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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Udine, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Udine |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 26/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di UDINE Sezione 3, riunita in udienza il 03/10/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CARLISI MATTEO, Giudice monocratico in data 03/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 195/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - NE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Comune di Anzio - Piazza Cesare Battisti 25 00042 Anzio RM
Email_4elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 115 2025 90032282 78/000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 115 2025 90032282 78/000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 115 2025 90032282 78/000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 201/2025 depositato il 10/10/2025
Richieste delle parti:
RICORRENTE: a. La Nullità dell'Intimazione di pagamento n. 11520259003228278000 e degli atti sottostanti per violazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/73 a seguito della mancata giuridica notifica degli atti sottostanti. b. La Nullità dell'intimazione di pagamento e delle cartelle di pagamento n. 11520120004797906000 – 11520120024121884000 – 11520130020214049000 per sopravvenuta prescrizione triennale in materia di Bolli Auto;
c. La Nullità dell'intimazione di pagamento e della cartella di pagamento N. 11520110025243666000, riferita a quota contributo refezione scolastica, per sopravvenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'all'art. 2948 comma 4 c.c. Spese e compensi.
RESISTENTE: in via preliminare e assorbente: - dichiarare il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 546/92 poiché non afferente a vizi propri dell'intimazione opposta, ma tardivamente proposto nei confronti delle cartelle alla stessa sottese;
In via subordinata e nel merito: - accertare la correttezza dell'operato di Agenzia delle entrate-ON e, per l'effetto, respingere qualsivoglia domanda svolta nei suoi confronti;
Con il riconoscimento delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'avviso di Intimazione di Pagamento n. 11520259003228278000 dell'importo di € 2.680,38 con il quale l'Agente per la riscossione richiamando numeri e date di debiti iscritti a ruolo, lo invitava a pagare quanto richiesto
La Ricorrente deduce:
- la nullità dell'Intimazione di pagamento impugnata e degli atti sottostanti per violazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/73 a seguito della mancata giuridica notifica degli atti sottostanti.
- la nullità dell'intimazione di pagamento e delle cartelle di pagamento n.
11520120004797906000 – 11520120024121884000 – 11520130020214049000 per sopravvenuta prescrizione triennale in materia di Bolli Auto.
- la nullità dell'intimazione di pagamento e della cartella di pagamento N.
11520110025243666000, riferita a quota contributo refezione scolastica, per sopravvenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'all'art. 2948 comma 4 c.c.
Si è costituito l'Ufficio deducendo in via preliminare e assorbente che il ricorso sarebbe inammissibile ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 546/92 poiché non afferente a vizi propri dell'intimazione opposta, ma tardivamente proposto nei confronti delle cartelle alla stessa sottese. In via subordinata e nel merito, ha dedotto la correttezza dell'operato di Agenzia delle Entrate-ON.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Infatti, la Cassazione ha affermato che in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica. (Cass. Sez. 5, 11/03/2025, n. 6436, Rv. 674383 - 01).
Conseguentemente, ha pure chiarito che in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine. (Cass. Sez. 5, 21/07/2025, n. 20476, Rv. 675406 - 01).
Quanto alle cartelle sottese all'intimazione di pagamento impugnata, l'Ufficio ricostruisce puntualmente tutti gli atti precedentemente notificati alla parte, fornendo prova documentale del perfezionamento di dette notificazioni e assolvendo all'onere su di esso incombente.
Ci si può soffermare direttamente sull'ultima intimazione validamente notificata prima dell'intimazione di pagamento n. 11520259003228278/000 notificata il 18.06.2025, oggi a giudizio. Ciò in quanto, per quanto stabilito dalla giurisprudenza sopra citata, tutti i vizi preesistenti avrebbero dovuto essere dedotti impugnando proprio quell'intimazione, intervenendo altrimenti la cristallizzazione della pretesa impositiva.
Cartella 1. 11520110025243666 000 – Comune di Anzio. Ruolo n. 2011/002895 reso esecutivo il 16.03.2011 e recante data consegna 10.05.2011 a titolo di contributi refezione scolastica anni 2004, 2005 e 2006, trasfuso nella cartella di pagamento n. 11520110025243666000 notificata il 18.05.2011. Successivamente, il credito è stato tutelato dall'evento prescrizione mediante i seguenti atti: … da ultimo si segnala la notificazione dell'intimazione di pagamento n. 11520229001559387/000 avvenuta il 21.04.2023 e del pignoramento verso terzi n. 11584202300004439001 notificato il 12.10.2023.
