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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/02/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8023/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 3.2.25
E' presente l'avv. Oriana Manuele Oliva, per delega dell'avv. Grasso, la quale si riporta al ricorso e cita la sentenza del Tar Calabria n.637/2019. Fa presente che il titolo abili- tativo alla guida è necessario anche al fine di consentire al ricorrente di svolgere l'attività di barbiere che ha avviato mediante ditta individuale.
Il giudice, dopo discussione, si ritira in camera di consiglio.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio ed in assenza delle parti, pronuncia sen- tenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 429 c.p.c. (lettura del dispositivo e delle ra- gioni della decisione), che deposita telematicamente.
Il Giudice
Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, I Sezione Civile, in composizione monocra- tica, nella persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n 8023\2023 r.g., avente ad oggetto: ricorso avverso diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida.
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Goffredo Grasso (C.F. ed elett.te domiciliato presso il suo stu- C.F._2
dio sito in Santa Maria Capua Vetere (Ce), alla Via G. Bonaparte, n. 10;
1
- Ricorrente -
e
Controparte_1 Controparte_2
, , ,
[...] Controparte_3 Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli, alla Via Amerigo
Vespucci, n° 168, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Sta- to di Napoli, in Napoli, alla Via Armando Diaz, n° 11, presso la quale deve intendersi elettivamente domicilia;
-Resistente-
Conclusioni
Per il ricorrente: come da atto introduttivo e verbale odierno.
Per la ricorrente: come da comparsa di costituzione e risposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69. ha agito in giudizio nei confronti del Parte_1 [...]
per sentir annullare il provvedimento del Controparte_5
20.10.2023, con cui il gli ha negato il rilascio del titolo Controparte_1 abilitativo alla guida, stante la non sussistenza dei requisiti morali di cui all'articolo
120, comma 1, CdS.
Il suddetto provvedimento di diniego è stato emesso ex art. 120 Codice della Strada, in considerazione della documentazione in possesso della relativa al Controparte_6
ricorrente, da cui sarebbe emerso un motivo ostativo al rilascio del titolo abilitativo alla guida.
Si è costituito il che ha chiesto il rigetto Controparte_1
della domanda.
Parte resistente ha dedotto che l'elemento ostativo al conseguimento della patente di guida in capo al ricorrente sig. sia conseguenza della sentenza di con- Parte_1 danna per il reato di cui all'art. 73 del D.P.R. 309/1990 resa ex artt. 444 – 445 c.p.p. dal G.U.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 26/04/2022 (divenuta ir- revocabile il 22.11.2022.), precisando che, ai sensi del primo comma dell'art. 120 del
Codice della Strada “non possono conseguire la patente di guida le persone condanna-
2
te per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilita- tivi”.
Il merito
La domanda è infondata e va respinta.
In primo luogo, va richiamato l'art. 120 del D.lgs. 285/1992 (cd. Codice della strada).
Il primo comma rubricato “requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'art. 116” stabilisce che “non possono conseguire la patente di guida i delin- quenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 di- cembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei di- vieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del mede- simo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti.
Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del me- desimo comma”.
Il secondo comma disciplina il caso in cui le circostanze ostative al conseguimento del- la patente previste nel primo comma intervengano in relazione ad un soggetto che risul- ti già abilitato alla guida.
L'originaria formulazione della norma prevedeva la revoca della patente, con la preci- sazione che “la revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma
1”.
Il comma in esame è stato dichiarato incostituzionale “nella parte in cui con riguardo all'ipotesi di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del decreto del Presidente del- la Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), che intervenga in data successiva a quella di rilascio della
3
patente di guida - dispone che il prefetto «provvede» - invece che «può provvedere» - alla revoca della patente” (cfr. Corte Cost. n. 22 del 09.02.2018).
La Corte sul punto ha osservato che “la disposizione denunziata sul presupposto di una indifferenziata valutazione di sopravvenienza di una condizione ostativa al mante- nimento del titolo di abilitazione alla guida ricollega, infatti, in via automatica, il me- desimo effetto, la revoca di quel titolo, ad una varietà di fattispecie, non sussumibili in termini di omogeneità, atteso che la condanna, cui la norma fa riferimento, può ri- guardare reati di diversa, se non addirittura di lieve, entità. Reati che, per di più, pos- sono essere assai risalenti nel tempo, rispetto alla data di definizione del giudizio. Il che dovrebbe escluderne l'attitudine a fondare, nei confronti del condannato, dopo un tale intervallo temporale, un giudizio, di assenza dei requisiti soggettivi per il mante- nimento del titolo di abilitazione alla guida, riferito, in via automatica, all'attualità”.
Per cui a seguito della pronunzia di incostituzionalità, la revoca non è più automatica, dovendo il Prefetto effettuare una valutazione in concreto, tenendo conto delle specifi- che modalità del reato valutate unitamente alla condotta del reo, anche successiva al compimento del fatto.
