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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/03/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 13.03.2025 la seguente
SENTENZA dando lettura mediante lettura del dispositivo nella controversia individuale di lavoro n. 5650 R.G.
2022
TRA
, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1
Opponente
E
, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato ALBERTO BAGNOLI Opposta
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.5.2022 proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 410-2022, emesso dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Bari nei suoi confronti in data 8.4.2022 ed avente ad oggetto l'ordine di pagamento, in favore della
[...]
(d'ora in poi, anche solo , dell'importo di euro Parte_2 CP_1
1.530.556,79, a titolo di contribuzione soggettiva ed integrativa non versata alla sanzioni ed CP_1 interessi, oltre accessori e spese della procedura monitoria.
Con memoria datata 27.01.2023 si costituva la , Parte_2 chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, il rigetto della opposizione.
Tentata con esito negativo la definizione bonaria della controversia, respinta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, alla udienza del 13.03.2025 la causa è stata discussa e decisa.
--------- Preliminarmente va respinta la eccezione di nullità della procura alle liti rilasciata dalla al CP_1 proprio difensore, eccezione sollevata dall'opponente alla udienza del 23.01.2025.
In realtà, proprio la recente pronuncia della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 2077 del
19.01.2024, conduce, a parere di questo giudice, a conclusioni diverse da quelle sostenute dal
Pt_1
Nella specie la - come risulta dal fascicolo telematico di parte opposta - ha inserito nella “busta CP_1 telematica” contenente il proprio atto di costituzione, copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte, autenticata dal difensore. Orbene la suddetta sentenza, dando continuità, sul punto, all'indirizzo espresso dalle stesse sezioni unite con la pronuncia n. 36057 del 9.12.2022, ha affermato che: <<… Il testo attualmente vigente dell'art. 83 cod. proc. civ. prevede anche, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009, due diverse possibilità di conferimento della procura: la procura redatta su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti
1 informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia, nonché la procura conferita su supporto cartaceo, che il difensore trasmette in copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica (ipotesi, allo stato, ancora numericamente prevalente).
In relazione alla prima modalità di conferimento, la normativa cui fa riferimento l'art. 83 cit. va individuata, ad oggi, nel D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, e nelle specifiche tecniche previste dall'art. 34 del decreto stesso ed emanate con decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. A norma dell'art. 18, comma 5, del D.M. cit., nel testo sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.M. 3 aprile 2013, n. 48, la procura alle liti "si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine". Occorre poi considerare che l'art. 13 del
D.M. n. 44 del 2011 e l'art. 14, comma 1, delle specifiche tecniche, nel testo attualmente vigente (vale
a dire il decreto del 16 aprile 2014, nella versione modificata in parte qua dal decreto del 28 dicembre 2015), stabiliscono che i documenti informatici (atto del processo e documenti allegati) sono trasmessi dagli utenti esterni (tipicamente i difensori), all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario destinatario, all'interno della c.d. "busta telematica". Ne consegue che, secondo la normativa regolamentare sul PCT, la procura speciale (rilasciata su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale ovvero conferita su supporto cartaceo e successivamente digitalizzata mediante estrazione di copia informatica autenticata con firma digitale) sarà considerata apposta in calce se allegata al messaggio di posta elettronica certificata
(PEC) con il quale l'atto è notificato ovvero se inserita nella "busta telematica" con la quale l'atto è depositato.
3.3. – Queste Sezioni Unite intendono dare continuità a tale indirizzo (già fatto proprio da talune successive pronunce delle sezioni semplici: Cass., Sez. II, 14 settembre 2023, n. 26587) ed assumere le argomentazioni che precedono a fondamento della ratio decidendi della presente pronuncia, così da enunciare – in sintonia anche con le sollecitazioni del pubblico ministero – il seguente principio di diritto: "in caso di ricorso nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica,
l'allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella "busta telematica" con la quale l'atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, ex art. 83, terzo comma, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l' intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione". >>.
------------ Passando all'esame del merito, innanzitutto va detto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà notoriamente luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass.
6421/03) e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge;
con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Ne deriva che nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo si applicano le ordinarie regole processuali;
il creditore opposto (convenuto in senso formale) mantiene la veste di attore sostanziale, mentre il debitore opponente (attore formale) quella di convenuto.
