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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 8841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8841 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.13002 dell'anno 2023 del Ruolo generale LAVORO TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti ANTONIO PANICO e LUCIA Parte_1 RAMBONE E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti ROBERTO VERDE e ORNELLA GIACULLI
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 7.07.23 la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio la precitata convenuta assumendo: di essere dipendente della resistente dal 23.07.1991, attualmente in servizio presso il Centro di Salute Mentale del Distretto 28, con qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario Senior Infermiere, categoria D, livello economico D super;
di aver sempre osservato il seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 15:12 sempre con unico turno, in quanto addetta ad attività di organizzazione e coordinamento dei servizi presso i distretti cui veniva assegnata. Lamentava che, nonostante fosse adibita su unico turno (8:00-15:12) in maniera fissa e continuativa ad attività di responsabilità e coordinamento dell'organizzazione dei servizi presso le strutture territoriali cui veniva assegnata, la resistente, nell'ultimo quinquennio, ovvero a far data dal 24.02.2018, mai le aveva erogato l'indennità ex art.86, co.5, ccnl di settore 2016-2018. Tanto premesso concludeva: “1) Accertare il diritto alla corresponsione dell'indennità di cui all'art.86, co.5, ccnl Sanità 2016-2018, per il periodo 24.02.2018 al 3.06.2023, quantificata in € 25,82 mensili per 64 mensilità, con conseguente condanna della resistente , Controparte_1 cf. , in persona del Suo Direttore, legale rappresentante p.t., P.IVA_1 per la carica domiciliato presso la sede della stessa sita in alla CP_1 VIA COMUNALE DEL PRINCIPE n.13/A ex Ospedale Frullone, al pagamento della suddetta indennità quantificata, complessivamente, per il periodo oggetto di causa, in € 1.652,48; 2) condannare la resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi con distrazione ai procuratori costituitosi ed anticipatari”. Costituitasi in giudizio la convenuta eccepiva preliminarmente l'intervenuta prescrizione del diritto vantato dalla ricorrente;
nel merito ne contestava la fondatezza sia in fatto che in diritto. Concludeva per il rigetto del ricorso. Disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto posto che il primo atto interruttivo della prescrizione è rappresentato dalla lettera di messa n. prot. 0053818 presentata presso l'Ufficio Protocollo Generale della resistente in data 24/02/23, (depositata agli atti) e che la richiesta relativa al mancato pagamento della indennità di coordinamento è a far data dal 24.02.2018 e, pertanto alcuna prescrizione è intervenuta. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto nei termini di cui si dirà. E' necessario distinguere l'indennità prevista dall'art. 44, comma 5 CCNL comparto sanità 1995, di attribuzione "agli operatori professionali coordinatori - caposala ed ostetriche - che non effettuano i turni di cui ai commi 3 e 4 ma operano su un solo turno - in quanto responsabili dell'organizzazione dell'assistenza infermieristica ed alberghiera dei servizi di diagnosi e cura", cui "compete un'indennità mensile, lorda di lire 50.000, non cumulabile con le indennità dei commi 3 e 4 ma solo con l'indennità di cui al comma 6", dall'indennità di coordinamento introdotta dall'art. 10, comma 1 CCNL comparto sanità 2001 "al fine di... favorire le modifiche dell'organizzazione del lavoro nonché valorizzare l'autonomia e responsabilità delle professioni ivi indicate... per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria... con assunzione di responsabilità del proprio operato": con la corresponsione di questa seconda, in via di prima applicazione per la parte fissa con decorrenza 1 settembre 2001, "in via permanente ai collaboratori professionali sanitari - caposala - già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001" (art. 10, comma 2 CCNL cit.) e la previsione, ai sensi del comma 5 della stessa disposizione, di revocabilità dell'indennità, limitatamente alla parte variabile, col venir meno della funzione ovvero a seguito di valutazione negativa (Cass. 28 maggio 2019, n. 14507). La Suprema Corte ha escluso la cumulabilità dell'indennità stabilita dall'art. 44, comma 5 con quella di coordinamento introdotta dall'art. 10 CCNL 2001 sopra scrutinata, in una ipotesi in cui il ricorrente aveva conseguito la qualifica di coordinatore successivamente……..e pertanto, nella vigenza del ….. 2001, al contrario del personale cui invece, avendone la qualifica prevista, essa era corrisposta ed al quale è stata pure attribuita la nuova indennità per la funzione di coordinamento, con la conservazione della precedente a titolo di diritto quesito ( cfr Cass., n. 23194/2021). Il successivo art. 86 comma 5 del comparto sanità per il biennio 2016/201, ha stabilito che tale indennità spetti ai responsabili dell'assistenza infermieristica ed alberghiera dei servizi territoriali o dei servizi ospedalieri di diagnosi e di cura che operano in un solo turno. Dunque, come si evince dal chiaro tenore letterale della disposizione, la stessa ha esteso il diritto alla indennità di cui all'art. 44 comma 5 ai responsabili dell'assistenza infermieristica dei servizi territoriali (come quello in cui opera parte ricorrente), che invece, non erano contemplati in quelli del 1995. Dunque, non essendo contestato lo svolgimento, da parte del ricorrente, della funzione di coordinamento, allo stesso deve essere riconosciuta, per il periodo dal 24.2.2018 al 3.06.2023, anche l'indennità di coordinamento ex art. 44 comma 5 dell'1.09.1995. Quanto alla quantificazione, possono essere utilizzati i conteggi elaborati da parte ricorrente, in quanto immuni da vizi di impostazione e di calcolo, per cui parte resistente va condannata al pagamento della somma di euro 1.652,48 pari alla somma maturata a tale titolo per il periodo dal 24.02.2018 al 3.06.2023. Le spese di lite, considerato la serialità della questione giuridica trattata, vanno compensate nella misura del 50%.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente a percepire il pagamento dell'indennità di coordinamento di cui all'art.86, co.5, ccnl Sanità 2016-2018, per il periodo dal 24.02.2018 al 3.06.2023; condanna l al pagamento della somma complessiva di euro € Controparte_2 1.652,48 in favore di oltre gli interessi legali maturati Parte_1 fino al saldo. Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite che, compensate per la metà, liquida in euro 700,00, oltre iva, cpa e spese generali, con attribuzione. Napoli, il 1.12.2025 IL GIUDICE Stefania Borrelli