A seguito dell'intervento della Corte Costituzionale, vengono a delinearsi due situazio- ni diverse:
- il provvedimento di diniego da emettere in presenza dei presupposti previsti dalla leg- ge senza valutazioni discrezionali, trattandosi di attività vincolata;
- il provvedimento di revoca da emettere solo a seguito di una valutazione discrezionale e, precisamente, previa verifica della concreta affidabilità morale del soggetto (cfr. Cor- te Cost. sentenze n. 24 del 20/02/2020 e n. 99 del 27/05/2020).
Alla luce dei fatti di causa, della documentazione in atti ed in base alla richiamata nor- mativa, deve affermarsi dunque che il provvedimento di diniego del Ministero delle In- frastrutture emesso con riferimento al ricorrente sia fondato sui presupposti di legge.
Il sig. tra l'altro, non ha nemmeno dedotto di aver beneficiato di un provve- Pt_1
dimento di riabilitazione ex art. 178 del cod. pen., né ha allegato di essere stato affidato in prova al servizio sociale con esito positivo dell'affidamento, circostanze che, in base a quanto a quanto disposto dall'art. 120, comma 1 del codice della strada, rendono pos- sibile il conseguimento della patente (cfr. Cass., sez. un., 01/08/2022, n. 23815).
Tra l'altro, proprio con riferimento al diniego di rilascio, la Corte di Cassazione ha os- servato che “il carattere vincolato dell'atto rende irrilevante il difetto di motivazione, sicchè non si pone, neppure in astratto, la questione di annullabilità dell'atto in paro-
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la” (cfr. Cass., sez. un., 13/12/2019, n. 32977).
Da quanto precede deriva altresì l'irrilevanza del difetto di motivazione di cui il ricor- rente si duole nel ricorso.
In ogni caso, va osservato che, nel provvedimento emesso da , si legge quanto CP_1 segue “stante la non sussistenza dei requisiti morali di cui all'articolo 120 co.1 CdS, come da ostativo inserimento nel sistema informativo del Dipartimento per la mobilità sostenibile dalla prefettura le cui motivazioni sono dalla prefettura medesima detenute per motivi di sicurezza.”
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese
La complessità del quadro normativo di riferimento e i recenti arresti giurisprudenziali in materia, valutati unitamente alla condotta processuale della parte resistente (assente nel corso del processo a seguito della costituzione) inducono a ritenere sussistenti ra- gioni per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione mono- cratica, così provvede:
- rigetta il ricorso e conferma il provvedimento impugnato;
- compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 3.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Del Prete
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TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 3.2.25
E' presente l'avv. Oriana Manuele Oliva, per delega dell'avv. Grasso, la quale si riporta al ricorso e cita la sentenza del Tar Calabria n.637/2019. Fa presente che il titolo abili- tativo alla guida è necessario anche al fine di consentire al ricorrente di svolgere l'attività di barbiere che ha avviato mediante ditta individuale.
Il giudice, dopo discussione, si ritira in camera di consiglio.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio ed in assenza delle parti, pronuncia sen- tenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 429 c.p.c. (lettura del dispositivo e delle ra- gioni della decisione), che deposita telematicamente.
Il Giudice
Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, I Sezione Civile, in composizione monocra- tica, nella persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n 8023\2023 r.g., avente ad oggetto: ricorso avverso diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida.
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Goffredo Grasso (C.F. ed elett.te domiciliato presso il suo stu- C.F._2
dio sito in Santa Maria Capua Vetere (Ce), alla Via G. Bonaparte, n. 10;
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- Ricorrente -
e
Controparte_1 Controparte_2
, , ,
[...] Controparte_3 Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli, alla Via Amerigo
Vespucci, n° 168, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Sta- to di Napoli, in Napoli, alla Via Armando Diaz, n° 11, presso la quale deve intendersi elettivamente domicilia;
-Resistente-
Conclusioni
Per il ricorrente: come da atto introduttivo e verbale odierno.
Per la ricorrente: come da comparsa di costituzione e risposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69. ha agito in giudizio nei confronti del Parte_1 [...]
per sentir annullare il provvedimento del Controparte_5
20.10.2023, con cui il gli ha negato il rilascio del titolo Controparte_1 abilitativo alla guida, stante la non sussistenza dei requisiti morali di cui all'articolo
120, comma 1, CdS.
Il suddetto provvedimento di diniego è stato emesso ex art. 120 Codice della Strada, in considerazione della documentazione in possesso della relativa al Controparte_6
ricorrente, da cui sarebbe emerso un motivo ostativo al rilascio del titolo abilitativo alla guida.
Si è costituito il che ha chiesto il rigetto Controparte_1
della domanda.
Parte resistente ha dedotto che l'elemento ostativo al conseguimento della patente di guida in capo al ricorrente sig. sia conseguenza della sentenza di con- Parte_1 danna per il reato di cui all'art. 73 del D.P.R. 309/1990 resa ex artt. 444 – 445 c.p.p. dal G.U.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 26/04/2022 (divenuta ir- revocabile il 22.11.2022.), precisando che, ai sensi del primo comma dell'art. 120 del
Codice della Strada “non possono conseguire la patente di guida le persone condanna-
2
te per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilita- tivi”.
