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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
DE ANGELIS PIERFRANCESCO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 233/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Terracina - Piazza Municipio 1 04019 Terracina LT
elettivamente domiciliato presso posta@pec.comune.terracina.lt.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7105 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1159/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atto introduttivo
Resistente: come da comparsa di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 citava innanzi a questa Corte il Comune di Terracina chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento IMU indicato in epigrafe per complessivi € 775,00 relativo all'anno di imposta 2019.
A tal fine il ricorrente sosteneva che l'avviso era illegittimo per violazione di legge e difetto di motivazione in quanto era imprenditore agricolo, con regolare versamento dei contributi, e, come è noto, sussiste l'esenzione
IMU per terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.
Il Comune di Terracina si costituiva contestando in toto quanto ex adverso dedotto e chiedeva il rigetto del ricorso.
Depositate memorie illustrative da parte ricorrente, con le quali si ribadiva la tesi esposta nell'atto introduttivo, all'udienza del 19/12/2025, il ricorso era trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'esenzione fiscale dal pagamento dell'IMU, disciplinata dall'art. 1, comma 758, della l. n. 160 del 2019, postula infatti la sola condizione della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale pacificamente posseduta dal ricorrente. La sussistenza di tale qualifica comporta “una presunzione relativa, come tale suscettibile di prova contraria, circa lo svolgimento di una diretta ed abituale coltivazione del fondo” (cfr. Cass., sez. V, n.30456, 26/1172024, Rv 672959-01) non avendo a tal fine alcun rilievo, contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, il mancato regolare pagamento dei contributi o la mancata iscrizione dei terreni nel fascicolo agricolo aziendale.
In altri termini, per escludere l'esenzione, il Comune avrebbe dovuto provare che, nonostante l'iscrizione previdenziale come coltivatore diretto, il ricorrente non svolgeva tale attività nell'anno di imposta per il quale
è stato richiesto il pagamento dell'IMU.
In assenza di tale prova non può che ribadirsi l'accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna il Comune resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1700,00 oltre spese al 15%, IVA, e Cassa avvocati
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
DE ANGELIS PIERFRANCESCO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 233/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Terracina - Piazza Municipio 1 04019 Terracina LT
elettivamente domiciliato presso posta@pec.comune.terracina.lt.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7105 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1159/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atto introduttivo
Resistente: come da comparsa di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 citava innanzi a questa Corte il Comune di Terracina chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento IMU indicato in epigrafe per complessivi € 775,00 relativo all'anno di imposta 2019.
A tal fine il ricorrente sosteneva che l'avviso era illegittimo per violazione di legge e difetto di motivazione in quanto era imprenditore agricolo, con regolare versamento dei contributi, e, come è noto, sussiste l'esenzione
IMU per terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.
Il Comune di Terracina si costituiva contestando in toto quanto ex adverso dedotto e chiedeva il rigetto del ricorso.
Depositate memorie illustrative da parte ricorrente, con le quali si ribadiva la tesi esposta nell'atto introduttivo, all'udienza del 19/12/2025, il ricorso era trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'esenzione fiscale dal pagamento dell'IMU, disciplinata dall'art. 1, comma 758, della l. n. 160 del 2019, postula infatti la sola condizione della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale pacificamente posseduta dal ricorrente. La sussistenza di tale qualifica comporta “una presunzione relativa, come tale suscettibile di prova contraria, circa lo svolgimento di una diretta ed abituale coltivazione del fondo” (cfr. Cass., sez. V, n.30456, 26/1172024, Rv 672959-01) non avendo a tal fine alcun rilievo, contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, il mancato regolare pagamento dei contributi o la mancata iscrizione dei terreni nel fascicolo agricolo aziendale.
In altri termini, per escludere l'esenzione, il Comune avrebbe dovuto provare che, nonostante l'iscrizione previdenziale come coltivatore diretto, il ricorrente non svolgeva tale attività nell'anno di imposta per il quale
è stato richiesto il pagamento dell'IMU.
In assenza di tale prova non può che ribadirsi l'accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna il Comune resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1700,00 oltre spese al 15%, IVA, e Cassa avvocati