non volevano andarci, adesso invece ci vanno regolarmente anche coi pernotti già dall'epoca della separazione. La madre continua a non pagare le spese straordinarie;
non ha il mantenimento, né chiedo che sia disposto perché non voglio alimentare il contenzioso con lei;
l'ultimo colloquio con i
Servizi è avvenuto quest'estate ma siamo stati seguiti da anni. Però confermo che adesso andiamo
d'accordo e riusciamo ad avere un dialogo per tutte le decisioni che riguardano i bambini che stanno bene, come verificato anche dai Servizi;
l'intervento educativo presso di me e presso la madre è finito già piu di un anno e mezzo fa. Preciso che ero stato io a richiedere l'intervento dei Servizi perché non ero tranquillo, poi fortunatamente la situazione è rientrata. Dei bambini mi occupo io insieme a mio padre.”
Il Giudice delegato invitava il difensore di parte attrice a interloquire sulle domande svolte. Il difensore si riportava alle conclusioni del ricorso e chiedeva la revoca già in via provvisoria del regime di affidamento all'Ente, stante la valutazione positiva dei servizi. All'esito della discussione il Giudice delegato, letta la relazione di aggiornamento sulla situazione del nucleo familiare trasmessa dai Servizi
Sociali del Comune di Milano disponeva in via provvisoria l'affido condiviso dei figli minori e Per_1
ai genitori confermando nel resto le statuizioni della sentenza di separazione giudiziale. Per_2
Ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, in assenza di ulteriori richieste della parte costituita, il Giudice delegato invitava il difensore di parte attrice a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
Il difensore si riportava alle conclusioni del ricorso e chiedeva la conferma delle statuizioni provvisorie assunte. All'esito della discussione, la causa era rimessa in decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 27 novembre 2024.
Considerato in diritto
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio civile è fondata e deve essere accolta. I coniugi hanno contratto matrimonio civile a Milano in data 11.03.2016, iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano al n. 0279, Reg. 01, parte 1, anno 2016, e si sono separate con sentenza n.
5499/2022 emessa dal Tribunale di Milano in data 15.06.2022. Pertanto, si è protratto lo stato di pagina 3 di 8 separazione legale tra gli stessi oltre il periodo previsto dalla legge 898/70 e successive modifiche, essendo stato depositato il ricorso per divorzio in data 26.04.2024. Non è stata eccepita l'intervenuta riconciliazione tra le parti e dunque ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le statuizioni in punto responsabilità genitoriale, collocamento e frequentazioni della prole.
Il Collegio ritiene che debbano essere confermate le statuizioni già rese in punto di responsabilità genitoriale con i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal Giudice Delegato all'udienza del
27.11.2024, con cui è stata disposta la revoca dell'affido all'Ente in precedenza disposto, con ripristino del regime di affido condiviso di legge.
Dalla relazione di aggiornamento sulla situazione del nucleo familiare trasmessa dai Servizi
Sociali del Comune di Milano in data 11 ottobre 2024, risulta infatti che i genitori sono riusciti, nel corso dei mesi di presa in carico del nucleo e dell'intervento educativo espletato a ridosso della separazione, a trovare modalità comunicative più funzionali nell'interesse dei minori, senza aver necessità della mediazione e del supporto dei servizi sociali, che avevano pertanto ritenuto concluso il loro intervento, in assenza di elementi di criticità nella situazione dei minori.
Come da richiesta paterna – e in assenza di diverse richieste della madre, rimasta contumace nel presente giudizio – dev'essere quindi confermato il collocamento prevalente dei minori presso il padre disposto in separazione, essendo risultato il sig. pienamente capace di occuparsi dei minori, Pt_1
assicurando loro stabilità e condizioni di vita adeguate alle loro esigenze di crescita.
