Improcedibile
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 28/01/2026, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00733/2026REG.PROV.COLL.
N. 06586/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6586 del 2025, proposto da
-OMISSIS- in proprio e quale Mandataria del Costituendo Rti, -OMISSIS- in proprio e quale Mandante del Costituendo Rti, -OMISSIS- Quale Mandante del Costituendo Rti, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9714185F0B, rappresentati e difesi dall'avvocato Donato Lettieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS- S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difeso dagli avvocati Giorgio Fraccastoro, Alice Volino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Lilli, Fabio Massimo Pellicano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 04782/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e di -OMISSIS- S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 il Cons. AN AM e preso atto del deposito della richiesta di passaggio in decisione senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d’intesa del 10 gennaio 2023, da parte degli avvocati Lettieri, Fraccastoro, Volino, Lilli e Pellicano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Con atto notificato in data 12 agosto 2025 e depositato in pari data la parte, in epigrafe indicata, ha interposto appello avverso la sentenza del T.a.r. per la Campania, sez. I, 27 giugno 2025, n. 4872, con cui si è respinto il ricorso dalla stessa presentato avverso il provvedimento di aggiudicazione, in favore del -OMISSIS-, della procedura di affidamento di Accordo Quadro per i Lavori per interventi di sistemazione dissesti su pendici con apposizione di rete paramassi e reti corticali, eventuali consolidamenti del corpo stradale con realizzazione di palificate e sottofondazioni e la relativa regimentazione delle acque provenienti dai fossi di guardia e canalette e sistemazione di scarpate con opere flessibili e tecniche dell'ingegneria naturalistica ricadenti sulle tratte autostradali della Direzione di tronco – Lotto 6B (CIG 9714185F0B).
2. Segnatamente con il ricorso di prime cure si erano articolati due motivi con cui era dedotta, rispettivamente, la sussistenza di una causa di esclusione automatica del Consorzio aggiudicatario, ai sensi dell’art. 80, commi 1, 3 e 6, nonché facoltativa ex art. 80 comma 5, lett. c), c-bis) ed f- bis ), del d.lgs. n. 50/2016, applicabile ratione temporis , nonché l’ulteriore necessità di posporre il concorrente in graduatoria (per aver offerto un ribasso in cifre e in lettere, prevalendo quest’ultimo in caso di discordanza), così da risultare aggiudicatario il RTI -OMISSIS-.
3. Avverso il decisum di prime cure , che ha statuito sul solo primo motivo di ricorso, respingendolo, per essere stato il secondo motivo già delibato con altra sentenza resa dal medesimo T.a.r., in relazione alla quale era pendente appello, le appellanti hanno formulato i seguenti motivi di gravame:
I. Error in iudicando – error in procedendo - Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, co. 1, 3 e 6, D.lgs. n. 50/16. Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, co. 5, lett. c), c-bis) e f-bis), D.lgs. n. 50/16. Eccesso di potere per erroneità manifesta, travisamento e difetto d’istruttoria; carenza di motivazione;
II) Error in iudicando – error in procedendo - Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 119 DPR n. 207/10. Violazione dell’art. 17 del Disciplinare di gara. Violazione dei principi di par condicio e trasparenza, nonché della regola dell’autovincolo.
4. Si sono costituiti in resistenza -OMISSIS- e il -OMISSIS-.
4.1. In particolare il -OMISSIS-, con memoria depositata in data 9 settembre 2025, ha in limine litis eccepito l’irricevibilità dell’appello per tardività della notifica, siccome intervenuta oltre il termine c.d. “breve” di 30 giorni di cui agli artt. 92, comma 1, e 120 c.p.a., applicabile alla fattispecie, avendo il patrocinio del Consorzio notificato la sentenza di prime cure il 27 giugno 2025.
5. In data 10 settembre 2025 la difesa di parte ricorrente ha depositato nota di richiesta di abbinamento al merito, con rinuncia all’istanza cautelare e all’udienza camerale dell’11 settembre 2025, fissata per la trattazione dell’incidente cautelare, il collegio ha pertanto disposto rinvio al merito, già fissato per l’udienza pubblica del 22 gennaio 2026.
6. In vista di tale udienza parte appellante ha depositato, in data 30 novembre 2025, dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, da valere anche quale atto di rinuncia.
7. Il -OMISSIS-, con memoria depositata in data 22 dicembre 2025, prendendo atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, ha insistito per la condanna di parte appellante alla refusione delle spese di lite, in ragione del principio della soccombenza virtuale.
7.1. Analoga richiesta di refusione delle spese di lite è stata formulata dal patrocinio di -OMISSIS- con le note di udienza.
8. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 26 gennaio 2026, sulla base dei soli scritti difensivi.
DIRITTO
9. Avuto riguardo alla dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione proveniente della difesa di parte appellante, non resta al collegio che dichiarare l’appello improcedibile.
Infatti, in caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d'ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e di diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso, cioè, che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, che può solo dichiarare l'improcedibilità del ricorso (ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, 2 dicembre 2024, n. 9610; C.G.A.R.S., 21 febbraio 2024, n. 120; sez. VII, 23 maggio 2023, n. 5159; sez. V, 15 febbraio 2023, n. 1599; sez II, 4 gennaio 2023, n. 120; Cons. Stato, sez. VI, 5 giugno 2023, n. 5503 sez. III, 21 maggio 2021, n. 3981; sez. VI, 6 marzo 2018, n. 1446).
10. Peraltro, ai fini della regolazione delle spese di giudizio va applicata, in mancanza di accordo tra le parti, la regola della soccombenza virtuale, ossia dalla sommaria delibazione dell'esito del processo ove la declaratoria di improcedibilità non fosse intervenuta (ex multis Cons. Stato, sez. VI, 14 giugno 2024, n. 5342; sez. II, 26 marzo 2024, n. 2865; sez. II, 22 febbraio 2024, n. 1771; sez. V, 26 maggio 2023, n. 5202).
11. Le spese vanno dunque poste a carico di parte appellante, liquidandosi come da dispositivo, sulla base del principio della soccombenza virtuale, posto che la stessa ha dichiarato di non avere interesse - dapprima all’istanza cautelare e poi al giudizio di merito - solo dopo la costituzione delle controparti, onerandole dall’articolazione delle difese, che sono state spiegate anche nel merito sia da -OMISSIS- che, in via cautelativa, anche dal -OMISSIS- (pur avendo eccepito l’irricevibilità dell’appello).
Ciò in ragione dell’irricevibilità del ricorso in appello, in quanto, come dedotto dal -OMISSIS- e dallo stesso documentato, nell’ipotesi di specie era applicabile il termine breve di trenta giorni per l’appello, ai sensi del combinato diposto dell’art. 92 comma 1 e 120 comma 2 c.p.a., avuto riguardo alla notifica della sentenza di prime cure , intervenuta, ad opera del legale del medesimo Consorzio, in data 27 giugno 2025 (cfr all. 14,15,16,17 alla memoria di costituzione).
11.1. Pertanto il termine per proporre appello veniva a scadere in data 28 luglio 2025 (termine differito dal 27 luglio in quanto giorno festivo), laddove l’appello è stato notificato solo in data 12 agosto 2025, per cui, anche applicando la sospensione feriale dei termini, dal 1° al 31 agosto, l’appello doveva considerarsi irricevibile.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore di -OMISSIS- S.p.A. e del -OMISSIS-, liquidate nella complessiva somma di euro 3.000,00 (tremila/00) in favore di ciascuna parte, oltre oneri accessori, se dovuti, come per legge.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte intimata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DI SA, Presidente
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
AN AM, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN AM | DI SA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.