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2 E' opportuna una sintetica ricostruzione dei fatti di causa. Come risulta dalla documentazione allegata al proprio fascicolo di parte dall'ente previdenziale, la Giunta Esecutiva della deliberava, in data 6.09.1997, su domanda del la Parte_2 Pt_1 iscrizione del professionista, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 141 del 1992, con decorrenza dall'anno 1996. Per effetto della suddetta iscrizione l'odierno opponente è tenuto, ai sensi degli artt. 10 e 11 della legge n. 576 del 1980, al versamento alla del contributo soggettivo obbligatorio - da calcolarsi CP_1 secondo le percentuali prestabilite <<…del reddito professionale netto prodotto nell'anno quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini IRPEF…>> - oltre ad un contributo soggettivo minimo il cui importo è stabilito in misura fissa in base agli adeguamenti previsti dall'art. 8 della legge n. 141/1992 ed al contributo integrativo – da calcolarsi secondo una percentuale <<…su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari ai fini IVA… >> e da versarsi <<…indipendentemente dell'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore.>> - oltre ad un contributo da versarsi annualmente d'affari…>>. Orbene, oggetto della pretesa creditoria della - secondo gli importi specificamente dettagliati CP_1 nell'atto di costituzione - è la somma di euro 1.530.556,79, asseritamente dovuta dal a titolo Pt_1 di omesso versamento del contributo soggettivo e del contributo integrativo, sanzioni ed interessi, per le annualità 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, nonché a titolo di mancato pagamento, per gli anni 2012- 2013, della seconda rata del piano rateale accordato nel 2019 e scaduta il 31.03.2021, e dell'importo degli interessi maturati.
Il a fondamento della opposizione ha eccepito, preliminarmente, la prescrizione Pt_1 quinquennale – ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995 - del credito della per CP_1
i contributi non versati per le annualità 2012-2013 e, per l'effetto, ha chiesto – già solo per la decurtazione del debito contributivo prescritto - la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
poi ha affermato di contestare e disconoscere <<… espressamente la Dichiarazione del Responsabile del servizio Accertamenti Contributivi e Dichiarativi della Parte_2
esibita dall'opposta in sede monitoria e posta a fondamento dell'opposta ingiunzione…>>;
[...] infine ha dedotto che condivisibile nel metodo e nel merito, oltre ad afferire a somme non dovute e/o prescritte con conseguente erroneità dei calcoli relativi alle sanzioni che sono parametrate in percentuale al contributo omesso >> e che non essendogli stata comunicata rituale messa in mora interessi quantificati dall'istituto sono dovuti >>. Quindi, all'udienza del 3.05.2024, l'opponente deduceva che la certificazione del credito ex art. 635 c.p.c. fosse <<… sprovvista di luogo e data di emissione…>>, con la conseguenza che la predetta documentazione perdeva la valenza di atto pubblico << …per la concessione della provvisoria esecuzione…>> degradando a mera scrittura privata, e che – come risultava dalle cartelle di pagamento già depositate in atti - la stava provvedendo a recuperare contributi per gli anni CP_1 2012, 2013, 2019 e 2021 a mezzo Agente della riscossione;
all'udienza del 23.01.2025, infine, l'opponente, deduceva la mancata produzione in originale della documentazione prodotta dalla CP_1 di cui, quindi, eccepiva la inammissibilità e la irrilevanza. Alla udienza del 13.03.2025 l'opponente deduceva, con riferimento alle cartelle di9 pagamento depositate il 12.03.2025, nuovamente, la duplicazione dei titoli.
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L'opposizione è infondata e, come tale, va respinta.
---------- Innanzitutto non può trovare accoglimento l'eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale sollevata dal per il credito contributivo azionato dalla per gli anni 2012-2013. Pt_1 CP_1 Ed invero, diversamente da quanto sostiene l'opponente, al credito in questione si applica il termine decennale.
3 L'art. 19 della legge n. 576/80 così recita: “La prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni CP_1 relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per i contributi, le sanzioni e gli accessori dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23”. CP_1 Tuttavia, l'art. 3 della legge n. 335/95 ha ridotto il termine prescrizionale dei contributi da 10 a 5 anni, e la costante giurisprudenza di legittimità ha ritenuto tale normativa applicabile anche alla sostenendo che la summenzionata legge n. 335/95 abbia implicitamente abolito il primo CP_1 comma dell'art. 19 della legge n. 576/80, restando, invece, salvo il secondo comma che àncora il dies a quo alla data in cui l'avvocato provvede a comunicare i redditi prodotti alla (Cass. n. CP_1
3586/2012, Cass. n. 4107/2012, Cass. n. 3830/2012, Cass. n. 6259/2011, Cass. 5622/2006). Successivamente l'art. 66 della l. n. 247/2012 ha reintrodotto il termine decennale di prescrizione, prevedendo che “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla
[...]