Parimenti devono essere confermate le modalità di frequentazione madre-figli come da domanda di parte attrice e come concordate dalle parti già in sede di separazione, sulla base di tempi pressochè paritetici per l'uno e l'altro genitore (weekend alterni da venerdì a lunedì mattina, due pomeriggi con pernottamento presso la madre o un pomeriggio nelle settimane con weekend di spettanza materna) e quindi idonee ad assicurare stabili e continuative frequentazioni con la madre, così come il calendario dei tempi extra-scolastici di permanenza con i minori già disposto in separazione (secondo il quale i bambini trascorreranno presso un genitore il periodo dal 25.12 mattina sino al 31.12 mattina e con l'altro il periodo dal 31.12 pomeriggio al giorno di ripresa della scuola, nonché il 24.12 con pernottamento;
Pasqua o Carnevale, ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore o con suddivisione del pagina 4 di 8 periodo a metà, in caso di accordo delle parti in tal senso;
tre settimane con ciascun genitore nel periodo estivo, di cui due consecutive, in periodi da concordare entro fine maggio di ogni anno;
i ponti saranno accorpati al weekend contiguo al ponte. Il tutto salvi migliori accordi tra le parti
L'assegnazione della casa coniugale.
Dev'essere altresì confermata l'assegnazione della casa coniugale sita in Milano, via Bonfadini
98, al ricorrente, quale collocatario prevalente dei figli minori – essendo stato l'immobile già da tempo rilasciato dalla CP_1
Il contributo paterno al mantenimento del figlio minore
Il Collegio ritiene altresì di confermare i provvedimenti statuiti in sentenza di separazione in punto economico, già confermati nei provvedimenti provvisori assunti dal Giudice delegato.
Per quanto riguarda la situazione economica delle parti il padre, operaio metalmeccanico, ha un contratto di lavoro p.t.; percepisce uno stipendio netto mensile di circa euro 950,00 (cfr. CU 2023 relativa all'anno di imposta 2022 da cui risulta un reddito annuo lordo pari a euro 12.555,75) e non sostiene spese abitative.
Non si dispone invece di documenti reddituali aggiornati della madre che, tuttavia, secondo quanto dichiarato da controparte, attualmente lavora come barista e continua a vivere con la madre;
la stessa deve ritenersi quindi – stante anche l'assenza di rilievi del padre rispetto alla gestione dei minori
– pienamente in grado di contribuire al mantenimento diretto dei figli nei tempi pressochè paritetici di propria spettanza, in cui è coadiuvata dalla di lei madre.
In assenza di diversa richiesta paterna le parti, pertanto, continueranno a provvedere in via diretta al mantenimento dei minori nei tempi – quasi paritetici - di rispettiva competenza.
Parimenti dev'essere confermato il contributo delle parti al 50% dee spese straordinarie, come da linee guida di questo Tribunale.
Le spese di lite
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
pagina 5 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile tra e Parte_1 [...]
contratto a Milano in data 11.03.2016, iscritto nei Registri dello stato civile CP_1
del Comune di Milano al n. 0279, Reg. 01, parte 1, anno 2016;
2. Affida i figli minori e ad entrambi i genitori, con prevalente collocamento Per_1 Per_2
presso il padre;
3. Assegna la casa familiare sita a Milano in via Bonfadini n. 98 al padre, ove resteranno collocati i figli minori, anche ai fini della residenza anagrafica;
4. Dispone che la madre potrà vedere e tenere con sé i figli, salvo migliori accordi tra le parti a weekend alterni da venerdì pomeriggio/sera a lunedì mattina, oltre a due pomeriggi dall'uscita da scuola con pernottamento, nelle settimane con weekend di spettanza paterna e a un pomeriggio con pernottamento, nelle settimane con weekend di spettanza materna;
i bambini trascorreranno presso un genitore il periodo dal 25.12 mattina sino al 31.12 mattina e con l'altro il periodo dal 31.12 pomeriggio al giorno di ripresa della scuola, nonché il 24.12 con pernottamento;
Pasqua o Carnevale, ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore o con suddivisione del periodo a metà, in caso di accordo delle parti in tal senso;
tre settimane con ciascun genitore nel periodo estivo, di cui due consecutivi, in periodi da concordare con l'aiuto dei Servizi Sociali entro fine maggio di ogni anno;
i ponti saranno accorpati al weekend contiguo al ponte;
5. I genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli nei tempi in cui hanno i minori presso di sé;
6. Pone a carico di ricorrente e convenuta, per quota del 50% ciascuno, le spese straordinarie come da vigente protocollo:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non pagina 6 di 8 cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza pagina 7 di 8 della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
7. Nulla sulle spese;
8. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del
Comune di Milano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1).
