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Sentenza 13 agosto 2024
Sentenza 13 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 13/08/2024, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2024 |
Testo completo
Nr. 968/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di ISERNIA Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale di Isernia, riunito in Camera di Consiglio e in persona dei signori magistrati: dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente dott.ssa Elvira Puleio Giudice relatore dott. Marco Ponsiglione Giudice
ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 968 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 ritenuta in decisione all'udienza del 21.05.2024 TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BIASIELLO CARMINE, elettivamente domiciliato in via Vittorio Alfieri n. 67,
VENAFRO (IS), presso il difensore avv. Biasiello Carmine;
RICORRENTE E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
IANNACONE ADRIANO, elettivamente domiciliato alla Strada Prov. Conca Casale n.
21/E, VENAFRO (IS), presso il difensore avv. Iannacone Adriano;
RESISTENTE
OGGETTO: divorzio su conclusioni congiunte CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 21.05.2024
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione Con ricorso regolarmente notificato , premettendo che in data Parte_1
13.05.1955 contraeva matrimonio concordatario a Venafro (IS) con e CP_1 che dall'unione matrimoniale erano nati i figli nata a [...] ) il Per_1
31.08.1976 e , nato a [...] ) il 05.05.1980, esponeva che, mediante Per_2 procedimento di separazione, le parti si erano separate alle condizioni di cui nella sentenza n. 167/2020 resa in data 08/04/2020 dalla Corte di Appello di Campobasso. Il ricorrente adiva quindi questo Tribunale affinché, maturati i termini di legge, venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con la resistente. Si costituiva regolarmente in giudizio la resistente aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. La causa, all'esito dell'udienza del 21.05.2024, trattata con modalità cartolari, veniva trattenuta per la decisione. Osserva il Collegio Accertato il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della legge n. 898/70, deve dichiararsi definitivamente cessata la comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare, data la conforme volontà delle parti, e pertanto è da ritenersi dovuta la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le parti giungevano ad un accordo sui termini del divorzio, depositato in data 18.06.2024, alle seguenti condizioni:
1. “ Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Il sig. si impegna a mantenere l'assegno divorzile di € 200,00 mensili;
Pt_1
3. In ordine al trattamento di fine rapporto, il sig. verserà a tacitazione di Parte_1 quanto dovuto la somma complessiva di € 8.400,00 secondo modalità e termini che verranno stabiliti di volta in volta con la ma in ogni caso entro il termine di 5 CP_1 anni.
4. Il presente accordo comporta l'estinzione del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Isernia con n. 968/2020;
5. Le spese sono compensate tra le parti con espressa rinuncia degli avvocati al diritto della solidarietà ex art. 13 legge professionale;
6. Le parti, soddisfatte del presente accordo, dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro.”
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Venafro (IS) in data 13.05.1955 tra (C.F. .) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), trascritto nel Registro degli Atti di CP_1 C.F._2 Matrimonio del Comune di Venafro al N. 22, PII Serie Ufficio A. anno 1955, alle condizioni di cui in parte motiva;
- compensa le spese di giudizio. Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza negli appositi registri e al cancelliere di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. Isernia, 02.08.2024 Il Presidente Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Il Giudice estensore Dott.ssa Elvira Puleio
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di ISERNIA Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale di Isernia, riunito in Camera di Consiglio e in persona dei signori magistrati: dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente dott.ssa Elvira Puleio Giudice relatore dott. Marco Ponsiglione Giudice
ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 968 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 ritenuta in decisione all'udienza del 21.05.2024 TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BIASIELLO CARMINE, elettivamente domiciliato in via Vittorio Alfieri n. 67,
VENAFRO (IS), presso il difensore avv. Biasiello Carmine;
RICORRENTE E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
IANNACONE ADRIANO, elettivamente domiciliato alla Strada Prov. Conca Casale n.
21/E, VENAFRO (IS), presso il difensore avv. Iannacone Adriano;
RESISTENTE
OGGETTO: divorzio su conclusioni congiunte CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 21.05.2024
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione Con ricorso regolarmente notificato , premettendo che in data Parte_1
13.05.1955 contraeva matrimonio concordatario a Venafro (IS) con e CP_1 che dall'unione matrimoniale erano nati i figli nata a [...] ) il Per_1
31.08.1976 e , nato a [...] ) il 05.05.1980, esponeva che, mediante Per_2 procedimento di separazione, le parti si erano separate alle condizioni di cui nella sentenza n. 167/2020 resa in data 08/04/2020 dalla Corte di Appello di Campobasso. Il ricorrente adiva quindi questo Tribunale affinché, maturati i termini di legge, venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con la resistente. Si costituiva regolarmente in giudizio la resistente aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. La causa, all'esito dell'udienza del 21.05.2024, trattata con modalità cartolari, veniva trattenuta per la decisione. Osserva il Collegio Accertato il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della legge n. 898/70, deve dichiararsi definitivamente cessata la comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare, data la conforme volontà delle parti, e pertanto è da ritenersi dovuta la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le parti giungevano ad un accordo sui termini del divorzio, depositato in data 18.06.2024, alle seguenti condizioni:
1. “ Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Il sig. si impegna a mantenere l'assegno divorzile di € 200,00 mensili;
Pt_1
3. In ordine al trattamento di fine rapporto, il sig. verserà a tacitazione di Parte_1 quanto dovuto la somma complessiva di € 8.400,00 secondo modalità e termini che verranno stabiliti di volta in volta con la ma in ogni caso entro il termine di 5 CP_1 anni.
4. Il presente accordo comporta l'estinzione del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Isernia con n. 968/2020;
5. Le spese sono compensate tra le parti con espressa rinuncia degli avvocati al diritto della solidarietà ex art. 13 legge professionale;
6. Le parti, soddisfatte del presente accordo, dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro.”
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Venafro (IS) in data 13.05.1955 tra (C.F. .) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), trascritto nel Registro degli Atti di CP_1 C.F._2 Matrimonio del Comune di Venafro al N. 22, PII Serie Ufficio A. anno 1955, alle condizioni di cui in parte motiva;
- compensa le spese di giudizio. Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza negli appositi registri e al cancelliere di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. Isernia, 02.08.2024 Il Presidente Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Il Giudice estensore Dott.ssa Elvira Puleio