”. Parte_2 Detta norma, pertanto, avendo stabilito l'inapplicabilità dell'art. 3 della legge n. 335/1995 alla CP_1 ha fatto rivivere il primo comma dell'art. 19 della legge n. 576/1980 che, come sopra precisato, fissa in 10 anni il termine prescrizionale per i contributi ed ogni relativo accessorio dovuti dagli avvocati alla CP_1
Al riguardo la Corte di cassazione, nella sentenza n. 6729/2013, ha sancito che il termine decennale previsto dalla nuova normativa si applica alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente alla data dell'entrata in vigore della l. n. 247/2012 (2/2/2013). Orbene, per la contribuzione 2012-2013, alla data di entrata in vigore della legge n. 247/2012 (2/02/2013), il termine quinquennale di prescrizione non risultava sicuramente ancora decorso, dal momento che la presentazione del MOD. 5 da parte del - come risulta dalla documentazione Pt_1 allegata al fascicolo della vd. allegati 4 e 4.1 – è avvenuta il 30.7.2013 per l'anno 2012 ed il CP_1
30.07.2014 per il 2013.
Peraltro, nel senso del rigetto della eccezione di prescrizione, depone anche un secondo argomento. Come si è detto, l'importo di euro 25.532,61 rinviene dal mancato pagamento, da parte del professionista, di una delle cinque rate di cui al piano di ammortamento comunicato al a Pt_1 seguito dell'accoglimento della sua istanza di rateazione, in data 4.04.2019, presentata alla Cassa dall'odierno opponente (vd. doc. nn 3.6-3.7 allegati al fascicolo monitorio di parte opposta). Orbene la Cassazione che sin dal 2007 ha ritenuto che il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà
(Cass. n. 18904 del 07/09/2007), ha pure costantemente affermato che << …. la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore configura un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate ( Cass. sez. l. 15.7.2021, n.20260, Cass. sez. L. 26.4.2017,
n.10327 e Cass.sez.
6-L, 29.12.2015, n.26013) >>.
--------- Occorre ricordare che nel rito del lavoro si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, che richiede la necessità che ai sensi degli artt. 414 e 416 c.p.c., gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell'attore e del convenuto siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali (ricorso e memoria difensiva) e richiede, altresì, che risulti individuato in modo chiaro nel ricorso introduttivo quanto richiesto al giudice (petitum), con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate nel ricorso (cfr. al riguardo: Cass., Sez. Un., 17 giugno 2004 n. 11353 cit, come pure: Cass., Sez. Un., 20 aprile 2005 n. 8202; Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2002 n. 761).
4 Ne consegue che in un siffatto contesto non è consentito supplire alle carenze del ricorso riguardanti l'oggetto della domanda ed i suoi elementi costitutivi tramite una integrazione del ricorso stesso ad opera dei documenti allegati, cui deve assegnarsi solo la funzione probatoria di attestare la veridicità degli assunti riportati nell'atto introduttivo della lite e di mostrarne la fondatezza (tra le altre, Cass. sez. lav. n.13989/2008).
Applicati i suddetti principi al presente giudizio di opposizione – ove, come si è già detto, si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata quella sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione, sul quale incombe l'onere di provare i fatti costitutivi del credito, e quella di convenuto al creditore opponente – può già dirsi che, a fronte della specificità del contenuto della domanda sottesa al ricorso monitorio, i motivi di doglianza dedotti a fondamento della opposizione e con i quali il è tenuto, in applicazione Pt_1 della regola di riparto degli oneri probatori, a far valere eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa azionata dalla appaiono, in primo luogo, assai generici e comunque CP_1 inidonei a contrastare la fondatezza del credito oggetto dell'opposto decreto ingiuntivo.
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A parere di questo giudice, i crediti per cui la ha agito in via monitoria hanno formato oggetto CP_1 di piena prova da parte della . Controparte_2
Quanto alla pretesa contributiva relativa alle annualità 2012-2013 - di cui il si è limitato, Pt_1 peraltro, infondatamente, ad eccepire la prescrizione senza proporre contestazioni di merito - è appena il caso di ricordare che l'opponente ha presentato istanza, accolta, di rateazione con la quale ha, sostanzialmente, riconosciuto il proprio debito.