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 27 novembre 2024.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 26/04/2024, discussa nella Camera di Consiglio del 27/11/2024, promossa
DA
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Giovanni Motta presso il cui studio sito in Milano, via Emilio Faà di Bruno n. 2
Milano, è elettivamente domiciliato
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 27.05.2024
pagina 1 di 8 OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per conferma dei provvedimenti provvisori come da verbale d'udienza del Parte_1
27.11.2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile a Milano Parte_1 Controparte_1
in data 11.03.2016, iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano al n. 0279, Reg. 01, parte 1, anno 2016.
Dall'unione sono nati a Milano i figli il 09.10.2015, e , il 16.12.2016. Per_1 Per_2
Le parti si sono separate con sentenza n. 5499/2022 emessa dal Tribunale di Milano in data
15.06.2022, che disponeva l'affido al Comune di Milano dei minori con loro collocamento prevalente presso il padre e assegnazione allo stesso della casa coniugale sita in Milano, via Bonfadini n. 98, regolamentava le frequentazioni materne a fine settimana alterni oltre a un pomeriggio infra- settimanale dall'uscita da scuola con pernottamento nelle settimane con weekend di competenza materna e a due pomeriggi infrasettimanali sempre con pernottamento nelle settimane di spettanza paterna e suddivisione tra i genitori delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno.
Con ricorso depositato il 26.04.2024, il ricorrente chiedeva la pronuncia di scioglimento del matrimonio, l'affido condiviso ai genitori dei minori fermo il loro collocamento prevalente presso il padre, le frequentazioni materne e le ulteriori statuizioni della sentenza di separazione giudiziale;
A sostegno delle proprie domande il ricorrente deduceva che dalla sentenza di separazione le parti erano riuscite ad assumere di comune accordo le decisioni nell'interesse dei figli e Per_1 Per_2
e avevano positivamente partecipato agli incontri con i Servizi Sociali del Comune di Milano, ritenendo che pertanto non sussistessero più le condizioni per l'affido dei figli all'Ente, il quale aveva dichiarato concluso il proprio intervento.
All'udienza del 27.11.2024, alla quale non compariva la resistente, il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo ex art. 140 c.p.c., sentiva la parte ricorrente che dichiarava: “preciso innanzitutto che la sig. ra è a conoscenza del ricorso. Confermo la CP_1
pagina 2 di 8 volontà di ottenere la pronuncia di divorzio alle stesse condizioni della separazione;
confermo anche che tra noi la situazione è effettivamente migliorata negli ultimi anni;
i bambini sono sempre stati collocati presso di me fin dalla separazione ma vedono regolarmente la madre. Quand'erano più piccoli non volevano andarci, adesso invece ci vanno regolarmente anche coi pernotti già dall'epoca della separazione. La madre continua a non pagare le spese straordinarie;
non ha il mantenimento, né chiedo che sia disposto perché non voglio alimentare il contenzioso con lei;
l'ultimo colloquio con i
Servizi è avvenuto quest'estate ma siamo stati seguiti da anni. Però confermo che adesso andiamo
d'accordo e riusciamo ad avere un dialogo per tutte le decisioni che riguardano i bambini che stanno bene, come verificato anche dai Servizi;
l'intervento educativo presso di me e presso la madre è finito già piu di un anno e mezzo fa. Preciso che ero stato io a richiedere l'intervento dei Servizi perché non ero tranquillo, poi fortunatamente la situazione è rientrata. Dei bambini mi occupo io insieme a mio padre.”
