Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/06/2025, n. 3488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3488 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
dott.ssa Elena Gelato Consigliere est.
dott.ssa Maria Aversano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 5073/2020, pendente
TRA
Par Par (P.Iva: ) e (P.iva , in persona dei CP_1 P.IVA_1 Parte_2 P.IVA_2 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'Avv. Cristiano Marrazzo giusta delega in atti appellanti
CONTRO
(C.F. e P. IVA in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Pamela Schimperna in forza di procura in atti appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Roma
CONCLUSIONI
- Preliminarmente sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza n.11624/2020, per i motivi di cui nella premessa;
- Sempre in via preliminare si reiterano le richieste istruttorie già formulate in promo grado negli scritti di parte e meglio articolate nelle memorie ex art. 183,VI comma, II termine c.p.c.
- nel merito, in riforma e/o annullamento della Sentenza n. 11624/2020 emessa dal Tribunale Civile di Roma in data
18.08.2020, accogliere l'opposizione originariamente proposta, rigettando per l'effetto le eccezioni spiegate nel giudizio di primo grado dall'odierna appellata, per i motivi esposti in fatto ed in diritto;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale e con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione e di meglio ed ulteriormente dedurre, in via istruttoria, anche in ragione delle difese di controparte”;
Per l'appellata “ Voglia l'Ecc.ma adita Corte d'Appello, contrariis reiectis,
In via preliminare e pregiudiziale
- Ritenere e dichiarare inammissibile l'avversario appello ex artt. 342 e 348 bis e ter cpc;
Nel merito
- Rigettare l'avversario appello perché inammissibile, infondato in fatto e diritto e sfornito di prova, e per l'effetto confermare la Sentenza appellata perché ineccepibile e dettagliatamente motivata.
In via Istruttoria
- Rigettare ogni avversaria reiterata richiesta istruttoria, perché esplorativa, inammissibile, surrogatoria dell'onere della prova
e, ritenuto e dichiarato l'integrale difetto di prova di parte attrice e quindi la natura documentale del giudizio, rinviare la causa per la precisazione delle conclusioni.
- Con vittoria di spese e compensi di lite del presente grado, come per legge”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Pa Pa Le società e hanno impugnato la sentenza n. 11624/2020, Controparte_3 Parte_2 emessa dal Tribunale di Roma in data 18 agosto 2020, con la quale erano state rigettate le domande di risarcimento dei danni patrimoniali e all'immagine asseritamente conseguenti all'illegittima revoca dagli affidamenti e risoluzione dei rapporti bancari già intercorsi con e alla successiva Controparte_2 segnalazione di Vi. resso la Centrale Rischi, avvenuta in data 14 maggio 2014. Pt_2
Con il primo motivo di gravame le appellanti hanno lamentato l'erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine alla ritenuta mancata prova del danno: a tal fine hanno lamentato come inopinatamente il primo Giudice avesse ritenuto come non assolto l'onere probatorio facente capo alle attrici, quando aveva disatteso la richiesta di espletamento di istruttoria orale e quella di esperimento di c.t.u dalle stesse formulata.
Tanto premesso, le due società hanno ribadito il fondamento delle loro originarie domande, rilevando come avesse provveduto al passaggio in sofferenza dei rapporti bancari ed avesse poi CP_2
Pa erroneamente segnalato presso la Centrale dei Rischi la società il che aveva determinato notevoli Pt_2 danni patrimoniali a tutte le società del gruppo , ed in particolar modo alle appellanti, oltre ad aver CP_4 leso l'immagine e la reputazione economica di tutte le società facenti parte del gruppo;
l'illegittima segnalazione, infatti, aveva comportato la revoca, da parte della , dell'affidamento delle carte CP_5
Par carburanti delle società del gruppo, il rigetto del finanziamento di € 800.000,00 richiesto dalla
[...]
e la mancata concessione, da parte della del mutuo di € 1.000.000,00 Parte_2 Parte_3
Pa richiesto da Pt_2
Con il secondo motivo di gravame le appellanti hanno lamentato il difetto di pronuncia in relazione alla
Pa autonoma posizione della con riguardo alla quale era del tutto stata omessa ogni Parte_2 statuizione da parte del primo Giudice.
Con il terzo motivo d'appello hanno infine addotto la genericità dell'affermazione del primo Giudice in ordine all'asserita modifica delle domande proposte dalle attrici.
Su tali presupposti le appellanti hanno concluso per l'integrale riforma della impugnata pronuncia e l'accoglimento delle loro originarie domande risarcitorie.
si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; Controparte_2
a tal fine ha addotto come le appellanti si fossero limitate a reiterare, in modo pedissequo, le generiche deduzioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio, omettendo di svolgere alcuna critica avverso il ragionamento svolto dal primo Giudice.