Per le altre annualità il fondamento della pretesa della rinviene, in primo luogo, dalla CP_1 attestazione da parte del Dirigente del Servizio Accertamenti Contributivi e Dichiarativi della
[...] di conformità della dichiarazione di credito alle Parte_2 scritture contabili, ritualmente tenute (vd. allegato n. 3 al fascicolo di parte opposta).
Ed, invero, premesso che la suddetta attestazione contiene un riferimento particolareggiato alla causale del credito – con specificazione per i singoli importi dei criteri e delle fonti normative in base ai quali sono stati effettuati i calcoli - trattasi di documentazione che, oltre a consentire l'emissione del decreto ingiuntivo, mantiene anche nel giudizio di opposizione, sul piano della efficacia probatoria, il proprio valore di fonte di prova, superabile solo da una eventuale prova contraria ( vd.
Cass. n. 3714/1986).
Ad integrazione della attestazione di credito la ha allegato al proprio fascicolo di parte i Mod. CP_1 5 – relativi alle annualità per cui è causa - trasmessi dal e regolarmente ricevuti dall'Ente. Pt_1
In sostanza la ha acquisito le dichiarazioni reddittuali così come trasmesse Parte_2 telematicamente dall'odierno opponente e contenenti la comunicazione del proprio reddito netto professionale ai fini Irpef e del volume di affari ai fini IVA, importi in base ai quali l'Ente ha determinato, affinchè l'iscritto procedesse alla autoliquidazione, i contributi dovuti (vd. doc. nn.
3.1 e seg. allegati dall'opposta al proprio fascicolo di parte). Peraltro la ha allegato al proprio fascicolo anche i Regolamenti dei Contributi ratione temporis CP_1 applicati ai fini della quantificazione del dovuto ed espressamente richiamati nella attestazione a firma del Dirigente del Servizio Accertamenti Contributivi e Dichiarativi della CP_1 Pure è da dire che nel proprio atto di costituzione l'opposta ha dettagliato ulteriormente le causali del proprio credito sulla base dei redditi annualmente comunicati dal dando atto delle fonti Pt_1 normative di riferimento e delle percentuali applicate ai fini della quantificazione tanto del contributo soggettivo che di quello integrativo.
Orbene, a fronte delle suddette fonti di prova, il non solo non ha prodotto alcuna prova Pt_1 contraria, ma si è limitato a sollevare contestazioni del tutto generiche, peraltro tardive oltre che infondate. Ed invero l'opponente, che nel ricorso in opposizione si è limitato a disconoscere “espressamente” la dichiarazione del Responsabile del servizio accertamenti contributivi dichiarativi della CP_1 deducendo che <<…il conteggio della somma asseritamente dovuta risulta errato e non è
5 condivisibile nel metodo e nel merito … >>, non ha fornito le ragioni di tale dissenso né ha formulato eventuali conteggi alternativi. Quanto, poi, al disconoscimento di cui all'art. 2719 c.c per tutti i Mod. 5 (vd. verbale di udienza del
3.05.2025) è da dire che allo stesso - con cui è posta in discussione la piena corrispondenza della riproduzione fotografica al suo originale – non può riconoscersi, a causa della sua genericità, alcuna efficacia.
Ed invero, la Suprema Corte ha chiarito che in tema di prova documentale << il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo sufficienti, invece, né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (Cass., Sez. 5, n. 16557 del 20 giugno 2019) >>.
Quanto, infine, alle cartelle di pagamento prodotte telematicamente dall'opponente in corso di causa
– che, a dire del costituirebbero una parziale duplicazione della pretesa azionata in via Pt_1 monitoria da - è appena il caso di osservare che, anche a prescindere dalla effettività di una tale CP_1 parziale sovrapposizione di titoli, alcuna eccezione di pagamento è stata proposta dall'opponente, il quale né prova né deduce di avere corrisposto alcunché delle somme richiestegli con la iscrizione a ruolo;
tanto sempre salvo il diritto del di opporre le predette cartelle nei termini di legge. Pt_1
-------
In conclusione la opposizione va respinta e va confermato il decreto ingiuntivo, il quale, ai sensi dell'art.653 c.p.c., acquista efficacia esecutiva. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 410/2022 emesso da questo
Tribunale, sezione Lavoro, in data 7.04.2022, proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
con ricorso depositato il 24.05.2022, così provvede: Controparte_1
-rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della spese che liquida CP_1 in euro 13.000,00 oltre accessori di legge e di tariffa.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Bari, 13.03.2025 dott.ssa Maria Procoli
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