La mancata impugnazione di detta intimazione ha cristallizzato l'intimazione, precludendo al contribuente di eccepire le eccezioni relative a fatti anteriormente verificatisi. Cartella 2. 11520120004797906 000 – Regione Lazio. Ruolo n. 2012/001424 reso esecutivo il 27.12.2011 e recante data consegna 25.01.2012 a titolo di Tassa automobilistica anno 2006, trasfuso nella cartella di pagamento n. 11520120004797906000 notificata il 17.10.2012. Successivamente, il credito è stato tutelato dall'evento prescrizione mediante i seguenti atti: ... da ultimo si segnala la notificazione dell'intimazione di pagamento n. 11520229001559387/000 avvenuta il 21.04.2023 e del pignoramento verso terzi n. 11584202300004439001 notificato il 12.10.2023.
La mancata impugnazione di detta intimazione ha cristallizzato l'intimazione, precludendo al contribuente di eccepire le eccezioni relative a fatti anteriormente verificatisi.
Cartella 3. 11520120024121884 000 – Regione Lazio. Ruolo n. 2012/003007 reso esecutivo in data 05.04.2012 e recante data consegna 10.06.2012 a titolo di Tassa automobilistica anno 2009; ruolo n. 2012/003009 reso esecutivo in data 05.04.2012 e recante data consegna 10.06.2012 a titolo di Tassa automobilistica anno 2009; ruolo n. 2012/003014 reso esecutivo in data 05.04.2012 e recante data consegna 10.06.2012 a titolo di Tassa automobilistica anno 2009, trasfusi nella cartella di pagamento n. 11520120024121884 000, notificata in data 06.06.2014. Sul punto precisiamo che, nelle more della notifica del titolo, attraverso la presentazione dell'istanza di rateizzazione, la contribuente ha comprovato la conoscenza della presente cartella a far data almeno dal 28.10.2013. Successivamente, il credito è stato tutelato dall'evento prescrizione mediante i seguenti atti: … da ultima si segnala la notificazione dell'intimazione di pagamento n. 11520229001559387/000 avvenuta il 21.04.2023 e del pignoramento verso terzi n. 11584202300004439001 notificato il 12.10.2023.
La mancata impugnazione di detta intimazione ha cristallizzato l'intimazione, precludendo al contribuente di eccepire le eccezioni relative a fatti anteriormente verificatisi.
Cartella 4. 11520130020214049 000 – Regione Lazio. Ruolo n. 2013/003265 reso esecutivo il 17.05.2013 e recante data consegna 25.07.2013 a titolo di Tassa automobilistica anno 2010; ruolo n. 2013/003267 reso esecutivo il 17.05.2013 e recante data consegna 25.07.2013 a titolo di Tassa automobilistica anno 2010; ruolo n. 2013/003268 reso esecutivo il 17.05.2013 e recante data consegna 25.07.2013 a titolo di Tassa automobilistica anno 2010, trasfusi nella cartella di pagamento n. 11520130020214049 000 notificata il 25.09.2013. Successivamente, il credito è stato tutelato dall'evento prescrizione mediante i seguenti atti: … da ultima si segnala la notificazione dell'intimazione di pagamento n. 11520229001559387/000 avvenuta il 21.04.2023 e del pignoramento verso terzi n. 11584202300004439001 notificato il 12.10.2023.
La mancata impugnazione di detta intimazione ha cristallizzato l'intimazione, precludendo al contribuente di eccepire le eccezioni relative a fatti anteriormente verificatisi.
Appare pertanto inammissibile in quanto tardiva l'impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 11520259003228278/000 notificata il 18.06.2025 con riguardo alle questioni afferenti all'omessa notifica degli atti presupposti o alla prescrizione eventualmente precedentemente maturata. D'altronde, dell'intimazione di pagamento n. 11520229001559387/000 (notificata il 21.04.2023) a quella oggetto dell'impugnazione (notificata il 18.06.2025 ) non è decorso il termine prescrizionale, dal che anche detto motivo è infondato.
Spettano pertanto le spese a favore dell'Ufficio che si liquidano, stante l'estrema modestia del valore della controversia, in euro 250 per fase di studio, euro 200 per fase introduttiva ed euro 270 per fase decisionale, per totali euro 720, già considerata la riduzione del 20% ai sensi dell'art. 15, co.
2-sexies, d.l.vo 546/1992.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NE dichiara inammissibile il ricorso e, per effetto, conferma l'atto impugnato. Condanna la ricorrente a rifondere a favore dell'Ufficio le spese di giudizio che si liquidano in euro 720.
