Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Udine, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 26
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica atti presupposti

    L'intimazione di pagamento è impugnabile autonomamente e la sua mancata impugnazione nei termini determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, precludendo l'eccezione di vizi anteriori.

  • Rigettato
    Prescrizione triennale bolli auto

    L'intimazione di pagamento è impugnabile autonomamente e la sua mancata impugnazione nei termini determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, precludendo l'eccezione di prescrizione anteriore.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale contributo refezione

    L'intimazione di pagamento è impugnabile autonomamente e la sua mancata impugnazione nei termini determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, precludendo l'eccezione di prescrizione anteriore.

  • Accolto
    Ricorso tardivo

    L'intimazione di pagamento è impugnabile autonomamente e la sua mancata impugnazione nei termini determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, precludendo l'eccezione di vizi anteriori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Udine, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 26
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Udine
    Numero : 26
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo