Ordinanza cautelare 19 giugno 2025
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00210/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02512/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2512 del 2025, proposto da
HA OR, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Menale e Franco Verde, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento del Dirigente dello Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Napoli, emesso in data 23.11.2024, codice pratica P-NA/L/Q/2023/101575, con il quale è stata disposta la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, rilasciato in favore di OR HA su istanza del sig. ER UI;
nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi, consequenziali e comunque lesivi dei diritti ed interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. RO MP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente otteneva dalla Prefettura di Napoli nulla osta per motivi di lavoro subordinato, così facendo ingresso nel territorio nazionale in data 30 novembre 2023.
1.2. Convocate le parti in data 30.7.2024, non si procedeva, nondimeno, alla sottoscrizione del contratto di soggiorno, attesa la assenza del certificato di idoneità alloggiativa. Di qui, in data 31 luglio 2025, l’avvio del procedimento di revoca.
1.3. Con PEC dell’8/8/2024 l’odierno ricorrente instava per il rilascio della certificazione di idoneità alloggiativa al Comune di Cardito, comunicando all’Autorità di Pubblica Sicurezza la cessione di fabbricato.
1.4. Al fine, in data 23.12.2024, la Prefettura adottava il provvedimento di revoca del nulla osta.
1.5. Avverso tale ultimo provvedimento insorgeva il ricorrente avanti questo TAR, a mezzi di gravame essenzialmente deducendo:
- violazione dell’art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998. remissione nei termini per l’impugnativa per errore scusabile; la mancata traduzione della comunicazione di avvio del procedimento e del provvedimento di revoca nella lingua conosciuta dallo straniero e/o in una delle c.d. lingue “veicolari” (inglese, francese e spagnolo), avrebbe precluso la partecipazione procedimentale, giustificando anche la tardiva reazione in sede giurisdizionale, fondando, indi, la richiesta di rimessione in termini per errore scusabile;
- violazione degli artt. 7 e 10 bis della legge 241/1990. violazione del diritto di contraddittorio e di difesa. violazione delle garanzie partecipative e del legittimo affidamento. eccesso di potere, stante la pretermissione delle guarentigie procedimentali, atteso che –oltre alla mancata traduzione- la comunicazione di avvio sarebbe stata effettuata alla pec del solo datore di lavoro, omettendosi la notifica al domicilio del lavoratore fisico del ricorrente; ciò che avrebbero impedito ad esso ricorrente di rappresentare alla Autorità la avvenuta richiesta del ricorrente, già in data 8.8.2024, di certificazione di idoneità alloggiativa formulata al Comune di Cardito, oltre che la trasmissione all’Autorità di Polizia della cessione di fabbricato
- stessa censura per eccesso di potere. difetto di istruttoria e di motivazione. travisamento dei fatti. violazione del principio di buon andamento. cattivo esercizio del potere discrezionale, stante la omessa valutazione degli elementi documentali (richiesta di certificazione e comunicazione della cessione di fabbricato) e, dunque, la carenza di istruttoria;
- violazione e falsa applicazione dell’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73/2022, degli artt. 22 e 24 d.lvo 286/98 e dell’art. 30 bis dpr 384/99. difetto di presupposti, atteso che, in ogni caso, la mancanza della certificazione di idoneità alloggiativa non costituirebbe un elemento irrimediabilmente ostativo, giustificante la revoca del nulla osta, ma una mera irregolarità suscettibile di “sanatoria”.
1.6. Si costituiva l’intimata Amministrazione, instando per il rigetto del ricorso, e la causa, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza pubblica del 3 dicembre 2025.
2. Il ricorso è fondato, all’esito del congiunto scrutinio delle prime due censure che lo assistono (con assorbimento dell’ultima) siccome già delibato in sede interinale, con statuizioni dalle quali non si rinviene ragione veruna per deflettere.