Il Giudice monocratico
TE RL
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di UDINE Sezione 3, riunita in udienza il 03/10/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CARLISI MATTEO, Giudice monocratico in data 03/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 195/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - NE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Comune di Anzio - Piazza Cesare Battisti 25 00042 Anzio RM
Email_4elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 115 2025 90032282 78/000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 115 2025 90032282 78/000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 115 2025 90032282 78/000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 201/2025 depositato il 10/10/2025
Richieste delle parti:
RICORRENTE: a. La Nullità dell'Intimazione di pagamento n. 11520259003228278000 e degli atti sottostanti per violazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/73 a seguito della mancata giuridica notifica degli atti sottostanti. b. La Nullità dell'intimazione di pagamento e delle cartelle di pagamento n. 11520120004797906000 – 11520120024121884000 – 11520130020214049000 per sopravvenuta prescrizione triennale in materia di Bolli Auto;
c. La Nullità dell'intimazione di pagamento e della cartella di pagamento N. 11520110025243666000, riferita a quota contributo refezione scolastica, per sopravvenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'all'art. 2948 comma 4 c.c. Spese e compensi.
RESISTENTE: in via preliminare e assorbente: - dichiarare il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 546/92 poiché non afferente a vizi propri dell'intimazione opposta, ma tardivamente proposto nei confronti delle cartelle alla stessa sottese;
In via subordinata e nel merito: - accertare la correttezza dell'operato di Agenzia delle entrate-ON e, per l'effetto, respingere qualsivoglia domanda svolta nei suoi confronti;
Con il riconoscimento delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'avviso di Intimazione di Pagamento n. 11520259003228278000 dell'importo di € 2.680,38 con il quale l'Agente per la riscossione richiamando numeri e date di debiti iscritti a ruolo, lo invitava a pagare quanto richiesto
La Ricorrente deduce:
- la nullità dell'Intimazione di pagamento impugnata e degli atti sottostanti per violazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/73 a seguito della mancata giuridica notifica degli atti sottostanti.
- la nullità dell'intimazione di pagamento e delle cartelle di pagamento n.
11520120004797906000 – 11520120024121884000 – 11520130020214049000 per sopravvenuta prescrizione triennale in materia di Bolli Auto.
- la nullità dell'intimazione di pagamento e della cartella di pagamento N.
11520110025243666000, riferita a quota contributo refezione scolastica, per sopravvenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'all'art. 2948 comma 4 c.c.
Si è costituito l'Ufficio deducendo in via preliminare e assorbente che il ricorso sarebbe inammissibile ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 546/92 poiché non afferente a vizi propri dell'intimazione opposta, ma tardivamente proposto nei confronti delle cartelle alla stessa sottese. In via subordinata e nel merito, ha dedotto la correttezza dell'operato di Agenzia delle Entrate-ON.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Infatti, la Cassazione ha affermato che in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica. (Cass. Sez. 5, 11/03/2025, n. 6436, Rv. 674383 - 01).
Conseguentemente, ha pure chiarito che in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine. (Cass. Sez. 5, 21/07/2025, n. 20476, Rv. 675406 - 01).
Quanto alle cartelle sottese all'intimazione di pagamento impugnata, l'Ufficio ricostruisce puntualmente tutti gli atti precedentemente notificati alla parte, fornendo prova documentale del perfezionamento di dette notificazioni e assolvendo all'onere su di esso incombente.
Ci si può soffermare direttamente sull'ultima intimazione validamente notificata prima dell'intimazione di pagamento n. 11520259003228278/000 notificata il 18.06.2025, oggi a giudizio. Ciò in quanto, per quanto stabilito dalla giurisprudenza sopra citata, tutti i vizi preesistenti avrebbero dovuto essere dedotti impugnando proprio quell'intimazione, intervenendo altrimenti la cristallizzazione della pretesa impositiva.
Cartella 1. 11520110025243666 000 – Comune di Anzio. Ruolo n. 2011/002895 reso esecutivo il 16.03.2011 e recante data consegna 10.05.2011 a titolo di contributi refezione scolastica anni 2004, 2005 e 2006, trasfuso nella cartella di pagamento n. 11520110025243666000 notificata il 18.05.2011. Successivamente, il credito è stato tutelato dall'evento prescrizione mediante i seguenti atti: … da ultimo si segnala la notificazione dell'intimazione di pagamento n. 11520229001559387/000 avvenuta il 21.04.2023 e del pignoramento verso terzi n. 11584202300004439001 notificato il 12.10.2023.