Il Giudice delegato invitava il difensore di parte attrice a interloquire sulle domande svolte. Il difensore si riportava alle conclusioni del ricorso e chiedeva la revoca già in via provvisoria del regime di affidamento all'Ente, stante la valutazione positiva dei servizi. All'esito della discussione il Giudice delegato, letta la relazione di aggiornamento sulla situazione del nucleo familiare trasmessa dai Servizi
Sociali del Comune di Milano disponeva in via provvisoria l'affido condiviso dei figli minori e Per_1
ai genitori confermando nel resto le statuizioni della sentenza di separazione giudiziale. Per_2
Ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, in assenza di ulteriori richieste della parte costituita, il Giudice delegato invitava il difensore di parte attrice a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
Il difensore si riportava alle conclusioni del ricorso e chiedeva la conferma delle statuizioni provvisorie assunte. All'esito della discussione, la causa era rimessa in decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 27 novembre 2024.
Considerato in diritto
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio civile è fondata e deve essere accolta. I coniugi hanno contratto matrimonio civile a Milano in data 11.03.2016, iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano al n. 0279, Reg. 01, parte 1, anno 2016, e si sono separate con sentenza n.
5499/2022 emessa dal Tribunale di Milano in data 15.06.2022. Pertanto, si è protratto lo stato di pagina 3 di 8 separazione legale tra gli stessi oltre il periodo previsto dalla legge 898/70 e successive modifiche, essendo stato depositato il ricorso per divorzio in data 26.04.2024. Non è stata eccepita l'intervenuta riconciliazione tra le parti e dunque ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le statuizioni in punto responsabilità genitoriale, collocamento e frequentazioni della prole.
Il Collegio ritiene che debbano essere confermate le statuizioni già rese in punto di responsabilità genitoriale con i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal Giudice Delegato all'udienza del
27.11.2024, con cui è stata disposta la revoca dell'affido all'Ente in precedenza disposto, con ripristino del regime di affido condiviso di legge.
Dalla relazione di aggiornamento sulla situazione del nucleo familiare trasmessa dai Servizi
Sociali del Comune di Milano in data 11 ottobre 2024, risulta infatti che i genitori sono riusciti, nel corso dei mesi di presa in carico del nucleo e dell'intervento educativo espletato a ridosso della separazione, a trovare modalità comunicative più funzionali nell'interesse dei minori, senza aver necessità della mediazione e del supporto dei servizi sociali, che avevano pertanto ritenuto concluso il loro intervento, in assenza di elementi di criticità nella situazione dei minori.
Come da richiesta paterna – e in assenza di diverse richieste della madre, rimasta contumace nel presente giudizio – dev'essere quindi confermato il collocamento prevalente dei minori presso il padre disposto in separazione, essendo risultato il sig. pienamente capace di occuparsi dei minori, Pt_1
assicurando loro stabilità e condizioni di vita adeguate alle loro esigenze di crescita.
Parimenti devono essere confermate le modalità di frequentazione madre-figli come da domanda di parte attrice e come concordate dalle parti già in sede di separazione, sulla base di tempi pressochè paritetici per l'uno e l'altro genitore (weekend alterni da venerdì a lunedì mattina, due pomeriggi con pernottamento presso la madre o un pomeriggio nelle settimane con weekend di spettanza materna) e quindi idonee ad assicurare stabili e continuative frequentazioni con la madre, così come il calendario dei tempi extra-scolastici di permanenza con i minori già disposto in separazione (secondo il quale i bambini trascorreranno presso un genitore il periodo dal 25.12 mattina sino al 31.12 mattina e con l'altro il periodo dal 31.12 pomeriggio al giorno di ripresa della scuola, nonché il 24.12 con pernottamento;
Pasqua o Carnevale, ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore o con suddivisione del pagina 4 di 8 periodo a metà, in caso di accordo delle parti in tal senso;
tre settimane con ciascun genitore nel periodo estivo, di cui due consecutive, in periodi da concordare entro fine maggio di ogni anno;
i ponti saranno accorpati al weekend contiguo al ponte. Il tutto salvi migliori accordi tra le parti
L'assegnazione della casa coniugale.
