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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/04/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2131 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
29/04/1966, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Annabella Lai, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Annalisa Stevelli, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 25/04/1998, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Tortolì, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Controparte_1
dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) La IG.ra , in considerazione della condizione di paziente Parte_1
oncologica, con conseguenti impegni terapeutici, e dell'impossibilità di reperire nell'immediatezza altra soluzione abitativa, potrà continuare a vivere, per un periodo di 12 mesi a far data dal deposito del presente ricorso, nella casa coniugale, sita in Elmas, via dei Pozzi n. 7.
2) I coniugi, in considerazione della durata del matrimonio e del contributo economico apportato dalla IG.ra , nonché delle condizioni di salute e del Pt_1
contratto di lavoro della stessa, a chiamata, a tempo determinato e soggetto a rinnovo annuale, definiscono i rapporti patrimoniali con la corresponsione dell'importo una tantum di € 50.000,00 (cinquantamila/00) da parte del IG. CP_1
alla IG.ra , con le seguenti modalità: Pt_1
- € 10.000,00 tramite bonifico bancario (IBAN: [...]) al momento del rilascio della casa coniugale;
Pag. 2 di 3 - il residuo importo di € 40.000,00 verrà corrisposto, a partire dal mese successivo al rilascio della casa coniugale, in n. 100 rate mensili pari a € 400,00 cadauna, tramite bonifico bancario (IBAN suesposto), entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, ferma restando la facoltà del IG. qualora ne abbia la possibilità, di CP_1
versare una somma superiore, riducendo così il numero di rate.
3) I coniugi hanno raggiunto un accordo anche in relazione ai beni mobili da dividersi (mobilio, arredi ed elettrodomestici).
4) Le parti danno atto di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altra a qualunque titolo avendo definito ogni questione di natura economica all'esito dell'adempimento delle obbligazioni sopra riportate.
5) Le parti, preventivamente e concordemente, dichiarano di rinunciare all'impugnazione.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di conIGlio della Sezione prima civile del Tribunale, il 17/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2131 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
29/04/1966, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Annabella Lai, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Annalisa Stevelli, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 25/04/1998, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Tortolì, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Controparte_1
dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) La IG.ra , in considerazione della condizione di paziente Parte_1
oncologica, con conseguenti impegni terapeutici, e dell'impossibilità di reperire nell'immediatezza altra soluzione abitativa, potrà continuare a vivere, per un periodo di 12 mesi a far data dal deposito del presente ricorso, nella casa coniugale, sita in Elmas, via dei Pozzi n. 7.
2) I coniugi, in considerazione della durata del matrimonio e del contributo economico apportato dalla IG.ra , nonché delle condizioni di salute e del Pt_1
contratto di lavoro della stessa, a chiamata, a tempo determinato e soggetto a rinnovo annuale, definiscono i rapporti patrimoniali con la corresponsione dell'importo una tantum di € 50.000,00 (cinquantamila/00) da parte del IG. CP_1
alla IG.ra , con le seguenti modalità: Pt_1
- € 10.000,00 tramite bonifico bancario (IBAN: [...]) al momento del rilascio della casa coniugale;
Pag. 2 di 3 - il residuo importo di € 40.000,00 verrà corrisposto, a partire dal mese successivo al rilascio della casa coniugale, in n. 100 rate mensili pari a € 400,00 cadauna, tramite bonifico bancario (IBAN suesposto), entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, ferma restando la facoltà del IG. qualora ne abbia la possibilità, di CP_1
versare una somma superiore, riducendo così il numero di rate.
3) I coniugi hanno raggiunto un accordo anche in relazione ai beni mobili da dividersi (mobilio, arredi ed elettrodomestici).
4) Le parti danno atto di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altra a qualunque titolo avendo definito ogni questione di natura economica all'esito dell'adempimento delle obbligazioni sopra riportate.
5) Le parti, preventivamente e concordemente, dichiarano di rinunciare all'impugnazione.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di conIGlio della Sezione prima civile del Tribunale, il 17/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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