TAR Napoli, sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 210
TAR
Ordinanza cautelare 19 giugno 2025
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TAR
Sentenza 13 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998 - Remissione in termini per errore scusabile

    La Corte ha ritenuto che la mancata traduzione del provvedimento, pacificamente riconosciuta dall'Amministrazione, rientra nello spettro applicativo dell'art. 13, comma 7, d.lgs. 286/98, incidendo direttamente sulla regolarità del soggiorno dello straniero.

  • Accolto
    Violazione degli artt. 7 e 10 bis della legge 241/1990 - Violazione del diritto di contraddittorio e di difesa

    La mancata partecipazione procedimentale, data la peculiarità e durata del procedimento, ha avuto valenza incidente, non meramente estetica, a causa delle inequivocabili evidenze documentali che avrebbero potuto diversamente orientare la decisione dell'Amministrazione. Il mancato dispiegarsi delle guarentigie procedimentali ha assunto pregnanza sostanziale, essendo la documentazione idonea a superare i rilievi ostativi e a giustificare una nuova convocazione prima della revoca.

  • Accolto
    Eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti

    La resistente Amministrazione non ha opposto specifiche contestazioni alle puntuali allegazioni del ricorrente, limitandosi a reiterare gli assunti posti a base del provvedimento e ad allegare la mancata estrinsecazione di tali elementi istruttori nel procedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 210
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 210
    Data del deposito : 13 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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