La mancata impugnazione di detta intimazione ha cristallizzato l'intimazione, precludendo al contribuente di eccepire le eccezioni relative a fatti anteriormente verificatisi. Cartella 2. 11520120004797906 000 – Regione Lazio. Ruolo n. 2012/001424 reso esecutivo il 27.12.2011 e recante data consegna 25.01.2012 a titolo di Tassa automobilistica anno 2006, trasfuso nella cartella di pagamento n. 11520120004797906000 notificata il 17.10.2012. Successivamente, il credito è stato tutelato dall'evento prescrizione mediante i seguenti atti: ... da ultimo si segnala la notificazione dell'intimazione di pagamento n. 11520229001559387/000 avvenuta il 21.04.2023 e del pignoramento verso terzi n. 11584202300004439001 notificato il 12.10.2023.
La mancata impugnazione di detta intimazione ha cristallizzato l'intimazione, precludendo al contribuente di eccepire le eccezioni relative a fatti anteriormente verificatisi.
Cartella 3. 11520120024121884 000 – Regione Lazio. Ruolo n. 2012/003007 reso esecutivo in data 05.04.2012 e recante data consegna 10.06.2012 a titolo di Tassa automobilistica anno 2009; ruolo n. 2012/003009 reso esecutivo in data 05.04.2012 e recante data consegna 10.06.2012 a titolo di Tassa automobilistica anno 2009; ruolo n. 2012/003014 reso esecutivo in data 05.04.2012 e recante data consegna 10.06.2012 a titolo di Tassa automobilistica anno 2009, trasfusi nella cartella di pagamento n. 11520120024121884 000, notificata in data 06.06.2014. Sul punto precisiamo che, nelle more della notifica del titolo, attraverso la presentazione dell'istanza di rateizzazione, la contribuente ha comprovato la conoscenza della presente cartella a far data almeno dal 28.10.2013. Successivamente, il credito è stato tutelato dall'evento prescrizione mediante i seguenti atti: … da ultima si segnala la notificazione dell'intimazione di pagamento n. 11520229001559387/000 avvenuta il 21.04.2023 e del pignoramento verso terzi n. 11584202300004439001 notificato il 12.10.2023.
La mancata impugnazione di detta intimazione ha cristallizzato l'intimazione, precludendo al contribuente di eccepire le eccezioni relative a fatti anteriormente verificatisi.
Cartella 4. 11520130020214049 000 – Regione Lazio. Ruolo n. 2013/003265 reso esecutivo il 17.05.2013 e recante data consegna 25.07.2013 a titolo di Tassa automobilistica anno 2010; ruolo n. 2013/003267 reso esecutivo il 17.05.2013 e recante data consegna 25.07.2013 a titolo di Tassa automobilistica anno 2010; ruolo n. 2013/003268 reso esecutivo il 17.05.2013 e recante data consegna 25.07.2013 a titolo di Tassa automobilistica anno 2010, trasfusi nella cartella di pagamento n. 11520130020214049 000 notificata il 25.09.2013. Successivamente, il credito è stato tutelato dall'evento prescrizione mediante i seguenti atti: … da ultima si segnala la notificazione dell'intimazione di pagamento n. 11520229001559387/000 avvenuta il 21.04.2023 e del pignoramento verso terzi n. 11584202300004439001 notificato il 12.10.2023.
La mancata impugnazione di detta intimazione ha cristallizzato l'intimazione, precludendo al contribuente di eccepire le eccezioni relative a fatti anteriormente verificatisi.
Appare pertanto inammissibile in quanto tardiva l'impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 11520259003228278/000 notificata il 18.06.2025 con riguardo alle questioni afferenti all'omessa notifica degli atti presupposti o alla prescrizione eventualmente precedentemente maturata. D'altronde, dell'intimazione di pagamento n. 11520229001559387/000 (notificata il 21.04.2023) a quella oggetto dell'impugnazione (notificata il 18.06.2025 ) non è decorso il termine prescrizionale, dal che anche detto motivo è infondato.
Spettano pertanto le spese a favore dell'Ufficio che si liquidano, stante l'estrema modestia del valore della controversia, in euro 250 per fase di studio, euro 200 per fase introduttiva ed euro 270 per fase decisionale, per totali euro 720, già considerata la riduzione del 20% ai sensi dell'art. 15, co.
2-sexies, d.l.vo 546/1992.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NE dichiara inammissibile il ricorso e, per effetto, conferma l'atto impugnato. Condanna la ricorrente a rifondere a favore dell'Ufficio le spese di giudizio che si liquidano in euro 720.
Il Giudice monocratico
TE RL