Nel merito ha rilevato la correttezza dell'impugnata pronuncia, di cui ha per l'effetto richiesto la conferma.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato. Preliminarmente appare utile richiamare la motivazione resa dal Tribunale, che si è in questi termini espresso:
“Secondo la ragione più liquida (vds. Cass. n. 10839/2019, Cass. n. 3308/2019), parte attrice non ha assolto all'onere di allegazione ed all'onere probatorio che grava sulla stessa al fine di configurare compiutamente la domanda relativa al lamentato danno ed al fine di fornire i riscontri probatori conseguenti.
Non solo non vi è prova del danno, dunque, ma quest'ultimo non viene allegato se non con espressioni estremamente generiche
e senza alcuna imputazione soggettiva specifica, facendo riferimento al Gruppo cui appartiene la stessa parte attrice. (…)
Parte attrice, infatti lamenta, con estrema genericità, la mancata concessione di due finanziamenti e la revoca dell'affidamento della carta carburanti senza aggiungere nulla in ordine alle conseguenze di detti fatti.
Questi ultimi, infatti, possono in astratto dare luogo ad eventi dannosi, ma nulla deduce parte attrice quale conseguenza della mancata concessione o della revoca che, di per sé, hanno un valore neutro.
Detta omessa allegazione vale sia per la domanda di eventuali danni non patrimoniali che per quella di danni patrimoniali.
In sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c. p. c. parte attrice, peraltro, allega nuovi eventi, sempre connotati da assoluta genericità, quali ““Tale circostanza ha comportato una brusca frenata allo sviluppo aziendale programmato, cui è conseguito l'impossibilità di investire in nuove iniziative aziendali ed il mancato consolidamento di quelle esistenti. Tanto è vero che il gruppo ha dovuto chiudere punti vendita, disdire il contratto di franchising TIM TELECOM, CP_4 licenziare dipendenti, riducendo, così, drasticamente il proprio volume d'affari e patrimonio, come da relazione redatta dal. dr. rag. la quale dimostra e quantifica i danni subiti dall'ingiustificata segnalazione, illustrando il declino che Parte_4 ad essa ha fatto seguito. A tali danni aggiungasi che, la segnalazione alla Centrale rischi ha pregiudicato il rapporto fideiussorio con la , Istituto Bancario al quale cede i propri crediti Parte_5 CP_6
Par Par vantati in questo caso dalle società ora dando luogo alla cessazione del CP_3 CP_7 Parte_2
Par contratto in essere. A seguito della cessazione del rapporto con , la dal gennaio 2016 ha CP_6 Pt_2
Par Par dovuto cedere, ad un prezzo irrisorio, tutti i propri punti vendita. Inoltre, i bilanci della , ora CP_3 CP_7
[...] hanno subito una variazione negativa sia economica che finanziaria di notevole entità che ha annullato le Parte_2 attività di commercio al dettaglio e la distribuzione dei prodotti TIM e all'ingrosso. Tutto quanto CP_6 innanzi evidenziato, dimostra, inequivocabilmente, il nesso tra l'ingiustificata segnalazione e i danni subiti dalle società attrici”, che hanno ripercussioni nelle conclusioni formulate in tale sede, aumentando l'entità delle richieste risarcitorie.
Tuttavia, a parte la novità delle questioni introdotte rispetto all'atto di citazione in violazione dell'art. 183, comma 6, n. 1
c. p. c., le stesse si presentano assolutamente generiche e non riconducibili alla parte attrice, allegando quest'ultima asserite conseguenze negative sul Gruppo e non su ogni singola società. Va anche precisato che la relazione depositata, a parte la mancata allegazione negli atti difensivi di ogni elemento preso in considerazione nella stessa, presenta i connotati della genericità e della assenza di ogni riscontro concreto.
La genericità delle richieste, peraltro, non consente di valutare alcuna “non contestazione” da parte della ”. CP_8
Avverso tale pronuncia, come sopra indicato, le appellanti hanno proposto tre motivi di gravame: l'uno afferente alla pretesa contraddittorietà tra il rigetto della domanda per difetto di prova e la mancata ammissione delle istanze istruttorie formulate dall'attrici, l'altro avente ad oggetto l'omessa specifica disamina della posizione di e l'ultimo relativo al difetto di motivazione della ritenuta Controparte_9 novità delle deduzioni svolte con la memoria ex art. 183, primo comma c.p.c.