Il merito
La domanda è infondata e va respinta.
In primo luogo, va richiamato l'art. 120 del D.lgs. 285/1992 (cd. Codice della strada).
Il primo comma rubricato “requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'art. 116” stabilisce che “non possono conseguire la patente di guida i delin- quenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 di- cembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei di- vieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del mede- simo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti.
Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del me- desimo comma”.
Il secondo comma disciplina il caso in cui le circostanze ostative al conseguimento del- la patente previste nel primo comma intervengano in relazione ad un soggetto che risul- ti già abilitato alla guida.
L'originaria formulazione della norma prevedeva la revoca della patente, con la preci- sazione che “la revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma
1”.
Il comma in esame è stato dichiarato incostituzionale “nella parte in cui con riguardo all'ipotesi di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del decreto del Presidente del- la Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), che intervenga in data successiva a quella di rilascio della
3
patente di guida - dispone che il prefetto «provvede» - invece che «può provvedere» - alla revoca della patente” (cfr. Corte Cost. n. 22 del 09.02.2018).
La Corte sul punto ha osservato che “la disposizione denunziata sul presupposto di una indifferenziata valutazione di sopravvenienza di una condizione ostativa al mante- nimento del titolo di abilitazione alla guida ricollega, infatti, in via automatica, il me- desimo effetto, la revoca di quel titolo, ad una varietà di fattispecie, non sussumibili in termini di omogeneità, atteso che la condanna, cui la norma fa riferimento, può ri- guardare reati di diversa, se non addirittura di lieve, entità. Reati che, per di più, pos- sono essere assai risalenti nel tempo, rispetto alla data di definizione del giudizio. Il che dovrebbe escluderne l'attitudine a fondare, nei confronti del condannato, dopo un tale intervallo temporale, un giudizio, di assenza dei requisiti soggettivi per il mante- nimento del titolo di abilitazione alla guida, riferito, in via automatica, all'attualità”.
Per cui a seguito della pronunzia di incostituzionalità, la revoca non è più automatica, dovendo il Prefetto effettuare una valutazione in concreto, tenendo conto delle specifi- che modalità del reato valutate unitamente alla condotta del reo, anche successiva al compimento del fatto.
A seguito dell'intervento della Corte Costituzionale, vengono a delinearsi due situazio- ni diverse:
- il provvedimento di diniego da emettere in presenza dei presupposti previsti dalla leg- ge senza valutazioni discrezionali, trattandosi di attività vincolata;
- il provvedimento di revoca da emettere solo a seguito di una valutazione discrezionale e, precisamente, previa verifica della concreta affidabilità morale del soggetto (cfr. Cor- te Cost. sentenze n. 24 del 20/02/2020 e n. 99 del 27/05/2020).
Alla luce dei fatti di causa, della documentazione in atti ed in base alla richiamata nor- mativa, deve affermarsi dunque che il provvedimento di diniego del Ministero delle In- frastrutture emesso con riferimento al ricorrente sia fondato sui presupposti di legge.
Il sig. tra l'altro, non ha nemmeno dedotto di aver beneficiato di un provve- Pt_1
dimento di riabilitazione ex art. 178 del cod. pen., né ha allegato di essere stato affidato in prova al servizio sociale con esito positivo dell'affidamento, circostanze che, in base a quanto a quanto disposto dall'art. 120, comma 1 del codice della strada, rendono pos- sibile il conseguimento della patente (cfr. Cass., sez. un., 01/08/2022, n. 23815).
Tra l'altro, proprio con riferimento al diniego di rilascio, la Corte di Cassazione ha os- servato che “il carattere vincolato dell'atto rende irrilevante il difetto di motivazione, sicchè non si pone, neppure in astratto, la questione di annullabilità dell'atto in paro-
4
la” (cfr. Cass., sez. un., 13/12/2019, n. 32977).
Da quanto precede deriva altresì l'irrilevanza del difetto di motivazione di cui il ricor- rente si duole nel ricorso.
In ogni caso, va osservato che, nel provvedimento emesso da , si legge quanto CP_1 segue “stante la non sussistenza dei requisiti morali di cui all'articolo 120 co.1 CdS, come da ostativo inserimento nel sistema informativo del Dipartimento per la mobilità sostenibile dalla prefettura le cui motivazioni sono dalla prefettura medesima detenute per motivi di sicurezza.”
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese
La complessità del quadro normativo di riferimento e i recenti arresti giurisprudenziali in materia, valutati unitamente alla condotta processuale della parte resistente (assente nel corso del processo a seguito della costituzione) inducono a ritenere sussistenti ra- gioni per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione mono- cratica, così provvede:
- rigetta il ricorso e conferma il provvedimento impugnato;
- compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 3.02.2025
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