Dev'essere altresì confermata l'assegnazione della casa coniugale sita in Milano, via Bonfadini
98, al ricorrente, quale collocatario prevalente dei figli minori – essendo stato l'immobile già da tempo rilasciato dalla CP_1
Il contributo paterno al mantenimento del figlio minore
Il Collegio ritiene altresì di confermare i provvedimenti statuiti in sentenza di separazione in punto economico, già confermati nei provvedimenti provvisori assunti dal Giudice delegato.
Per quanto riguarda la situazione economica delle parti il padre, operaio metalmeccanico, ha un contratto di lavoro p.t.; percepisce uno stipendio netto mensile di circa euro 950,00 (cfr. CU 2023 relativa all'anno di imposta 2022 da cui risulta un reddito annuo lordo pari a euro 12.555,75) e non sostiene spese abitative.
Non si dispone invece di documenti reddituali aggiornati della madre che, tuttavia, secondo quanto dichiarato da controparte, attualmente lavora come barista e continua a vivere con la madre;
la stessa deve ritenersi quindi – stante anche l'assenza di rilievi del padre rispetto alla gestione dei minori
– pienamente in grado di contribuire al mantenimento diretto dei figli nei tempi pressochè paritetici di propria spettanza, in cui è coadiuvata dalla di lei madre.
In assenza di diversa richiesta paterna le parti, pertanto, continueranno a provvedere in via diretta al mantenimento dei minori nei tempi – quasi paritetici - di rispettiva competenza.
Parimenti dev'essere confermato il contributo delle parti al 50% dee spese straordinarie, come da linee guida di questo Tribunale.
Le spese di lite
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
pagina 5 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile tra e Parte_1 [...]
contratto a Milano in data 11.03.2016, iscritto nei Registri dello stato civile CP_1
del Comune di Milano al n. 0279, Reg. 01, parte 1, anno 2016;
2. Affida i figli minori e ad entrambi i genitori, con prevalente collocamento Per_1 Per_2
presso il padre;
3. Assegna la casa familiare sita a Milano in via Bonfadini n. 98 al padre, ove resteranno collocati i figli minori, anche ai fini della residenza anagrafica;
4. Dispone che la madre potrà vedere e tenere con sé i figli, salvo migliori accordi tra le parti a weekend alterni da venerdì pomeriggio/sera a lunedì mattina, oltre a due pomeriggi dall'uscita da scuola con pernottamento, nelle settimane con weekend di spettanza paterna e a un pomeriggio con pernottamento, nelle settimane con weekend di spettanza materna;
i bambini trascorreranno presso un genitore il periodo dal 25.12 mattina sino al 31.12 mattina e con l'altro il periodo dal 31.12 pomeriggio al giorno di ripresa della scuola, nonché il 24.12 con pernottamento;
Pasqua o Carnevale, ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore o con suddivisione del periodo a metà, in caso di accordo delle parti in tal senso;
tre settimane con ciascun genitore nel periodo estivo, di cui due consecutivi, in periodi da concordare con l'aiuto dei Servizi Sociali entro fine maggio di ogni anno;
i ponti saranno accorpati al weekend contiguo al ponte;
5. I genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli nei tempi in cui hanno i minori presso di sé;
6. Pone a carico di ricorrente e convenuta, per quota del 50% ciascuno, le spese straordinarie come da vigente protocollo:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non pagina 6 di 8 cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza pagina 7 di 8 della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
7. Nulla sulle spese;
8. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del
Comune di Milano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1).
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 27 novembre 2024.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Maria Laura Amato
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