Ebbene, assorbita ogni considerazione sul terzo motivo d'appello (posto che il Giudice, al di là dell'inciso sopra richiamato, ha poi comunque valutato nel merito le allegazioni fornite dalle attrici con la prima memoria istruttoria, ritenendole del tutto generiche) e valutati congiuntamente i primi due motivi
(procedendosi alla disamina delle domande proposte da entrambe le attrici, nei termini di cui in seguito),
l'appello, se non addirittura inammissibile, si palesa infondato.
Le appellanti, infatti, non hanno contestato il percorso argomentativo svolto dal primo Giudice a fondamento della pronuncia di rigetto, non avendo, neppure genericamente, censurato le ragioni logico giuridiche sulle quali si fonda la motivazione della pronuncia di rigetto della domanda risarcitoria, che sono le seguenti:
i)il difetto di allegazione (prima ancora che di prova), nell'atto introduttivo del giudizio, del danno conseguito alla condotta tenuta dalla banca, in assenza di indicazione delle negative conseguenze in tesi derivate dalla mancata concessione dei prestiti e dalla revoca dell'affidamento di cui alla carta carburanti, quand'anche le si volesse ritenere riconducibili alla segnalazione presso la Centrale Rischi;
ii) la totale genericità, pur volendole ritenere ammissibili, delle deduzioni di cui alla prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., tra l'altro riferite indistintamente a società del gruppo;
iii) l'assenza di alcun valore probatorio della perizia di parte, generica e priva di riscontro concreto, in quanto non corredata dalla produzione dei documenti ivi presi in considerazione.
Le suddette rationes decidendi, se non addirittura divenute incontrovertibili a fronte dell'assoluta genericità dei motivi di gravame, non sono in alcun modo scalfite dall'atto d'appello.
Quanto al primo punto, il rilievo del Tribunale secondo cui la mancata concessione dei finanziamenti e la revoca dell'affidamento della carta carburanti, pur in astratto suscettibili di dare luogo ad eventi dannosi, non potessero ritenersi tali, in assenza di indicazione delle conseguenze pregiudizievoli da esse in concreto scaturite, è tuttora valido.
Nemmeno in questa sede è stato infatti indicato quali specifiche conseguenze pregiudizievoli sarebbero in concreto derivate dai suddetti eventi (qualora si volesse dare per ammesso che fossero conseguiti alla segnalazione presso la centrale rischi, il che è del tutto opinabile), questione rispetto alla quale era stata completamente omessa, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, alcuna considerazione da parte delle attrici.
In assenza di simili allegazioni era dunque del tutto irrilevante ammettere le prove orali per dimostrare la riconducibilità della mancata concessione dei due finanziamenti alla segnalazione presso la Centrale dei
Rischi, posto appunto che, quand'anche il fatto fosse stato confermato in esito all'istruttoria, la circostanza non sarebbe stata di per sé idonea a consentire l'accoglimento della domanda risarcitoria, in assenza di prova del danno ad essa conseguito.
Quanto al secondo punto, pur volendo ritenere che le circostanze dedotte nella prima memoria istruttoria fossero qualificabili come allegazione di fatti secondari e dunque fossero ammissibili (nonostante alla loro deduzione fosse conseguita la modifica non solo qualitativa ma anche quantitativa delle domande risarcitorie proposte da e da dapprima rispettivamente indicate in Parte_6 Parte_7 euro 1.500.000,00 e in euro 1.000.000,00 e poi assurte ad euro 2.541.746,00 e ad euro 1.170.202,00), le stesse non sarebbero state comunque idonee a dimostrare i pregiudizi da ultimo allegati, integrati, secondo quanto precisato nell'atto d'appello, dalla “impossibilità economica di operare sul mercato”.
Al di là della loro generica riferibilità all'intero gruppo, già evidenziata dal Tribunale, l'affermazione appare meramente apodittica, non essendo stato anche solo allegato per quale motivo la mancata concessione dei prestiti avesse potuto addirittura determinare la necessità di chiusura dei punti vendita esistenti, la totale cessazione dei rapporti di franchising e la necessità di licenziamento dei dipendenti, ovvero in altri termini la sostanziale cessazione dell'attività d'impresa, con totale perdita del patrimonio.
Le suddette allegazioni, invero, si palesano carenti anche da un punto di vista logico, posto che se in astratto può essere sostenibile (sebbene pur sempre indimostrato) che la mancata concessione dei prestiti avesse determinato l'impossibilità di investire in nuove iniziative aziendali, altrettanto non è a dirsi con riguardo alla cessazione di tutte le attività esistenti ed al sostanziale azzeramento del volume d'affari e del patrimonio, a meno di non inferire che le due società attrici fossero già in una tale difficoltà economico- finanziaria da essere prossime al dissesto. Per l'effetto, anche volendo valutare i pregiudizi per la prima volta allegati in sede di memoria destinata alla emendatio delle domande, non si potrebbe che ribadire la valutazione sopra svolta circa l'irrilevanza della prova orale, che dunque correttamente non è stata ammessa dal primo Giudice.