2.1. Va, in via liminare, rilavata la tempestività del ricorso, atteso che:
- non vi è prova in atti di qualsivoglia comunicazione del provvedimento di revoca al ricorrente, essendo stati versati in atti dalla resistente Autorità soltanto gli atti procedimentali (comunicazione di avvio del procedimento e revoca), senza ulteriori evidenze attestanti la attività di “comunicazione e/o notificazione” degli stessi;
- le allegazioni della resistente Autorità circa la comunicazione alla pec del datore istante e a quella inserita nell’applicativo dello sportello –in ogni caso, non suffragate documentalmente- in ogni caso non varebbero a deporre per la compiuta conoscenza e/o conoscibilità da parte del ricorrente del provvedimento di revoca; provvedimento che, non a caso, risulta testualmente indirizzato al ricorrente, nel domicilio fisico di Caivano, via Fratelli Rosselli.
Le suesposte considerazioni assorbono la richiesta di rimessione in termini per errore scusabile, che pure ha un suo fondamento, giusta la mancata traduzione del provvedimento –siccome pacificamente riconosciuto dalla resistente Amministrazione- ai sensi dell’art. 13, comma 7, d.lgs. 286/98, nel cui spettro applicativo va ricondotto anche il gravato provvedimento, concretante il ritiro dell’atto legittimante l’ingresso e, indi, direttamente incidente sulla regolarità del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale.
2.2. Positiva delibazione, poi, deve riservarsi alle censure del ricorrente, in ragione:
- dell’ingresso in Italia optimo iure effettuato da esso ricorrente in data 30 novembre 2023, in forza di nulla osta rilasciato in data 1 maggio 2023;
- della inerzia serbata dalla Amministrazione, che non ha provveduto a tempestivamente convocare l’indicato datore di lavoro e il ricorrente al fine della definizione del procedimento;
- del fatto che il lasso temporale intercorso tra il rilascio del primigenio nulla osta e la sua revoca appare assumere vieppiù pregnanza, tenuto conto della mutazione, medio tempore intervenuta, del domicilio del ricorrente.
2.3. Di qui la ragionevolezza della pretesa del ricorrente afferente alla omessa valutazione della sussistenza delle condizioni per la adozione di un provvedimento positivo, atteso che:
- siccome allegato e comprovato dal ricorrente –e non contestato dalla Amministrazione, che pur si è costituita spiegando articolate difese- vi è stata la richiesta volta alla attestazione dei necessari requisiti di idoneità alloggiativa del locale ove esso ricorrente aveva trasferito la propria dimora, già in data 8 agosto 2024, pochi giorni dopo la comunicazione di avvio del procedimento di revoca;
- nella medesima data, veniva inviata apposita comunicazione all’Autorità di pubblica di sicurezza circa la “cessione di fabbricato”.
2.4. Orbene, a fronte di tali puntuali ed analitiche allegazioni già favorevolmente delibate da questo TAR in sede cautelare, la resistente Amministrazione non ha opposto specifiche contestazioni, solo limitandosi a reiterare gli assunti posti a base del gravato provvedimento e ad allegare la mancata estrinsecazione di tali elementi istruttori ab origine , id est nel procedimento.
2.5. Sotto tale aspetto, anche le deduzioni afferenti alla pretermissione ovvero alla lesione delle guarentigie procedimentali del ricorrente assumono significanza, tanche alla luce di quanto rilevato sopra. La mancata partecipazione procedimentale, .stante la peculiarità e la stessa durata del procedimento- assume, nel caso di specie, valenza incidente, e non già meramente estetica, a cagione delle inequivocabili evidenze documentali, in questa sede giurisdizionale , per certo idonee a diversamente orientare il processo decisionale della Amministrazione.
2.6. Il mancato dispiegarsi delle guarentigie procedimentali appare assumere, nella fattispecie de qua agitur , pregnanza “sostanziale”, tenuto conto della astratta idoneità di tale documentazione a superare i rilievi ostativi posti a fondamento della ridetta comunicazione di avvio del procedimento di revoca e a giustificare, indi, prima della adozione del draconiano provvedimento di revoca quivi gravato, la concessione di una nuova convocazione, al fine di procedere alla sottoscrizione del contratto di soggiorno.
3. Le peculiari connotazioni della controversia inducono, nondimeno, a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la gravata determinazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
TI DE, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
RO MP, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO MP | TI DE |
IL SEGRETARIO