Cass. pen., sez. II, sentenza 21/05/2024, n. 24556
CASS
Sentenza 21 maggio 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Penale, emessa il 21 maggio 2024. Le parti in causa hanno presentato richieste contrastanti riguardo alla restituzione di somme versate a coadiutori e all'amministratore giudiziario, contestando la qualificazione di tali soggetti e la natura dei compensi. La difesa ha sostenuto la violazione di norme specifiche del d.lgs. n. 159 del 2011, lamentando un vizio di motivazione da parte del Tribunale di Palermo, che aveva rigettato l'istanza di restituzione.

La Corte ha rigettato il ricorso, argomentando che le censure della difesa riguardavano la distinzione tra coadiutori e collaboratori, evidenziando che i compensi per i coadiutori, necessari per il sequestro, sono a carico dell'Erario, mentre quelli per i collaboratori, che svolgono attività per la società, gravano sulla stessa. La Corte ha sottolineato che le spese devono essere imputate in base alla natura delle prestazioni e alla loro finalità, confermando la legittimità della decisione del Tribunale. Inoltre, ha chiarito che il rigetto dell'istanza non preclude eventuali azioni di responsabilità civile per le spese sostenute.

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Massime2

In tema di misure di prevenzione, l'amministratore della società, nel caso in cui sia anche amministratore giudiziario della stessa, ha diritto alla corresponsione di due distinti e autonomi compensi, di cui il primo, erogato in relazione all'attività di prosecuzione dell'impresa, è a carico delle spese di gestione dell'ente amministrato, mentre il secondo, a titolo di onorario per il "munus publicum" esercitato, grava sull'Erario.

In tema di misure di prevenzione, le spese afferenti ai compensi erogati per l'attività di coadiutore, in quanto funzionali al corretto esercizio del "munus publicum" ricoperto dall'amministratore giudiziario, devono essere poste a carico dell'Erario, mentre quelle relative all'onorario dei collaboratori del predetto, deputati a svolgere prestazioni necessarie per la conservazione e la redditività dei beni sequestrati, debbono gravare sui costi di gestione, sicché non sono suscettibili di rimborso in caso di successivo dissequestro e, allorché anticipate dallo Stato, determinano, per quest'ultimo, un diritto al loro recupero.

Commentario1

  • 1Coadiutori o collaboratori? La Cassazione chiarisce chi paga i compensi dopo la revoca del sequestro (Cass. Pen. n. 31690/25)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 25 settembre 2025
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 21/05/2024, n. 24556
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24556
Data del deposito : 21 maggio 2024

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