Da ultimo, debbono essere condivise le considerazioni svolte dal Tribunale circa l'irrilevanza della relazione tecnica di parte, del tutto inidonea a costituire prova dei danni, cui si debbono aggiungere quelle, che si viene ad esporre, relative alla palese inammissibilità della richiesta consulenza tecnica d'ufficio.
Le odierne appellanti non hanno invero prodotto i bilanci degli esercizi anteriori e di quelli successivi alla condotta illecita addebitata a né alcun ulteriore documento atto a dimostrare quali fossero le CP_2 condizioni patrimoniali ed economiche delle due società, il loro volume d'affari, la natura e consistenza dell'attività d'impresa, prima e dopo i fatti addebitati alla controparte.
In tale contesto appare evidente come la richiesta c.t.u. avesse natura meramente esplorativa, oltre che insuscettibile di essere in concreto svolta, stante appunto la carenza di alcun documento a supporto di eventuali accertamenti peritali.
La suddetta considerazione, come già ravvisato dal Tribunale, consente di ritenere prive di qualsivoglia valore probatorio le conclusioni esposte dal perito di parte, che peraltro sono non solo generiche e del tutto apodittiche (ad esempio nella parte in cui si calcola il danno da mancato utile prendendo a raffronto l'utile medio del triennio precedente al 2014, senza neppure indicare quale fosse stato quello dell'anno
2015, in cui si sarebbe verificato il danno), ma a ben vedere contrarie alle stesse tesi prospettate dalle odierne appellanti.
Appare invero radicalmente escluso, per espressa affermazione di parte, che la segnalazione in Centrale
Rischi effettuata il 12 maggio 2014 e cancellata nel giugno 2014 potesse aver avuto alcun effetto pregiudizievole sull'andamento delle attività delle due società attrici, se è vero che lo stesso perito di parte ha indicato i seguenti dati:
a) quanto alla situazione di Vi. s.r.l.): Controparte_10
- un volume d'affari pari nel 2014 a 16.369.164,00 euro e nel 2015 a 23.497.221,00 euro, dunque di gran lunga incrementato nell'anno successivo alla pretesa illegittima segnalazione;
- un patrimonio netto pari nel 2014 a 2.668.692 euro e nel 2015 a 2.640.030 euro, dunque rimasto invariato nell'anno successivo al preteso evento lesivo, in palese contrasto con l'allegata perdita patrimoniale;
- un numero di dipendenti pari nel 2014 a 17 unità e nel 2015 a 19 unità, dato che si pone in completa antinomia con l'allegata necessità di licenziamento dei dipendenti per effetto della mancata concessione dei prestiti richiesti nel maggio 2014;
b) quanto alla situazione di Vi. Parte_2
-un patrimonio netto pari ad euro 1.149.091 nel 2014 e ad euro 1.206.270 nel 2015, dunque incrementato nel 2015 rispetto all'anno precedente, in palese contrasto con le allegazioni di parte (si rimanda alla perizia
Per_ giurata dr. prodotta quale doc. 29 del fascicolo di primo grado di parte attrice).
Ebbene, se queste sono le risultanze della perizia che dovrebbe comprovare le tesi delle attrici ed in ipotesi giustificare l'espletamento di una c.t.u. atte a confermarle, emerge in modo inequivoco l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno dalle stesse proposta.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della pronuncia di primo grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura prevista in applicazione dei vigenti parametri (avuto riguardo allo scaglione da 2 a 4 milioni di euro, considerato l'importo delle domande risarcitorie come da ultimo precisate nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., in circa 3,6 mln. di euro) tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta.
Deve infine essere accertata, ai sensi dell'art. 13 quater del T.U. spese di giustizia, la debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, da parametrare all'effettivo valore della causa (se del caso previa integrazione di quello già versato).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello di cui al n. 5073/2020
R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna le appellanti alla rifusione delle spese sostenute dall'appellata, che liquida in complessivi euro
30.000,00, oltre spese generali ed accessori come per legge;
- dichiara le appellanti tenute al pagamento di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione, avuto riguardo allo scaglione di cui in motivazione.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2025.
Il cons. est. Il presidente Dr. Elena Gelato
Dr. Diego Rosario Antonio Pinto